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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/05/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Rg 1065/2022 , verbale del 21 maggio 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA, SEZIONE PRIMA CIVILE
GIUDICE DOTT. ANGELO ANTONIO GENISE
SENTENZA
Causa RG 1065/2022
tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Cristofaro Parte_1
E
, Controparte_1
E
CP_2
Conclusioni come in atti
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato all' e a , Controparte_1 CP_2
la sig.ra , nata il [...] a [...] ( ), residente Parte_1 CodiceFiscale_1
alla via Pietre Bianche n. 9 in Marano Principato (CS), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo
sito in Via Crati n. 81Rende (CS),proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.034201900311301647000, contenente la richiesta di pagamento della somma di € 21.012,89 a titolo di rate scadute e non pagate del finanziamento agevolato D.L. 185/2000 tit. II, concesso da CP_2
oltre relativi interessi e sanzioni di legge.
[...]
Allegava l'opponente l'omessa notifica degli atti prodromici, la prescrizione/ decadenza delle pretese azionate e il difetto di motivazione in punto di interessi e concludeva: ““Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, in accoglimento della spiegata opposizione, previa
dichiarazione della sospensione dell'atto opposto, contrariis rejectis, dichiarare:
*la nullità/annullabilità/invalidità/inefficacia della cartella di pagamento opposta
nonché della pretese creditoria per omessa notifica degli obbligatori atti prodromici ex
lege previsti, e per l'effetto disporre la non debenza delle somme richieste;
*la nullità/annullabilità/invalidità/inefficacia della cartella di pagamento opposta
per decorrenza dei termini di prescrizione ex lege previsti, e per l'effetto disporre la
non debenza delle somme richieste;
* la nullità/annullabilità/invalidità/inefficacia della cartella di pagamento per
decorrenza dei termini di decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/1973 e conseguentemente la
non esigibilità delle somme richieste;
* la nullità/annullabilità/invalidità/inefficacia della cartella di pagamento opposta
per omessa indicazione degli elementi essenziali ex lege previsti, nonché per carenza di
elementi indispensabili inerenti le modalità di calcolo degli interessi, ovvero la non
debenza per intervenuta prescrizione relativamente alle somme imputate a titolo di
interessi.
Con vittoria di spese e competenze in favore del procuratore costituito”.
Si costituiva la società Controparte_3
(P. IVA e Cod. Fisc. ), con sede legale in Roma, Via Calabria n. 46,
[...] P.IVA_1 in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante dottor , Controparte_4
rappresentata e difesa dagli Avv.ti prof. Michel Martone e Thomas Martone ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, n. 11, contestando tutti i motivi di opposizione e concludendo per il rigetto della stessa, con vittoria di spese.
Si costituiva anche l , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Controparte_1
Sannino, presso il cui Studio, sito in Torre del Greco (NA), alla Via V. Veneto, n. 36, eleggeva anche domicilio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai motivi di opposizione riguardanti atti dell'Ente Impositore e l'infondatezza, per il resto, dell'opposizione e concludeva per il rigetto della stessa, con vittoria di spese e distrazione al difensore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata per le ragioni che seguono;
dagli atti di causa è emerso che l'ingiunzione di pagamento n. 43052, prodromica alla cartella impugnata, è stata notificata, il 20 giugno 2018, con racc A/R, depositata presso l'Ufficio Postale, previa immissione in cassetta dell'avviso di deposito e restituita al mittente per compiuta giacenza;
nel caso in esame l'ufficiale postale ha anche provveduto ad inviare alla destinataria la comunicazione di avvenuto deposito, senza, però, che vi sia agli atti l'avviso di ricevimento della racc. A/R di tale comunicazione, cd. CAD;
nel caso in esame, perciò, la notifica della predetta ingiunzione è stata effettuata direttamente a mezzo posta;
la Suprema Corte, cambiando indirizzo, ha recentemente affermato:” Va premesso che gli atti impositivi possono essere notificati alternativamente nelle forme del codice di rito, in quelle previste dall'art. 60 d.P.R. n.
600/1973 o infine direttamente a mezzo posta ai sensi dell'art. 14, l. n. 890/1982.
Nella specie ricorre pacificamente l'ipotesi della notifica a mezzo posta ordinaria (cd “notifica diretta”) che, come espressamente è stabilito dal prefato art. 14, è disciplinata secondo le regole del servizio postale ordinario previste per le raccomandate a mezzo posta, e dunque non necessita, tra l'altro, di alcuna relata di notifica né va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (Cass. 14/11/2019, n.
29642).
Orbene la necessità dell'invio della raccomandata risulta, anche in caso di notifica attraverso il servizio universale, come dovuta e la relativa validità è subordinata alla prova dell'avviso di deposito quante volte la notifica avvenga per “compiuta giacenza”. Infatti, la necessità in tal caso della prova dell'invio dell'avviso deve essere confermata anche con riguardo alla notifica diretta perché “Pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD -quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo- non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella -profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma, Cost.)- di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali)” ( così
Cass. 28618/2024); ne consegue che nel caso in esame la notifica dell'atto prodromico deve ritenersi nulla ( Cass SU 10012/2021), con conseguente nullità dell'atto successivo che sullo stesso trova il suo unico presupposto.
In conclusione l'opposizione deve essere accolta, con conseguente annullamento della cartella impugnata, parziale compensazione delle spese, attesa la novità del principio di diritto posto a base della decisione e condanna, per il resto, delle opposte, in solido, al pagamento in favore dell'opponente, con distrazione al difensore, della somma di €. 1.700, 00 per compensi, oltre contributo unificato, iva, cpa e accessori.
La condanna in solido delle opposte discende da principio di diritto recentemente affermato dalla
Suprema Corte, secondo cui: “ nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali" ( così Cass. 7047/2018 e cass 19856/2020); principio questo che, seppure enunciato in relazione a opposizione a cartella relativa a sanzioni amministrative, è applicabile anche al caso in esame, per identità di riferimenti normativi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza definitivamente decidendo sulla causa di cui in epigrafe, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la cartella impugnata.
Compensa per metà tra le parti le spese, liquidandole, per resto , a carico delle opposte, in solido e in favore dell'opponente, con distrazione al difensore, nella somma di €. 1.700, 00 per compensi, oltre contributo unificato, iva, cpa e accessori
Così deciso in Cosenza il 21 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Angelo Antonio Genise