Articolo 3 della Legge 25 agosto 1991, n. 287
Articolo 2Articolo 4
Versione
18 settembre 1991
>
Versione
8 maggio 2010
Art. 3. Rilascio delle autorizzazioni 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)) .
(( 6. Sono escluse dalla programmazione le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande:
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attivita' congiunta di trattenimento e svago;
e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunita' religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco;
h) nei mezzi di trasporto pubblico. )) 7. Le attivita' di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonche' di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente