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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/04/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 7.04.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 5898/2024 r.g. e vertente tra
(c.f. ), ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Venuto;
e
(c.f. , resistente, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Salvatore Amico;
e nei confronti di
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato CP_2 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Luca Michele Bellomo.
Oggetto: impugnazione licenziamento.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 9 novembre 2024, premesso di essere stato Parte_1 assunto irregolarmente nel mese di agosto 2019 da titolare della ditta “Pausa CP_1
Pranzo”, al fine di svolgere l'attività di addetto alle consegne e le altre attività che si rendessero giornalmente necessarie per la sua attività d'impresa, quale discarico e sistemazione all'interno del deposito di derrate alimentari e bevande, trasporto dal deposito ai locali di cucina e di vendita, pulizia dei tavoli e dei locali aziendali, trasporto dell'immondizia ai punti di smaltimento, svolgendo tale attività, sin dall'inizio del rapporto lavorativo, sette giorni su sette, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 16.30 e dalle 18.30 alle 23.30 e talvolta anche oltre la mezzanotte, fino a quando vi erano avventori nel locale, e la domenica dalle 18.30 alle 23.30, deduceva che il 23.05.2020 il rapporto di lavoro veniva parzialmente regolarizzato con contratto part-time di poche ore giornaliere con qualifica di addetto alle consegne, livello 6°, sebbene continuasse a svolgere la propria attività lavorativa ai medesimi orari del periodo non regolarizzato. Lamentava che tale regolamentazione part-time veniva interrotta da un fittizio illegittimo licenziamento orale nel mese di ottobre 2022 con riassunzione in data 15.11.2022 a seguito della quale il rapporto di lavoro proseguiva con precedenti mansioni e orari. Riferiva che nel giugno 2024, mentre era intento a effettuare una consegna con il motorino, il ricorrente subiva un incidente che lo costringeva ad assentarsi da lavoro e, nonostante presentazione di regolare certificazione medica, dopo qualche giorno di assenza il datore di lavoro gli intimava di rientrare a lavoro, benché non fosse ancora guarito, costringendolo a riprendere il lavoro sotto la minaccia di un immediato licenziamento. Esponeva che in data 24.07.2024 il lo licenziava verbalmente e senza alcuna giustificazione né CP_1 preavviso diffidandolo dal presentarsi a lavoro già dall'indomani. Rilevava che con pec del
02.08.2024 il ricorrente contestava l'illegittimità del licenziamento e l'irregolarità del rapporto di lavoro, solo apparentemente regolarizzato, e che con pec del 09.08.2024 la ditta resistente trasmetteva una proposta di definizione bonaria della vertenza e copia della busta paga relativa al mese di luglio contenente calcoli non corrispondenti al reale lavoro svolto dall' e ad altre Pt_1 spettanze indicate. Aggiungeva che con pec del 12.08.2024 il ricorrente, previa contestazione degli importi indicati in busta paga e agli orari di lavoro osservati, ferie e permessi non goduti, metteva CP_ in mora la resistente per il pagamento delle somme indicate in busta paga e ancora non corrisposte, oltre ai relativi interessi moratori. Riferiva che, solo in seguito alla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto relativo alla busta paga di luglio 2024, il datore di lavoro effettuava il pagamento della stessa. Precisava che per l'attività lavorativa espletata veniva corrisposta settimanalmente, di solito il venerdì, la somma di euro 270,00 in contanti, dalla quale venivano spesso trattenuti a vario titolo importi (risarcimento per danni eventualmente riportati al motorino, per contravvenzioni stradale ecc.), dal dicembre 2020 gli veniva corrisposta la somma di euro 270,00 a titolo di tredicesima mensilità e ulteriori euro 270,00 ad agosto per la quattordicesima mensilità, con esclusione del mese di agosto 2022 in cui la somma veniva trattenuta per pretesi danni al motorino. Lamentava che non gli veniva corrisposto alcunché per malattia, nonostante avesse trasmesso la certificazione medica, e che il datore di lavoro riduceva l'importo settimanale in ragione delle giornate non lavorate.
2 Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato che l' aveva espletato attività lavorativa Pt_1 subordinata alle dipendenze dell'impresa individuale di dall'agosto 2019 al 24 luglio CP_1
2024 e che, nonostante venisse regolarizzato con contratto part-time di poche ore giornaliere, con la qualifica di addetto alle consegna (livello 6°), veniva in concreto impiegato oltre che come addetto alle vendite anche per svolgere le più disparate attività che si rendessero giornalmente necessarie per l'impresa, quale discarico e sistemazione all'interno del deposito di derrate alimentari e bevande, trasporto dal deposito ai locali di cucina e di vendita, pulizia dei tavoli e dei locali aziendali, trasporto dell'immondizia ai punti di smaltimento, con orario lavorativo dalle 9 alle 16.30 e dalle 18.30 alle
23.30, da lunedì a sabato e dalle 18.30 alle 23.30 la domenica;
che venisse dichiarato che, in relazione alle mansioni effettivamente espletate dal ricorrente, lo stesso non aveva ricevuto la giusta ed effettiva retribuzione dovuta, né tutto quanto dalla legge e dal contratto collettivo di categoria previsto a titolo di salario, contingenza, e maggiorazioni per straordinario, festività permessi non goduti, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, malattia e trattamento di fine rapporto;
per l'effetto, che venisse condannato al pagamento della somma CP_1 approssimativamente stimata di euro 160.000,00 o a quella maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di causa, dal nominando C.T.U., a titolo di differenze retributive, TFR;
che venisse condannato il resistente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 23/2015 alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e/o al risarcimento del danno e alla corresponsione dell'indennità sostitutiva secondo le modalità e nell'entità di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 2, del D. Lgs. n. 23/2015, nella misura ivi prevista;
che venisse condannato il alla CP_1 regolarizzazione e della posizione previdenziale ed assistenziale del ricorrente anche per il periodo dall'illegittimo licenziamento alla reintegrazione o alla risoluzione del rapporto lavorativo, nonché
a risarcirgli il danno per l'omissione contributiva;
il tutto oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
Con memoria depositata in data 08.01.2025 si costituiva in giudizio contestando la CP_1 fondatezza delle domande ex adverso proposte. In particolare, parte resistente osservava che tra le parti erano intercorsi due rapporti di lavoro: il primo con data di inizio il 23.05.2020 (e non dal mese di agosto 2019) e conclusosi il 31.10.2022 alla fine del quale il ricorrente chiedeva ed otteneva di essere riassunto dal;
il secondo rapporto, alle medesime condizioni del precedente, con CP_1 data di assunzione il 15.11.2022 e data di conclusione il 24.07.2024 per licenziamento a causa della riduzione del personale. Precisava che la lettera di licenziamento non era stata consegnata al ricorrente perché lo stesso risultava privo di fissa dimora, con residenza in via della Casa Comunale
3 ai sensi dell'art. 1 L. n. 1228/1954, e che, sebbene avesse tentato di consegnarla brevi manu, il ricorrente aveva rifiutato di riceverla e qualche giorno dopo aveva impugnato il recesso. Rilevava che con lettera di impugnazione del licenziamento il lavoratore non aveva formulato richiesta di reintegra nel posto di lavoro né aveva messo a disposizione la sua prestazione lavorativa. Eccepiva
l'aliunde perceptum atteso che il ricorrente dal 29.11.2024 era stato nuovamente assunto dal CP_1
e ad oggi lavorava alle sue dipendenze. In ordine alle differenze retributive formulate da parte ricorrente, rilevava che con scrittura priva del 30.12.2022 l con riferimento al primo rapporto Pt_1 di lavoro, confermava che detto rapporto si era svolto dal 23.05.2020 al 31.10.2022 e accettava “a saldo e stralcio ed a completa tacitazione” la somma di euro 2.500,00 che gli veniva corrisposta in 5 rate da euro 500,00 ciascuna in data 09.01.2023, 23.01.2023, 31.01.2023, 06.02.2023, 13.02.2023.
Evidenziava che, in entrambi i rapporti di lavoro, il ricorrente era stato assunto per svolgere mansioni di addetto alle consegne, livello 6° CCNL di categoria, e che tali mansioni aveva effettivamente svolto e che, se occasionalmente aveva svolto mansioni diverse da quelle di addetto alle consegne, comunque si era trattato di mansioni riconducibili al 6° livello contrattuale in cui era inquadrato. Specificava che durante il primo periodo aveva osservato un orario di lavoro part-time nella misura di 6 ore settimanali che venivano svolte secondo la seguente cadenza: lunedì e mercoledì dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, la domenica dalle 20 alle 22 mentre durante il secondo rapporto di lavoro il ricorrente aveva osservato un orario di lavoro di 18 ore settimanali che di norma si articolava dal martedì alla domenica dalle 19.30 alle 22.30 o, in alternativa, dalle 11 alle 14.
Sottolineava che tale articolazione oraria era stata attuate per venire incontro alle esigenze del ricorrente che, per adempiere agli obblighi di dimora scaturenti da una sentenza penale di condanna, aveva l'obbligo di rientro presso la propria abitazione prima delle ore 23. Riferiva che, in entrambi i rapporti di lavoro, quando il ricorrente svolgeva attività lavorativa nella giornata di domenica, gli veniva sempre riconosciuta l'indennità prevista dal CCNL per il lavoro prestato nella giornata di domenica e che il ricorrente aveva sempre percepito la retribuzione indicata nelle buste paga senza che il datore di lavoro avesse mai provveduto a trattenute a vario titolo come contestato dall' Contestava i conteggi prodotti ex adverso sia nell'an sia nel quantum. Pt_1
Concludeva chiedendo che venissero dichiarate inammissibili tutte le domande relative al rapporto di lavoro cessato il 31.10.2022; in subordine, che venissero rigettate perché infondate;
che venissero rigettate con qualsiasi statuizione tutte le domande attrici perché inammissibili e infondate. Con vittoria di spese e compensi.
4 Con memoria depositata il 09.01.2025 si costituiva in giudizio l il quale chiedeva che, CP_4 qualora dovessero risultare accertati i fatti di cui al ricorso introduttivo, venisse accertato il dovere del datore di lavoro alla regolarizzazione della posizione contributiva di parte ricorrente e, per l'effetto, che si provvedesse alla condanna del datore di lavoro al pagamento delle some dovute all'Istituto a titolo di contribuzione obbligatoria con riguardo agli importi eventualmente riconosciuti al lavoratore e alla contribuzione che dovesse risultare omessa. Eccepiva la prescrizione quinquennale della contribuzione omessa in relazione ai periodi più risalenti, atteso che la richiesta di controparte retroagisce sino al mese di agosto 2019. In ordine alla richiesta di pagamento della malattia precisava che, per come formulata, non consentiva di comprendere con esattezza né a quale periodo di malattia fosse riferita né se fosse riferita all'indennità economica di malattia previdenziale erogata dall' per il tramite del datore di lavoro. Aggiungeva infine che l'indennità CP_2 economica di malattia a carico dell' era soggetta ai termini di prescrizione e decadenza di un CP_2 anno.
Chiedeva, pertanto, che ove non fossero provati i fatti posti a sostegno della domanda giudiziaria, nulla era dovuto a titolo di contributi;
viceversa, ove venisse accertata la fondatezza dei fatti dedotti in ricorso che venisse condannato il datore di lavoro a versare all' nei limiti della prescrizione, CP_2
i contributi omessi;
in ogni caso, che alcuna spettanza venisse riconosciuta a titolo di indennità di malattia con erogazione a carico dell' per intervenute prescrizione e decadenza e per difetto CP_2 di allegazione delle relative condizioni e della prova del diritto. Con favore delle spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 17.3.2025 veniva disposta la separazione della domanda relativa alle differenze retributive e ai contributi previdenziali.
L'udienza del 7.4.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
2. Nel merito va rilevato che con il presente ricorso parte ricorrente contesta l'illegittimità del licenziamento perché intimato in forma orale.
Deve quindi rilevarsi che sebbene non risulta contestato tra le parti che il ricorrente sia stato licenziato, il datore di lavoro non ha fornito prova di aver comunicato il licenziamento per iscritto al dipendente.
5 Infatti parte resistente non ha fornito prova di aver comunicatoil provvedimento di licenziamento, né risulta provata la circostanza che il lavoratore abbia rifiutato di accettare il provvedimento.
Nessuna prova sul punto è infatti stata richiesta dal datore di lavoro.
Né può assumere rilevanza la circostanza che il ricorrente risulti iscritto all'indirizzo Via della Casa
Comunale n. 1.
Invero non risulta prodotto in atti neanche il provvedimento di licenziamento irrogato dal datore di lavoro.
Alla luce delle superiori considerazioni ed in applicazione dell'art. 2, comma 2, D. Lgs. n. 23/2015, secondo cui “Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullita' del licenziamento perche' discriminatorio
a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perche' riconducibile agli altri casi di nullita' espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennita' di cui al comma 3.
Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in forma orale” , parte resistente va condannata alla reintegra del lavoratore ed risarcimento del danno subito da pari ad un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il Parte_1
calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Infatti risulta dalla documentazione in atti (Comunicazione UniLav del 28.11.2024) che il ricorrente
è stato assunto dal resistente in data 29.11.2024 ma con contratto a tempo determinato sino al
28.02.2025.
Il datore di lavoro non ha quindi reintegrato il lavoratore, atteso che lo stesso è stato riassunto con contratto a tempo determinato, contratto che si è concluso per lo spirare del termine.
Tuttavia va precisato che parte resistente va condannata al pagamento di un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione detratto quanto percepito dal ricorrente per il periodo dal 28.11.2024 al 28.2.2025 quale dipendente della resistente, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al soddisfo.
6 Con riferimento alle somme percepite a titolo di naspi da parte del ricorrente si richiama invece la giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di "aliunde perceptum", le somme percepite dal lavoratore
a titolo di indennità di disoccupazione non possono essere detratte da quanto egli abbia ricevuto come risarcimento del danno, atteso che detta indennità opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al dipendente per effetto del licenziamento dando luogo, la sua eventuale non spettanza, ad un indebito previdenziale ripetibile nei limiti di legge”(Cass. 2018 n. 11835)
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente come da dispositivo ex
D.M. n. 55/2014 tenuto conto della natura e del valore della controversia e applicati i minimi attesa la durata infratriennale del giudizio.
Atteso l'esito della lite e le ragioni della decisione vanno compensate le spese tra le altre parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
- dichiara l'illegittimità del licenziamento impugnato e, per l'effetto, condanna CP_1 alla reintegra del datore di lavoro ed al risarcimento del danno in favore di da Parte_1 quantificarsi un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione detratto quanto percepito dal ricorrente per il periodo dal 28.11.2024 al 28.2.2025 quale dipendente della resistente, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al soddisfo, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore CP_1 dell'Erario in euro 4628,50 oltre spese generali ed accessori di legge;
- compensa le spese tra le altre parti.
Messina, 8.4.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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