Sentenza 7 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/2002, n. 8275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8275 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
D L E 3 - 1 7 : 1 3 N . 5 3 3 IN NOME DEL POROLA MALA082 75 /0 2 P R L E D I N S L T E A . R 0 1 E E O M D E T A S N D D I T A P L O S B O I L , REPUBBLICA ITALIANA.. S A S A S A T , P S I N I G A O E S ORTE SUPRE AZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE IMPRESA ARTIGIANA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2194/01 Dott. Rosario DE MUSIS Presidente 5518/01 Rel. Consigliere - Dott. Vincenzo PROTO Cron. 22733 Consigliere - Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI GRAZIADEI Consigliere - Rep. Dott. Giulio Ud. 11/02/2002 MARZIALE Consigliere Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: - I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso lAvvocatura Centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO MARCHINI e FABIO FONZO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DELL'EMILIA ROMAGNA, CASADEI RENATO;
2002 - intimati 313 e sul 2° ricorso n° 01/01/5518 proposto da: COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DELL'EMILIA C.R.A., in persona del legale rappresentante ROMAGNA pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA l'avvocato MARIOBANCO DI SANTO SPIRITO 48, presso D'OTTAVI, che la rappresenta e controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE, CASADEI RENATO;
intimati avversO il decreto della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositato il 25/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/02/2002 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Sgroi, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente, l'Avvocato Zuppiroli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inamissibilità del 2 ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Commissione provinciale per l'Artigianato di Rimini deliberò la iscrizione dell'impresa Casedei Re- nato nell'albo delle imprese artigiane per l'attività di "bagnino-fornitura di servizi ed attrezzature da spiaggia". Su ricorso dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), la delibera fu conferma- ta dalla Commissione Regionale per l'Artigianato dell'Emilia Romagna (C.R.A.).
2. L'I.N.P.S., sostenendo la natura commerciale dell'attività svolta dall'impresa, propose reclamo al che ritenne corretto Tribunale di Bologna, l'inquadramento operato in sede amministrativa dei c.d.bagnini nell'ambito della definizione di impresa artigiana di cui all'art. 3 della legge n.443 del 1985. 3. La Corte d'appello, adita in sede di impugnazione dall'I.N.P.S., con decreto 25 gennaio 2000 confermò la decisione del Tribunale, osservando che, alla stregua definizione dell'impresa artigiana contenutadella nell'art. 3 della legge n.443 del 1985, non essendo sta- ti oggetto di contestazione i requisiti dimensionali ed organizzativi propri dell'artigianato, l'attività posta in essere dall'interessata si configurava, sulla base degli elementi di fatto acquisiti, come impresa arti- 3 giana in relazione alla prevalenza delle prestazioni dei servizi rispetto alle prestazioni di scambio svolte in concreto.
4. Avverso questa decisione 1'I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione in base a due motivi. Ha resi stito con controricorso la Commissione Regionale per l'Artigiato dell'Emilia Romagna, che ha anche proposto ricorso incidentale con un motivo. L'I.N.P.S. ha depo- sitato memorie. Motivi della decisione 1. Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti ai sensi dell'art.335 c.p.c. perché proposti avverso la stessa sentenza.
2. I ricorsi sono ammissibili perché, come questa Corte ha già affermato in relazioni ad analoghe fatti- specie, ed ha precisato ulteriormente di recente, av- verso il decreto emesso dalla Corte d'appello su recla- mo contro il provvedimento del Tribunale in tema di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art.111 della costituzione, non essendo ammessi, secondo l'art. 739, ult.comma, c.p.c. altri mezzi di impugnazio- ne contro tale decreto, che, concernendo controversia in tema di diritti soggettivi, ha natura sostanziale di sentenza (Cass.27 giugno 2000, n.8703 e Cass.23 aprile Corte di cassazione est. V.OT (r.n.2194+5518 01) 4 1997, n.3546).
3.Col primo motivo del ricorso principale denunciando la violazione degli l'istituto ricorrente, artt.111 Cost., 132 n.4 c.p.c. e 156, comma 2, c.p.c., deduce il difetto di motivazione della decisione impu- gnata sulla prevalenza della prestazione di servizi in spiaggia rispetto alle attività di intermediazione svolte dallo stabilimento balneare;
difetto che si ri- solverebbe in una motivazione meramente apparente, in quanto del tutto disancorata dagli elementi di fatto concreti. La censura è infondata. La Corte di merito, chiamata a verificare la legit- timità della iscrizione dell'impresa Casadei Renato nell'albo delle imprese artigiane, muovendo dalla pre- messa che l'unico punto di fatto in contestazione tra le parti, nell'ambito dell'attività di "fornitura di servizi ed attrezzature da spiaggia" per la quale era avvenuta l'iscrizione, era la prevalenza (0 non) dell'attività commerciale rispetto alla prestazione dei servizi, ha argomentato sulla base delle prescrizioni (di carattere sanitario, di controllo sul comportamento dei bagnanti, di vigilanza dei loro beni, etc.) imposte all'impresa, intese ad assicurare il migliore soddisfa- cimento dell'interesse pubblico che aveva giustificato Corte di cassazione est. V.OT (r.n.2194+5518 01) 5 la concessione in uso dell'arenile a privati;
ed ha considerato, inoltre, che il corrispettivo versato dal cliente non comprendeva soltanto l'uso di sdraio, om- brelloni e cabina, ma anche un complesso di funzioni (di assistenza, di vigilanza, di manutenzione e altro) che il concessionario era tenuto comunque a svolgere.
4. Col secondo motivo dello stesso ricorso si denun- ciano violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n.443 del 1985, dell'art. 29 della legge n.160 del 1975, delle norme in tema di rilascio di autorizzazione al commercio agli stabilimenti balneari, dell'art.3 della legge n.287 del 1991 e degli artt.2083 e 2195 n.2 C.C. L'istituto ricorrente, sotto un primo profilo, de- duce che la Corte d'appello avrebbe invertito i termini oggetto del giudizio sulla prevalenza fissato dall'art. 3 della legge 443/1985, non avendo considerato che nella fattispecie l'attività principale e necessa- ria sarebbe quella commerciale e che tutte le altre, anche se produttive di servizi, sarebbero accessorie, perché l'attività di noleggio, costituita dall'utilizzo di sdraio, di lettini e di ombrelloni verso corrispet- tivo, sarebbe la base indefettibile per la serie di servizi (come quella di manutenzione dell'arenile e delle attrezzature, di vigilanza e di soccorso) offer- ti. Sotto un secondo profilo, sostiene che gli esercen- Corte di cassazione est. V.OT (r.n.2194+5518 01) 6 ti stabilimenti balneari sarebbero già inclusi per leg- ge tra i soggetti svolgenti attività di tipo commercia- le ai sensi dell'art.29 1.160/1975. Entrambi i profili sono infondati. Il primo perché la Corte d'appello ha considerato che nell'attività espletata dall'impresa erano compresi elementi della locatio rei (messa a disposizione dei clienti di sdraio, ombrelloni e cabina) e della locatio operis (tenuta dell'arenile, manutenzione dei beni, as- sistenza e vigilanza), e, correttamente valutando le prestazioni svolte nel loro complesso e non scisse nel- le singole componenti, ha espresso, in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 3, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n.443, un argomentato giudizio di preva- lenza, in ordine alla prestazione dei servizi ed al ca- rattere strumentale ed accessorio delle attività di in- termediazione poste in essere, incensurabile in questa sede. Sul secondo profilo è sufficiente Osservare che nessun specifico riferimento agli esercenti stabilimen- ti balneari è contenuto nell'art.29 (come sostituito dall'art.1, comma 203, 1.n.662 del 1996) della legge n. 160 del 1975, recante norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale. Né varrebbe comunque a sorreggere Corte di cassazione est. V. OT (r.n.2194+5518 01) 7 la tesi del ricorrente richiamare il testo previgente dello stesso art.29, trattandosi di normativa speciali- stica cui era estraneo ogni intento di qualificazione utile ai fini dell'inquadramento giuridico dell'impresa de qua.
5. Con il ricorso incidentale la Commissione Regio- nale censura la statuizione della Corte d'appello sulle spese, deducendo la violazione dell'art. 91, in quanto nella fattispecie non vi era stata soccombenza recipro- ca e dell'art.92, avendo la Corte di merito indicato nella novità della materia l'esistenza di giusti moti- vi. Il motivo è infondato, perché, secondo la giuri- sprudenza di questa Corte, la compensazione delle spese per giusti motivi può essere disposta anche nei con- fronti della parte totalmente vittoriosa, e la valuta- zione dell'opportunità della compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, salva la censurabilità della relativa motivazione quando siano addotte ragioni illogiche od erronee (ex plurimis, Cass.27 aprile 2000, n.5390 e Cass.29 aprile 1999, specie il giudice del merito ha cor- n. 4347). E nella argomentato le ragioni della statuizione rettamente sulla base della novità e della complessità delle que- stioni esaminate. Corte di cassazione est. V.OT (r.n.2194+5518 01) 8 6. In conclusione, deve essere rigettato sia il ri- corso principale che quello incidentale. Valutato l'esito globale del giudizio e tenuto con- to della peculiarità delle questioni proposte con il ricorso principale, il Collegio ritiene opportuno com- pensare tra le parti le spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile il giorno 11 febbraio 2002, in Roma. Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo OT Rosario De Musis TADI CARON MONE CORTE S JERE Andrea Bianchi -7010, 2002 D il CANCELCANCELLIERE Corte di cassazione est. V. OT (r.n.2194+5518 01) 9