Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 26/06/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01433/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00484/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 484 del 2025, proposto da RO IO e RO IO, rappresentati e difesi dagli avvocati Daniele Piazza e Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità IA della EG IA (Dipartimento dei beni culturali e dell’identità IA - Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Agrigento), in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 1345 del 22 aprile 2024 di questo Tribunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'odierno ricorso parte ricorrente ha lamentato l'inottemperanza della pronuncia in epigrafe, di accoglimento del suo ricorso avverso il D.D.S n. 4014/2021, di ingiunzione del pagamento dell'indennità di cui all'art. 167, d.lgs. n. 42/2004, nella parte in cui l'amministrazione intimata non ha rimborsato il contributo unificato di euro 650,00.
Parte ricorrente ha, in particolare, evidenziato che la sentenza in questione è passata in giudicato ed è altresì trascorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all'art. 14, d.l. n. 669/1996 ed ha richiamato l'art. 13, c. 6- bis .1, d.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui specifica che, anche in caso di compensazione delle spese di lite la parte soccombente è tenuta al pagamento del contributo unificato.
Ha altresì chiesto la condanna dell'amministrazione alla corresponsione delle cc.dd. " astreintes " di cui all'art. 114, c. 4, lett. e), c.p.a., nonché la nomina - in caso di persistente inadempimento - di un commissario ad acta .
2. Si è costituita l'intimata amministrazione regionale, con atto di mera forma.
3. All'udienza camerale del 19 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’odierno ricorso verte sulla mancata ottemperanza della sentenza sopra meglio specificata da parte della resistente amministrazione regionale, laddove quest'ultima non ha corrisposto alla parte ricorrente l'importo del contributo unificato da questa versato nell’originario giudizio.
2. Ciò premesso, può passarsi al merito del ricorso, che è fondato e va accolto.
2.1. Anzitutto, il Collegio rileva che non è in alcun modo revocabile in dubbio l’intervenuto passaggio in giudicato, nei confronti dell'intimata amministrazione, dell’ottemperanda pronuncia (cfr. la certificazione del 17 aprile 2025, prodotta dalla ricorrente).
2.2. Ancora, parte ricorrente ha fornito prova dell’intervenuta notifica del titolo esecutivo (vale a dire la sentenza, anche se priva di formula esecutiva; cfr. C.G.A.R.S., sez. giurisd., 9 gennaio 2023, n. 22), perfezionatasi al domicilio del al domicilio del debitore il 10 giugno 2024 (cfr. all. 1 di parte ricorrente).
Pertanto, alla data di notificazione del ricorso (25 marzo 2025), era utilmente spirato il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, d.l. n. 669/1996 (conv. con modif. dalla l. n. 30/1997).
2.3. Nel merito si rileva che, come fondatamente sostenuto da parte ricorrente, la compensazione delle spese di lite non esonera la controparte soccombente dalla refusione del contributo unificato (art. 13, c. 6 -bis .1, d.P.R. n. 115/2002; cfr. ex plurimis Cons. St., sez. V, 25 febbraio 2025, n. 1603) .
2.4. Tale obbligo risulta essere rimasto inadempiuto dalla resistente amministrazione.
Quest’ultima va condannata, pertanto, a rifondere alla ricorrente il menzionato contributo unificato, nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione, a cura di parte ricorrente, della stessa.
2.5. Va, poi, accolta la richiesta di nominare un commissario ad acta .
In caso di persistente inadempimento dell’intimata Amministrazione regionale nel dare esecuzione alla pronuncia ottemperanda, è quindi nominato commissario ad acta il Segretario generale pro tempore della EG IA, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario dell’amministrazione regionale, dotato delle necessarie competenze, affinché, su istanza della parte interessata, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di giorni sessanta, decorrente dalla comunicazione dell'istanza medesima.
L’eventuale compenso del commissario ad acta è posto a carico dell'amministrazione regionale e verrà liquidato su istanza dello stesso da presentarsi entro 100 giorni dal completamento dell’incarico.
2.6. Per quanto riguarda l’ulteriore domanda di penalità di mora, ritiene il Collegio insussistenti i requisiti previsti dall’art. 114, co. 4, lett. e ), c.p.a.; in particolare, nel caso di specie risulta ostativa all’irrogazione della penalità la particolare esiguità della somma portata ad esecuzione (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. II, 3 maggio 2021, n. 798; TAR Puglia, Bari, sez. II, 23 aprile 2021, n. 733; TAR Campania, Salerno, sez. I, 16 gennaio 2019, n. 90).
3. Stante quanto precede, il ricorso è fondato e va accolto nei termini di cui sopra. Per l’effetto, l’amministrazione resistente va condannata all'esecuzione della sentenza in epigrafe nei termini sopra meglio precisati.
In caso, di perdurante inerzia dell’amministrazione resistente va disposto l’intervento sostitutivo di cui sopra.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione; condanna pertanto la resistente amministrazione a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe come da superiore motivazione.
Dispone l’intervento sostitutivo di cui in motivazione.
Condanna la resistente amministrazione alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore di parte ricorrente in euro 300,00 (euro trecento/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Giallombardo | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO