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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/10/2025, n. 3070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3070 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Quarta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott.ssa Stefania Abbate Consigliere
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 46/2024 r.g. promossa da in persona del presidente Parte_1
, con sede legale in San Donà di Piave (VE) (P.IVA e C.F. Parte_2
rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Mazzon e P.IVA_1
HI EC per mandato e domiciliata come in atti – appellante –
contro
(C.F. ) nata il [...] a Controparte_1 C.F._1
San Donà di Piave (VE) ivi residente, rappresentata e difesa dagli avvocati
TE PP D'NN e WA IA per mandato e domiciliata come in atti – appellata –
e contro
1 (C.F. ), nato a [...] il 2 Controparte_2 C.F._2
aprile 1962, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avvocato
IL De CA per mandato e domiciliato come in atti – appellato -
o 0 o
appello sentenza del Tribunale di Venezia
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
Accertato e dichiarato l'obbligo di manleva integrale, per tutte le ragioni in atto dedotte, a carico del medico Dr. e a favore della Controparte_2 [...]
condannare il medesimo a tenere Parte_1
integralmente indenne la struttura sanitaria di quanto quest'ultima è stata condannata a pagare a favore della signora e condannare il Parte_3
medico indicato a rifondere a le Parte_1
spese sostenute, tanto nella fase relativa all'ATP, quanto nella fase di merito,
per resistere all'azione risarcitoria proposta dalla signora Parte_3
comprese le spese di CTU e CTP;
- Spese e competenze di avvocato,
comprese imposte I.V.A. e C.P.A., spese generali pari al 15% ex art. 15 T.P.,
rimborso forfetario ed eventuali anticipazioni al CTU e al CTP giuste note,
tasse di registrazione di sentenza interamente rifusi, per entrambi i gradi giudizio (da intendersi anche per il procedimento di ATP oltre che per la successiva fase di merito promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c.).
Conclusioni per Controparte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis: - In via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità dell'azionato appello per violazione dei criteri di forma prescritti dall' art. 342 c.p.c. ed alla luce dei motivi esposti
2 in narrativa, nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. dichiarare inammissibile l'appello come proposto dalla Parte_1
in quanto privo di ragionevoli probabilità di accoglimento. -
[...]
Nel merito, previamente dichiarata l'infondatezza dell'odierno appello,
rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla , e per tal via Parte_1 Parte_1
confermare l'impugnata sentenza di primo grado n. 2451/2023 del
21.12.2023., emessa dal Tribunale di Venezia Giudice Dott.ssa
AL SS. - In ogni caso: spese interamente rifuse, con vittoria di onorari e competenze di giudizio, tassa di registro oltre ad accessori come per legge. - In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie così come spiegate nell'ambito del processo di primo grado, nonché che venga acquisito presso la Corte di Appello l'intero fascicolo relativo al primo grado di grado
Conclusioni per Controparte_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le più
opportune declaratorie così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: - dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ovvero ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto da per Parte_1
tutte le ragioni meglio esposte nella narrativa del presente atto e con tutte le statuizioni inerenti e conseguenti, anche in punto di spese di lite e di contributo unificato;
- con vittoria di spese competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio ex DM 55 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%; NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - nel denegato
3 quanto non creduto caso in cui non venisse dichiarata l'inammissibilità
dell'avverso gravame, rigettare l'appello proposto da Parte_1
confermando in toto la sentenza pronunciata dal
[...]
Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, Giudice dottoressa Maddalena
Bassi, avente n. 2451/2023, pubblicata mediante deposito il 21 dicembre 2023
all'esito del giudizio avente RG n. 5470/2023, per tutti gli ampi motivi dedotti in narrativa del presente atto, nonchè degli atti e scritti difensivi del giudizio di prime cure da intendersi per richiamati e ritrascritti unitamente ai documenti ivi prodotti in favore dell'appellato, dottor;
- con Controparte_2
vittoria di spese competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio,
nonché della precedente fase di Accertamento Tecnico Preventivo ex DM 55
del 2014 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%; IN VIA
ISTRUTTORIA - Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre,
produrre e argomentare. - Il tutto senza che ciò costituisca inversione dell'onere della prova né rinuncia alle assorbenti eccezioni sollevate.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 10 gennaio 2024, Pt_1 Parte_1
evocava e il dr. avanti la
[...] Controparte_1 Controparte_2
Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 2451/2023 del
Tribunale lagunare (pubblicata il 21 dicembre 2023) che dopo l'accertamento tecnico preventivo, aveva accolto la domanda risarcitoria per errore sanitario
(lesione iatrogena del nervo femorale) condannando in solido il dr. e CP_2
la ai danni in €. 51.572 oltre ad accessori e spese, condannando Parte_1
il dr. a manlevare la nei limiti del 50% di quanto dovuto CP_2 Parte_1
4 alla , condannando i predetti alle spese anche della c.t.u., CP_1
compensando per metà quelle nel rapporto tra il e la Casa di Cura e CP_2
condannando il medico per l'altra metà. Con il primo strumento si doleva della mancata motivazione in merito agli argomenti proposti ad escludere la responsabilità propria anche in relazione alla proposta conciliativa;
con il secondo motivo censurava l'ascrizione della responsabilità ex art. 1228 Cod.
Civ. senza che da questo fosse derivato l'accoglimento della manleva;
con il terzo motivo si doleva della nullità per indeterminatezza o per immeritevolezza della clausola di manleva evidenziando la legittimità della pattuizione;
con il quarto motivo lamentava il rilievo offerto ad alcune pronunce anche richiamando quanto addotto nella proposta conciliativa e con il quinto motivo censurava il mancato rilievo alla eccezione di nullità del mandato per conflitto di interessi.
Si costituiva contestando il gravame del quale chiedeva la Controparte_1
reiezione anche per inammissibilità.
Si costituiva il dr. contrastando l'appello nel merito per Controparte_2
inammissibilità; rilevava che la sentenza aveva ritenuto un duplice profilo di colpa a proprio carico ed a carico della , per il tramite degli altri Parte_1
chirurghi in sala operatoria, per il mancato controllo sull'utilizzo degli strumenti chirurgici.
La causa veniva rimessa alla decisione all'esito dell'udienza del 22 ottobre
2025 con l'assegnazione, a ritroso, dei termini per memorie di precisazione delle conclusioni e per gli scritti conclusivi.
2.- Osserva la Corte.
5 L'appello è infondato e va rigettato. La va condannata alle spese Parte_1
che vanno liquidate in misura maggiore dei valori medi e questo in considerazione del fatto che l'atto introduttivo – pur comprensibile in dissenso dalle avverse prospettazioni di inammissibilità - risulta composto di
66 pagine, contrasta con il canone della ragionevole durata del processo e con il dettato dell'art. 121 Cod. proc. Civ. in tema di sinteticità anche tenuto conto del quantum della disputa. L'atto non appare connaturato al valore ed alla complessità – non argomentabile – della controversia.
3.- Il Tribunale accolse la domanda della osservando che: CP_1
-) dalla c.t.u. resa in sede di accertamento tecnico era emersa la colpa del dr.
che aveva causato la lesione jatrogena del nervo femorale della CP_2
paziente per verosimile eccessiva trazione esercitata attraverso l'uso di leve e/o divaricatori, con conseguente pregiudizio permanente di circa 1/3 della funzionalità complessiva del nervo;
-) la colpa, accertata con ragionamento coerente in c.t.u., era consistita nel mancato rispetto della corretta applicazione degli strumenti chirurgici utilizzati da parte del primo chirurgo operatore e/o nella mancata verifica della corretta applicazione dei medesimi da parte degli altri chirurghi presenti al tavolo operatorio;
-) le eccezioni difensive del dr. erano rimaste indimostrate;
CP_2
-) la quanto al danno evento, si era limitato ad affermare Parte_1
l'assenza di propria responsabilità nonché il diritto di rivalsa nei confronti del
Medico in caso di condanna, ma in termini infondati;
6 -) il danno biologico temporaneo della era pari al 75% per 30 CP_1
giorni ed al 50% per 60 giorni;
il danno differenziale era del 8% su una pregressa invalidità del 15%;
-) l'importo per il danno biologico era pari ad €. 46.368 al quale doveva aggiungersi il danno patrimoniale per complessivi €. 51.572 oltre ad accessori e spese;
-) era tenuta al pagamento la la quale Parte_1
doveva rispondere a titolo di responsabilità contrattuale verso i pazienti dato che era stato stipulato un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità,
in base al quale la stessa aveva erogato una prestazione complessa, che non si era esaurita nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche,
ma si era estesa ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu
alberghiere, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. per le obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato,
comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario fosse anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto;
-) era da rigettare la domanda di manleva fondata sull'art. 12 del “contratto di lavoro autonomo libero professionale” concluso dal medico ai sensi della quale “Le parti si danno atto e riconoscono la piena, diretta responsabilità del
7 professionista per l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni dedotte in contratto. Per quanto precede e per quanto occorre, il professionista assume su di sé ogni conseguente responsabilità ed onere, impegnandosi a mantenere indenne ed a manlevare da ogni responsabilità nei confronti dei Parte_1
terzi”; al fine di rendere effettiva la predetta manleva, al comma secondo le parti avevano pure stabilito che “il professionista si impegna a stipulare un contratto di assicurazione con una compagnia di primaria importanza idoneo a coprire le sue responsabilità professionali”;
-) la clausola del contratto di collaborazione tra medico e struttura sanitaria in virtù della quale il primo era tenuto a manlevare la seconda per qualsiasi responsabilità derivante dalla sua attività nell'esecuzione del contratto stesso addebitabile a colpa, colpa grave o dolo era nulla per indeterminatezza dell'oggetto, per carenza di causa e perché non supera il vaglio di meritevolezza;
-) infatti impegnava il professionista a tenere indenne la da “ogni Parte_1
responsabilità nei confronti dei terzi” senza delimitarne contenuto e la portata,
in tal modo rendendo indeterminabile l'oggetto della prestazione in capo al medico, che non avrebbe potuto nemmeno determinare, anche in chiave assicurativa, la misura massima del danno risarcibile, tenuto conto del fatto che le prestazioni rese dal sanitario variavano sia per contenuto, sia per entità,
sia per difficoltà, sia in termini di eventuali conseguenze pregiudizievoli (in astratto, un conto era la prestazione avente ad oggetto l'esecuzione di un esame strumentale, un altro conto era l'esecuzione di un delicato intervento di cardiochirurgia, da primo operatore o da membro una equipe);
8 -) era nulla per carenza di causa, posto che “si caratterizza per un evidente squilibrio in favore della Struttura e per l'assenza di un apprezzabile interesse per il Sanitario, che assume in via preventiva un obbligo indefinito senza alcuna diretta contropartita” tanto che finiva con il traslare sulla parte debole del rapporto le conseguenze patrimoniali della responsabilità della parte forte;
-) attesa la carente allegazione della e considerate le risultanze Parte_1
della c.t.u., laddove era stato indicato il danno derivato da una non corretta applicazione degli strumenti chirurgici utilizzati e non da un comportamento abnorme e del tutto imprevedibile del sanitario, la rivalsa era da esercitare nei limiti del 50%.
4.- Va esaminato, in quanto potenzialmente pregiudiziale, il quinto motivo con il quale si eccepisce la nullità del mandato rilasciato dal dr. CP_2
all'avv. De CA, rilevabile d'ufficio stante il conflitto di interessi, reso evidente – in tesi dell'appellante - dal fatto che il medico l'aveva rilasciato all'avvocato scelto e compensato dalla propria compagnia di assicurazione;
il tutto in violazione dei principi costituzionali del diritto di difesa e del contraddittorio.
Il motivo è generico e comunque appare infondato.
E' generico perché l'appellante non ha indicato gli atti processuali nei quali le allegazioni specifiche – idonee a determinare il rilievo d'ufficio della nullità – sarebbero state svolte (Cass. ordinanza n. 20713 del 17 luglio 2023).
E anche ad ammettere che l'avvocato IL De CA sia stato scelto dall'Assicuratore non costituisce causa di conflitto dal momento che l'Assicuratore del dr. (nemmeno indicato nel motivo) non risulta né CP_2
citato in giudizio né costituito sicché non è predicabile il conflitto di interessi
9 che presuppone la costituzione in giudizio di entrambe le parti e con il medesimo difensore (Cass. sez. 3^ sentenza n. 26769 del 18 settembre 2023).
L'appellante non ha nemmeno dedotto in cosa e per quali ragioni sarebbe sussistito il conflitto di interessi non avendo allegato circostanze di fatto e non avendo indicato i profili assicurativi e del mandato tra loro confliggenti. Si
ricorda inoltre che (Cass. sentenza n. 3663 del 2006) la posizione dell'assicurato e dell'assicuratore sono sotto tutti gli aspetti, di regola, in consonanza di interessi per l'ottenimento di una medesima favorevole pronuncia tanto che per ciò solo il conflitto non sussiste e che, semmai,
unicamente in dati casi (ad esempio per il massimale) può affermarsi il conflitto, che qui non risulta.
5.1.- Con il primo motivo, senza censurare la condotta lesiva, il nesso causale e l'evento, si pone critica al decisum osservando che la colpa esclusiva sarebbe stata da ascrivere al solo dr. e non alla;
Controparte_2 Parte_1
che il dr. non era dipendente ma svolgeva attività professionale nella CP_2
struttura che lo portava da solo a rispondere degli errori sanitari;
che il medesimo aveva stipulato apposita polizza assicurativa;
che dalla c.t.u. non era emersa alcuna propria responsabilità tanto che attribuire il risarcimento avrebbe implicato una forma di responsabilità oggettiva;
che la clausola assicurativa era specifica e valida;
che il professionista era tenuto esclusivamente a rispondere e che la limitazione di responsabilità valeva per colpa grave o dolo ma solo nel caso in cui gli interventi avessero richiesto la risoluzione di problemi di speciale difficoltà. L'appellante, poi, ha richiamato i concetti di colpa grave, ha richiamato la legge n. 24 del 2017 sul diritto alla salute, argomentando per la incostituzionalità in tema di azione di rivalsa (art. 10 9); ha richiamato i concetti della medicina difensiva;
ha trattato dell'alleanza terapeutica;
ha ribadito che il rifiuto della proposta conciliativa era giustificato e che i principi giurisprudenziali applicati non erano conformi;
ha sostenuto che era stata dimostrata la deviazione causale dall'evento in capo al medico chirurgo ribadendo che l'orientamento giurisprudenziale non era accettabile.
Il motivo appare inammissibile e comunque è infondato.
5.2.- Inammissibile perché le argomentazioni in merito alla medicina difensiva ed all'alleanza terapeutica appaiono ininfluenti non avendo, la
[...]
, censurato l'errore sanitario, il nesso e l'evento di danno. Infondato Pt_1
per il resto.
5.3.- Innanzi tutto è privo di rilievo il motivo che attribuirebbe la colpa esclusiva al medico predicando, altrimenti, che la responsabilità della Pt_1
sarebbe di natura oggettiva e questo perché dalla c.t.u., in sede di a.t.p.
[...]
Per_ (dr. ) poi richiamata in sentenza a pagg 3 e 9 si evince che la lesione neurologica rappresentava la diretta conseguenza di un uso improprio di leve e/o divaricatori nel corso dell'intervento chirurgico del 18 marzo 2016 e che la principale inadempienza era da ricondurre al mancato rispetto di una corretta applicazione degli strumenti chirurgici utilizzati da parte del primo chirurgo operatore e/o dalla mancata verifica della corretta applicazione dei medesimi da parte degli altri chirurghi presenti al tavolo operatorio della in rapporto causale con la lesione jatrogena. Parte_3
Non solo era palese la colpa del dr. ma era evidente anche Controparte_2
quella della che attraverso i medici chirurghi presenti in sala Parte_1
operatoria aveva omesso (colposamente) le necessarie verifiche e gli
11 interventi dovuti per evitare il danno alla . In tema, quindi, di CP_1
omissione di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati (sentenza pag.
9). Risulta infondata la doglianza con cui si lamenta l'ascrizione delle responsabilità della in forma oggettiva evidente essendo la colpa Parte_1
della stessa per il tramite degli incaricati.
Ma la tesi dell'appellante appare anche priva di rilievo in diritto dato che la struttura sanitaria "risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente,
per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod.
civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale" (Cass.
Sez. 3, sent. 3 febbraio 2012, n. 1620, Rv. 621457-01), e ciò "anche quando l'operatore non sia un suo dipendente" (Cass. Sez. 3, sent. 20 giugno 2012, n.
10616, Rv. 624915-01).
5.4.- Irrilevante appare il fatto che il dr. non fosse Controparte_2
dipendente della ma professionista collaboratore in quanto Pt_1 Pt_1
dell'operato del medesimo la prima si era avvalsa proprio nella struttura e per l'operazione che occupa, consentendo la collaborazione, al tavolo operatorio,
con altri medici operanti nella stessa struttura e presso la quale la CP_1
aveva ricevuto anche prestazioni latu sensu alberghiere.
5.5.- E' da escludere la condotta abnorme del professionista tale da costituire deviazione causale rispetto il contratto e tale da determinare la responsabilità
esclusiva dello stesso. Infatti (Cass. ordinanza n. 34516 del 11 dicembre
2023) nel rapporto interno tra la struttura sanitaria ed il medico di cui quella si sia avvalsa, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo dev'essere di regola ripartita in misura paritaria secondo il
12 criterio presuntivo degli artt. 1298, secondo comma, e 2055, terzo comma,
cod. civ., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (Cass., 11/11/2019, n.
28987); per ritenere superato l'assetto interno così ricostruito, non basta,
pertanto, ritenere che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il composito e duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del "solvens": a) dimostrare – per escludere del tutto una quota di rivalsa –
non soltanto la colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno, ma la derivazione causale di quell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni;
b) dimostrare – per superare la presunzione di parità delle quote, ferma l'impossibilità di comprimere del tutto quella della struttura, eccettuata l'ipotesi sub a) – che alla descritta colpa del medico si affianchi l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze nell'adempimento del contratto di spedalità da parte della struttura,
comprensive di controlli atti a evitare rischi dei propri incaricati, da valutare in fatto, da parte del giudice di merito, in un'ottica di duttile apprezzamento della fattispecie concreta (Cass., 20/10/2021, n. 29001).
Non solo è da escludere che l'intervento del dr. nella sala operatoria, CP_2
con altri chirurghi e per un intervento a favore di una ricoverata costituisca
13 condotta abnorme e deviante, rispetto il programma sanitario, avente carattere di eccezionalità, di inescusabile gravità e con accezioni di imprevedibilità e oggettivamente improbabile. Infatti, non risultano allegazioni in tal senso e di tale abnormità non vi è traccia concreta alcuna neppure nella c.t.u.. Inoltre, la condotta del sanitario era correlata agli obblighi assunti contrattualmente, era stata eseguita in un contesto nel quale era evidente la colpa anche degli altri sanitari della Casa di Cura ed in un contesto nel quale la condotta medica non era affatto imprevedibile posto l'uso degli strumenti di intervento ordinari.
Esclusa la responsabilità oggettiva, appare evidente l'inserimento del dr.
nel programma sanitario, senza deviazione e appare la colpa della CP_2
. Parte_1
5.6.- E' da richiamare l'orientamento giurisprudenziale che risulta condivisibile, in dissenso dal motivo di appello. Per lo stesso, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico di cui quella si sia avvalsa, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo (e nel caso, lo si rimarca, è emersa invece la colpa concorrente della
[...]
ritenuta in sentenza) dev'essere di regola ripartita in Parte_1
misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, secondo comma, e 2055, terzo comma, cod. civ., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale,
inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (Cass., 11/11/2019, n. 28987), ipotesi,
quest'ultima, da escludere per quanto sopra. Solo nel caso in cui (così Cass.
14 ordinanza n. 8163 del 27 marzo 2025) la struttura sanitaria abbia dato in locazione propri immobili ad una società di medici la stessa non risponde dei danni causati da uno di questi ad un paziente nell'esercizio dell'attività svolta nei beni locati, poiché il mero rapporto di locazione intercorrente tra struttura e medico (o - a maggiore ragione - tra struttura e una società di medici) non comporta che la prima debba rispondere degli errori professionali degli altri.
Infatti, sia prima che dopo la legge del 2017, laddove il medico collabori con la struttura, in forma autonoma o dipendente, alla prestazione, si determina il coinvolgimento della Casa di cura nella prestazione sanitaria determinandosi un titolo affinché la stessa risponda dell'operato del primo. L'azienda, in altri termini, risponde in quanto il medico che ha operato aveva con lei un rapporto di collaborazione, agiva cioè nell'interesse della struttura. Anche prima della legge del 2017, la responsabilità della struttura per fatto del medico era responsabilità per fatto proprio (Cass. 29001/2021), per cui era pur sempre necessario che la struttura si servisse del medico per la prestazione sanitaria,
o in un qualche modo condividesse con il medico l'interesse alla prestazione sanitaria.
Se la struttura risponde per fatto proprio si intende che l'obbligazione è
propria, sebbene eseguita da altri (ausiliario, dipendente), e cioè significa che la struttura ha assunto direttamente l'obbligazione di effettuare la prestazione sanitaria. Il che implica che vi sia una fonte di quella obbligazione secondo la previsione codicistica.
5.7.- La colpa concorrente dell'appellante nella prestazione Parte_1
sanitaria rivelatasi qui errata, importa non solo l'esclusione (oltre che per quanto sopra) di ogni richiamo alla responsabilità oggettiva ma determina
15 anche l'infondatezza della censura riferita al rifiuto della proposta conciliativa. Alcuna incidenza causale si coglie dalla lettura del motivo.
5.8.- La questione della incostituzionalità dell'art. 9 L. 24/2017 é
manifestamente infondata. L'appellante deduce che la rivalsa opererebbe solo in caso di dolo o colpa grave e che il dettato di cui all'art. 9 riguarderebbe solo l'azione di rivalsa dell'assicurazione e non quella della struttura sanitaria e che non operando la rivalsa in caso di colpa lieve si verrebbe a creare una sorta di “terra di nessuno”. Secondo la Casa di Cura l'art. 9 L. 24/2017
sarebbe riferibile solo alla rivalsa da parte dell'Assicuratore e non a quella della struttura sanitaria e non potrebbe essere diversamente interpretato pena la incostituzionalità per irragionevolezza (pag. 22 in basso della citazione). Il
motivo richiama poi la medicina difensiva e l'alleanza terapeutica.
Trattasi di eccezione di incostituzionalità contraddittoria e affatto chiara.
Innanzi tutto l'errata operazione è del 2016 anteriore alla L. 24/2017 che non ha certo efficacia retroattiva in assenza di disposizioni transitorie ed operando l'art. 11 delle preleggi (in generale Cass. 28994 del 2019).
L'azione di rivalsa risulta ancorata, dalla al rapporto Parte_1
contrattuale perché quella di cui all'art. 9 L. 24/2017, viene ritenuta (in tesi della incostituzionale sicché – giusta o sbagliata che sia tale Parte_1
tesi – ne consegue, secondo l'appellante, che unica “via” percorribile per la risulterebbe quella negoziale. Segue, ulteriormente, che le altre Parte_1
questioni sulla colpa lieve, sull'alleanza terapeutica e sulla medicina difensiva, disancorate dalla causa petendi e dal petitum, appaiono del tutto teoriche, aleatorie e prive di incidenza nel giudizio di critica alla sentenza.
16 Ma la contraddittorietà e la mancanza di chiarezza nella prospettazione dell'eccezione, ne giustificano l'inammissibilità per manifesta infondatezza evidente essendo che l'argomentazione è riferita ad una legge di dubbia applicazione temporale, ad un regresso che risulta ammissibile a favore della struttura sanitaria e che appare anche legittimo.
6.- Con il secondo motivo si censura il rigetto della domanda di manleva in quanto fondata sull'art. 1228 Cod. Civ. precisandosi che la norma richiamata sarebbe stata prevista nell'ambito del rischio di impresa tanto che la rivalsa dovrebbe ammettersi. La tesi appare irrilevante.
Infatti se è vero che la struttura sanitaria "risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale" (Cass. Sez. 3, sent. 3 febbraio 2012, n. 1620, Rv. 621457-01) la questione della rivalsa non appare affatto esclusa né dalla norma né dal dictum
della pronuncia che, a ben considerare, non l'ha ammessa per la sperequatezza della clausola evidenziandosi ancora, osserva la Corte, che era parimenti presente la colpa della . Parte_1
7.1.- Con il terzo motivo si censura il rigetto della manleva rilevandosi che la clausola era determinate e causa legittima, meritevole di tutela. Il motivo,
dopo il richiamo a precedenti di merito e di legittimità, adduce che la clausola di manleva nel contratto tra il medico e l'appellante sarebbe valida in quanto mero sviluppo della responsabilità relativa a qualsiasi prestatore d'opera tanto che, discendendo dal Codice Civile, non avrebbe potuto dirsi generica;
che la stessa avrebbe dovuto essere letta in forza del contratto e che non avrebbe
17 potuto ritenersi indefinita a norma degli artt. 2222 e ss. Cod. Civ.; che il riconoscimento al professionista di un compenso perché stipulasse un contratto di assicurazione era elemento di rilievo e che l'oggetto era determinato come risultava dalla polizza assicurativa.
Il motivo è infondato.
7.2.- Il tribunale ha accolto le risultanze peritali (pag. 3 2° paragrafo)
rilevando che la colpa era da ascrivere tanto al dr. per la non corretta CP_2
utilizzazione degli strumenti chirurgici quanto alla per la Parte_1
mancata verifica sulla corretta applicazione degli stessi strumenti da parte degli altri chirurghi dalla stessa incaricati e presenti al tavolo operatorio della
. Nella parte finale (pag. 9) si è evidenziata l'assenza della CP_1
condotta grave straordinaria e imprevedibile del dr. e nel contempo CP_2
sono state censurate le prospettazioni della per il fatto che essa Parte_1
non aveva dimostrato il controllo atto ad evitare i rischi dei propri incaricati,
in questo svolgendo argomentazioni analoghe a quelle di pag. 3 2^ paragrafo.
Quindi, il tribunale ha riconosciuto la rivalsa per il 50%.
7.3.- Essendo evidente (così le difese dell'appellato ) che la colpa era CP_2
da ascrivere per la metà al medico e per l'altra parte alla struttura sanitaria ed essendo palese, da questo, che la rivalsa avrebbe potuto operare solo nella misura del 50%, risulta evidente che la rivalsa non avrebbe potuto operare se non per il 50% riferito alla colpa del medico e non per l'altra quota trovando,
tale pretesa, limite nell'art. 1229 Cod. Civ. evidente essendo la colpa grave del medico che aveva utilizzato in modo imperito i normali strumenti di lavoro ed evidente essendo che allo stesso non avrebbe e non può essere
18 attribuita la colpa (con il risarcimento) per condotta attribuibile agli altri (la
) riferita al controllo omesso. Parte_1
7.4.- E' evidente, a fronte della corresponsabilità nella misura ordinaria del
50%, del medico e della che ove il risarcimento correlato al Parte_1
50% di colpa della fosse traslato sul medico si verificherebbe la Parte_1
illegittima imputazione del rischio con il conseguente danno a carico di soggetto non tenuto ad esso in violazione dell'art. 1229 Cod. Civ.; posto che la colpa appare evidentemente grave stante l'inappropriato uso degli strumenti operatori. Si condivide la pronuncia ove la nullità della clausola è
stata correlata all'ingiusto squilibrio ai danni della controparte.
8.- Con il quarto motivo si censura il richiamo ad alcune massime in forza, si deduce, delle osservazioni proposte in sede conciliativa. Il motivo appare inammissibile e comunque è infondato. Da un lato in quanto argomentare in forza di difese anteriori alla sentenza, senza censurare l'ultima e per ragioni processuali diverse (proposta conciliativa), impedisce alla Corte di comprendere le effettive ragioni di doglianza del decisum a meno che non si chieda all'interprete uno sforzo induttivo interpretativo non previsto;
in ogni caso, si osserva, il motivo appare generico ed in giustificato posto che: alcun elemento si allega a comprovare che la condotta del sanitario (che aveva operato nella struttura, utilizzandone gli strumenti e con la collaborazione di altri medici) fosse anomala;
che il richiamo alla responsabilità oggettiva di cui all'art. 1228 Cod. Civ. appare generico mentre per il rischio di impresa si richiama quanto sopra.
9.- Le istanze istruttorie richiamate dalla non possono essere CP_1
ammesse per genericità ed irrilevanza.
19
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro Parte_1 [...]
e contro , così provvede: CP_1 Controparte_2
rigetta l'appello;
condanna l'appellante alle spese a favore di in € 14.000 per Controparte_1
compensi e a favore di in € 14.000 per compensi oltre ad Controparte_2
iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
dà atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia lì 23 ottobre 2025
Il Giudice estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr. Guido Marzella
20
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Quarta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott.ssa Stefania Abbate Consigliere
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 46/2024 r.g. promossa da in persona del presidente Parte_1
, con sede legale in San Donà di Piave (VE) (P.IVA e C.F. Parte_2
rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Mazzon e P.IVA_1
HI EC per mandato e domiciliata come in atti – appellante –
contro
(C.F. ) nata il [...] a Controparte_1 C.F._1
San Donà di Piave (VE) ivi residente, rappresentata e difesa dagli avvocati
TE PP D'NN e WA IA per mandato e domiciliata come in atti – appellata –
e contro
1 (C.F. ), nato a [...] il 2 Controparte_2 C.F._2
aprile 1962, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avvocato
IL De CA per mandato e domiciliato come in atti – appellato -
o 0 o
appello sentenza del Tribunale di Venezia
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
Accertato e dichiarato l'obbligo di manleva integrale, per tutte le ragioni in atto dedotte, a carico del medico Dr. e a favore della Controparte_2 [...]
condannare il medesimo a tenere Parte_1
integralmente indenne la struttura sanitaria di quanto quest'ultima è stata condannata a pagare a favore della signora e condannare il Parte_3
medico indicato a rifondere a le Parte_1
spese sostenute, tanto nella fase relativa all'ATP, quanto nella fase di merito,
per resistere all'azione risarcitoria proposta dalla signora Parte_3
comprese le spese di CTU e CTP;
- Spese e competenze di avvocato,
comprese imposte I.V.A. e C.P.A., spese generali pari al 15% ex art. 15 T.P.,
rimborso forfetario ed eventuali anticipazioni al CTU e al CTP giuste note,
tasse di registrazione di sentenza interamente rifusi, per entrambi i gradi giudizio (da intendersi anche per il procedimento di ATP oltre che per la successiva fase di merito promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c.).
Conclusioni per Controparte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis: - In via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità dell'azionato appello per violazione dei criteri di forma prescritti dall' art. 342 c.p.c. ed alla luce dei motivi esposti
2 in narrativa, nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. dichiarare inammissibile l'appello come proposto dalla Parte_1
in quanto privo di ragionevoli probabilità di accoglimento. -
[...]
Nel merito, previamente dichiarata l'infondatezza dell'odierno appello,
rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla , e per tal via Parte_1 Parte_1
confermare l'impugnata sentenza di primo grado n. 2451/2023 del
21.12.2023., emessa dal Tribunale di Venezia Giudice Dott.ssa
AL SS. - In ogni caso: spese interamente rifuse, con vittoria di onorari e competenze di giudizio, tassa di registro oltre ad accessori come per legge. - In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie così come spiegate nell'ambito del processo di primo grado, nonché che venga acquisito presso la Corte di Appello l'intero fascicolo relativo al primo grado di grado
Conclusioni per Controparte_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le più
opportune declaratorie così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: - dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ovvero ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto da per Parte_1
tutte le ragioni meglio esposte nella narrativa del presente atto e con tutte le statuizioni inerenti e conseguenti, anche in punto di spese di lite e di contributo unificato;
- con vittoria di spese competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio ex DM 55 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%; NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - nel denegato
3 quanto non creduto caso in cui non venisse dichiarata l'inammissibilità
dell'avverso gravame, rigettare l'appello proposto da Parte_1
confermando in toto la sentenza pronunciata dal
[...]
Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, Giudice dottoressa Maddalena
Bassi, avente n. 2451/2023, pubblicata mediante deposito il 21 dicembre 2023
all'esito del giudizio avente RG n. 5470/2023, per tutti gli ampi motivi dedotti in narrativa del presente atto, nonchè degli atti e scritti difensivi del giudizio di prime cure da intendersi per richiamati e ritrascritti unitamente ai documenti ivi prodotti in favore dell'appellato, dottor;
- con Controparte_2
vittoria di spese competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio,
nonché della precedente fase di Accertamento Tecnico Preventivo ex DM 55
del 2014 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%; IN VIA
ISTRUTTORIA - Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre,
produrre e argomentare. - Il tutto senza che ciò costituisca inversione dell'onere della prova né rinuncia alle assorbenti eccezioni sollevate.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 10 gennaio 2024, Pt_1 Parte_1
evocava e il dr. avanti la
[...] Controparte_1 Controparte_2
Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 2451/2023 del
Tribunale lagunare (pubblicata il 21 dicembre 2023) che dopo l'accertamento tecnico preventivo, aveva accolto la domanda risarcitoria per errore sanitario
(lesione iatrogena del nervo femorale) condannando in solido il dr. e CP_2
la ai danni in €. 51.572 oltre ad accessori e spese, condannando Parte_1
il dr. a manlevare la nei limiti del 50% di quanto dovuto CP_2 Parte_1
4 alla , condannando i predetti alle spese anche della c.t.u., CP_1
compensando per metà quelle nel rapporto tra il e la Casa di Cura e CP_2
condannando il medico per l'altra metà. Con il primo strumento si doleva della mancata motivazione in merito agli argomenti proposti ad escludere la responsabilità propria anche in relazione alla proposta conciliativa;
con il secondo motivo censurava l'ascrizione della responsabilità ex art. 1228 Cod.
Civ. senza che da questo fosse derivato l'accoglimento della manleva;
con il terzo motivo si doleva della nullità per indeterminatezza o per immeritevolezza della clausola di manleva evidenziando la legittimità della pattuizione;
con il quarto motivo lamentava il rilievo offerto ad alcune pronunce anche richiamando quanto addotto nella proposta conciliativa e con il quinto motivo censurava il mancato rilievo alla eccezione di nullità del mandato per conflitto di interessi.
Si costituiva contestando il gravame del quale chiedeva la Controparte_1
reiezione anche per inammissibilità.
Si costituiva il dr. contrastando l'appello nel merito per Controparte_2
inammissibilità; rilevava che la sentenza aveva ritenuto un duplice profilo di colpa a proprio carico ed a carico della , per il tramite degli altri Parte_1
chirurghi in sala operatoria, per il mancato controllo sull'utilizzo degli strumenti chirurgici.
La causa veniva rimessa alla decisione all'esito dell'udienza del 22 ottobre
2025 con l'assegnazione, a ritroso, dei termini per memorie di precisazione delle conclusioni e per gli scritti conclusivi.
2.- Osserva la Corte.
5 L'appello è infondato e va rigettato. La va condannata alle spese Parte_1
che vanno liquidate in misura maggiore dei valori medi e questo in considerazione del fatto che l'atto introduttivo – pur comprensibile in dissenso dalle avverse prospettazioni di inammissibilità - risulta composto di
66 pagine, contrasta con il canone della ragionevole durata del processo e con il dettato dell'art. 121 Cod. proc. Civ. in tema di sinteticità anche tenuto conto del quantum della disputa. L'atto non appare connaturato al valore ed alla complessità – non argomentabile – della controversia.
3.- Il Tribunale accolse la domanda della osservando che: CP_1
-) dalla c.t.u. resa in sede di accertamento tecnico era emersa la colpa del dr.
che aveva causato la lesione jatrogena del nervo femorale della CP_2
paziente per verosimile eccessiva trazione esercitata attraverso l'uso di leve e/o divaricatori, con conseguente pregiudizio permanente di circa 1/3 della funzionalità complessiva del nervo;
-) la colpa, accertata con ragionamento coerente in c.t.u., era consistita nel mancato rispetto della corretta applicazione degli strumenti chirurgici utilizzati da parte del primo chirurgo operatore e/o nella mancata verifica della corretta applicazione dei medesimi da parte degli altri chirurghi presenti al tavolo operatorio;
-) le eccezioni difensive del dr. erano rimaste indimostrate;
CP_2
-) la quanto al danno evento, si era limitato ad affermare Parte_1
l'assenza di propria responsabilità nonché il diritto di rivalsa nei confronti del
Medico in caso di condanna, ma in termini infondati;
6 -) il danno biologico temporaneo della era pari al 75% per 30 CP_1
giorni ed al 50% per 60 giorni;
il danno differenziale era del 8% su una pregressa invalidità del 15%;
-) l'importo per il danno biologico era pari ad €. 46.368 al quale doveva aggiungersi il danno patrimoniale per complessivi €. 51.572 oltre ad accessori e spese;
-) era tenuta al pagamento la la quale Parte_1
doveva rispondere a titolo di responsabilità contrattuale verso i pazienti dato che era stato stipulato un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità,
in base al quale la stessa aveva erogato una prestazione complessa, che non si era esaurita nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche,
ma si era estesa ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu
alberghiere, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. per le obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato,
comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario fosse anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto;
-) era da rigettare la domanda di manleva fondata sull'art. 12 del “contratto di lavoro autonomo libero professionale” concluso dal medico ai sensi della quale “Le parti si danno atto e riconoscono la piena, diretta responsabilità del
7 professionista per l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni dedotte in contratto. Per quanto precede e per quanto occorre, il professionista assume su di sé ogni conseguente responsabilità ed onere, impegnandosi a mantenere indenne ed a manlevare da ogni responsabilità nei confronti dei Parte_1
terzi”; al fine di rendere effettiva la predetta manleva, al comma secondo le parti avevano pure stabilito che “il professionista si impegna a stipulare un contratto di assicurazione con una compagnia di primaria importanza idoneo a coprire le sue responsabilità professionali”;
-) la clausola del contratto di collaborazione tra medico e struttura sanitaria in virtù della quale il primo era tenuto a manlevare la seconda per qualsiasi responsabilità derivante dalla sua attività nell'esecuzione del contratto stesso addebitabile a colpa, colpa grave o dolo era nulla per indeterminatezza dell'oggetto, per carenza di causa e perché non supera il vaglio di meritevolezza;
-) infatti impegnava il professionista a tenere indenne la da “ogni Parte_1
responsabilità nei confronti dei terzi” senza delimitarne contenuto e la portata,
in tal modo rendendo indeterminabile l'oggetto della prestazione in capo al medico, che non avrebbe potuto nemmeno determinare, anche in chiave assicurativa, la misura massima del danno risarcibile, tenuto conto del fatto che le prestazioni rese dal sanitario variavano sia per contenuto, sia per entità,
sia per difficoltà, sia in termini di eventuali conseguenze pregiudizievoli (in astratto, un conto era la prestazione avente ad oggetto l'esecuzione di un esame strumentale, un altro conto era l'esecuzione di un delicato intervento di cardiochirurgia, da primo operatore o da membro una equipe);
8 -) era nulla per carenza di causa, posto che “si caratterizza per un evidente squilibrio in favore della Struttura e per l'assenza di un apprezzabile interesse per il Sanitario, che assume in via preventiva un obbligo indefinito senza alcuna diretta contropartita” tanto che finiva con il traslare sulla parte debole del rapporto le conseguenze patrimoniali della responsabilità della parte forte;
-) attesa la carente allegazione della e considerate le risultanze Parte_1
della c.t.u., laddove era stato indicato il danno derivato da una non corretta applicazione degli strumenti chirurgici utilizzati e non da un comportamento abnorme e del tutto imprevedibile del sanitario, la rivalsa era da esercitare nei limiti del 50%.
4.- Va esaminato, in quanto potenzialmente pregiudiziale, il quinto motivo con il quale si eccepisce la nullità del mandato rilasciato dal dr. CP_2
all'avv. De CA, rilevabile d'ufficio stante il conflitto di interessi, reso evidente – in tesi dell'appellante - dal fatto che il medico l'aveva rilasciato all'avvocato scelto e compensato dalla propria compagnia di assicurazione;
il tutto in violazione dei principi costituzionali del diritto di difesa e del contraddittorio.
Il motivo è generico e comunque appare infondato.
E' generico perché l'appellante non ha indicato gli atti processuali nei quali le allegazioni specifiche – idonee a determinare il rilievo d'ufficio della nullità – sarebbero state svolte (Cass. ordinanza n. 20713 del 17 luglio 2023).
E anche ad ammettere che l'avvocato IL De CA sia stato scelto dall'Assicuratore non costituisce causa di conflitto dal momento che l'Assicuratore del dr. (nemmeno indicato nel motivo) non risulta né CP_2
citato in giudizio né costituito sicché non è predicabile il conflitto di interessi
9 che presuppone la costituzione in giudizio di entrambe le parti e con il medesimo difensore (Cass. sez. 3^ sentenza n. 26769 del 18 settembre 2023).
L'appellante non ha nemmeno dedotto in cosa e per quali ragioni sarebbe sussistito il conflitto di interessi non avendo allegato circostanze di fatto e non avendo indicato i profili assicurativi e del mandato tra loro confliggenti. Si
ricorda inoltre che (Cass. sentenza n. 3663 del 2006) la posizione dell'assicurato e dell'assicuratore sono sotto tutti gli aspetti, di regola, in consonanza di interessi per l'ottenimento di una medesima favorevole pronuncia tanto che per ciò solo il conflitto non sussiste e che, semmai,
unicamente in dati casi (ad esempio per il massimale) può affermarsi il conflitto, che qui non risulta.
5.1.- Con il primo motivo, senza censurare la condotta lesiva, il nesso causale e l'evento, si pone critica al decisum osservando che la colpa esclusiva sarebbe stata da ascrivere al solo dr. e non alla;
Controparte_2 Parte_1
che il dr. non era dipendente ma svolgeva attività professionale nella CP_2
struttura che lo portava da solo a rispondere degli errori sanitari;
che il medesimo aveva stipulato apposita polizza assicurativa;
che dalla c.t.u. non era emersa alcuna propria responsabilità tanto che attribuire il risarcimento avrebbe implicato una forma di responsabilità oggettiva;
che la clausola assicurativa era specifica e valida;
che il professionista era tenuto esclusivamente a rispondere e che la limitazione di responsabilità valeva per colpa grave o dolo ma solo nel caso in cui gli interventi avessero richiesto la risoluzione di problemi di speciale difficoltà. L'appellante, poi, ha richiamato i concetti di colpa grave, ha richiamato la legge n. 24 del 2017 sul diritto alla salute, argomentando per la incostituzionalità in tema di azione di rivalsa (art. 10 9); ha richiamato i concetti della medicina difensiva;
ha trattato dell'alleanza terapeutica;
ha ribadito che il rifiuto della proposta conciliativa era giustificato e che i principi giurisprudenziali applicati non erano conformi;
ha sostenuto che era stata dimostrata la deviazione causale dall'evento in capo al medico chirurgo ribadendo che l'orientamento giurisprudenziale non era accettabile.
Il motivo appare inammissibile e comunque è infondato.
5.2.- Inammissibile perché le argomentazioni in merito alla medicina difensiva ed all'alleanza terapeutica appaiono ininfluenti non avendo, la
[...]
, censurato l'errore sanitario, il nesso e l'evento di danno. Infondato Pt_1
per il resto.
5.3.- Innanzi tutto è privo di rilievo il motivo che attribuirebbe la colpa esclusiva al medico predicando, altrimenti, che la responsabilità della Pt_1
sarebbe di natura oggettiva e questo perché dalla c.t.u., in sede di a.t.p.
[...]
Per_ (dr. ) poi richiamata in sentenza a pagg 3 e 9 si evince che la lesione neurologica rappresentava la diretta conseguenza di un uso improprio di leve e/o divaricatori nel corso dell'intervento chirurgico del 18 marzo 2016 e che la principale inadempienza era da ricondurre al mancato rispetto di una corretta applicazione degli strumenti chirurgici utilizzati da parte del primo chirurgo operatore e/o dalla mancata verifica della corretta applicazione dei medesimi da parte degli altri chirurghi presenti al tavolo operatorio della in rapporto causale con la lesione jatrogena. Parte_3
Non solo era palese la colpa del dr. ma era evidente anche Controparte_2
quella della che attraverso i medici chirurghi presenti in sala Parte_1
operatoria aveva omesso (colposamente) le necessarie verifiche e gli
11 interventi dovuti per evitare il danno alla . In tema, quindi, di CP_1
omissione di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati (sentenza pag.
9). Risulta infondata la doglianza con cui si lamenta l'ascrizione delle responsabilità della in forma oggettiva evidente essendo la colpa Parte_1
della stessa per il tramite degli incaricati.
Ma la tesi dell'appellante appare anche priva di rilievo in diritto dato che la struttura sanitaria "risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente,
per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod.
civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale" (Cass.
Sez. 3, sent. 3 febbraio 2012, n. 1620, Rv. 621457-01), e ciò "anche quando l'operatore non sia un suo dipendente" (Cass. Sez. 3, sent. 20 giugno 2012, n.
10616, Rv. 624915-01).
5.4.- Irrilevante appare il fatto che il dr. non fosse Controparte_2
dipendente della ma professionista collaboratore in quanto Pt_1 Pt_1
dell'operato del medesimo la prima si era avvalsa proprio nella struttura e per l'operazione che occupa, consentendo la collaborazione, al tavolo operatorio,
con altri medici operanti nella stessa struttura e presso la quale la CP_1
aveva ricevuto anche prestazioni latu sensu alberghiere.
5.5.- E' da escludere la condotta abnorme del professionista tale da costituire deviazione causale rispetto il contratto e tale da determinare la responsabilità
esclusiva dello stesso. Infatti (Cass. ordinanza n. 34516 del 11 dicembre
2023) nel rapporto interno tra la struttura sanitaria ed il medico di cui quella si sia avvalsa, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo dev'essere di regola ripartita in misura paritaria secondo il
12 criterio presuntivo degli artt. 1298, secondo comma, e 2055, terzo comma,
cod. civ., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (Cass., 11/11/2019, n.
28987); per ritenere superato l'assetto interno così ricostruito, non basta,
pertanto, ritenere che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il composito e duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del "solvens": a) dimostrare – per escludere del tutto una quota di rivalsa –
non soltanto la colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno, ma la derivazione causale di quell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni;
b) dimostrare – per superare la presunzione di parità delle quote, ferma l'impossibilità di comprimere del tutto quella della struttura, eccettuata l'ipotesi sub a) – che alla descritta colpa del medico si affianchi l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze nell'adempimento del contratto di spedalità da parte della struttura,
comprensive di controlli atti a evitare rischi dei propri incaricati, da valutare in fatto, da parte del giudice di merito, in un'ottica di duttile apprezzamento della fattispecie concreta (Cass., 20/10/2021, n. 29001).
Non solo è da escludere che l'intervento del dr. nella sala operatoria, CP_2
con altri chirurghi e per un intervento a favore di una ricoverata costituisca
13 condotta abnorme e deviante, rispetto il programma sanitario, avente carattere di eccezionalità, di inescusabile gravità e con accezioni di imprevedibilità e oggettivamente improbabile. Infatti, non risultano allegazioni in tal senso e di tale abnormità non vi è traccia concreta alcuna neppure nella c.t.u.. Inoltre, la condotta del sanitario era correlata agli obblighi assunti contrattualmente, era stata eseguita in un contesto nel quale era evidente la colpa anche degli altri sanitari della Casa di Cura ed in un contesto nel quale la condotta medica non era affatto imprevedibile posto l'uso degli strumenti di intervento ordinari.
Esclusa la responsabilità oggettiva, appare evidente l'inserimento del dr.
nel programma sanitario, senza deviazione e appare la colpa della CP_2
. Parte_1
5.6.- E' da richiamare l'orientamento giurisprudenziale che risulta condivisibile, in dissenso dal motivo di appello. Per lo stesso, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico di cui quella si sia avvalsa, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo (e nel caso, lo si rimarca, è emersa invece la colpa concorrente della
[...]
ritenuta in sentenza) dev'essere di regola ripartita in Parte_1
misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, secondo comma, e 2055, terzo comma, cod. civ., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale,
inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (Cass., 11/11/2019, n. 28987), ipotesi,
quest'ultima, da escludere per quanto sopra. Solo nel caso in cui (così Cass.
14 ordinanza n. 8163 del 27 marzo 2025) la struttura sanitaria abbia dato in locazione propri immobili ad una società di medici la stessa non risponde dei danni causati da uno di questi ad un paziente nell'esercizio dell'attività svolta nei beni locati, poiché il mero rapporto di locazione intercorrente tra struttura e medico (o - a maggiore ragione - tra struttura e una società di medici) non comporta che la prima debba rispondere degli errori professionali degli altri.
Infatti, sia prima che dopo la legge del 2017, laddove il medico collabori con la struttura, in forma autonoma o dipendente, alla prestazione, si determina il coinvolgimento della Casa di cura nella prestazione sanitaria determinandosi un titolo affinché la stessa risponda dell'operato del primo. L'azienda, in altri termini, risponde in quanto il medico che ha operato aveva con lei un rapporto di collaborazione, agiva cioè nell'interesse della struttura. Anche prima della legge del 2017, la responsabilità della struttura per fatto del medico era responsabilità per fatto proprio (Cass. 29001/2021), per cui era pur sempre necessario che la struttura si servisse del medico per la prestazione sanitaria,
o in un qualche modo condividesse con il medico l'interesse alla prestazione sanitaria.
Se la struttura risponde per fatto proprio si intende che l'obbligazione è
propria, sebbene eseguita da altri (ausiliario, dipendente), e cioè significa che la struttura ha assunto direttamente l'obbligazione di effettuare la prestazione sanitaria. Il che implica che vi sia una fonte di quella obbligazione secondo la previsione codicistica.
5.7.- La colpa concorrente dell'appellante nella prestazione Parte_1
sanitaria rivelatasi qui errata, importa non solo l'esclusione (oltre che per quanto sopra) di ogni richiamo alla responsabilità oggettiva ma determina
15 anche l'infondatezza della censura riferita al rifiuto della proposta conciliativa. Alcuna incidenza causale si coglie dalla lettura del motivo.
5.8.- La questione della incostituzionalità dell'art. 9 L. 24/2017 é
manifestamente infondata. L'appellante deduce che la rivalsa opererebbe solo in caso di dolo o colpa grave e che il dettato di cui all'art. 9 riguarderebbe solo l'azione di rivalsa dell'assicurazione e non quella della struttura sanitaria e che non operando la rivalsa in caso di colpa lieve si verrebbe a creare una sorta di “terra di nessuno”. Secondo la Casa di Cura l'art. 9 L. 24/2017
sarebbe riferibile solo alla rivalsa da parte dell'Assicuratore e non a quella della struttura sanitaria e non potrebbe essere diversamente interpretato pena la incostituzionalità per irragionevolezza (pag. 22 in basso della citazione). Il
motivo richiama poi la medicina difensiva e l'alleanza terapeutica.
Trattasi di eccezione di incostituzionalità contraddittoria e affatto chiara.
Innanzi tutto l'errata operazione è del 2016 anteriore alla L. 24/2017 che non ha certo efficacia retroattiva in assenza di disposizioni transitorie ed operando l'art. 11 delle preleggi (in generale Cass. 28994 del 2019).
L'azione di rivalsa risulta ancorata, dalla al rapporto Parte_1
contrattuale perché quella di cui all'art. 9 L. 24/2017, viene ritenuta (in tesi della incostituzionale sicché – giusta o sbagliata che sia tale Parte_1
tesi – ne consegue, secondo l'appellante, che unica “via” percorribile per la risulterebbe quella negoziale. Segue, ulteriormente, che le altre Parte_1
questioni sulla colpa lieve, sull'alleanza terapeutica e sulla medicina difensiva, disancorate dalla causa petendi e dal petitum, appaiono del tutto teoriche, aleatorie e prive di incidenza nel giudizio di critica alla sentenza.
16 Ma la contraddittorietà e la mancanza di chiarezza nella prospettazione dell'eccezione, ne giustificano l'inammissibilità per manifesta infondatezza evidente essendo che l'argomentazione è riferita ad una legge di dubbia applicazione temporale, ad un regresso che risulta ammissibile a favore della struttura sanitaria e che appare anche legittimo.
6.- Con il secondo motivo si censura il rigetto della domanda di manleva in quanto fondata sull'art. 1228 Cod. Civ. precisandosi che la norma richiamata sarebbe stata prevista nell'ambito del rischio di impresa tanto che la rivalsa dovrebbe ammettersi. La tesi appare irrilevante.
Infatti se è vero che la struttura sanitaria "risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale" (Cass. Sez. 3, sent. 3 febbraio 2012, n. 1620, Rv. 621457-01) la questione della rivalsa non appare affatto esclusa né dalla norma né dal dictum
della pronuncia che, a ben considerare, non l'ha ammessa per la sperequatezza della clausola evidenziandosi ancora, osserva la Corte, che era parimenti presente la colpa della . Parte_1
7.1.- Con il terzo motivo si censura il rigetto della manleva rilevandosi che la clausola era determinate e causa legittima, meritevole di tutela. Il motivo,
dopo il richiamo a precedenti di merito e di legittimità, adduce che la clausola di manleva nel contratto tra il medico e l'appellante sarebbe valida in quanto mero sviluppo della responsabilità relativa a qualsiasi prestatore d'opera tanto che, discendendo dal Codice Civile, non avrebbe potuto dirsi generica;
che la stessa avrebbe dovuto essere letta in forza del contratto e che non avrebbe
17 potuto ritenersi indefinita a norma degli artt. 2222 e ss. Cod. Civ.; che il riconoscimento al professionista di un compenso perché stipulasse un contratto di assicurazione era elemento di rilievo e che l'oggetto era determinato come risultava dalla polizza assicurativa.
Il motivo è infondato.
7.2.- Il tribunale ha accolto le risultanze peritali (pag. 3 2° paragrafo)
rilevando che la colpa era da ascrivere tanto al dr. per la non corretta CP_2
utilizzazione degli strumenti chirurgici quanto alla per la Parte_1
mancata verifica sulla corretta applicazione degli stessi strumenti da parte degli altri chirurghi dalla stessa incaricati e presenti al tavolo operatorio della
. Nella parte finale (pag. 9) si è evidenziata l'assenza della CP_1
condotta grave straordinaria e imprevedibile del dr. e nel contempo CP_2
sono state censurate le prospettazioni della per il fatto che essa Parte_1
non aveva dimostrato il controllo atto ad evitare i rischi dei propri incaricati,
in questo svolgendo argomentazioni analoghe a quelle di pag. 3 2^ paragrafo.
Quindi, il tribunale ha riconosciuto la rivalsa per il 50%.
7.3.- Essendo evidente (così le difese dell'appellato ) che la colpa era CP_2
da ascrivere per la metà al medico e per l'altra parte alla struttura sanitaria ed essendo palese, da questo, che la rivalsa avrebbe potuto operare solo nella misura del 50%, risulta evidente che la rivalsa non avrebbe potuto operare se non per il 50% riferito alla colpa del medico e non per l'altra quota trovando,
tale pretesa, limite nell'art. 1229 Cod. Civ. evidente essendo la colpa grave del medico che aveva utilizzato in modo imperito i normali strumenti di lavoro ed evidente essendo che allo stesso non avrebbe e non può essere
18 attribuita la colpa (con il risarcimento) per condotta attribuibile agli altri (la
) riferita al controllo omesso. Parte_1
7.4.- E' evidente, a fronte della corresponsabilità nella misura ordinaria del
50%, del medico e della che ove il risarcimento correlato al Parte_1
50% di colpa della fosse traslato sul medico si verificherebbe la Parte_1
illegittima imputazione del rischio con il conseguente danno a carico di soggetto non tenuto ad esso in violazione dell'art. 1229 Cod. Civ.; posto che la colpa appare evidentemente grave stante l'inappropriato uso degli strumenti operatori. Si condivide la pronuncia ove la nullità della clausola è
stata correlata all'ingiusto squilibrio ai danni della controparte.
8.- Con il quarto motivo si censura il richiamo ad alcune massime in forza, si deduce, delle osservazioni proposte in sede conciliativa. Il motivo appare inammissibile e comunque è infondato. Da un lato in quanto argomentare in forza di difese anteriori alla sentenza, senza censurare l'ultima e per ragioni processuali diverse (proposta conciliativa), impedisce alla Corte di comprendere le effettive ragioni di doglianza del decisum a meno che non si chieda all'interprete uno sforzo induttivo interpretativo non previsto;
in ogni caso, si osserva, il motivo appare generico ed in giustificato posto che: alcun elemento si allega a comprovare che la condotta del sanitario (che aveva operato nella struttura, utilizzandone gli strumenti e con la collaborazione di altri medici) fosse anomala;
che il richiamo alla responsabilità oggettiva di cui all'art. 1228 Cod. Civ. appare generico mentre per il rischio di impresa si richiama quanto sopra.
9.- Le istanze istruttorie richiamate dalla non possono essere CP_1
ammesse per genericità ed irrilevanza.
19
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro Parte_1 [...]
e contro , così provvede: CP_1 Controparte_2
rigetta l'appello;
condanna l'appellante alle spese a favore di in € 14.000 per Controparte_1
compensi e a favore di in € 14.000 per compensi oltre ad Controparte_2
iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
dà atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia lì 23 ottobre 2025
Il Giudice estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr. Guido Marzella
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