TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr. Giuseppe Rana presidente
- dr.ssa Laura Cantore giudice
- dr.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 1005/2023 R.G., riservata per la decisione con ordinanza del 19.12.2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Musci, giusta procura in atti;
Parte_1
-RICORRENTE-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Mastromauro, giusta procura alle liti in atti;
Controparte_1
-RESISTENTE-
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI
Per le parti come da note sostitutive dell'udienza del 18.12.2024 in cui hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio con recepimento delle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore con ordinanza del 3.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda principale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. É, infatti, provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia il decreto di omologa del Tribunale di Trani
del 6.11.2018, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Trani.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione (e, anzi,
esplicitamente confermata) dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n
74/87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 55/2015 applicabile anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della medesima (art
3 legge n. 55 cit.), e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Avendo entrambe le parti raggiunto un accordo, aderendo alla proposta conciliativa del 3.10.2024, il Giudice
istruttore ha trattenuto la causa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che le condizioni pattuite dalle parti, attenendo a diritti disponibili tra le parti,
non sono contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico (i coniugi hanno un figlio, maggiorenne), per cui possono essere poste a base della presente decisione.
Le spese processuali vanno infine compensate integralmente come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando, garantito l'intervento in causa del p.m.:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1
in Trani in data 2/06/1997 annotato negli atti dello stato civile di quel Comune sotto il n. 108, parte II, serie A,
anno 1997 alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata con ordinanza del 3.10.2024, cui entrambe le parti hanno aderito, che ivi devono intendersi richiamate e trascritte;
b) dichiara integralmente compensate le spese di lite;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. F) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio della sezione civile del 14.01.2025 Il Giudice est.
dr.ssa Emanuela Gallo
Il Presidente
dr. Giuseppe Rana