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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/03/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4372/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
nata il [...] in [...] (C.F. e Parte_1 C.F._1 residente alla VIA ROMA 110 in CASALNUOVO DI PO (NA), rappresentata e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to NAVARRO ADELE, presso il cui studio elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nato il 31/12/1964 in PO (NA) (C.F. ), CP_1 C.F._2 residente alla VIA ROMA 110 in CASALNUOVO DI PO (NA), rappresentato e difeso, 1 giusta procura in atti, dall'Avv.to MEO GIANFRANCO, presso cui elettivamente domicilia;
RESISTENTE
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA;
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate all'udienza svoltasi in modalità cartolare in data 17 febbraio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.07.2023, ha chiesto pronunciarsi la separazione dal Parte_1 coniuge, avendo contratto matrimonio concordatario con in data 19.10.2002 in CP_2
NA (NA), dal quale è nata la figlia (n. 25.01.2006). Rappresentava il venire meno Per_1 dell'affectio coniugalis tra i coniugi, chiedendo di dichiarare la separazione personale dei coniugi,
l'assegnazione della casa familiare, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento nei confronti propri e della figlia maggiorenne non autosufficiente. Per_1
All'esito dell'udienza di comparizione del 15.01.2024, il Giudice, sentite le parti (ancorché il resistente fosse presente personalmente ma non costituito), emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti e rinviava per discussione e decisione all'udienza dell'11.11.2024.
si costituiva tardivamente in giudizio, impugnando e contestando tutto quanto CP_1 eccepito dalla , chiedendo di pronunciare lo scioglimento del matrimonio e di ridurre il Pt_1 mantenimento disposto mediante provvedimenti provvisori.
Rinviato il giudizio all'udienza svoltasi nelle forme della trattazione scritta in data 17.02.2025, il
Giudice, lette le note di precisazione delle conclusioni, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente occorre rilevare che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del presente giudizio, non inficiando il mancato deposito del parere la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed invero, come confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 11915/1998; Cass. Civ. 12062/2000),
l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge non si traduce nella
2 necessaria partecipazione alle udienze istruttorie o nell'obbligo di rassegnare le conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio ma presuppone esclusivamente che l'ufficio sia stato informato onde poter esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge.
1. STATO
Ai sensi dell'art. 151 c.c. occorre esaminare la ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di
“rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Il Collegio ritiene, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
2. MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MAGGIORENNE MA NON AUTOSUFFICIENTE
Dall'unione è nata una figlia nata il [...], divenuta maggiorenne nel corso del Per_1 giudizio.
Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni, risulta doveroso evidenziare che l'art. 337septies c.c. prevede, in tema di “disposizioni in favore del figlio maggiorenne”, che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Ed invero, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio ritiene di aderire, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne, l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non cessa al raggiungimento della maggiore età ma al momento in cui venga provata l'autosufficienza economica, intesa quale possesso di un'idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o di costruzione del proprio nucleo familiare (cfr. Cass. civ., 27904/2021;
Cass. civ., 4219/2021; Cass. civ. 21752/2020).
L'obbligo in capo ai genitori di continuare a provvedere al mantenimento dei figli, infatti, non può protrarsi sine die ma incontra un limite logico e naturale quando i figli siano stati messi nella 3 condizione di reperire un lavoro idoneo per sopperire alle proprie esigenze di vita o quando abbiano ottenuto un titolo sufficiente per esercitare attività lucrativa o, in ogni caso, laddove abbiano ormai raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia avendo ormai creato un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. n. 12477 del 2004).
Invero, l'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (Cass., n. 23318 del 2021). La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile.
La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta, ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (Cass., n. 19696 del 2019).
In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., n. 29779 del 2020).
I giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito che l'autosufficienza economica del figlio deve ritenersi raggiunta in caso di svolgimento di una regolare attività lavorativa, sia pure con contratti a termine e guadagni contenuti (Cass., n. 13354 del 2017). Del resto, l'obbligo di mantenere i figli
4 maggiorenni termina quando costoro si inseriscono nel mondo del lavoro, in conformità al titolo di studio e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa (Cass., n.
7168 del 2016).
Risulta incontestata tra le parti la mancanza di autosufficienza di neomaggiorenne e Per_1 non autosufficiente, impegnata in un percorso formativo presso una scuola di estetica, per il cui CP_ mantenimento a carico del si ritiene congruo confermare la somma mensile di € 300,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie ove documentate e giustificate, come previsto in sede di ordinanza ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
3. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
Va confermata l'assegnazione a della ex casa coniugale sita in VO di Parte_1
NA (NA), alla via Roma n. 110, perché convivendo la stessa la figlia il Per_1 provvedimento in questione appare conforme al superiore interesse della prole, ancorché maggiorenne ma non autosufficiente, a conservare l'habitat domestico (cfr. Cass. civ. 13 dicembre
2018, n. 32231; Trib. Torino 25 maggio 2018).
4. MANTENIMENTO DEL CONIUGE
Va altresì esaminata la domanda di mantenimento che la richiede in proprio favore. Pt_1
In ordine a questa domanda, va ricordato che, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle cc.dd. “circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (Cass., n. 3709 del 2018; Cass., n. 605 del 2017).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben
5 diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass., n. 8254 del
2023).
Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento, “al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 cod. civ., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23.05.2024, n. 14367).
Ne consegue che il primo dato che il Tribunale è chiamato a valutare è relativo al tenore di vita e successivamente alle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi: nel caso di specie, va evidenziato che alcuna prova è stata fornita in ordine al tenore di vita del nucleo familiare nel corso della vita coniugale.
In ordine alle condizioni patrimoniali, si osserva che la ricorrente vive nella casa coniugale di sua proprietà per la quale paga una rata di € 150,00, deduce di non aver mai lavorato e di avere patologie a carattere cardiamo. Viceversa, il resistente rappresenta di vivere presso casa del fratello con cui divide il canone di locazione per cui paga € 175,00, è impiegato presso l'Ufficio
Postale e guadagna circa € 1.400,00 mensili, su cui gravano plurimi finanziamenti contratti per la ludopatia, documenta problematiche cardiologiche.
Il diritto alla percezione dell'assegno di mantenimento dev'essere riconosciuto alla in Pt_1 considerazione delle suddette circostanze, della durata ultraventennale del matrimonio, dell'età della ricorrente e, peraltro, risulta riconosciuto dallo stesso resistente, il quale richiede una riduzione del quantum rispetto ai provvedimenti provvisori ed urgenti adottati con l'ordinanza del
31.01.2024. CP_ Si ritiene congruo, tuttavia, in considerazione delle condizioni di salute del , disporre che l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente ammonti ad € 200,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT.
5. SPESE
6 Quanto alle spese di lite, si ritiene vadano compensate atteso che, in assenza di pronuncia di addebito, la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando con sentenza, così provvede:
✓ Dichiara la separazione personale di nata il [...] in [...] Parte_1
(NA) (C.F. e , nato il 31/12/1964 in C.F._1 CP_1
PO (NA) (C.F. ), che hanno contratto matrimonio il giorno C.F._2
01.09.1997 in NA, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di
VO di NA (Atto n. 113, parte II, serie A, anno 2002 – Comune di
VO di NA (NA) );
✓ Dispone che versi, entro il 5 di ogni mese, a per il CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia la somma pari ad € 300,00, oltre rivalutazione Per_1 annuale ed aggiornamento ISTAT;
✓ Dispone che ciascun genitore partecipi al 50% delle spese straordinarie, come individuate in base al Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola ed il Tribunale di
Nola, ove documentate, giustificate o urgenti;
✓ Assegna la casa coniugale, sita in VO di NA (NA) alla Via Roma n. 110, a
Parte_1
✓ Dispone che versi, entro il 5 di ogni mese, a a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento la somma pari ad € 200,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento
ISTAT;
✓ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune di VO di NA (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato civile;
7 ✓ Compensa le spese di lite
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 06/03/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
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