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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/03/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3446/2019 R.G.
Promossa da
nata a [...] il [...] ivi residente (c.f. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliata presso gli avvocati Nicola C.F._1
Norfo e Fabiana Deiana, che la rappresentano e difendono per procura speciale allegata al ricorso
Opponente
Contro
l' Controparte_1
, con sede in Roma, via
[...]
Pinciana n. 35 (c.f. e partita I.V.A. , elettivamente P.IVA_1
domiciliata presso l'avvocato Vincenzo D'Isidoro, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla memoria di costituzione
Opposta
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.9.2019 la ragioniera Parte_1
ha convenuto in giudizio l'
[...]
(di Controparte_1
seguito, per brevità ), proponendo opposizione avverso il decreto CP_1
pagina 1 ingiuntivo n. 781/2019 del 27.7.2019, mediante il quale le era stato ingiunto di pagare in favore della la somma di euro 58.715,76 a CP_1
titolo di contributi previdenziali e assistenziali insoluti, sanzioni ed interessi, calcolati alla data indicata nell'atto di costituzione in mora,
come da dichiarazione di credito sottoscritta dal Direttore Generale della allegata, oltre accessori e spese del procedimento monitorio. CP_1
A fondamento del ricorso ha eccepito la prescrizione dell'avversa pretesa creditoria, che si riferiva ad annualità comprese tra il 2005 ed il
2016, avuto riguardo al quinquennio antecedente la data di notifica del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, ed ha inoltre lamentato la non corretta applicazione del tasso d'interesse previsto per le imposte dirette, in luogo del tasso legale, relativamente al periodo anteriore all'anno 2004.
2. La si è costituita in giudizio, richiedendo il rigetto CP_1
dell'avversa opposizione.
In particolare, ha rilevato che la prescrizione era stata interrotta da una pluralità di atti (tra cui anche una domanda di rateazione risalente all'anno 2012; la relativa pratica, tuttavia, non era stata completata dall'opponente), e che il conteggio delle somme dovute era corretto,
essendo state esse conteggiate in base al Regolamento di Previdenza.
3. Le parti hanno dato atto che in corso di causa parte opponente ha provveduto alla definizione della propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza di adesione al condono, provvedendo altresì,
come da indicazioni ricevute dalla CNPR, al pagamento di quanto necessario all'accoglimento ed alla definizione della stessa pratica.
A tal fine, parte opponente, in allegato alle note ex art. 127-ter c.p.c.
del 25.9.2023, ha prodotto la ricevuta della propria domanda (nota
CNPR.GEN. 4/09/2023.372652.U), contenente la “scheda di riepilogo”,
ovverosia il conteggio di quanto dovuto, e la ricevuta del bonifico di pagamento della somma di euro 7.500,00, pagata a titolo di acconto,
come indicato nella citata “scheda di riepilogo”.
pagina 2 Parte opposta, nelle successive note ex art. 127-ter c.p.c. del
26.1.2024, dopo aver dedotto che l'adesione al suddetto condono da parte dell'opponente costituiva riconoscimento del debito delle somme oggetto del decreto opposto, ha rilevato che il provvedimento di incentivazione alla regolarità contributiva prevede, quale condizione necessaria di accesso, il pagamento delle spese e competenze legali a carico dell'iscritto, e che a quella data, seppure il pagamento delle spese legali fosse stato richiesto con nota del 19.1.2024, la ragioniera opponente non vi aveva provveduto.
Con ordinanza del 31.1.2024 il giudice ha invitato le parti a definire la lite mediante il versamento, da parte dell'opponente, delle spese processuali, per l'importo complessivo di euro 8.500,00, di cui euro
2.000,00 per il procedimento monitorio ed euro 6.500,00 per il giudizio di opposizione, tenuto conto dello scaglione di riferimento per le cause di previdenza (valore superiore ad euro 52.000,00), ed ha quindi rinviato la causa.
4. Non avendo le parti raggiunto un accordo per la definizione della lite, la causa viene da ultimo tenuta in decisione.
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5. Deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Nelle more del giudizio di opposizione è stato raggiunto tra le parti un accordo transattivo in merito al credito oggetto di ingiunzione per effetto dell'adesione dell'opponente al provvedimento straordinario di incentivazione alla regolarità contributiva, mediante il pagamento dell'acconto di euro 7.500,00 (circostanza quest'ultima dedotta dall'opponente ed ex adverso non contestata), conformemente a quanto previsto nella citata nota della con la quale è stata comunicata la CP_1
delibera di elaborazione della domanda di sanatoria presentata dall'opponente.
Come ha chiarito la giurisprudenza di merito pronunciatasi in fattispecie analoghe, il pagamento delle spese legali dovute per i
pagina 3 procedimenti giudiziari in corso non costituisce una condizione per il perfezionamento dell'accordo transattivo, quanto piuttosto l'oggetto di un'obbligazione che l'iscritto - con l'adesione alla sanatoria - assume nei confronti della e che, laddove non adempiuta, può comportare CP_1
l'annullamento d'ufficio del provvedimento straordinario di incentivazione (in tal senso, v. Trib. Pistoia, Sezione Lavoro, sentenza del 27.12.2022; v. anche Trib. Messina, Sezione Lavoro, sentenza del
28.9.2023).
Peraltro, atteso che anche nel caso di specie alcun annullamento d'ufficio risulta essere stato ad oggi adottato dalla , l'accordo CP_1
transattivo, come sopra perfezionatosi, è da ritenersi ancora pienamente valido e vincolante per le parti.
Ne consegue che nel caso di specie, alla luce del sopravvenuto accordo transattivo avente ad oggetto il credito di cui è causa,
conformemente all'indirizzo della giurisprudenza di merito sopra richiamata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda giudiziale proposta in via monitoria dalla parte opposta, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad agire e a contraddire in merito ad essa.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, considerato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della decisione;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere travolge anche il decreto ingiuntivo, che deve essere revocato.
6. Deve procedersi al regolamento delle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
pagina 4 Avendo la parte opponente, con l'adesione alla procedura di sanatoria, riconosciuto il proprio debito nei confronti della , le CP_1
spese di lite devono essere poste interamente a suo carico.
Le spese vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. n.
55/2014, nella misura complessiva di euro 8.500,00 già indicata, che tiene conto della vigente tabella di riferimento per la materia previdenziale e dell'applicazione dello scaglione corrispondente al valore effettivo della causa (da euro 52.000,01 sino ad euro 260.000,00, tenuto conto dell'entità delle somme richieste in via monitoria, pari ad euro
58.715,76).
7. Dagli atti di causa risulta che l'opponente, nonostante il termine concesso, ad oggi non ha dimostrato, perlomeno nella presente sede, di aver integralmente pagato la predetta somma.
In particolare, risultano documentati in questa sede i seguenti pagamenti, univocamente riconducibili alle spese processuali:
il pagamento, risultante dalla ricevuta di un bonifico istantaneo in favore dell'opposta, della somma euro 1.300,00, eseguito in data 28.1.2025 (causale: “Acconto su spese legali causa cassa previdenza”);
il pagamento, risultante dalla ricevuta di un bonifico istantaneo in favore dell'opposta, della somma euro 2.540,00, eseguito in data 24.3.2025, asseritamente a saldo delle spese legali (causale:
“Saldo spese legali causa cassa previdenza”).
Nonostante il termine all'uopo concesso (v. l'ordinanza del
29.1.2025), parte opponente non ha prodotto la documentazione attestante il compimento di tutti i pagamenti che afferma di aver eseguito.
Ne consegue che parte opponente deve essere condannata al pagamento dell'importo residuo a titolo di spese ad oggi non corrisposto,
con distrazione in favore del procuratore antistatario della , CP_1
avvocato Vincenzo D'Isidoro.
pagina 5 Tale importo, di cui non si conosce l'esatto ammontare, ben potrà
essere determinato, qualora necessario, in sede esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) liquida le spese processuali in euro 8.500,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A.
e C.P.A. come per legge;
3) condanna la ragioniera al pagamento in favore Parte_1
dell' Controparte_1
dell'importo ad oggi non
[...]
corrisposto a titolo di rifusione delle spese processuali come sopra liquidate, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte opposta, avvocato Vincenzo D'Isidoro.
Cagliari, 26.3.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 6