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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 27/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Nr. 993 /2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile
Composto dai sigg.
Dr. Piero VIOLA PRESIDENTE
Dr. Mariano CARELLA GIUDICE
Dr.ssa Emanuela RUSCIO GIUDICE EST.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 993 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
Il sig. nato a [...] il [...] e residente a Parte_1
Laureana di LO (RC) in via Arimondi n. 18 (C.F. , CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giosuè Megna del foro di Palmi giusta procura in atti;
ricorrente
e
La IG.ra , nata a [...] C. il 23.12.1974 e residente in [...]c.da Elice Controparte_1
30 int.2 P.1, ( c.f: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Minasi C.F._2
giusta procura in atti;
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente per oggetto: cessazione effetti civili matrimonio;
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso regolarmente notificato il sig. deduceva di aver contratto Parte_2
matrimonio concordatario, in data 17.6.2007, in Seminara, con . Precisava Controparte_1
poi: che il matrimonio veniva trascritto all'ufficio dello stato civile del Comune di Seminara,
anno 2007, atto n.22, Parte II Serie B (all.1); che dal suddetto matrimonio non nascevano figli;
che l'unione matrimoniale aveva avuto la durata di soli sei mesi e che i coniugi dopo avere vissuto separati per parecchio tempo venuto meno il vincolo di affectio che li doveva legare presentavano ricorso per separazione giudiziale presso il Tribunale di Palmi.
2. Nel corso del giudizio di separazione le parti addivenivano ad un accordo che veniva omologato in data 16.2.2012, che prevedeva tra le altre condizioni il versamento da parte del marito ed a favore della moglie di un assegno di mantenimento pari ad euro 250,00 .
3. Successivamente il aveva intrapreso una nuova relazione stabile dalla quale è nata una Pt_1
figlia di tre anni ( e che considerata la impossibilità di addivenire Persona_1
ad una ricostituzione del rapporto e stanti i nuovi impegni economici assunti dallo stesso richiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento accordato alla moglie in sede di accordo di separazione anche considerato che la stessa era divenuta indipendente dal punto di vista economico e concludeva per lo scioglimento definitivo del rapporto con declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio con revoca dell'assegno di mantenimento.
4. Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale aderiva alla richiesta di cessazione degli CP_1
effetti civili del matrimonio ma si opponeva alla revoca dell'assegno considerato che la stessa allo stato vive con la famiglia ( non vive stabilmente con una compagno essendo venuta meno la relazione di parecchio tempo) e di non essere autosufficiente dal punto di vista economico percependo solo una piccola pensione di invalidità pari ad euro 397,00 e concludeva per la conferma della statuizione relativa al mantenimento per come fissata negli accordi di separazione.
5. A seguito della comparizioni innanzi al Presidente del Tribunale la causa veniva assegnata per l'istruttoria.
6. Con ordinanza del 14.12.22 il giudice disponeva la riduzione dell'assegno ad euro 150,00 data la modifica della situazione tra le parti e soprattutto la nascita di una figlia.
7. In assenza di un accordo la causa veniva trattenuta in decisione per la decisione del collegio previa concessione dei termini di legge.
******
Ritiene il Collegio quanto alle questioni rimaste in esame che si debba procedere alla valutazione della permanenza in capo alla dell'assegno divorzile. CP_1
Con riferimento alla domanda sull'assegno divorzile, il Collegio ritiene di richiamare le valutazioni di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287
dell'11.7.2018, in materia di natura e presupposti dell'assegno in questione.
Nella richiamata pronuncia, la Suprema Corte ha superato la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d.
concezione bifasica dell'accertamento dei relativi requisiti ai fini della valutazione della domanda, che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio in due fasi: la prima fase riservata alla individuazione dei criteri attributivi (relativa all'an debeatur) e una seconda fase destinata all'analisi dei criteri determinativi della domanda (relativa al quantum debeatur).
Secondo il consolidato orientamento inaugurato con le sentenze del 1990, infatti, il giudicante era tenuto a compiere in via preliminare una valutazione sull' an della domanda per poter accertare l'adeguatezza delle consistenze reddituali e patrimoniali della parte richiedente l'assegno alla luce del parametro del tenore di vita familiare;
e solo nel caso in cui fosse stata accertata la mancanza di mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive, poteva essere compita la valutazione sul quantum dell'assegno fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970. Nella recente pronuncia delle Sezioni Unite,
invece, la Suprema Corte, al fine di fornire un'interpretazione "più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.", ha ritenuto di mutare la consolidata interpretazione della norma.
Infatti, quanto alla natura dell'assegno divorzile il Collegio di legittimità, rilevando come "lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare", ha ritenuto di riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, attribuendo allo stesso sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi), sia natura compensativa - perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia e alla formazione del patrimonio di entrambi i partners), sia natura RI (rilevando le ragioni della decisione). Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo il Collegio di legittimità, nella necessità di evidenziare, anche nella fase dello scioglimento del vincolo matrimoniale, il principio di pari dignità dei coniugi, "dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endo-
familiari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'auto-responsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio".
L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di legittimità consente, dunque, al giudice di merito di verificare e valutare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita coniugale.
E ciò nel pieno rispetto del "modello costituzionale del matrimonio, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi". Nella concreta applicazione di tali principi occorre partire, come rilevato dalla Suprema Corte, dall'accertamento dell'esistenza e dalla quantificazione dell'entità "dello squilibrio determinato dal divorzio", mediante la ricostruzione della situazione economico patrimoniale dei coniugi, sulla base delle allegazioni delle parti.
Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà valutare se sussista una sperequazione e, in presenza della stessa, verificare "il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza". Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile,
che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato "a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più
debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future".
In concreto, dunque, il riconoscimento dell'assegno richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, con applicazione dei criteri equiordinati di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. div., i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno medesimo, alla luce di una valutazione comparativa delle condizionieconomico-patrimoniali delle parti e in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune,
nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Inoltre, il parametro della (in)adeguatezza dei mezzi o della
(im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive deve essere riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge (Cass. civ., n. 24934/2019), nel cui accertamento lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, da soli, elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno (cfr. Cass. da ultimo citata).
Sulla base di tali premesse è dato rilevare che quanto al caso che ci occupa che la sig.ra CP_1
non ha dato prova né dell'esigenza compensativa per le aspettative professionali sacrificate nell'interesse della famiglia data anche la breve durata del rapporto e della stessa coabitazione,
né quanto alle esigenza assistenziali non potendo in maniera evidente ritenere che possa individuarsi una disparità economica forte rapportata alle esigenze attuali ma soprattutto rapportata alla durata del rapporto.
Ne deriva che l'assegno deve essere revocato.
In ragione della situazione di fatto tra le parti il tribunale ritiene che sussistano giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Dispone la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
in data 17.6.2007, in Seminara, con , matrimonio trascritto Pt_1 Controparte_1
all'ufficio dello stato civile del Comune di Seminara, anno 2007, atto n.22, Parte II Serie B.
2. Revoca l'assegno per le causali di cui in parte motiva.
3. Compensa le spese di lite .
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, precisando che l'annotazione della presente sentenza dovrà essere compiuta nei registri dello Stato Civile del Comune di Seminara. Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 21.3.25
Il Giudice rel. Il Presidente
DR. ssa Emanuela Ruscio dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile
Composto dai sigg.
Dr. Piero VIOLA PRESIDENTE
Dr. Mariano CARELLA GIUDICE
Dr.ssa Emanuela RUSCIO GIUDICE EST.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 993 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
Il sig. nato a [...] il [...] e residente a Parte_1
Laureana di LO (RC) in via Arimondi n. 18 (C.F. , CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giosuè Megna del foro di Palmi giusta procura in atti;
ricorrente
e
La IG.ra , nata a [...] C. il 23.12.1974 e residente in [...]c.da Elice Controparte_1
30 int.2 P.1, ( c.f: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Minasi C.F._2
giusta procura in atti;
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente per oggetto: cessazione effetti civili matrimonio;
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso regolarmente notificato il sig. deduceva di aver contratto Parte_2
matrimonio concordatario, in data 17.6.2007, in Seminara, con . Precisava Controparte_1
poi: che il matrimonio veniva trascritto all'ufficio dello stato civile del Comune di Seminara,
anno 2007, atto n.22, Parte II Serie B (all.1); che dal suddetto matrimonio non nascevano figli;
che l'unione matrimoniale aveva avuto la durata di soli sei mesi e che i coniugi dopo avere vissuto separati per parecchio tempo venuto meno il vincolo di affectio che li doveva legare presentavano ricorso per separazione giudiziale presso il Tribunale di Palmi.
2. Nel corso del giudizio di separazione le parti addivenivano ad un accordo che veniva omologato in data 16.2.2012, che prevedeva tra le altre condizioni il versamento da parte del marito ed a favore della moglie di un assegno di mantenimento pari ad euro 250,00 .
3. Successivamente il aveva intrapreso una nuova relazione stabile dalla quale è nata una Pt_1
figlia di tre anni ( e che considerata la impossibilità di addivenire Persona_1
ad una ricostituzione del rapporto e stanti i nuovi impegni economici assunti dallo stesso richiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento accordato alla moglie in sede di accordo di separazione anche considerato che la stessa era divenuta indipendente dal punto di vista economico e concludeva per lo scioglimento definitivo del rapporto con declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio con revoca dell'assegno di mantenimento.
4. Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale aderiva alla richiesta di cessazione degli CP_1
effetti civili del matrimonio ma si opponeva alla revoca dell'assegno considerato che la stessa allo stato vive con la famiglia ( non vive stabilmente con una compagno essendo venuta meno la relazione di parecchio tempo) e di non essere autosufficiente dal punto di vista economico percependo solo una piccola pensione di invalidità pari ad euro 397,00 e concludeva per la conferma della statuizione relativa al mantenimento per come fissata negli accordi di separazione.
5. A seguito della comparizioni innanzi al Presidente del Tribunale la causa veniva assegnata per l'istruttoria.
6. Con ordinanza del 14.12.22 il giudice disponeva la riduzione dell'assegno ad euro 150,00 data la modifica della situazione tra le parti e soprattutto la nascita di una figlia.
7. In assenza di un accordo la causa veniva trattenuta in decisione per la decisione del collegio previa concessione dei termini di legge.
******
Ritiene il Collegio quanto alle questioni rimaste in esame che si debba procedere alla valutazione della permanenza in capo alla dell'assegno divorzile. CP_1
Con riferimento alla domanda sull'assegno divorzile, il Collegio ritiene di richiamare le valutazioni di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287
dell'11.7.2018, in materia di natura e presupposti dell'assegno in questione.
Nella richiamata pronuncia, la Suprema Corte ha superato la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d.
concezione bifasica dell'accertamento dei relativi requisiti ai fini della valutazione della domanda, che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio in due fasi: la prima fase riservata alla individuazione dei criteri attributivi (relativa all'an debeatur) e una seconda fase destinata all'analisi dei criteri determinativi della domanda (relativa al quantum debeatur).
Secondo il consolidato orientamento inaugurato con le sentenze del 1990, infatti, il giudicante era tenuto a compiere in via preliminare una valutazione sull' an della domanda per poter accertare l'adeguatezza delle consistenze reddituali e patrimoniali della parte richiedente l'assegno alla luce del parametro del tenore di vita familiare;
e solo nel caso in cui fosse stata accertata la mancanza di mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive, poteva essere compita la valutazione sul quantum dell'assegno fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970. Nella recente pronuncia delle Sezioni Unite,
invece, la Suprema Corte, al fine di fornire un'interpretazione "più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.", ha ritenuto di mutare la consolidata interpretazione della norma.
Infatti, quanto alla natura dell'assegno divorzile il Collegio di legittimità, rilevando come "lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare", ha ritenuto di riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, attribuendo allo stesso sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi), sia natura compensativa - perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia e alla formazione del patrimonio di entrambi i partners), sia natura RI (rilevando le ragioni della decisione). Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo il Collegio di legittimità, nella necessità di evidenziare, anche nella fase dello scioglimento del vincolo matrimoniale, il principio di pari dignità dei coniugi, "dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endo-
familiari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'auto-responsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio".
L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di legittimità consente, dunque, al giudice di merito di verificare e valutare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita coniugale.
E ciò nel pieno rispetto del "modello costituzionale del matrimonio, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi". Nella concreta applicazione di tali principi occorre partire, come rilevato dalla Suprema Corte, dall'accertamento dell'esistenza e dalla quantificazione dell'entità "dello squilibrio determinato dal divorzio", mediante la ricostruzione della situazione economico patrimoniale dei coniugi, sulla base delle allegazioni delle parti.
Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà valutare se sussista una sperequazione e, in presenza della stessa, verificare "il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza". Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile,
che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato "a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più
debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future".
In concreto, dunque, il riconoscimento dell'assegno richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, con applicazione dei criteri equiordinati di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. div., i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno medesimo, alla luce di una valutazione comparativa delle condizionieconomico-patrimoniali delle parti e in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune,
nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Inoltre, il parametro della (in)adeguatezza dei mezzi o della
(im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive deve essere riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge (Cass. civ., n. 24934/2019), nel cui accertamento lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, da soli, elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno (cfr. Cass. da ultimo citata).
Sulla base di tali premesse è dato rilevare che quanto al caso che ci occupa che la sig.ra CP_1
non ha dato prova né dell'esigenza compensativa per le aspettative professionali sacrificate nell'interesse della famiglia data anche la breve durata del rapporto e della stessa coabitazione,
né quanto alle esigenza assistenziali non potendo in maniera evidente ritenere che possa individuarsi una disparità economica forte rapportata alle esigenze attuali ma soprattutto rapportata alla durata del rapporto.
Ne deriva che l'assegno deve essere revocato.
In ragione della situazione di fatto tra le parti il tribunale ritiene che sussistano giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Dispone la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
in data 17.6.2007, in Seminara, con , matrimonio trascritto Pt_1 Controparte_1
all'ufficio dello stato civile del Comune di Seminara, anno 2007, atto n.22, Parte II Serie B.
2. Revoca l'assegno per le causali di cui in parte motiva.
3. Compensa le spese di lite .
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, precisando che l'annotazione della presente sentenza dovrà essere compiuta nei registri dello Stato Civile del Comune di Seminara. Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 21.3.25
Il Giudice rel. Il Presidente
DR. ssa Emanuela Ruscio dott. Piero Viola