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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/05/2025, n. 3036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3036 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 6539 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell' anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del
07.03.2025 e vertente
T R A
(C.F. , con sede legale in Roma, Via Parte_1 P.IVA_1
Paolo Cornaglia n. 32, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Testa
RECLAMANTE
E
n. 386/2022 Tribunale di Roma), in Controparte_1
persona del curatore p.t. Avv. Alessandro Riccioni
RECLAMATO - CONTUMACE
E
e CP_2 Controparte_3
RECLAMATI - CONTUMACI
OGGETTO: Reclamo ex art. 18 l. fall.
CONCLUSIONI
r.g. n. 3823/2024 1 RECLAMANTE) “CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, previa fissazione dell'udienza di comparizione con assegnazione di termine per la notificazione, voglia, ai sensi dell'art. 18 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, revocare il fallimento sopra indicato e la
Sentenza di fallimento n° 1401/22 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Fallimentare in data 12.7.2022 e accogliere le seguenti conclusioni con ogni conseguenza di legge ivi compresa la rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
nella qualità di legale rappresentante della Parte_2 Parte_1
con atto depositato il 15.07.2024 ha proposto reclamo avverso la sentenza
[...]
n. 401/2022 pubblicata il 13.07.2022, con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento della predetta società, chiedendone la revoca, deducendo: (i) che la sentenza dichiarativa non gli era stata notificata;
(ii) di essere venuto a conoscenza dell'intervenuto fallimento solo il 04.01.2024 quando veniva sottoposto ad identificazione nell'ambito del procedimento penale n. 2023/015515 RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Roma, nel quale era indagato per bancarotta fraudolenta;
(iii) di avere avuto accesso al fascicolo prefallimentare in data 05.06.2024 e di avere nell'occasione constatato che il fallimento era stato dichiarato in accoglimento di domande avanzate da ex dipendenti della società per crediti di lavoro che non erano stati accertati con sentenza irrevocabile, tanto che il curatore del fallimento aveva proposto l'esclusione dallo stato passivo di detti crediti;
(iv) che la società, costituita nell'ottobre 2013 ed operativa sino al 2015, era in possesso dei requisiti dimensionali che la rendevano non assoggettabile a fallimento;
(v) che i crediti vantati dai ricorrenti, dei quali, come detto il curatore del fallimento ha proposto l'esclusione dallo stato passivo, non raggiungono complessivamente l'ammontare di Euro 30.000,00; (vi) che non ricorrono indici di uno stato di insolvenza, se si tiene conto che l'unico dato valorizzato al riguardo è un tentativo infruttuoso di pignoramento presso terzi di un ex dipendente.
r.g. n. 3823/2024 2 Il reclamante ha anche richiesto di essere rimesso in termini, deducendo di avere depositato telematicamente il ricorso in data 05.07.2014, con generazione della ricevuta di consegna, e che all'esito dei controlli manuali di cancelleria era stata rilasciata ricevuta di accettazione che riportava il codice esito -1 descritto come “Deposito su fascicolo errato. Atti rifiutati il 08/07/2024”.
Il reclamo unitamente al decreto di fissazione dell'udienza è stato ritualmente notificato al curatore del fallimento ed ai creditori istanti, che non si sono costituiti.
Il reclamo è inammissibile.
La sentenza dichiarativa di fallimento della SO.MA. Società Cooperativa Pt_1
emessa dal Tribunale di Roma è stata pubblicata in data 13.07.2022.
Dalla consultazione del fascicolo di primo grado risulta che:
- l'estratto dichiarativo dell'indicata sentenza è stato comunicato, tra gli altri, all'Ufficio delle Imprese presso la Camera di Commercio di CP_4
Roma, tant'è che il fascicolo storico camerale della società, allegato dalla reclamante, riporta l'annotazione in data 13.07.2022 della sentenza dichiarativa di fallimento;
- la sede legale della società coincideva con il luogo della residenza anagrafica del suo legale rappresentante, odierno reclamante, Parte_2
(Roma, Via Paolo Cornaglia n. 32);
- in quella località era stata eseguita nei confronti dell'Apa nelle forme dell'art. 140 c.p.c. anche la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento presentato da e per non CP_2 Controparte_3
aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio l'ufficiale giudiziario aveva quindi proceduto agli adempimenti previsti dall'indicata norma ed aveva inviato all'Apa raccomandata con avviso di ricevimento, che non era stata ritirata nel termine di dieci giorni;
- nella richiesta di accesso al fascicolo prefallimentare depositata il 25.05.2024
l'Apa non ha dedotto di essere venuto a conoscenza della sentenza di fallimento in data 04.01.2024 (peraltro, oltre quattro mesi prima), all'atto dell'identificazione nel procedimento penale, limitandosi ad affermare in modo sibillino di non avere “avuto contezza della procedura, sia pre-fallimentare che fallimentare, a cagione della propria irreperibilità”.
r.g. n. 3823/2024 3 Come è noto, la sentenza dichiarativa di fallimento produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 133 primo comma c.p.c. (art. 16 comma secondo l. fall.), sicché da tale data si determina anche l'istantanea modificazione dello status personale del fallito con l'impossibilità di questi di disporre dei propri beni. Gli effetti nei confronti dei terzi si producono invece per effetto dell'iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, avendo il legislatore tenuto in considerazione le esigenze dei terzi in buona fede, i quali, nel regime previgente potevano compiere atti negoziali con il fallito nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza dichiarativa e la sua iscrizione nel registro delle imprese, che successivamente però sarebbero stati colpiti dall'inefficacia ex art. 44 l. fall.
Ora, occorre rilevare che, benché nel fascicolo del primo grado non vi sia traccia della notifica alla o al suo legale rappresentante) della sentenza Pt_1
dichiarativa di fallimento, appare inverosimile che la conoscenza dell'intervenuto fallimento possa essere stata acquisita dalla debitrice diciotto mesi dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa e l'iscrizione della sentenza per estratto nel Registro delle Imprese, tenuto conto dei rilevanti effetti, già evidenziati, che la pubblicazione della sentenza produce nella sfera patrimoniale del fallito. Seguendo le argomentazioni della reclamante, i terzi avrebbero acquisito conoscenza del fallimento della n anno e mezzo Pt_1
dopo quest'ultima. A nulla vale rilevare l'affermata e indimostrata irreperibilità del legale rappresentante della società, il quale al momento di ricevere la notificazione dell'istanza di fallimento era effettivamente residente o domiciliato o dimorante nel luogo della sua residenza anagrafica, come si evince dalle modalità con le quali la notifica si è perfezionata, che, come noto, implicano che il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto siano esattamente individuati e che la mancata consegna a mani del destinatario sia determinata solo da una irreperibilità temporanea del medesimo ovvero dal rifiuto di ricevere l'atto.
Ma vi è di più. Anche a voler prestare affidamento alle inverosimili affermazioni contenute nel reclamo, non può non osservarsi che la Pt_1
avrebbe atteso oltre quattro mesi prima di attivarsi presso la Cancelleria del
Tribunale per poter accedere al fascicolo prefallimentare. Invero, le ragioni di r.g. n. 3823/2024 4 certezza e di stabilità delle decisioni giudiziarie e le esigenze di certezza dei rapporti e delle relazioni negoziali impongono al fallito un onere di pronta e sollecita attivazione per l'acquisizione della completa conoscenza della sentenza dichiarativa di fallimento una volta che abbia acquisito contezza della sua pronuncia. La debitrice avrebbe dunque dovuto rivolgere l'istanza di accesso al fascicolo prefallimentare immediatamente dopo aver avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento o comunque entro un termine ragionevolmente breve, non certo attendendo quasi cinque mesi.
Il reclamo deve essere pertanto dichiarato inammissibile e ciò assorbe ogni considerazione in merito tanto alla ritualità dell'istanza di restituzione in termini, in ordine alla quale deve rimarcarsi il colpevole ritardo nel secondo deposito del reclamo, avvenuto sette giorni dopo la ricezione della ricevuta di deposito con il codice di errore, quanto alla fondatezza nel merito delle doglianze, non essendo la documentazione depositata (meri progetti di bilancio relativi ad annualità risalenti, sino al 2015, non approvati dall'assemblea dei soci e non depositati nel Registro delle Imprese) minimamente idonea a dimostrare la non fallibilità della essendo i crediti dei diversi istanti, di Pt_1
ammontare complessivo superiore ad Euro 30.000,00, fondati su titoli giudiziali esecutivi (per quanto non irretrattabili, ma ciò non ne esclude la legittimazione attiva, posto che nessuna censura in merito a quelle decisioni del Giudice del
Lavoro è stata mossa dalla reclamante) e ricorrendo plurimi indicatori dello stato di insolvenza della debitrice, quali ad esempio l'irreperibilità della stessa presso la sede legale ed il mancato deposito nel Registro delle Imprese dei bilanci di esercizio sin dalla costituzione della società.
Nulla sulle spese, non essendosi costituite le controparti risultate vittoriose all'esito del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n. 115/2002, per il pagamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara il reclamo inammissibile;
2) Nulla sulle spese.
r.g. n. 3823/2024 5 Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
14.05.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 3823/2024 6