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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/02/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 889/2024 R.G.V.G.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.
Magistrati:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice rel.
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tenente N. 889/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto: “divorzio congiunto – Cessazione effetti civili”,
PROMOSSA DA
(nato in [...] il [...] c.f. eParte_1 C.F._1
(nata in [...] il [...] c.f. ), Parte_2 C.F._2 rapp.ti e difesi entrambi dall'Avv. MANCINO ANNA, in forza di procura in atti e come in atti elett.te dom.ti;
-ricorrenti- NONCHÉ
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA ITALIANA presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa cui, per brevità, si rinvia.
*** *** *** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/06/2024, i ricorrenti chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Pagani (SA) in data 18/06/1998 e trascritto nei
Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune dell'anno 1998 Parte II serie A n. 68.
A sostegno della domanda deducevano:
1) Che erano separati sin dal 05/09/2018 quando l'intestato Tribunale aveva omologato la loro separazione, a seguito della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale;
2) Che dalla loro unione erano nati due figli: , nato in [...] il [...] Per_1
e , nata in [...] il [...]; Per_2
3) Che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
4) Che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni tutte, come stabilite in ricorso;
all'udienza del 04/02/2025, i coniugi ribadivano la volontà di divorziare ed il Collegio riservava la causa in decisione.
*** *** *** ***
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei (6) mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Del resto, i coniugi, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio;
si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato le condizioni del divorzio nei termini di cui in dispositivo e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo
Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
e in data 12/06/2024, così provvede:
[...] Parte_2
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
(nato in [...] il [...] c.f. e
[...] C.F._1 [...]
(nata in [...] il [...] c.f. ) in Parte_2 C.F._2
Pagani (SA) in data 18/06/1998 e trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del predetto
Comune dell'anno 1998 Parte II serie A n. 68;
b) Conferma le condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui richiamate e trascritte;
c) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
d) Spese irripetibili. Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 06.02.2025
Il Giudice est Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 889/2024 R.G.V.G.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.
Magistrati:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice rel.
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tenente N. 889/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto: “divorzio congiunto – Cessazione effetti civili”,
PROMOSSA DA
(nato in [...] il [...] c.f. eParte_1 C.F._1
(nata in [...] il [...] c.f. ), Parte_2 C.F._2 rapp.ti e difesi entrambi dall'Avv. MANCINO ANNA, in forza di procura in atti e come in atti elett.te dom.ti;
-ricorrenti- NONCHÉ
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA ITALIANA presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa cui, per brevità, si rinvia.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/06/2024, i ricorrenti chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Pagani (SA) in data 18/06/1998 e trascritto nei
Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune dell'anno 1998 Parte II serie A n. 68.
A sostegno della domanda deducevano:
1) Che erano separati sin dal 05/09/2018 quando l'intestato Tribunale aveva omologato la loro separazione, a seguito della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale;
2) Che dalla loro unione erano nati due figli: , nato in [...] il [...] Per_1
e , nata in [...] il [...]; Per_2
3) Che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
4) Che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni tutte, come stabilite in ricorso;
all'udienza del 04/02/2025, i coniugi ribadivano la volontà di divorziare ed il Collegio riservava la causa in decisione.
*** *** *** ***
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei (6) mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Del resto, i coniugi, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio;
si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato le condizioni del divorzio nei termini di cui in dispositivo e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo
Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
e in data 12/06/2024, così provvede:
[...] Parte_2
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
(nato in [...] il [...] c.f. e
[...] C.F._1 [...]
(nata in [...] il [...] c.f. ) in Parte_2 C.F._2
Pagani (SA) in data 18/06/1998 e trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del predetto
Comune dell'anno 1998 Parte II serie A n. 68;
b) Conferma le condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui richiamate e trascritte;
c) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
d) Spese irripetibili. Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 06.02.2025
Il Giudice est Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire