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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 22/11/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1666/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1666/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] Parte_1 C.F._1
VO (RC) il 28/12/1986 Con il patrocinio dell'Avv. GOLINELLI LIDIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. GOLINELLI LIDIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2) ordinare al Comune di Novara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
3) dichiarare compensate le spese legali OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
Pag. 1 1) Le figlie minori e sono affidate ad entrambi i coniugi, con collocazione presso la madre Persona_1 Per_2 in Cameri, Via Madonna n. 16
2) La casa familiare sita in Cameria, Via Madonna n. 16 rimarrà alla sig.ra , che la Parte_1 abiterà unitamente alle figlie.
3) Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascuna), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indiciti Itstat, costo vita.
4) Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori, secondo il protocollo spese del Tribunale di Torino.
5) Il padre potrà tenere con sé le figlie a richiesta, previa intesa con la madre e compatibilmente con gli impegni e le attività delle minori.
6) i coniugi si rilasciano il più ampio consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento idoneo per l'espatrio.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Parte_1 CP_1 Novara, in data 8/9/2012 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 81, parte II, serie A, anno 2012. Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie e entrambe in data 22/10/2015, Per_1 Per_2 minorenni. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 12/11/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento Parte_1 CP_1 del Pubblico Ministero, così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in Parte_1
EL DI TO VO (RC) in data 28/12/1986 e , nato a CP_1 in AGROPOLI (SA) in data 19/07/1983;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
Pag. 2 5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 20.11.2025.
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1666/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] Parte_1 C.F._1
VO (RC) il 28/12/1986 Con il patrocinio dell'Avv. GOLINELLI LIDIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. GOLINELLI LIDIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2) ordinare al Comune di Novara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
3) dichiarare compensate le spese legali OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
Pag. 1 1) Le figlie minori e sono affidate ad entrambi i coniugi, con collocazione presso la madre Persona_1 Per_2 in Cameri, Via Madonna n. 16
2) La casa familiare sita in Cameria, Via Madonna n. 16 rimarrà alla sig.ra , che la Parte_1 abiterà unitamente alle figlie.
3) Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascuna), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indiciti Itstat, costo vita.
4) Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori, secondo il protocollo spese del Tribunale di Torino.
5) Il padre potrà tenere con sé le figlie a richiesta, previa intesa con la madre e compatibilmente con gli impegni e le attività delle minori.
6) i coniugi si rilasciano il più ampio consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento idoneo per l'espatrio.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Parte_1 CP_1 Novara, in data 8/9/2012 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 81, parte II, serie A, anno 2012. Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie e entrambe in data 22/10/2015, Per_1 Per_2 minorenni. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 12/11/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento Parte_1 CP_1 del Pubblico Ministero, così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in Parte_1
EL DI TO VO (RC) in data 28/12/1986 e , nato a CP_1 in AGROPOLI (SA) in data 19/07/1983;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
Pag. 2 5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 20.11.2025.
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
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