Sentenza breve 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 20/01/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00987/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14036/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14036 del 2024, proposto da:
RA LL, IU TE, RI RA, AL IT, FR DE IT, AR Di IE, RI NA, CA FO, AD GA, IE RO, ER IS, CO IN, CA CC, IO NA, NI OR, EV NO, LO TE, IA TO, OL LI, AN DO, VA DO, AN CH, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Chiara Pollicino, Roberto Maurelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato NI Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato IU Allocca, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna 27;
nei confronti
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
- dell’Ordinanza n. 122 del 30 ottobre 2024 emessa dal Sindaco del Comune di Roma (prot. NA/2024/0023032 del 30 ottobre 2024) avente ad oggetto: l’“Adozione delle misure per il miglioramento della qualità dell’aria: provvedimenti di limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti nell’area coincidente con la ZTL Fascia Verde, dal 1° aprile 2024 al 31 ottobre 2024”;
- ove occorrer possa, di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale, compresa la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lazio del 10 ottobre 2024, n. 782, pubblicata nel B.U.R. n. 83 del 15 ottobre 2024 avente ad oggetto “D.C.R. Lazio n. 8/2022 Piano per risanamento della qualità dell'aria - articoli 24, 25 e 26 delle Norme Tecniche di Attuazione. Approvazione proposta di rimodulazione di Roma Capitale degli interventi in materia di limitazioni al traffico veicolare con decorrenza 1° novembre 2024”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato a mezzo pec ai soggetti in epigrafe in data 13.12.2024 e depositato il 23.12.2024, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- dell’Ordinanza n. 122 del 30 ottobre 2024 emessa dal Sindaco del Comune di Roma (prot. NA/2024/0023032 del 30 ottobre 2024) avente ad oggetto: l’“Adozione delle misure per il miglioramento della qualità dell’aria: provvedimenti di limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti nell’area coincidente con la ZTL Fascia Verde, dal 1° aprile 2024 al 31 ottobre 2024”;
- ove occorrer possa, di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale, compresa la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lazio del 10 ottobre 2024, n. 782, pubblicata nel B.U.R. n. 83 del 15 ottobre 2024 avente ad oggetto “D.C.R. Lazio n. 8/2022 Piano per risanamento della qualità dell'aria - articoli 24, 25 e 26 delle Norme Tecniche di Attuazione. Approvazione proposta di rimodulazione di Roma Capitale degli interventi in materia di limitazioni al traffico veicolare con decorrenza 1° novembre 2024”.
2. Con l’odierna iniziativa processuale, i ricorrenti avversano l’ordinanza sindacale con la quale Roma Capitale ha fissato, per il periodo 1.11.2024-30.10.2025, le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti all’interno della ZTL fascia verde del Comune di Roma.
La disposizione prevede che, all’interno della ZTL e salvo i giorni festivi, non possano circolare, per quanto di interesse ai fini della presente controversia, gli autoveicoli a benzina fino alla categoria “Euro 2”, quelli a gasolio fino a “Euro 3” e i ciclomotori e i motoveicoli fino a “Euro 1”.
3. Roma Capitale si costituiva in giudizio, in data 23.12.2024, per resistere al ricorso sulla base delle argomentazioni sviluppate nella memoria difensiva successivamente versata in atti in data 10.1.2025. In tale sede, la difesa capitolina sollevava eccezione di inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse, in riferimento alla perdurante efficacia, anche in ipotesi di accoglimento del gravame, della delibera giuntale n.371/2022.
Seguiva, altresì, in data 9.1.2025, la costituzione in giudizio della Regione Lazio, per resistere al ricorso sulla base della memoria difensiva depositata il giorno 11.1.2025.
4. Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione anticipata nel merito del giudizio, ai sensi dell’art.60 cpa.
5. Il ricorso è manifestamente inammissibile, per carenza di interesse, come eccepito dalla difesa capitolina.
I ricorrenti si dolgono dell’ordinanza sindacale n.122/2024 che, transitoriamente, ha adottato disposizioni limitative della circolazione, all’interno della ZTL fascia verde del Comune di Roma, per i veicoli più inquinanti, associati quindi a classi di omologazione delle normative anti-inquinamento meno recenti. Allo scopo, i ricorrenti premettono di essere proprietari di: autoveicoli alimentati a benzina e gasolio Pre-Euro 1, Euro 1 ed Euro 2; autoveicoli alimentati a gasolio Euro 3;
ciclomotori e motoveicoli alimentati a benzina e a gasolio Pre-Euro 1 e Euro 1. Ciò posto, è di palmare evidenza l’inutilità, per la parte ricorrente, dell’eventuale annullamento dell’ordinanza sindacale n.122/2024. Infatti, in tale ipotesi, resterebbe applicabile quanto previsto dalla delibera giuntale n.371/2022 (v. all.to n.18 deposito di parte ricorrente del 23.12.2024), la quale, in via permanente, ha previsto, fin dal 15.11.2022, il divieto di circolazione, nella ZTL Fascia Verde, dei veicoli corrispondenti alle classi di omologazione indicati dagli odierni ricorrenti (rif. par.1.1.1. della parte dispositiva). Tale delibera era dunque lesiva, per i ricorrenti, fin dalla sua adozione, e andava pertanto tempestivamente gravata per quanto di interesse (ad ogni buon conto, nemmeno in questa sede è stata impugnata), richiamandosi sul punto le osservazioni rese da questa Sezione in altro analogo precedente (rif. sentenza n.14744/2024).
D’altra parte, come ha efficacemente messo in evidenza la difesa di Roma Capitale, la delibera giuntale n.371/2022 rappresenta l’atto generale di riferimento per le disposizioni che, con valore precettivo-permanente, l’Amministrazione ha adottato per contrastare l’inquinamento dell’aria prodotto dalla circolazione dei veicoli. L’ordinanza n.122/2024 in alcun modo supera o rimodula o ridetermina le restrizioni per i veicoli di interesse dei ricorrenti, né le rivaluta sotto il profilo istruttorio, avendo invece introdotto (si badi, solo transitoriamente) disposizioni di maggiore favore limitatamente alle vetture diesel Euro 4 ed Euro 5 e alle benzina Euro 3, per le quali la delibera n.371/2022 introduce previsioni restrittive, nonché per i veicoli di interesse storico (in ragione della necessità di dare esecuzione alle pronunce di questo Tribunale) e per i ciclomotori di classe ambientale Euro 2.
In definitiva, dunque, l’ordinanza sindacale impugnata deve essere considerata, per quanto di interesse, meramente confermativa delle previsioni precettive stabilite dalla delibera antecedente di riferimento (delibera giuntale n.371/2022) e, come tale, non suscettibile di arrecare autonoma lesione alla sfera giuridica dei ricorrenti, già pregiudicati dalle disposizioni introdotte dalla suddetta delibera giuntale, peraltro non gravata. Vieppiù, si osserva che, per i veicoli appartenenti alle classi ambientali più risalenti, all’interno della Fascia verde (o del cd. Anello ferroviario) le limitazioni alla circolazione derivano da atti e delibere ben più risalenti, indicate nelle motivazioni dell’ordinanza sindacale (dal 2006 per i ciclomotori e dal 2015/2016/2019 per le diesel fino ad euro 3 nonché per le vetture benzina fino ad euro 2), talchè non appare irragionevole che, per tali veicoli, siano stati mantenuti in vigore divieti ormai consolidati, anche alla luce dell’obbligo di assecondare le linee guida dell’Oms (2021) e delle note pronunce della Corte di Giustizia Ue del 2020 e del 2022 rese in esito alle procedure di infrazione da parte della Commissione Europea.
6. In conclusione, per tutto quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, sussistendo dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata, ai fini della relativa declaratoria.
Le spese di giudizio possono essere compensate, in ragione della definizione esclusivamente in rito della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025, con l'intervento dei magistrati:
FR Riccio, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Igor Nobile, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Igor Nobile | FR Riccio |
IL SEGRETARIO