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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 16/06/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE RELATORE
Emanuela Cugusi CONSIGLIERA
Grazia Bagella CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 295 di RACL dell'anno 2021, proposta da
, nato a [...] il [...] e ivi residente in reg. Parte_1
S'Arriali, c.f. ), elettivamente domiciliato in Cagliari, via de CodiceFiscale_1
Gioannis n. 25, presso lo studio degli avvocati Giorgio Rodin (c.f. C.F._2
) Giuliana Murino (c.f. ), Fabrizio Rodin (c.f.
[...] CodiceFiscale_3 [...]
) e Teodoro Rodin (c.f. ) i quali lo C.F._4 CodiceFiscale_5
rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per procura speciale a margine del ricorso introduttivo e chiedono che ogni comunicazione afferente al presente procedimento sia trasmessa all'indirizzo PEC e/o al n. di fax Email_1
070/300730
APPELLANTE
CONTRO
C. F. Controparte_1
, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale P.IVA_1
1 rappresentante p. t., rappresentato e difeso nel presente giudizio, in virtù di procura generale alle liti a firma del dott. Paolo Castellini, giusta procura generale alle liti,
Repertori n.37590 Raccolta n.7131, del 23 gennaio 2023, a firma del notaio Per_1
dagli avv.ti Alessandro Doa, c.f. (fax 0706009621 pec C.F._6
E
) e Laura Furcas c.f. , Email_2 C.F._7 pec t, appartenenti all'avvocatura interna, Email_4
elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'Ente, in Cagliari via Delitala 2.
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro,
l'appellante ha chiamato in giudizio l' , facendo presente che aveva domandano la CP_2
pensione di vecchiaia anticipata e che la domanda era stata inizialmente rigettata per carenza del requisito sanitario. Aveva proposto ricorso amministrativo il 16-4-2021 e successivamente, in assenza di accoglimento da parte dell' , aveva proposto il CP_2
ricorso giudiziario il 29-7-2021.
Ha pertanto chiesto che fosse accertato il suo diritto a percepire la provvidenza collegata.
L' si è costituito in giudizio, affermando che in seguito ad un procedimento CP_2
in autotutela, il ricorrente era stato visitato e la liquidazione della prestazione era avvenuta entro i 90 gg. dal ricorso amministrativo. Ha pertanto chiesto la cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese.
Il Tribunale, con sentenza n. 1259 del 18-11-2021 ha dichiarato cessata la materia del contendere, compensando per 2/3 le spese di lite e condannando l al CP_2
pagamento del residuo.
L'appellante impugna la sentenza, cui resiste l' , che propone appello CP_2
incidentale.
La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
2 Per l'appellante:
1. condannare l' appellato al pagamento delle spese del primo grado CP_1
del giudizio nella misura del compenso medio previsto per ciascuna fase dalle tabelle ministeriali per le cause di previdenza, ovvero, della somma €. 3.001,16, oltre a spese generali (15%) ed accessori di legge o quella in quella maggiore dopo l'aumento che riterrà di giustizia, con favore delle spese di questo grado del giudizio, disponendone la distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari;
2. nella denegata ipotesi di rigetto, esonerare l'appellante dall'eventuale condanna alle spese e compensi di giudizio. A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. cpc, che il proprio nucleo familiare convivente ha avuto nell'anno
2019 un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli art. 76, commi da 1 a 3, e 77 del
T.U. sulle spese di giustizia: DPR 115/2002 e s.s. i.i. e m.m.) e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, eventuali variazioni rilevanti dei citati limiti di reddito che dovessero verificarsi.
Per l'appellato:
- rigettare l'avverso appello, perché infondato, e per l'effetto confermare la pronuncia di primo grado;
in accoglimento dell'appello incidentale compensare integralmente le spese di primo grado ovvero liquidarle senza considerare la fase istruttoria.
- con vittoria di spese e competenze legali come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello ci si duole della compensazione effettuata dal
Tribunale, affermando che la responsabilità della lite era da attribuire all , in CP_2
quanto il deposito del ricorso era precedente alla erogazione della prestazione e comunque l' aveva avuto un tempo sufficiente per provvedere. Ci si lamenta CP_1
inoltre della mancanza di analitica motivazione del Tribunale riguardo sia alla compensazione che alla liquidazione delle spese, che invece spettavano nella misura risultante dalla richiesta di liquidazione ed in relazione a tutte le voci indicate.
Con l'appello incidentale, l' si lamenta di essere stato ritenuto CP_2
soccombente.
3 Entrambi i motivi dell'appello principale sono infondati, sia sotto il profilo della causalità della lite che quello del decorso del termine.
Dal punto di vista del primo, è pacifico che il ricorso amministrativo sia stato inviato il 16-4-2021, che la visita collegiale sia stata effettuata il 11-5-2021 e la prestazione liquidata il 25-6-2021, ovvero sia prima della scadenza del 90° giorno, che sarebbe stato il 17-7-2021. Il rateo è stato concretamente accreditato il 20-7-2021, con uno scarto perciò di tre giorni dalla scadenza del termine, mentre il ricorso giurisdizionale è stato depositato ancora successivamente, ovvero sia il 29-7-2021.
Appare evidente che solo un marginale addebito può essere fatto alla condotta dell' , che ha avuto un lieve ritardo (3 gg.) solo nel momento del concreto CP_2
accreditamento delle somme, mentre è la pendenza della lite è ancora successiva, considerando che l'avvenuta liquidazione della prestazione era sicuramente riscontrabile telematicamente al momento stesso dell'adozione del provvedimento, tramite il patronato che assiste l'appellante nella vicenda..
Riguardo all'ammontare della liquidazione, fermo restando di volerla contenere nei minimi tabellari e non al di sotto, questa Corte ricorda che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, ha dichiarato incostituzionale l'art. 92 comma
II c.p.c. (nel testo modificato appunto dall'art. 13 decreto legge n. 132/2014 conv. in legge n. 162/2014) nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese, parzialmente o per intero, anche quando sussistano altre analoghe ragioni, gravi ed eccezionali.
Queste ragioni si sono verificate appunto nella fattispecie in valutazione e devono essere condivise le valutazioni già formulate con la sentenza appellata: i ridottissimi spazi di tempo tra liquidazione della prestazione, deposito del ricorso ed accreditamento effettivo motivano in modo completo ed efficace la ridotta quota di responsabilità da addebitare all' , che porta a condividere la compensazione delle CP_1 spese per 2/3 effettuata dal Tribunale. E' certo inoltre che il ricorso al giudice non ha avuto alcuna funzione sollecitatoria dell'iter amministrativo, poiché la prestazione era già stata liquidata.
L'esito ampiamente prevedibile del ricorso era che la sentenza avrebbe avuto ad oggetto solo le spese legali. Si tratta di ragioni eccezionali e gravi e tali da poter disporre una compensazione parziale delle spese, come ha fatto il Tribunale.
4 Da ciò il rigetto del primo motivo dell'appello principale.
Per quanto riguarda l'altro punto dell'appello, ovvero sia la misura della liquidazione delle spese, pur nella sinteticità della motivazione della sentenza, la cifra appare determinata in modo corretto. Nell'appello ci si lamenta che la motivazione non sia stata analitica riguardo alle singole voci di tariffa, poiché la sentenza afferma di liquidare solo quelle relative alle fasi effettivamente espletate.
Al riguardo si deve precisare che questa Corte ritiene certamente non spettante la voce della maggiorazione di un terzo per manifesta fondatezza della domanda: la voce è infatti rivolta a disciplinare le ipotesi di resistenza oltranzista e dilatoria in giudizio, mentre nella fattispecie non solo non ci si trova in tale situazione, ma si è pericolosamente vicini al limite dell'inammissibilità della lite per carenza di interesse.
Per quanto riguarda la voce “fase istruttoria” questa Corte, confermando il proprio costante orientamento, rileva che la produzione della comunicazione della liquidazione da parte dell' è avvenuta già con la memoria di costituzione e che, CP_2 pertanto, si tratta di attività da comprendersi nell'esame degli scritti difensivi dell , CP_2
che il DM 55-2014, all'art. 4, 5° comma lett. B) espressamente include nella fase introduttiva del giudizio. Nessuna attività indirizzata a raccogliere elementi utili per la decisione, come indicata sempre dal DM citato, risulta compiuta in causa e le stesse note di trattazione scritta, che per definizione non possono che contenere deduzioni e conclusioni delle parti, non hanno comportato l'acquisizione di elementi ulteriori, ma soltanto precisato le conclusioni, risultando pertanto comprese nell'attività di decisione della controversia.
Confermando che non risultano pertanto dovute all'appellante le suddette voci, la somma delle restanti, come conteggiate dallo stesso appellante, e ridotte ad un terzo,
è addirittura inferiore a quanto liquidato in sentenza, che adotta uno scaglione di valore più elevato.
Anche questo punto dell'appello principale è, perciò, infondato e l'appello stesso va rigettato.
L'appello incidentale è infondato: per quanto detto, una parte di responsabilità della lite permane in capo all' , per cui si deve escludere una compensazione CP_2 integrale delle spese e tantomeno una vittoria dell'Istituto al riguardo. Per quanto riguarda la richiesta di escludere la fase istruttoria, come si è detto, essa già era stata
5 esclusa dal Tribunale, per cui non vi è alcuna soccombenza dell' al riguardo, che CP_2 non ha neppure condizionato l'appello all'eventuale accoglimento di quello principale.
Va esclusa la soccombenza nelle spese da parte dell'appellante, viste le dichiarazioni reddituali prodotte.
Si dà atto che dal presente procedimento deriva l'obbligo a carico dell'appellante incidentale di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. 228-2012.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Cagliari, 24-4-2023
Il Presidente
Angelo Lucio Caredda
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