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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 16/06/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 845 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariateresa Bussi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 845 /2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. OCCHIENA GRAZIA Parte_1
contro con il patrocinio dell'avv. GARIGLIO ANNA CP_1
contro con il patrocinio dell'avv. GARIGLIO ANNA Controparte_2
Avente ad oggetto: Proprietà.
CONCLUSIONI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il SI. in qualità di proprietario dell'immobile Parte_1 sito in Poirino (TO), Via Carmagnola n. 6, censito al Foglio 39, numero 282, Sub. 8, conveniva in giudizio la SI.ra e il SI. dinanzi a questo Tribunale, chiedendo l'accertamento e la CP_1 Controparte_2 dichiarazione del venir meno del diritto di assegnazione della casa coniugale in favore della SI.ra e la CP_1 conseguente sopravvenuta inopponibilità di tale circostanza all'attore. Chiedeva, altresì, la condanna dei convenuti al pronto rilascio dell'immobile, la fissazione della data di esecuzione e l'ordine al Conservatore dei Registri
Immobiliari di provvedere alla cancellazione della trascrizione del verbale di separazione consensuale con assegnazione di beni. L'attore domandava, inoltre, la condanna della SI.ra al rimborso di tutte le spese CP_1 condominiali e di riscaldamento anticipate e anticipande, quantificate in € 4.552,91, e la condanna dei convenuti al pagamento di una congrua indennità di occupazione, indicata in € 500,00 mensili salvo veriore stima, sino
1 all'effettivo rilascio, oltre al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi per effetto della perdurante occupazione senza titolo, nella misura da quantificarsi dal Giudice in via equitativa, oltre interessi moratori e rivalutazione.
A fondamento delle proprie domande, l'attore deduceva che l'assegnazione della casa coniugale, avvenuta nel 2011 con trascrizione del verbale di separazione consensuale tra la SI.ra e il SI. (padre di CP_1 CO
), era giustificata dalla presenza del figlio allora minorenne e non autosufficiente. L'attore deduceva CP_2 CP_2 che a distanza di anni, il figlio ventiquattrenne, ha completato il suo ciclo di studi e ha reperito Controparte_2 un'occupazione lavorativa, acquisendo l'indipendenza economica o, quanto meno, la capacità di mantenersi.
Evidenziava, inoltre, che la SI.ra non aveva mai pagato le spese condominiali e di riscaldamento di sua CP_1 competenza, accumulando un debito SInificativo, costringendo l'attore, proprietario dell'immobile acquistato all'asta nel dicembre 2016, a sostenere tali oneri. Quanto all'indennità di occupazione, l'attore la riteneva congrua in € 500,00 mensili, considerando le caratteristiche dell'immobile (85 mq, ristrutturato nel 2006, classe energetica
D).
Si costituivano in giudizio i SI.ri e contestando integralmente le avverse CP_1 Controparte_2 pretese e chiedendo il rigetto delle domande attoree. In via principale, instavano per il rigetto della richiesta di accertamento e dichiarazione del venir meno del diritto di assegnazione della casa coniugale, sostenendo che il SI.
è tuttora privo di proprie autonome fonti di reddito che lo rendano economicamente Controparte_2 autosufficiente, rimanendo a carico della madre. Di conseguenza, chiedevano il rigetto delle domande di cancellazione della trascrizione e di rilascio dell'immobile, nonché delle domande di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione. Contestavano, altresì, la richiesta di rimborso spese condominiali e risarcimento danni, ritenendola generica e infondata.
In via subordinata, nel denegato caso di accoglimento delle domande attoree, i convenuti chiedevano la fissazione di un congruo termine per il rilascio dell'immobile, in previsione del reperimento di una nuova sistemazione abitativa. Chiedevano, inoltre, che l'indennità di occupazione fosse stabilita in via di equità, considerando le condizioni dello stabile. Infine, domandavano che la quota di rimborso spese anticipate fosse stabilita in base alla reciproca spettanza tra attore proprietario e convenuti titolari di diritto personale di godimento.
A sostegno delle proprie difese, i convenuti allegavano che la SI.ra continua ad occupare l'immobile con il CP_1 figlio a causa delle limitate risorse economiche. La SI.ra svolge attività come commessa con contratto a CP_1 termine fino al 31 marzo 2025, con uno stipendio mensile di circa € 1.200,00. Il figlio, SI. , è privo Controparte_2 di attività lavorativa e non ha raggiunto una propria indipendenza economica, affidandosi alla madre. I convenuti evidenziavano di essersi attivati presso gli Uffici Comunali e il Servizio Sociale per ottenere una nuova sistemazione abitativa. Sottolineavano, inoltre, che l'appartamento presenta forti criticità, quali infiltrazioni, umidità e muffa, dovute alla presenza di volatili sul tetto condominiale, rendendo l'abitazione ai limiti della possibilità abitativa.
Contestavano l'ammontare dell'indennità di occupazione richiesta dall'attore, ritenendola eccessiva per le condizioni dell'immobile.
Le parti precisavano le conclusioni come da rispettive comparse conclusionali e la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 29.04.2025.
La domanda di parte attrice merita accoglimento nei limiti di cui alla motivazione.
2 1) SULLA CESSAZIONE DEL DIRITTO DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE E
SULL'INOPPONIBILITÀ AL TERZO ACQUIRENTE
La questione centrale del presente giudizio verte sulla persistenza del diritto di assegnazione della casa coniugale in capo alla SI.ra , in considerazione della sopravvenuta maggiore età e della presunta autosufficienza CP_1 economica del figlio . L'assegnazione della casa familiare, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., è un Controparte_2 provvedimento volto a tutelare l'interesse dei figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, a mantenere il proprio ambiente domestico in seguito alla separazione o al divorzio dei genitori. Tale beneficio, pertanto, è strettamente funzionale alla protezione della prole e non può trasformarsi in un diritto di godimento illimitato per il genitore assegnatario, una volta venute meno le condizioni che lo giustificano.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori. La ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna eSIenza di speciale protezione
Nel caso di specie, il SI. ha compiuto 24 anni. Sebbene i convenuti abbiano allegato la sua attuale Controparte_2 mancanza di occupazione lavorativa e la dipendenza economica dalla madre, la giurisprudenza più recente ha precisato che l'obbligo di mantenimento del genitore non è destinato a perdurare indefinitamente. La Suprema
Corte ha ben chiarito che "Nel caso in cui il figlio di genitori divorziati abbia ampiamente superato la maggiore età
e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, egli non può soddisfare l'eSIenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione mera dell'obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andare avanti per sempre, dovendo invece primariamente far fronte al suo stato attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, restando in ogni caso ferma solo l'obbligazione alimentare, da azionarsi nell'ambito familiare per supplire a ogni più essenziale eSIenza di vita dell'individuo bisognoso" .
Dalle allegazioni delle parti, emerge che il SI. ha comunque completato il suo ciclo di studi e ha Controparte_2 cercato attivamente lavoro, avendo anche reperito, seppur temporaneamente, un'occupazione. La sua attuale condizione di disoccupazione, seppur meritevole di attenzione sociale, non può giustificare il mantenimento di un diritto di assegnazione che ha perso la sua funzione protettiva originaria. L'assegnazione della casa coniugale non
è intesa come una forma di mantenimento per il figlio maggiorenne che, pur con difficoltà, è in grado di provvedere a sé stesso o di attivarsi per la propria autosufficienza. La finalità dell'istituto è la tutela della stabilità abitativa del minore o del figlio non autosufficiente, non il sostegno economico a tempo indeterminato di un adulto che ha la capacità di rendersi autonomo.
Pertanto, venuti meno i presupposti che hanno giustificato l'originaria assegnazione della casa coniugale, il diritto di godimento della SI.ra sull'immobile cessa. Conseguentemente, tale assegnazione diviene inopponibile al CP_1 SI. , che ha acquistato la proprietà dell'immobile all'asta in data 13 dicembre 2016, successivamente alla Pt_1 trascrizione del verbale di separazione consensuale (7 aprile 2011). L'inopponibilità deriva dal fatto che il titolo che
3 rendeva l'assegnazione opponibile al terzo (la trascrizione) perde la sua efficacia nel momento in cui viene meno il diritto sostanziale sottostante. [Cass. Civ., Sez. 2, N. 1264 del 19-01-2025]
2) SUL RILASCIO DELL'IMMOBILE E LA CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE
Dalla dichiarazione di cessazione del diritto di assegnazione della casa coniugale, consegue l'obbligo per i convenuti di rilasciare l'immobile. L'occupazione dell'immobile da parte dei SI.ri e una volta venuto meno CP_1 CP_2 il titolo che la legittimava, si configura come occupazione senza titolo. Il proprietario ha diritto al rilascio dell'immobile occupato [Tribunale Di Marsala, Sentenza n.114 del 28 Febbraio 2025].
La cancellazione della trascrizione del verbale di separazione consensuale presso il Conservatore dei Registri
Immobiliari è una conseguenza necessaria della dichiarazione di cessazione del diritto di assegnazione, al fine di ripristinare la piena titolarità e disponibilità del bene in capo al proprietario e garantire la completezza e la correttezza dei pubblici registri.
3) SUL RIMBORSO DELLE SPESE CONDOMINIALI
L'attore ha chiesto la condanna della SI.ra al rimborso delle spese condominiali e di riscaldamento CP_1 anticipate, quantificate in € 4.552,91, allegando la morosità della convenuta. I convenuti hanno contestato tale richiesta, riservandosi la verifica dei conteggi e dei giustificativi e chiedendo di stabilire la quota di reciproca spettanza.
In materia di spese condominiali, l'obbligo di contribuzione grava sul soggetto che gode del bene e usufruisce dei servizi comuni. Nel caso di assegnazione della casa coniugale, le spese ordinarie e quelle relative ai servizi comuni
(riscaldamento, luce e pulizia scale, acqua) sono generalmente a carico dell'assegnatario, in quanto fruitore diretto di tali servizi.
Il Tribunale rileva che la SI.ra , in quanto occupante dell'immobile, ha pacificamente usufruito dei servizi CP_1 condominiali. L'attore ha prodotto documentazione (docc. 11, 15, 25) a dimostrazione di aver sostenuto il pagamento di € 4.552,91 per spese condominiali di competenza della convenuta. I convenuti non hanno specificamente contestato l'ammontare di tali spese, ma si sono limitati a una generica riserva di verifica. Tale genericità non è sufficiente a superare la prova fornita dall'attore. Pertanto, la SI.ra è tenuta al rimborso CP_1 delle spese condominiali ordinarie e di riscaldamento che il SI. ha dovuto anticipare. Pt_1
4) SULL'INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE E IL RISARCIMENTO DANNI
L'attore ha richiesto il pagamento di una congrua indennità di occupazione di € 500,00 mensili e il risarcimento dei danni patiti e patiendi per l'occupazione senza titolo. I convenuti hanno contestato l'eccessività dell'indennità e la genericità della richiesta di risarcimento danni, evidenziando le criticità dell'immobile.
In tema di occupazione illegittima di un immobile, la giurisprudenza di legittimità ha superato l'orientamento secondo cui il danno sarebbe in re ipsa. Attualmente, è onere del danneggiato dimostrare l'effettiva lesione del proprio patrimonio. La Suprema Corte ha affermato che "il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, essendo onere del danneggiato dimostrare l'effettiva lesione del proprio patrimonio, come la perdita di opportunità di locazione o vendita, attraverso presunzioni semplici e elementi indiziari. La Corte di
Cassazione ha affermato che il danno da occupazione sine titulo deve essere allegato e provato, in conformità con i principi di diritto stabiliti dalla giurisprudenza" [Cass. Civ., Sez. 6, N. 29565 del 24-12-2020]. Questo principio è
4 stato ribadito anche in sentenze più recenti (Cass. Civ., Sez. 2, N. 1264 del 19-01-2025; Cass. Civ., Sez. 2, N. 33040 del 09-11-2022).
Il danno da occupazione senza titolo, in quanto danno-conseguenza, deve essere allegato e provato. Non basta la mera occupazione per presumere il danno. Il proprietario deve allegare la concreta possibilità di godimento perduta
(danno emergente) o lo specifico pregiudizio subito sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone conveniente (lucro cessante) (Tribunale Di Marsala, Sentenza n.114 del 28 Febbraio
2025).
Nel caso di specie, l'attore ha allegato un pregiudizio derivante dalla perdurante occupazione e ha indicato un canone di mercato di € 500,00 mensili come parametro per l'indennità. Tuttavia, non ha specificamente allegato e provato di aver perso concrete opportunità di locazione o vendita dell'immobile a causa dell'occupazione. La mera indicazione di un valore locativo di mercato non è sufficiente, di per sé, a dimostrare il danno effettivo subito, in assenza di una specifica allegazione circa la volontà e la concreta possibilità di mettere l'immobile a frutto.
(Tribunale Di Marsala, Sentenza n.114 del 28 Febbraio 2025)
Pertanto, in assenza di specifiche allegazioni e prove circa il danno emergente o il lucro cessante effettivamente subito dall'attore a causa dell'occupazione, la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione e al risarcimento dei danni non può essere accolta. Le difficoltà economiche e le condizioni dell'immobile allegate dai convenuti, seppur non rilevanti per la cessazione del diritto di assegnazione, avrebbero potuto essere considerate per la quantificazione dell'indennità, ma non superano l'onere probatorio in capo all'attore circa l'esistenza stessa del danno risarcibile.
SULLE SPESE DEL GIUDIZIO.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014 e s.s., tenuto conto dello scaglione di riferimento determinato dal valore della controversia, della complessiva attività svolta dalle parti e delle questioni affrontate.
Per l'effetto, le parti convenute devono essere condannate alla rifusione, in favore della parte attrice delle spese di lite che devono essere liquidate in complessivi euro 6.713,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ed oltre accessori per ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara il venir meno del diritto di assegnazione della casa coniugale in favore della SI.ra CP_1
e, per l'effetto, la sopravvenuta inopponibilità all'attore dell'assegnazione della casa
[...] Parte_1 coniugale sull'immobile sito in Poirino (TO), Via Carmagnola n. 6, censito al Foglio 39, numero 282, Sub. 8.
2. Dichiara tenuti e condanna i convenuti e al rilascio dell'immobile di cui CP_1 Controparte_2 al punto 1) in favore dell'attore fissando per l'esecuzione la data del 30.06.2025. Parte_1
3. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Ufficio Provinciale di Torino, Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Torino 2, la cancellazione della trascrizione, effettuata in data 7 aprile 2011 al Registro Generale n.
5 14243 e al Registro Particolare n. 9059, del "verbale di separazione consensuale con assegnazione di beni" tra la SI.ra e il SI. con esonero da ogni responsabilità per il Conservatore. CP_1 CO
4. Condanna la convenuta al rimborso in favore dell'attore della somma CP_1 Parte_1 di € 4.552, a titolo di spese condominiali anticipate, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
5. Rigetta le domande di condanna dei convenuti al pagamento di un'indennità di occupazione e al risarcimento dei danni per occupazione senza titolo.
6. Condanna i convenuti e in solido tra loro, alla rifusione in favore CP_1 Controparte_2 dell'attore delle spese di lite, che si liquidano in € 6.713,00 oltre rimborso forfettario spese Parte_1 generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Asti, in data 11 giugno 2025.
Il Giudice onorario
Dott.ssa Mariateresa Bussi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariateresa Bussi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 845 /2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. OCCHIENA GRAZIA Parte_1
contro con il patrocinio dell'avv. GARIGLIO ANNA CP_1
contro con il patrocinio dell'avv. GARIGLIO ANNA Controparte_2
Avente ad oggetto: Proprietà.
CONCLUSIONI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il SI. in qualità di proprietario dell'immobile Parte_1 sito in Poirino (TO), Via Carmagnola n. 6, censito al Foglio 39, numero 282, Sub. 8, conveniva in giudizio la SI.ra e il SI. dinanzi a questo Tribunale, chiedendo l'accertamento e la CP_1 Controparte_2 dichiarazione del venir meno del diritto di assegnazione della casa coniugale in favore della SI.ra e la CP_1 conseguente sopravvenuta inopponibilità di tale circostanza all'attore. Chiedeva, altresì, la condanna dei convenuti al pronto rilascio dell'immobile, la fissazione della data di esecuzione e l'ordine al Conservatore dei Registri
Immobiliari di provvedere alla cancellazione della trascrizione del verbale di separazione consensuale con assegnazione di beni. L'attore domandava, inoltre, la condanna della SI.ra al rimborso di tutte le spese CP_1 condominiali e di riscaldamento anticipate e anticipande, quantificate in € 4.552,91, e la condanna dei convenuti al pagamento di una congrua indennità di occupazione, indicata in € 500,00 mensili salvo veriore stima, sino
1 all'effettivo rilascio, oltre al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi per effetto della perdurante occupazione senza titolo, nella misura da quantificarsi dal Giudice in via equitativa, oltre interessi moratori e rivalutazione.
A fondamento delle proprie domande, l'attore deduceva che l'assegnazione della casa coniugale, avvenuta nel 2011 con trascrizione del verbale di separazione consensuale tra la SI.ra e il SI. (padre di CP_1 CO
), era giustificata dalla presenza del figlio allora minorenne e non autosufficiente. L'attore deduceva CP_2 CP_2 che a distanza di anni, il figlio ventiquattrenne, ha completato il suo ciclo di studi e ha reperito Controparte_2 un'occupazione lavorativa, acquisendo l'indipendenza economica o, quanto meno, la capacità di mantenersi.
Evidenziava, inoltre, che la SI.ra non aveva mai pagato le spese condominiali e di riscaldamento di sua CP_1 competenza, accumulando un debito SInificativo, costringendo l'attore, proprietario dell'immobile acquistato all'asta nel dicembre 2016, a sostenere tali oneri. Quanto all'indennità di occupazione, l'attore la riteneva congrua in € 500,00 mensili, considerando le caratteristiche dell'immobile (85 mq, ristrutturato nel 2006, classe energetica
D).
Si costituivano in giudizio i SI.ri e contestando integralmente le avverse CP_1 Controparte_2 pretese e chiedendo il rigetto delle domande attoree. In via principale, instavano per il rigetto della richiesta di accertamento e dichiarazione del venir meno del diritto di assegnazione della casa coniugale, sostenendo che il SI.
è tuttora privo di proprie autonome fonti di reddito che lo rendano economicamente Controparte_2 autosufficiente, rimanendo a carico della madre. Di conseguenza, chiedevano il rigetto delle domande di cancellazione della trascrizione e di rilascio dell'immobile, nonché delle domande di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione. Contestavano, altresì, la richiesta di rimborso spese condominiali e risarcimento danni, ritenendola generica e infondata.
In via subordinata, nel denegato caso di accoglimento delle domande attoree, i convenuti chiedevano la fissazione di un congruo termine per il rilascio dell'immobile, in previsione del reperimento di una nuova sistemazione abitativa. Chiedevano, inoltre, che l'indennità di occupazione fosse stabilita in via di equità, considerando le condizioni dello stabile. Infine, domandavano che la quota di rimborso spese anticipate fosse stabilita in base alla reciproca spettanza tra attore proprietario e convenuti titolari di diritto personale di godimento.
A sostegno delle proprie difese, i convenuti allegavano che la SI.ra continua ad occupare l'immobile con il CP_1 figlio a causa delle limitate risorse economiche. La SI.ra svolge attività come commessa con contratto a CP_1 termine fino al 31 marzo 2025, con uno stipendio mensile di circa € 1.200,00. Il figlio, SI. , è privo Controparte_2 di attività lavorativa e non ha raggiunto una propria indipendenza economica, affidandosi alla madre. I convenuti evidenziavano di essersi attivati presso gli Uffici Comunali e il Servizio Sociale per ottenere una nuova sistemazione abitativa. Sottolineavano, inoltre, che l'appartamento presenta forti criticità, quali infiltrazioni, umidità e muffa, dovute alla presenza di volatili sul tetto condominiale, rendendo l'abitazione ai limiti della possibilità abitativa.
Contestavano l'ammontare dell'indennità di occupazione richiesta dall'attore, ritenendola eccessiva per le condizioni dell'immobile.
Le parti precisavano le conclusioni come da rispettive comparse conclusionali e la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 29.04.2025.
La domanda di parte attrice merita accoglimento nei limiti di cui alla motivazione.
2 1) SULLA CESSAZIONE DEL DIRITTO DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE E
SULL'INOPPONIBILITÀ AL TERZO ACQUIRENTE
La questione centrale del presente giudizio verte sulla persistenza del diritto di assegnazione della casa coniugale in capo alla SI.ra , in considerazione della sopravvenuta maggiore età e della presunta autosufficienza CP_1 economica del figlio . L'assegnazione della casa familiare, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., è un Controparte_2 provvedimento volto a tutelare l'interesse dei figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, a mantenere il proprio ambiente domestico in seguito alla separazione o al divorzio dei genitori. Tale beneficio, pertanto, è strettamente funzionale alla protezione della prole e non può trasformarsi in un diritto di godimento illimitato per il genitore assegnatario, una volta venute meno le condizioni che lo giustificano.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori. La ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna eSIenza di speciale protezione
Nel caso di specie, il SI. ha compiuto 24 anni. Sebbene i convenuti abbiano allegato la sua attuale Controparte_2 mancanza di occupazione lavorativa e la dipendenza economica dalla madre, la giurisprudenza più recente ha precisato che l'obbligo di mantenimento del genitore non è destinato a perdurare indefinitamente. La Suprema
Corte ha ben chiarito che "Nel caso in cui il figlio di genitori divorziati abbia ampiamente superato la maggiore età
e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, egli non può soddisfare l'eSIenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione mera dell'obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andare avanti per sempre, dovendo invece primariamente far fronte al suo stato attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, restando in ogni caso ferma solo l'obbligazione alimentare, da azionarsi nell'ambito familiare per supplire a ogni più essenziale eSIenza di vita dell'individuo bisognoso" .
Dalle allegazioni delle parti, emerge che il SI. ha comunque completato il suo ciclo di studi e ha Controparte_2 cercato attivamente lavoro, avendo anche reperito, seppur temporaneamente, un'occupazione. La sua attuale condizione di disoccupazione, seppur meritevole di attenzione sociale, non può giustificare il mantenimento di un diritto di assegnazione che ha perso la sua funzione protettiva originaria. L'assegnazione della casa coniugale non
è intesa come una forma di mantenimento per il figlio maggiorenne che, pur con difficoltà, è in grado di provvedere a sé stesso o di attivarsi per la propria autosufficienza. La finalità dell'istituto è la tutela della stabilità abitativa del minore o del figlio non autosufficiente, non il sostegno economico a tempo indeterminato di un adulto che ha la capacità di rendersi autonomo.
Pertanto, venuti meno i presupposti che hanno giustificato l'originaria assegnazione della casa coniugale, il diritto di godimento della SI.ra sull'immobile cessa. Conseguentemente, tale assegnazione diviene inopponibile al CP_1 SI. , che ha acquistato la proprietà dell'immobile all'asta in data 13 dicembre 2016, successivamente alla Pt_1 trascrizione del verbale di separazione consensuale (7 aprile 2011). L'inopponibilità deriva dal fatto che il titolo che
3 rendeva l'assegnazione opponibile al terzo (la trascrizione) perde la sua efficacia nel momento in cui viene meno il diritto sostanziale sottostante. [Cass. Civ., Sez. 2, N. 1264 del 19-01-2025]
2) SUL RILASCIO DELL'IMMOBILE E LA CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE
Dalla dichiarazione di cessazione del diritto di assegnazione della casa coniugale, consegue l'obbligo per i convenuti di rilasciare l'immobile. L'occupazione dell'immobile da parte dei SI.ri e una volta venuto meno CP_1 CP_2 il titolo che la legittimava, si configura come occupazione senza titolo. Il proprietario ha diritto al rilascio dell'immobile occupato [Tribunale Di Marsala, Sentenza n.114 del 28 Febbraio 2025].
La cancellazione della trascrizione del verbale di separazione consensuale presso il Conservatore dei Registri
Immobiliari è una conseguenza necessaria della dichiarazione di cessazione del diritto di assegnazione, al fine di ripristinare la piena titolarità e disponibilità del bene in capo al proprietario e garantire la completezza e la correttezza dei pubblici registri.
3) SUL RIMBORSO DELLE SPESE CONDOMINIALI
L'attore ha chiesto la condanna della SI.ra al rimborso delle spese condominiali e di riscaldamento CP_1 anticipate, quantificate in € 4.552,91, allegando la morosità della convenuta. I convenuti hanno contestato tale richiesta, riservandosi la verifica dei conteggi e dei giustificativi e chiedendo di stabilire la quota di reciproca spettanza.
In materia di spese condominiali, l'obbligo di contribuzione grava sul soggetto che gode del bene e usufruisce dei servizi comuni. Nel caso di assegnazione della casa coniugale, le spese ordinarie e quelle relative ai servizi comuni
(riscaldamento, luce e pulizia scale, acqua) sono generalmente a carico dell'assegnatario, in quanto fruitore diretto di tali servizi.
Il Tribunale rileva che la SI.ra , in quanto occupante dell'immobile, ha pacificamente usufruito dei servizi CP_1 condominiali. L'attore ha prodotto documentazione (docc. 11, 15, 25) a dimostrazione di aver sostenuto il pagamento di € 4.552,91 per spese condominiali di competenza della convenuta. I convenuti non hanno specificamente contestato l'ammontare di tali spese, ma si sono limitati a una generica riserva di verifica. Tale genericità non è sufficiente a superare la prova fornita dall'attore. Pertanto, la SI.ra è tenuta al rimborso CP_1 delle spese condominiali ordinarie e di riscaldamento che il SI. ha dovuto anticipare. Pt_1
4) SULL'INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE E IL RISARCIMENTO DANNI
L'attore ha richiesto il pagamento di una congrua indennità di occupazione di € 500,00 mensili e il risarcimento dei danni patiti e patiendi per l'occupazione senza titolo. I convenuti hanno contestato l'eccessività dell'indennità e la genericità della richiesta di risarcimento danni, evidenziando le criticità dell'immobile.
In tema di occupazione illegittima di un immobile, la giurisprudenza di legittimità ha superato l'orientamento secondo cui il danno sarebbe in re ipsa. Attualmente, è onere del danneggiato dimostrare l'effettiva lesione del proprio patrimonio. La Suprema Corte ha affermato che "il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, essendo onere del danneggiato dimostrare l'effettiva lesione del proprio patrimonio, come la perdita di opportunità di locazione o vendita, attraverso presunzioni semplici e elementi indiziari. La Corte di
Cassazione ha affermato che il danno da occupazione sine titulo deve essere allegato e provato, in conformità con i principi di diritto stabiliti dalla giurisprudenza" [Cass. Civ., Sez. 6, N. 29565 del 24-12-2020]. Questo principio è
4 stato ribadito anche in sentenze più recenti (Cass. Civ., Sez. 2, N. 1264 del 19-01-2025; Cass. Civ., Sez. 2, N. 33040 del 09-11-2022).
Il danno da occupazione senza titolo, in quanto danno-conseguenza, deve essere allegato e provato. Non basta la mera occupazione per presumere il danno. Il proprietario deve allegare la concreta possibilità di godimento perduta
(danno emergente) o lo specifico pregiudizio subito sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone conveniente (lucro cessante) (Tribunale Di Marsala, Sentenza n.114 del 28 Febbraio
2025).
Nel caso di specie, l'attore ha allegato un pregiudizio derivante dalla perdurante occupazione e ha indicato un canone di mercato di € 500,00 mensili come parametro per l'indennità. Tuttavia, non ha specificamente allegato e provato di aver perso concrete opportunità di locazione o vendita dell'immobile a causa dell'occupazione. La mera indicazione di un valore locativo di mercato non è sufficiente, di per sé, a dimostrare il danno effettivo subito, in assenza di una specifica allegazione circa la volontà e la concreta possibilità di mettere l'immobile a frutto.
(Tribunale Di Marsala, Sentenza n.114 del 28 Febbraio 2025)
Pertanto, in assenza di specifiche allegazioni e prove circa il danno emergente o il lucro cessante effettivamente subito dall'attore a causa dell'occupazione, la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione e al risarcimento dei danni non può essere accolta. Le difficoltà economiche e le condizioni dell'immobile allegate dai convenuti, seppur non rilevanti per la cessazione del diritto di assegnazione, avrebbero potuto essere considerate per la quantificazione dell'indennità, ma non superano l'onere probatorio in capo all'attore circa l'esistenza stessa del danno risarcibile.
SULLE SPESE DEL GIUDIZIO.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014 e s.s., tenuto conto dello scaglione di riferimento determinato dal valore della controversia, della complessiva attività svolta dalle parti e delle questioni affrontate.
Per l'effetto, le parti convenute devono essere condannate alla rifusione, in favore della parte attrice delle spese di lite che devono essere liquidate in complessivi euro 6.713,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ed oltre accessori per ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara il venir meno del diritto di assegnazione della casa coniugale in favore della SI.ra CP_1
e, per l'effetto, la sopravvenuta inopponibilità all'attore dell'assegnazione della casa
[...] Parte_1 coniugale sull'immobile sito in Poirino (TO), Via Carmagnola n. 6, censito al Foglio 39, numero 282, Sub. 8.
2. Dichiara tenuti e condanna i convenuti e al rilascio dell'immobile di cui CP_1 Controparte_2 al punto 1) in favore dell'attore fissando per l'esecuzione la data del 30.06.2025. Parte_1
3. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Ufficio Provinciale di Torino, Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Torino 2, la cancellazione della trascrizione, effettuata in data 7 aprile 2011 al Registro Generale n.
5 14243 e al Registro Particolare n. 9059, del "verbale di separazione consensuale con assegnazione di beni" tra la SI.ra e il SI. con esonero da ogni responsabilità per il Conservatore. CP_1 CO
4. Condanna la convenuta al rimborso in favore dell'attore della somma CP_1 Parte_1 di € 4.552, a titolo di spese condominiali anticipate, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
5. Rigetta le domande di condanna dei convenuti al pagamento di un'indennità di occupazione e al risarcimento dei danni per occupazione senza titolo.
6. Condanna i convenuti e in solido tra loro, alla rifusione in favore CP_1 Controparte_2 dell'attore delle spese di lite, che si liquidano in € 6.713,00 oltre rimborso forfettario spese Parte_1 generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Asti, in data 11 giugno 2025.
Il Giudice onorario
Dott.ssa Mariateresa Bussi
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