Rigetto
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/06/2025, n. 5362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5362 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 05362/2025REG.PROV.COLL.
N. 06513/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6513 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Raffaele Soddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 1980/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio il giudizio di non idoneità derivante dalla valutazione della prova scritta dalla stessa sostenuta nell’ambito del concorso per 300 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 26 settembre 2014, in conseguenza del quale le è stato precluso di accedere alle prove orali.
In particolare, il giudizio di non idoneità della ricorrente, formalizzato con il verbale n. 172 del 15 ottobre 2015, è scaturito dalla rilevazione nell’elaborato di diritto civile dalla stessa consegnato, contenuto nella busta -OMISSIS-, delle ipotesi ostative alla correzione delle altre prove scritte indicate nel verbale della commissione n. 7 del 28 aprile 2015, relative alla presenza nello stesso di vizi di nullità o altre “ gravi insufficienze ”.
Le censure formulate dalla ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio si proponevano in sintesi di evidenziare, da un lato, gli errori ed i travisamenti di fatto in cui sarebbe incorsa la commissione nell’esame del suo elaborato, dall’altro lato, la disparità di trattamento emergente dal confronto con la valutazione che la medesima commissione aveva fatto degli elaborati di altri candidati, assumenti processualmente la veste di controinteressati e come tali evocati in giudizio.
Più in dettaglio, con la prima censura la ricorrente premetteva che la commissione aveva ritenuto la sussistenza nel suo elaborato delle seguenti nullità: “ 1) violazione dell’art. 2 comma 58 della legge n. 662/96 per mancata attestazione degli estremi del versamento della somma dovuta a titolo di oblazione e per mancata indicazione degli estremi della domanda di condono; 2) violazione dell’art. 2 comma 58 della legge n. 662/96 perché avendo presupposto il formarsi del silenzio assenso non ha fatto rendere alla parte alienante la prescritta dichiarazione; 3) violazione dell’art. 29 comma 1 bis della l. n. 552/85 (come modificato dall’art. 19 del d.l. 78/10 convertito in legge n. 112/10) per avere omesso la dichiarazione di conformità ”.
Deduceva in senso contrario la ricorrente che:
- essa aveva indicato gli estremi della domanda di condono (pag. 9, art. 8);
- aveva anche riportato la dichiarazione di conformità catastale di cui all’art. 29 comma 1- bis l. n. 52 (e non 552)/1985 (pag. 7, art. 3).
La ricorrente indicava altresì i profili di nullità dell’atto presenti negli elaborati di altri candidati e non rilevati dalla commissione, che ciononostante li aveva ammessi alle prove orali.
Quanto al secondo profilo di non idoneità ravvisato dalla commissione, nel senso che “ l’elaborato è gravemente insufficiente per travisamento della traccia, consistito nell’aver ipotizzato che la cessione dei beni ai creditori fosse stata disposta nell’ambito della procedura di concordato preventivo ”, deduceva la ricorrente che il fraintendimento da parte della commissione era desumibile dal fatto che essa non aveva fatto riferimento al concordato preventivo nel corpo dell’atto, ma nella sola parte teorica, attesa l’affinità tra l’istituto della cessione dei beni ai creditori di cui agli artt. 1977 ss. c.c., oggetto della traccia, ed il concordato preventivo con cessione dei beni.
Anche sotto questo profilo, la ricorrente evidenziava che la commissione aveva omesso di rilevare che analogo vizio era presente negli elaborati di altri candidati.
Con riferimento al rilievo della commissione secondo cui l’elaborato della ricorrente sarebbe stato “ gravemente insufficiente per incompletezza dell’atto, consistite: mancato trasferimento delle soffitte ”, essa evidenziava in senso contrario che le soffitte erano espressamente menzionate nella dichiarazione urbanistica (pag. 9, art. 8) e che inoltre nell’atto si disponeva il “ trasferimento dell’intero fabbricato ” (pag. 6, art. 1).
Anche sotto questo profilo, la ricorrente deduceva la disparità di trattamento emergente dall’analisi dell’elaborato di altro candidato.
Quanto al rilievo della commissione concernente l’” incongruità delle soluzioni adottate, consistite nell’aver sottoposto l’atto a numerose condizioni sospensive mentre dalla traccia chiaramente emergeva l’urgente necessità delle parti di concludere l’affare ”, la ricorrente ne deduceva l’illogicità evidenziando che, dovendo il fabbricato essere venduto libero da ipoteche e da pesi pregiudizievoli, ciò richiedeva necessariamente l’apposizione di condizioni sospensive, evidenziando anche a tale riguardo i profili di disparità di trattamento inficianti il giudizio della commissione.
La ricorrente contestava anche il rilievo della commissione concernente “ la mancanza integrale della parte teorica essendosi il candidato limitato a motivare le scelte compiute nell’atto ”, deducendo in senso contrario che l’analisi di carattere teorico era leggibile dalla pag. 21 alla pag. 25 dell’atto, ponendo in evidenza anche sotto tale profilo gli elementi di disparità rispetto alla valutazione degli elaborati di altri candidati.
Anche l’ulteriore rilievo della commissione, avente ad oggetto gli errori di diritto consistiti “ 1) nell’aver giustificato la nomina di un curatore speciale presupponendo un conflitto di interessi tra padre e figlia; 2) nell’aver ritenuto sussistente la prelazione legale concernente i beni culturali; 3) nell’aver ritenuto sussistente la prelazione urbana ”, veniva contestato dalla ricorrente, la quale evidenziava:
- quanto al primo profilo, che anche la giurisprudenza riconosceva l’esistenza di un conflitto di interessi tra genitore donante e figlio incapace;
- quanto al secondo, che l’esistenza della prelazione legale era stata desunta dal fatto che l’immobile da alienare era stato costruito oltre 50 anni prima;
- quanto al terzo, che anche altri candidati aveva ipotizzato la sussistenza della prelazione urbana.
Con riguardo agli ulteriori rilievi della commissione, la parte ricorrente deduceva l’impossibilità di stabilire se gli stessi fossero sufficienti a sorreggere il giudizio di non idoneità, con la conseguente necessità di rinnovazione integrale della valutazione ad opera di altra commissione.
Il T.A.R. adito ha definito il giudizio in senso complessivamente reiettivo con la sentenza n. 1980 del 3 febbraio 2023.
Ai fini giustificativi della decisione, il T.A.R. ha da un lato evidenziato che “ l’individuazione dei c.d. “errori ostativi” nell’ambito del concorso notarile, così come la correzione degli elaborati, è espressione di discrezionalità tecnica della Commissione, sindacabile solo nei limiti del tradizionale sindacato di legittimità, e quindi solo nei limiti del macroscopico travisamento e della manifesta irrazionalità ”, dall’altro lato che “ neanche può accogliersi la censura di disparità di trattamento rispetto ad altri candidati ammessi agli orali, nelle cui prove sarebbero rinvenibili le medesime omissioni o erroneità ”, atteso che “ nel caso di specie…la valutazione di grave insufficienza è ancorata a plurime contestazioni, di modo che non può operarsi un raffronto, di volta in volta, sul singolo errore in sé e per sé considerato, poiché le situazioni da valutare risulterebbero comunque differenti ”, aggiungendo che “ non può invocarsi in questi casi una disparità di trattamento, poiché si deve considerare l’intero percorso logico-giuridico seguito dai candidati nella prova presa a confronto e, comunque, un giudizio favorevole reso alla prova scritta di altro candidato non servirebbe a giustificare gli errori in cui è incorso il ricorrente ”, in quanto, “ in astratto, la configurabilità della disparità di trattamento tra diversi candidati del concorso notarile può ipotizzarsi solo raffrontando complessivamente tutti gli elaborati, poiché la commissione non tiene conto soltanto della soluzione giuridica prescelta, ma anche della capacità espositiva ed argomentativa di ciascuno dei candidati ”.
La sentenza, sfavorevole alla ricorrente, costituisce oggetto dell’appello da essa proposto con il ricorso in esame.
Essa lamenta in primo luogo la carenza motivazionale della sentenza appellata, la quale si limiterebbe ad enunciare principi generali in tema di limiti del sindacato giurisdizionale avente ad oggetto le valutazioni tecniche della commissione giudicatrice, senza applicarli in concreto alle specifiche censure formulate ed esporre le ragioni per le quali queste non sarebbero rispettose di quei limiti.
La parte appellante contesta quindi la sentenza appellata nella parte in cui pone in evidenza l’idoneità degli errori cd. ostativi a precludere la correzione degli altri elaborati, lamentando per un verso la genericità della statuizione, per l’altro che le nullità contestate dalla commissione hanno tutte carattere formale e sono sanabili ex lege , con la conseguente non annoverabilità delle stesse nella categoria degli “ errori ostativi ” che fanno scattare l’immediato giudizio di non idoneità ex art. 11, comma 7, d.lvo n. 166/2006, tanto che per altri candidati le medesime nullità non sono state considerate come errori, tantomeno ostativi.
Quanto alle altre “ gravi insufficienze ”, espone la ricorrente che lo stesso Ministero, con la relazione depositata in riscontro all’ordinanza istruttoria presidenziale n. 4061 del 24 maggio 2022, ha ammesso che gli unici errori ostativi suscettibili di precludere la valutazione degli altri elaborati sono le nullità, dovendo le soluzioni da essa offerte ed interessate dagli altri rilievi della commissione considerarsi in realtà mere scelte opinabili e discrezionali, come del resto sono state considerate laddove adottate da altri candidati risultati vincitori.
Nel dettaglio, la ricorrente si sofferma sulle due nullità concernenti la sanatoria delle soffitte e conseguenti alla violazione del combinato disposto dell’art. 2, comma 58, l. n. 662/1996 e dell’art. 40 l. n. 47/1985, non avendo la ricorrente specificato gli estremi dei versamenti della somma dovuta a titolo di oblazione ed omesso la dichiarazione di parte che il Comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria nei termini di legge: ebbene, deduce la ricorrente che si tratta in entrambi i casi di nullità perfettamente sanabili con atto successivo di conferma contenente le menzioni omesse e redatto nella stessa forma del precedente, ai sensi dell’art. 40, comma 3, l. n. 47/1985, il quale recita che “ se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati….essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate al comma precedente ”.
In proposito, la ricorrente deduce la disparità di trattamento derivante dal fatto che la commissione ha omesso di rilevare la presenza della seconda delle citate nullità, e di considerarla parimenti come errore ostativo, negli elaborati di alcuni candidati, risultati poi vincitori.
Per quanto concerne la terza nullità formale, conseguente alla violazione dell’articolo 29, comma 1-bis, l. n. 52/1985, conseguente alla mancanza nell’elaborato della ricorrente della dichiarazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto dell’immobile, essa deduce che nemmeno la suddetta nullità poteva essere considerato errore ostativo ai sensi dell’art. 11, comma 7, d.lvo n. 166/2006, trattandosi di omissione sanabile con atto successivo di conferma, redatto nella stessa forma del precedente che contenga gli elementi omessi, ai sensi dell’art. 29, comma 1- ter , l. n. 52/1985, secondo cui “ se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in Catasto o della dichiarazione, resa in atto dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall’inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l’atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi. L’atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 ”.
Anche sotto tale profilo, la ricorrente lamenta la disparità di trattamento commessa dalla commissione, non avendo rilevato che alcuni candidati, poi vincitori, erano incorsi nella violazione del medesimo art. 29, comma 1- bis , l. n. 52/1985.
Per quanto concerne le altre “ gravi insufficienze ” indicate ai punti 2, 3, 4, 6 e 8 del verbale del 15 ottobre 2015, la parte appellante lamenta che il T.A.R. non ha tenuto conto del fatto che il Ministero intimato, con la relazione depositata in giudizio, ha ammesso che le censure formulate rispetto ad esse erano in parte fondate, con la conseguente violazione dell’art. 64, comma 2, c.p.a..
Essa inoltre deduce che quelle individuate dalla commissione non integravano né errori né gravi insufficienze, ma possibili e legittime soluzioni alternative della traccia concorsuale, con riscontri in giurisprudenza e dottrina notarile, tanto che la stessa commissione ha contestato solo il tipo di soluzioni scelte, non le argomentazioni addotte né le capacità espositive dimostrate.
La parte appellante ripropone quindi le censure formulate sul punto con il ricorso introduttivo del giudizio, arricchite dall’esame – in parte, a suo avviso, recettiva delle sue deduzioni originarie – della citata relazione ministeriale.
Infine, la parte appellante contesta la decisione del T.A.R. di respingere le censure intese a lamentare la disparità di trattamento inficiante le valutazioni della commissione, laddove questa ha omesso di contestare i medesimi, se non più gravi, errori ostativi nei confronti di altri candidati nonostante la sovrapponibilità delle soluzioni da essi adottate rispetto a quelle proposte con l’elaborato sul quale si appunta l’impugnato giudizio di non idoneità.
Al riguardo, essa lamenta in primo luogo che il T.A.R. si è limitato a richiamare alcuni principi giurisprudenziali, senza spiegare come essi si attaglino alle specifiche censure formulate e ribadendo che la dedotta disparità di trattamento è pienamente configurabile, tanto più alla luce del maggior numero di nullità presenti negli elaborati dei controinteressati.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, per opporsi all’accoglimento dell’appello.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che l’appello non possa essere accolto.
Prima di esaminare le censure con esso formulate, ritiene il Collegio di fornire alcune indicazioni di carattere generale, utili a delineare il quadro sistematico entro cui collocare l’analisi delle critiche che la parte appellante muove alla sentenza appellata e di quelle appuntate con il ricorso introduttivo del giudizio al provvedimento impugnato in primo grado.
Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 11, comma 7, d.lvo 24 aprile 2006, n. 166 (recante “ Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell’articolo 7, comma 1, della L. 28 novembre 2005, n. 246 ”), “ nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergano nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla Commissione, ai sensi dell’art. 10, comma 2, la Sottocommissione dichiara non idoneo il candidato, senza procedere alla lettura degli elaborati successivi ”.
E’ appunto in tale disposizione che rinviene il suo fondamento la decisione della commissione del concorso notarile in questione di sancire la non idoneità della candidata ricorrente, avendo ravvisato nel suo elaborato inter vivos di diritto civile tre ragioni di nullità e cinque profili di “ grave insufficienza ”, individuati sulla scorta delle “ formulazioni standard ” prefissate dalla medesima commissione, ai sensi dell’art. 11, comma 5, d.lvo cit. (a mente del quale “ il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati ”), con il verbale n. 7 del 28 aprile 2015.
Una prima riflessione, sul punto, si impone: il carattere “ ostativo ” (ovvero, con linguaggio più familiare agli studiosi del diritto amministrativo, l’idoneità a determinare l’arresto del procedimento concorsuale nei confronti del candidato) che l’art. 11, comma 7, d.lvo n. 166/2006 attribuisce alle nullità o “ gravi insufficienze ” riscontrate dalla commissione in una delle prime due prove scritte non è subordinato alla pluralità delle stesse né al congiunto ricorrere delle due tipologie di vizi, con la conseguenza, processualmente apprezzabile, che l’immunità dai vizi lamentati dalla parte ricorrente anche di uno solo dei molteplici rilievi formulati sul punto dalla commissione di concorso imporrebbe di ritenere legittimamente adottato l’impugnato giudizio di non idoneità.
In secondo luogo, deve osservarsi che se eventuali profili di disparità di trattamento – subordinati, secondo la regola generale, alla identità delle situazioni esaminate, a fronte delle quali l’Amministrazione si sia incomprensibilmente orientata in modo difforme – sono astrattamente suscettibili di fornire alimento al sindacato giurisdizionale avente ad oggetto la sussistenza della contestata “ grave insufficienza ” dell’elaborato, tenuto conto dei confini non compiutamente definiti della fattispecie (al cui riconoscimento in concreto concorre quindi in misura significativa l’apporto valutativo della commissione di concorso), a diversa conclusione deve pervenirsi in relazione all’ipotesi della nullità, la cui configurazione in concreto è legata a parametri univoci desumibili senza significativi margini di incertezza dalle disposizioni che testualmente le prevedono, con la conseguenza che, atteggiandosi l’attività di riscontro dell’Amministrazione, per questo aspetto, in termini sostanzialmente vincolati, non sono ravvisabili spazi effettivi alla operatività del vizio di eccesso di potere (di cui la disparità di trattamento costituisce, come è noto, una species o un elemento sintomatico).
Fatte queste premesse, può a questo punto senz’altro accedersi all’esame delle censure della parte appellante, seguendo l’ordine dei rilievi formulati dalla commissione con il predetto verbale e prescindendo, alla luce del carattere devolutivo del giudizio di appello, da ogni considerazione inerente alla sufficienza esplicativa del percorso motivazionale sotteso alla sentenza appellata e che pure la parte appellante fa oggetto delle sue osservazioni critiche preliminari.
Occorre in primo luogo evidenziare che la traccia richiedeva ai candidati di predisporre uno schema di contratto di compravendita avente ad oggetto i beni di una società in crisi di liquidità, a valle di un contratto di cessione dei beni ai creditori ex art. 1977 c.c. da essa stipulato, in funzione liquidatoria dei beni medesimi e di conseguente soddisfazione delle ragioni dei creditori.
La traccia richiedeva altresì ai candidati di “ motivare la soluzione adottata ” e “ trattare brevemente in parte teorica gli istituti giuridici di maggior rilievo relativi al caso proposto soffermandosi, in particolare, sugli effetti della trascrizione della cessione dei beni ai creditori ”.
Con il rilievo n. 1, la commissione, come già accennato, ha contestato la presenza nell’elaborato della ricorrente di tre causa di nullità, così rappresentate: “ 1) violazione dell’art. 2 comma 58 della legge n. 662/96 per mancata attestazione degli estremi del versamento della somma dovuta a titolo di oblazione e per mancata indicazione degli estremi della domanda di condono; 2) violazione dell’art. 2 comma 58 della legge n. 662/96 perché avendo presupposto il formarsi del silenzio assenso non ha fatto rendere alla parte alienante la prescritta dichiarazione; 3) violazione dell’art. 29 comma 1 bis della l. n. 552/85 (come modificato dall’art. 19 del d.l. 78/10 convertito in legge n. 112/10) per avere omesso la dichiarazione di conformità ”.
Deve premettersi che, ai sensi dell’art. 2, comma 58, l. 23 dicembre 1996, n. 662, “ gli atti di cui al secondo comma dell’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti senza concessione edilizia sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento, in una o più rate, dell’intera somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio nonché, per i fabbricati assoggettati ai vincoli di cui all’articolo 32, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dal comma 44 del presente articolo, l’attestazione dell’avvenuta richiesta alle autorità competenti dell’espressione del parere di cui alla citata disposizione. Verificatosi il silenzio assenso disciplinato dall’articolo 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono essere indicati, a pena di nullità, i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data della domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute, dichiarazione dell’autorità preposta alla tutela dei vincoli nei casi di cui al periodo precedente, dichiarazione di parte che il comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell’articolo 39, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994. Nei successivi atti negoziali è consentito fare riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati sopracitati. Le norme del presente comma concernenti il contributo concessorio non trovano applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 ”.
Ai sensi dell’art. 29, comma 1- bis , l. 27 febbraio 1985, n. 52, invece, “ gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari ”.
Come chiarito con la relazione istruttoria depositata nel giudizio di primo grado, a fare difetto nell’elaborato della ricorrente sono, in particolare:
- gli estremi dei versamenti della somma dovuta a titolo di oblazione;
- la dichiarazione di parte che il Comune non ha provveduto ad emettere il provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell’art. 39, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994;
- la dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
Ebbene, deve osservarsi che la parte appellante ha inammissibilmente modificato la sua linea difensiva: mentre questa era originariamente incentrata, come si evince dal ricorso introduttivo del giudizio, sulla deduzione secondo cui essa aveva indicato sia gli estremi della domanda di condono sia la dichiarazione di conformità catastale (trascurando di considerare che il giudizio di non idoneità si fonda altresì sulla carenza degli estremi del versamento e della dichiarazione che il Comune non ha provveduto ad emettere il provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell’art. 39, comma 4, l. n. 724 del 1994), con l’appello in esame si è inteso sostenere che le nullità contestate sarebbero sanabili con atto di integrazione postuma.
In ogni caso, quanto alle dichiarazioni di carattere urbanistico, l’invocato art. 40, comma 3, l. 28 febbraio 1985, n. 47 (ai sensi del quale “ se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi non sia dipesa dalla insussistenza della licenza o della concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1° settembre 1967, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate al comma precedente ”) non contempla, quale oggetto di possibile integrazione postuma, la dichiarazione di parte che il Comune non ha provveduto ad emettere il provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell’art. 39, comma 4, l. n. 724/1994, mentre l’art. 29, comma 1- ter , l. n. 52/1985, in tema di dichiarazioni catastali (ai sensi del quale “ se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall’inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l’atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi. L’atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ”), è stato introdotto solo con l’art. 8, comma 1-bis, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 giugno 2017, n. 96, ovvero in data successiva alla stesura dell’elaborato da parte della ricorrente (con la conseguenza che esso, oltre a non rilevare sul piano della valutazione del vizio di nullità contestato dall’Amministrazione, non poteva venire in rilievo ai fini del giudizio di idoneità della ricorrente).
Quanto poi all’assunto secondo cui analoghi vizi di nullità inficerebbero gli elaborati di altri candidati, viene in rilievo, al fine di escluderne la rilevanza viziante alla luce delle osservazioni innanzi formulate in ordine al carattere vincolato del provvedimento impugnato per quanto attiene alla rilevazione dei vizi di nullità nell’elaborato esaminato, quanto osservato sul punto dal T.A.R., nel senso che “ un giudizio favorevole reso alla prova scritta di altro candidato non servirebbe a giustificare gli errori in cui è incorso il ricorrente ”: affermazione a confutare la quale nessuna specifica censura è stata formulata dalla parte appellante.
L’esito negativo delle censure concernenti il primo - e, probabilmente, più grave - rilievo della commissione concorsuale esimerebbe il Collegio dall’esaminare quelle successive, cui esso ritiene comunque di procedere per ragioni di esaustività del sindacato giurisdizionale.
Con il rilievo n. 2, la commissione, come si è visto, ha addebitato alla candidata ricorrente di aver elaborato un atto “ gravemente insufficiente per travisamento della traccia ”, avendo essa ipotizzato “ che la cessione dei beni ai creditori fosse stata disposta nell’ambito della procedura di concordato preventivo ”.
L’Amministrazione ha chiarito, con la citata relazione istruttoria, quanto segue:
“ Nella parte c.d. teorica, che in realtà non è tale secondo quanto si dirà appresso, -OMISSIS- indica che la cessione dei beni è avvenuta nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, mentre la traccia non accenna in alcun modo a una procedura concorsuale. La commissione ha ritenuto di segnalare tale fraintendimento perché lascia un dubbio sull’esatto inquadramento dell’istituto della cessione dei beni ai creditori da parte della candidata, anche se poi, effettivamente, non ha avuto conseguenze sulla stesura dell’atto ”.
La parte appellante, oltre a lamentare che il T.A.R. non avrebbe preso in considerazione quanto affermato con la predetta relazione (laddove, in particolare, si evidenzia che il suddetto riferimento “ effettivamente non ha avuto conseguenze sulla stesura dell’atto ”), lamenta che il suindicato rilievo della commissione è inficiato da palese travisamento di fatto, atteso che nel corpo dell’atto non si parla di “ concordato preventivo ”, ma solo di cessione di beni, con la conseguenza che deve escludersi qualsiasi fraintendimento della traccia.
Essa aggiunge che di concordato preventivo si parla solo a pag. 21 dell’elaborato, nella parte teorica, trattandosi di una delle possibili ipotesi nelle quali è nominato un liquidatore della società, e che l’istituto è stato nominato poiché presenta affinità con il contratto di cessione dei beni ai creditori ex art. 1977 c.c., come si desume dalla stessa giurisprudenza.
La censura formulata sul punto dalla ricorrente non è meritevole di accoglimento.
Sebbene, come evidenziato con la predetta relazione esplicativa, il riferimento al concordato preventivo non abbia prodotto riflessi sulla elaborazione dell’atto inter vivos (incentrato peraltro, più che sull’atto a monte, sulla compravendita attuativa della cessione dei beni ai creditori, finalizzata alla liquidazione del patrimonio della parte debitrice in chiave satisfattiva delle ragioni dei creditori), la chiara affermazione introduttiva della “ parte teorica ” secondo cui “ la traccia propone la alienazione di alcuni beni nell’ambito di una procedura di concordato preventivo ”, denota chiaramente il travisamento del suo oggetto da parte della candidata, non assumendo rilievo in senso contrario l’affinità tra i due istituti, la cessione dei beni ai creditori ed il concordato preventivo, che non ne elide la reciproca autonomia e, quindi, la necessità di tenerli nettamente distinti nell’ambito della trattazione.
Non giova alla ricorrente evidenziare che anche -OMISSIS- ha fatto riferimento nel suo elaborato a figure affini alla cessione dei beni, tra le quali appunto il concordato preventivo, in quanto dalla lettura del relativo elaborato si evince chiaramente che l’istituto del concordato preventivo, oltre ad essere richiamato (come del resto nell’elaborato della ricorrente) solo nella parte teorica, è espressamente qualificato come affine alla cessione dei beni ai creditori, senza confonderlo con lo stesso nella individuazione dell’oggetto della traccia.
Il rilievo n. 3 si fonda sulla ritenuta grave insufficienza dell’elaborato della ricorrente “ per incompletezza dell’atto ”, atteso il “ mancato trasferimento delle soffitte ”.
La parte appellante, oltre a sostenere che anche su tale aspetto l’Amministrazione, con la predetta relazione, fa passo un passo indietro rispetto al verbale impugnato, affermando che la mancata identificazione catastale delle soffitte è assorbita dalla mancanza della conformità catastale, ed a lamentare che il giudice di primo grado non ha tenuto conto di tale circostanza, deduce che anche il suddetto rilievo della commissione è inficiato da travisamento di fatto, in quanto nel suo elaborato, sia nella premessa (pag. 2) sia nell’art. 1, relativo al consenso ed oggetto (pagg. 5 e 6), sia nell’art. 5 sulle precisazioni immobiliari (pag. 8) si afferma chiaramente che l’intero fabbricato viene alienato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, per cui il fabbricato alienato deve considerarsi comprensivo anche delle soffitte in corso di costruzione, le quali sono inoltre menzionate nella clausola urbanistica (pag. 9) relativamente alla loro sanatoria avvenuta in virtù di silenzio-assenso.
Aggiunge la ricorrente che anche nell’elaborato -OMISSIS- manca qualsiasi riferimento alle soffitte e quindi la relativa dichiarazione di conformità catastale.
La censura sarebbe astrattamente meritevole di accoglimento, pur non potendo condurre all’accoglimento del ricorso in quanto afferente ad un profilo ostativo di carattere concorrente e non esclusivo.
In primo luogo, deve escludersi che l’Amministrazione abbia modificato in sede processuale la sua precedente posizione, avendo essa ribadito con la citata relazione che, “ nella parte prima, art. 1 (consenso ed oggetto), dell’atto, si indica essere stato venduto da ZI a Primo il fabbricato urbano, come descritto nella premessa, in cui non si fa menzione delle soffitte ”, confermando quindi l’incompletezza sotto questo profilo dell’elaborato, ed essendosi limitata ad affermare che “ tale mancanza avrebbe dovuto indurre a segnalare un ulteriore causa di nullità per la mancata identificazione catastale delle soffitte, che è stata, però, ritenuta assorbita dalla mancanza in assoluto, per quanto sopra detto, della conformità catastale ”, aggiungendo che “ non rileva che delle soffitte si faccia menzione nelle dichiarazioni concernenti la regolarità urbanistica del fabbricato; l’articolo summenzionato è quello che definisce l’oggetto del trasferimento ”.
Deve tuttavia osservarsi che il riferimento al “ fabbricato ” complessivamente considerato, quale oggetto della compravendita, non consente, anche in un’ottica interpretativa ispirata al principio di buona fede, di escludere dalla stessa alcuni suoi elementi costitutivi, quali appunto le soffitte, indipendentemente dalla mancata espressa menzione delle stesse nelle premesse dell’atto medesimo, cui l’art. 1 rinvia ai fini della determinazione dell’oggetto dell’alienazione: ciò tanto più in quanto l’art. 8 dell’atto, relativo alle “ Dichiarazioni urbanistiche ”, precisa che le soffitte hanno costituito oggetto di sanatoria, in relazione alla quale si è formato il silenzio-assenso, non giustificandosi tale dichiarazione se non considerando anche le soffitte comprese nell’ambito del trasferimento.
Con il rilievo n. 4, la commissione ha evidenziato la grave insufficienza dell’elaborato della ricorrente conseguente alla “ incongruità delle soluzioni adottate ”, avendo “ sottoposto l’atto a numerose condizioni sospensive mentre dalla traccia chiaramente emergeva l’urgente necessità delle parti di concludere l’affare ”.
Sul punto, il Collegio ritiene di rinviare a quanto si dirà infra, con riferimento al rilievo n. 8, al suddetto rilievo parzialmente collegato.
Con il rilievo n. 6 la commissione ha ritenuto l’elaborato della ricorrente “ gravemente insufficiente per la mancanza integrale della parte teorica essendosi il candidato limitato a motivare le scelte compiute nell’atto ”.
Deduce in senso critico la ricorrente, all’uopo riproponendo la corrispondente censura formulata in primo grado, che la tesi della commissione è viziata da travisamento di fatto, in quanto “ la parte teorica è stata distintamente trattata dalla pag. 21 sino alla pag. 25, mentre la motivazione da pag. 16 a pag. 20 ”.
Deduce altresì la appellante che, mentre essa ha dedicato 5 pagine alla parte teorica, -OMISSIS- vi ha dedicato 3 pagine (pagg. 19-22 dell’elaborato) e -OMISSIS- ha trattato insieme parte teorica e motivazione.
Anche tale censura sarebbe astrattamente fondata, pur non potendo condurre all’accoglimento del gravame per le ragioni innanzi evidenziate.
Deve invero osservarsi che, sebbene in forma embrionale, l’elaborato della ricorrente contiene - non solo da un punto di vista meramente grafico, laddove reca un apposito paragrafo dedicato alla “ parte teorica ” - una esposizione, seppur sintetica, dei profili teorici dei principali istituti toccati dalla traccia, con particolare riguardo agli effetti della cessione dei beni ai creditori e della relativa trascrizione (sulla quale la traccia chiedeva ai candidati di soffermarsi in particolare), distinta da quella concernente l’illustrazione della motivazione delle scelte adottate con l’atto (rinvenibile alle pagg. 20-21 dell’elaborato).
Sebbene i suddetti riferimenti teorici, come si è detto molto stringati, siano commisti a quelli di carattere motivazionale (i quali peraltro, nella stessa composizione del paragrafo suindicato, assumono rilievo prevalente), essi sono univocamente individuabili e non consentono di ritenere sussistente l’ipotesi di “ mancanza integrale della parte teorica ”, rientrante nell’ambito delle “ gravi insufficienze ” rilevanti ai sensi dell’art. 11, comma 7, d.lvo n. 166/2006, la quale implica che sia stato del tutto omesso qualsivoglia riferimento ai tratti teorici degli istituti considerati.
Può invece prescindersi dalle deduzioni dirette a lamentare il vizio di disparità di trattamento che inficerebbe, per il profilo in esame, il provvedimento impugnato in primo grado.
Con il rilievo n. 8, la commissione ha ritenuto che l’elaborato della ricorrente fosse “ gravemente insufficiente per presenza di errore di diritto nell’atto, consistiti: 1) nell’aver giustificato la nomina di un curatore speciale presupponendo un conflitto di interessi tra padre e figlia; 2) nell’aver ritenuto sussistente la prelazione legale concernente i beni culturali; 3) nell’aver ritenuto sussistente la prelazione urbana ”.
Con riguardo al primo punto, la parte appellante evidenzia in primo luogo che la relazione ministeriale versata agli atti del giudizio di primo grado non solo non confuterebbe la censura da essa ivi formulata, ma manifesterebbe dubbi sulla fondatezza del rilievo laddove afferma: “ Pur tralasciando il rilievo [….] conferente la nomina del curatore speciale – che una risalente giurisprudenza fa ritenere necessaria per le donazioni tra genitori e figli [….] ” (pag. 3).
La parte appellante richiama anche la giurisprudenza (Cass. 19 gennaio 1981, n. 439) secondo cui, sia nell’ipotesi in cui la donazione venga effettuata da entrambi i genitori sia in quella in cui venga fatta da un solo genitore, l’accettazione della donazione indiretta avente ad oggetto la nuda proprietà del bene deve essere effettuata dal curatore speciale nominato ed autorizzato dal giudice competente ed evidenzia che tale indirizzo è stato confermato da Cass. n. 3079/1992, oltre ad essere accolto dalla dottrina notarile.
Anche tale censura sarebbe astrattamente fondata, pur se inidonea a determinare l’accoglimento del gravame, per le ragioni già innanzi illustrate.
L’errore di diritto atto a giustificare il giudizio di non idoneità del candidato è configurabile, ad avviso del Collegio, laddove la soluzione giuridica prospettata sia palesemente contrastante con le pertinenti disposizioni di legge, sistematicamente e ragionevolmente interpretate, profilandosi come manifestamente “ contra legem ” e tale da viziare radicalmente l’atto posto in essere sulla base della stessa.
Ebbene, ad escludere che l’ipotesi relativa alla sussistenza di un conflitto di interessi tra genitore e figlio (minore o comunque incapace di manifestare validamente il consenso contrattuale) sia inficiata da un errore di diritto, nei termini appena delineati, soccorre la giurisprudenza invocata dalla ricorrente.
Con la sentenza 19 gennaio 1981, n. 439, infatti, la Cassazione civile ha affermato che in tema di donazione in favore di minore, per la cui accettazione è richiesta in ogni caso l’autorizzazione del giudice tutelare, a norma dell’art. 320, comma 3, c.c., qualora la qualità di donante venga assunta da entrambi, o anche da uno solo dei genitori investiti della legale rappresentanza del minore stesso, si verifica un’ipotesi di conflitto di interessi patrimoniali, che rientra nell’ambito della previsione dell’ultimo comma del citato art. 320 c.c., con il conseguente potere-dovere del giudice tutelare di nominare un terzo curatore speciale.
Sebbene non constino più recenti decisioni del Giudice di legittimità (la sentenza della Cassazione 13 marzo 1992, n. 3079, ugualmente richiamata con l’atto di appello dalla ricorrente, non affronta espressamente, se non in forma tralaticia, il tema de quo ; ma vedi, per la giurisprudenza di merito, Pretura Roma, 28 marzo 1995, la cui massima recita: “ Nel caso di donazione da genitore a figlio minore, il genitore donante è in conflitto di interessi con il figlio minore donatario per una inconciliabile dualità di posizioni giuridiche ”), l’avallo recato da una pur risalente giurisprudenza alla tesi della ricorrente, richiamata dalla stessa Amministrazione con la relazione citata e non contraddetta da univoci e consolidati orientamenti successivi di segno diverso, esclude che essa possa considerarsi inficiata da un errore di diritto cd. ostativo.
Diverse osservazioni devono formularsi per quanto attiene al rilievo della commissione con il quale viene contestato alla ricorrente di “ aver ritenuto sussistente la prelazione legale concernente i beni culturali ”.
Il rilievo, come si è detto, si collega a quello sub 4, con il quale la commissione di concorso ha ravvisato la “ incongruità delle soluzioni adottate, consistite nell’aver sottoposto l’atto a numerose condizioni sospensive mentre dalla traccia chiaramente emergeva l’urgente necessità delle parti di concludere l’affare ”.
La parte appellante, premesso che l’esigenza di celerità non può giustificare l’adozione di scelte illegittime, passibili di sanzioni amministrative e penali oltre che foriere di responsabilità per il notaio, oltre ad evidenziare che la stessa relazione istruttoria ministeriale ha rilevato che “ la candidata ha sottoposto l’atto alla condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione legale da parte dello Stato, rifacendosi all’art. 10, comma 5, del D. Lgs. n. 42 del 2004, che esclude dalla categoria dei beni culturali le cose costruite da meno di cinquant’anni, a ciò indotta dalla traccia che indicava essere stato il fabbricato costruito nella prima metà degli anni sessanta ”, lamenta che il T.A.R. non ha tenuto conto del revirement manifestato in questo modo dall’Amministrazione.
La censura non può essere accolta.
Deve premettersi che non può attribuirsi rilievo decisivo alle osservazioni formulate dall’Amministrazione con la richiamata relazione istruttoria, nel senso che la subordinazione dell’efficacia dell’atto alla condizione sospensiva relativa al mancato esercizio da parte dello Stato della prelazione di cui all’art. 60 ss. d.lvo 22 gennaio 2004, n. 42, sarebbe spiegabile con il fatto che la traccia afferma che il fabbricato oggetto di alienazione “ venne costruito nella prima metà degli anni sessanta del secolo scorso ”, e quindi oltre cinquanta anni prima: ciò anche alla luce del disposto dell’art. 10, comma 5, d.lvo cit., nella formulazione vigente ratione temporis , il quale prevedeva che “ non sono soggette alla disciplina del presente Titolo…le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni ”.
Deve invero osservarsi che la mera epoca di costruzione del fabbricato - inserita evidentemente nella traccia per la sua rilevanza ai fini urbanistici, avendo l’anno 1967 rilievo discretivo al fine di stabilire se una costruzione fosse soggetta o meno all’obbligo di acquisire la licenza edilizia, e non ai fini della tutela dei beni culturali - non è idonea a giustificare la sottoposizione dell’atto alla condizione legale di cui all’art. 61, comma 4, d.lvo cit., prevedendo l’art. 10, comma 3, che “ sono…beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13 ”, quelli contemplati dalle richiamate lett.re a) ed e) del medesimo comma: ne consegue che, in mancanza di elementi desumibili dalla traccia da cui desumere l’adozione della suddetta dichiarazione e comunque anche solo l’oggettiva rilevanza culturale del bene oggetto di compravendita, non solo la previsione (all’art. 11 dell’atto) di un apposito successivo “ atto di constatazione ”, finalizzato a verificare l’avveramento della suddetta condizione sospensiva negativa, contrasta, in mancanza di una effettiva ed oggettivamente apprezzabile esigenza, con il rappresentato interesse della parti alla conclusione urgente dell’affare (cui frappone ostacolo l’aggravamento degli adempimenti necessari per l’acquisizione della sua piena efficacia), anche tenuto conto che, ai sensi dell’art. 61, comma 4, d.lvo cit. e come precisato nell’elaborato stesso, nelle more dell’esercizio della prelazione “ è vietato effettuare la consegna della cosa ”, ma tradisce un errore giuridico conseguente alla non corretta interpretazione delle pertinenti disposizioni del Codice dei beni culturali (con particolare riguardo alle condizioni da esso previste per l’applicazione della prelazione legale), reso vieppiù evidente dall’art. 2 del medesimo elaborato, laddove si afferma perentoriamente che “ si tratta di immobile culturale ai sensi degli artt. 59 e seguenti del d.lgs.vo 42/2004 ”.
Sono invece astrattamente meritevoli di apprezzamento le deduzioni con le quali la ricorrente, da un lato, giustifica il riferimento alla prelazione urbana ex art. 38 l. 27 luglio 1978, n. 392, e la conseguente comunicazione fatta dalla parte alienante alla -OMISSIS-, con il fatto che la compravendita ha ad oggetto (anche) il locale commerciale affittato alla suddetta società, dall’altro lato, in replica alle osservazioni formulate dall’Amministrazione con la relazione prodotta nel giudizio di primo grado, deduce la non configurabilità di una “ vendita in blocco ” – la quale, secondo la giurisprudenza civile, esime dall’applicazione delle norme in tema di cd. prelazione urbana – ma di una mera “ vendita cumulativa ”, oltre a contestare il carattere di motivazione postuma sul punto delle suddette osservazioni.
Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza prevalente (cfr., di recente, Cassazione civile, Sez. III, 15 maggio 2023, n. 13253), “ perché ricorra la vendita in blocco non è indispensabile che la vendita riguardi l’intero edificio in cui è compreso quello locato, ma è sufficiente che i vari beni alienati, tra loro confinanti, costituiscano un unicum e siano venduti (o promessi in vendita) non come una pluralità di immobili casualmente appartenenti ad un unico proprietario e ceduti (o cedendi) ad un soggetto diverso da colui che conduce in locazione per uso diverso uno di essi, ma come complesso unitario, costituente un quid diverso dalla mera somma delle singole unità immobiliari. A tale riguardo l’indagine del giudice del merito non deve essere condotta solo sulla base della situazione oggettiva, di fatto, esistente al momento della vendita (o della denuntiatio) ma deve, altresì, tener conto del tenore del contratto di vendita (o del preliminare) e di eventuali altri contratti che, pur se intervenuti tra soggetti parzialmente diversi, possano dirsi collegati al primo, e sulla base di questo il giudice deve apprezzare se le parti hanno o meno considerato la vendita dei vari cespiti (anche, eventualmente, per motivi soggettivi) di un complesso unitario non frazionabile (Cass., sez. 3, 17/09/2008, n. 23747; Cass., sez. 2, 12/01/2017, n. 655; Cass., sez. 3, 04/08/2017, n. 19502). L’accertamento della unicità strutturale e funzionale del bene venduto al fine di escludere o di ammettere la prelazione o il riscatto è di competenza del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se condotto attraverso logica e congrua valutazione di tutti gli elementi emergenti dagli atti (Cass., sez. 3, 20/07/2011, n. 15897; Cass., sez. 3, 14/01/2005, n. 682). La Corte d’appello, nella fattispecie in esame, ha poggiato la decisione sul rilievo che la società (Omissis) s.p.a. aveva alienato, con un unico atto, alla (Omissis) tutte le unità immobiliari, di sua proprietà, ubicate sullo stesso piano dell’edificio, seppure aventi autonome entrate, e da tali circostanze ha desunto la unitarietà del trasferimento. Tale impianto motivazionale non risulta adeguato ed esaustivo, in quanto i giudici d’appello, nel dare conto di una configurazione sostanzialmente unitaria del compendio immobiliare posto in vendita e della conseguente inoperatività del meccanismo preferenziale implicato dalla prelazione convenzionale, si limitano al richiamo a indici circostanziali che si rivelano manifestamente privi di adeguata efficacia rappresentativa nel senso preteso dalla Corte di merito. Tanto l’uno quanto l'altro riferimento non integrano i significativi requisiti di oggettiva unità strutturale o funzionale tra gli immobili costituenti le componenti di una effettiva vendita in blocco, quale cessione di un complesso ‹‹unitario››, diverso dalla mera somma delle singole unità immobiliari e, risultando privi di consistenza, impongono, in accoglimento del motivo in esame, la cassazione della sentenza. Infatti, nel fare riferimento al requisito oggettivo, con l’affermazione ‹‹tutti gli immobili insistono sul medesimo piano, sia pure con entrate autonome››, i giudici di merito hanno fatto riferimento certamente ad un elemento strutturale di collegamento, ma, nel contempo, hanno introdotto un altro elemento, quello dell’avere gli immobili entrate autonome, che risulta del tutto generico e privo di spiegazione quanto al requisito del collegamento strutturale, non risultando in alcun modo indicato se l’autonomia si riferisca al luogo di accesso dei locali (accesso o meno dalla strada pubblica), circostanza questa rilevante per apprezzare il collegamento strutturale. Quanto, poi, all’elemento soggettivo, il trasferimento di tutti gli immobili costituisce elemento non idoneo ad individuare la vendita in locco, essendo comune anche alla vendita cumulativa ”.
Ebbene, deve rilevarsi che dalla traccia – da cui dovrebbe desumersi l’oggetto dell’affare, anche nelle sue implicazioni di carattere economico-sociale – non è desumibile, a differenza di quanto affermato nella suddetta relazione, alcun indice univoco, diverso dal carattere complesso dell’oggetto della compravendita (in quanto concernente una pluralità di unità immobiliari autonomamente identificabili) e dalla unicità della parte acquirente, da cui i candidati avrebbero potuto desumere il carattere “ in blocco ” della vendita, necessario per derogare alle norme in tema di cd. prelazione urbana (limitatamente al locale al piano terra del fabbricato oggetto di compravendita avente destinazione commerciale).
In particolare, ed a prescindere da ogni considerazione in ordine alla idoneità del suddetto documento istruttorio ad arricchire sul piano motivazionale il provvedimento impugnato, deve osservarsi che la traccia non reca alcuna indicazione in ordine alla presenza di un unico accesso (peraltro, come evidenziato dalla ricorrente, difficilmente concepibile, venendo in rilievo, da un lato, un locale commerciale utilizzato come supermercato, dall’altro lato, sei appartamenti ad uso abitativo).
Può conseguentemente prescindersi dalle deduzioni della parte appellante concernenti il vizio di disparità di trattamento che sarebbe stato commesso, anche sotto il profilo in esame, dall’Amministrazione appellata.
Tuttavia, come già evidenziato con riferimento ad altre censure, la astratta fondatezza di quella in esame non può condurre all’accoglimento del ricorso in esame, tenuto conto del carattere autonomamente ostativo dei rilievi della commissione che si è visto resistere alle censure di parte ricorrente.
Infine, può prescindersi dall’esame dell’ultimo motivo di appello, inteso a lamentare in forma cumulativa i vizi di nullità che inficerebbero gli elaborati di altri candidati risultati vincitori, essendosi già precisato che il vizio di disparità di trattamento è inconfigurabile relativamente ai vizi di nullità, la cui sussistenza vincola l’Amministrazione all’esclusione del candidato che ha prodotto l’elaborato che ne risulti affetto.
L’appello in conclusione, come anticipato, deve essere complessivamente respinto, mentre l’entità dell’attività difensiva dell’Amministrazione giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge.
Spese del giudizio di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO