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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/08/2025, n. 4087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4087 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, VIII SEZIONE CIVILE
MAURO BRAMBULLO
R.G. 50014525/2009
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. ZAMATTIO FEDERICO, Parte_1 come in atti;
attori
CONTRO
, rappresentati e difesi dall'avv.to PERRERO ROBERTA e, come in atti;
CP_1
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha precisato così le conclusioni: Parte_1 nel merito in principalità ed in via riconvenzionale:
I) accertato e dichiarato l'inadempimento della al contratto di vendita Controparte_1 di beni e materiali stipulato con il sig. , dichiararsi nulla essere Parte_1 più dovuto alla società convenuta da parte del sig. . Per l'effetto Parte_1 dichiarare nullo e/o illegittimo e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 460/08 emesso in data 1.12.2008 dal Tribunale di Portogruaro.
II) accertato e dichiarato il grave inadempimento della al contratto di CP_1 compravendita della cucina Arrital modello Fantasy New 07 stipulato con il sig.
, dichiarare risolto tale contratto e conseguentemente Parte_1 condannare il venditore a restituire all'acquirente quanto corrisposto, Controparte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento effettuato sino alla restituzione , ed a ritirare a sua cura e spese la cucina presso l'abitazione di Cintello di Teglio Veneto Via Ciol n.
6. In subordine. Nella denegata ipotesi dovesse accertarsi l'esistenza di un debito del sig.
nei confronti della , ridursi la somma dovuta alla Parte_1 Controparte_1 società convenuta a quanto risulterà di giustizia ed operare la compensazione pro concurrenti quantitate tra i reciproci debiti e crediti delle parti.
Chiede la restituzione di quanto pagato nelle more del giudizio;
in via istruttoria come da memoria ex art. 183 comma VI n. 2 e 3; rinnova la richiesta di chiarimenti al ctu non ritenendo esaustivi quelli forniti;
in via subordinata rispetto alla integrazione richiesta circa la fornitura della cucina dichiarata nuova ma in realtà usata, rinnova la querela di falso già proposta a pagina 4 della propria comparsa conclusionale.
ha precisato così le conclusioni: CP_1
Chiede il rigetto della opposizione con integrale conferma del decreto opposto e con condanna dell'opponente in ogni caso al pagamento della somma di € 17.749,66 portata dal decreto, oltre interessi e spese legali comprese quelle relative alla fase monitoria.
Insiste per l'ammissione delle prove non ammesse e chiede che non si tenga conto di quanto dichiarato dai testi di controparte sui relativi capitoli di prova che non dovevano essere ammessi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1_Con ricorso per decreto ingiuntivo la , sul presupposto di avere fornito i beni e Controparte_1
i materiali meglio descritti nelle fatture prodotte nella fase monitoria, ha chiesto, la condanna del sig. a pagare la residua somma di € 17.749,66 oltre interessi e spese. Parte_1
ha proposto opposizione e contrastato la pretesa lamentando la presenza di Parte_1 vizi e difetti riscontrati dal tecnico di fiducia nella merce fornita ed installata, che giustificherebbero a suo dire la risoluzione del contratto di vendita entro cui riconduce il rapporto intervenuto tra le parti.
La , costituitasi, ha mantenuto ferma la propria pretesa sostenendo che i vizi CP_1 lamentati, in relazione ai quali ha eccepito preliminarmente l'intervenuta decadenza dalla garanzia per tardività della denuncia, sono riconducibili non alla fornitura bensì al montaggio ed installazione della cucina e del box doccia oggetto della vendita eseguiti da terzi incaricati e pagati dallo sicché ritiene di non essere incorsa in alcuna responsabilità. Parte_1
Disposta consulenza tecnica d'ufficio, espletato l'interrogatorio formale delle parti, sentiti i testi, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe. 2_Delineato per sommi capi l'oggetto controverso, occorre qualificare il rapporto intervenuto tra le parti.
L'azione monitoria promossa da trae origine da un contratto di compravendita CP_1 rinvenendosi nella fattispecie gli elementi tipici di tale contratto quale il trasferimento della proprietà dei beni mobili descritti nelle fatture prodotte nella fase monitoria e forniti al compratore verso il corrispettivo di un prezzo. Parte_1
ha contrastato l'eccezione di tardività della denuncia dei vizi sollevata dal Parte_1 venditore producendo la lettera di contestazione dei vizi inviata dal legale e Controparte_1 sostenendo che la è intervenuta per porvi rimedio fatturando la prestazione fornita che CP_1 ha qualificato essa stessa come “montaggio” sicché ciò dimostrerebbe inequivocabilmente l'infondatezza della tesi sostenuta dalla . CP_1
Nella lettera inviata alla in data 2 settembre 2008 all'esito di contestazioni verbali Controparte_1 cui sono seguiti interventi del venditore, il legale del sig. ha evidenziato che nel Parte_1 bagno padronale il vetro del box doccia è scheggiato ed è incompiuto non essendo ancora stati forniti i relativi profili d'acciaio, che il piatto doccia è macchiato e la panca interna è di un legno diverso da quello concordato e presenta già segni di porosità , che i rubinetti sono graffiati e non conformi alla tipologia del lavandino ( pur riconoscendo il vizio, non ha poi CP_1 provveduto alla loro sostituzione come promesso), che il rompigetto è stato consegnato con 40 giorni di ritardo e che il porta asciugamani non è montato correttamente;
deduce, con riferimento all'arredo del bagno degli ospiti, che era stato ordinato un box doccia la cui porta avesse un'apertura totale priva di fermaporta dovendovi passare una carrozzina larga 70 cm, e che l'apertura della porta del box doccia consegnato è invece di soli 65 cm di larghezza e che lo scaldasalviette, diversamente dagli accordi assunti, che tenevano conto che esso faceva parte della mostra, è stato conteggiato invece a prezzo intero;
con riferimento poi alla cucina modello
Arrital del prezzo di 11.155 € deduce che il campione consegnato ai fini di realizzare il massetto non corrispondeva alle misure delle piastrelle ordinate e ricevute misurando il campione centimetri 30 per 30 mentre le piastrelle consegnate misuravano centimetri 60 per 60 sicché lamenta che è stato necessario rifare il massetto con l'impiego di una intera giornata di lavoro;
che la piastrellatura dietro la cucina doveva essere eseguita con piastrelle normali non fluorescenti come invece effettuata con conseguente maggior costo, che la cassettiera della cucina è stata consegnata di un colore diverso da tutte le altre ante e non hanno avuto buon esito i vari tentativi di ridipingerla anzi la cucina è ora di quattro colori e che le ante sono di diversa lunghezza e presentano sbavature;
con riferimento alle piastrelle da posare nella parte esterna dell'abitazione, ha lamentato che parte delle piastrelle consegnate (10 m circa) sono state restituire alla su sua richiesta per sue necessità e che la ha restituito con CP_1 CP_1
40/50 giorni di ritardo piastrelle di qualità inferiore e di un unico colore anziché di tre come quelle originarie (gialline, verdine e grigie); con riferimento al materiale elettrico ha CP_2 lamentato che è incompleto e che le lampade al neon sono scadenti.
Nell'atto di opposizione e nella memoria istruttoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c., l'opponente riprende le contestazioni della lettera e deduce altresì con riferimento al bagno padronale (cfr.
i capitoli da 1 a 10) che il piatto doccia e la panca interna sono di un materiale diverso rispetto a quello concordato in tec e che tali vizi sarebbero stati denunciati dopo 1,2 giorni dal montaggio aggiungendo che la mezzaluna in tec antistante il box doccia non è isolata nel punto di giuntura con il pavimento della stanza sicché assorbe l'acqua che esce dal box doccia;
con riferimento ai rubinetti del lavabo e del bidet aggiunge che tali elementi non sono conformi alla tipologia del lavandino e che, riconoscendo il vizio, è intervenuta una prima volta sostituendoli con altri non idonei con applicazione di rompigetto consegnati con quaranta giorni di ritardo;
ha altresì aggiunto di avere ordinato per il rivestimento del bagno delle pietre in ardesia di colore nero collocate invece soltanto all'interno del box doccia in quanto nella restante parte della stanza da bagno sono state posate piastrelle di colore verde scuro;
aggiunge altresì che il porta asciugamani non è stato montato correttamente perché lascia cadere la salvietta che vi si vuole apporre;
con riferimento al bagno degli ospiti: (cfr i cap. da 11 a 14) ha aggiunto che non è stato montato il fermaporta del box doccia così che la porta è “stata aperta da una angolazione maggiore del sopportato” e si è danneggiata;
con riferimento alla cucina modello arrital specifica che le piastrelle da posare dietro gli arredi dovevano essere di costo inferiore e di qualità diversa rispetto a quelle fluorescenti utilizzate per la parte visibile della parete;
aggiunge che le superfici laccate delle ante presentano chiazze di più colori, che le ante a ribalta ed i cassetti sono fuori piombo rispetto agli spessori degli stipiti, e, con riguardo alla diversità di colore della cassettiera rispetto alle altre ante, aggiunge che dopo sei mesi dalla richiesta dello , la ha ridipinto le ante ed un pensile della cucina e all'esito Parte_1 CP_1 la cucina ha ante di quattro tonalità diverse di colore, circostanza subito comunicata alla che ha ritirato le ante ed il pensile ridipinti dicendo che li avrebbe sostituiti cosa che CP_1 ha fatto senza tuttavia risolvere il problema;
con riguardo alla pavimentazione esterna dell'abitazione (cfr i capitoli da 25 a 28) precisa che mentre le piastrelle oggetto di restituzione richiesta dalla erano in pietra naturale, quelle restituite dalla CP_1 CP_1 erano di qualità inferiore in quanto di cava e con fossili, costavano meno ed erano di un unico colore anziché di tre come quelle originarie (gialline, verdine e grigie) sicché la rampa di accesso carraio e del percorso pedonale lungo il perimetro della casa presentano sfumature di grigio ed una porosità diversa dalle lastre posate per prime che sono a tre sfumature (gialla verde grigia); quanto infine al materiale elettrico (cfr capitoli da 28 a 34) mentre CP_2 nella lettera di contestazione aveva dedotto genericamente l'incompletezza e la qualità scadente delle lampade al neon, nell'atto introduttivo e nella memoria istruttoria deduce la sussistenza di deformazioni dei diffusori in lastra opaline che si afflosciano uscendo dall'apparecchio nonché la mancanza di alcuni pezzi di montaggio tanto che stanti i malfunzionamenti, ha dovuto ricomprarli.
4_Ciò premesso, appare opportuno richiamare brevemente i principi enunciati dalla Suprema
Corte circa la distinzione tra vizio redibitorio, mancanza di qualità promesse o essenziali, la consegna di aliud pro alio , al fine di individuare la disciplina applicabile al caso in esame.
In tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.), e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.) pur presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra; entrambe le ipotesi differiscono dalla consegna di "aliud pro alio" che si ha quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti (cfr. Cass. Sentenza
n. 6596/2016 e successive conformi).
5_Ora, la individuazione della normativa applicabile richiede la preliminare ricognizione degli esiti delle indagini effettuate dal ctu di questo Tribunale geom. in quanto la percezione Per_1 del tecnico consente di verificare se la situazione denunziata dal compratore corrisponda effettivamente ad un vizio redibitorio sussumibile entro al cornice giuridica dell'art. 1490 o
1497 oppure ad un aliud pro alio.
Le conclusioni del ctu vengono in tale sede integralmente richiamate in quanto frutto di indagini accurate e corretta applicazione dei principi civilistici non ravvisandosi le carenze ribadite dall'opponente negli scritti conclusi in ordine alle quali il difensore ha proposto istanza di querela di falso. Si osserva sul punto che l'idoneità del documento impugnato ad assumere efficacia di prova privilegiata costituisce il presupposto necessario del procedimento di verificazione giudiziale a norma degli artt. 221 e seguenti cod. proc. civ. Ne consegue che è inammissibile la proposizione della querela avverso la consulenza tecnica d'ufficio, la quale, riguardo alle affermazioni, constatazione o giudizi in essa contenuti, non è munita di pubblica fede, potendo essere contrastata con tutti i mezzi di prova e non essendo vincolante per il giudice, che può liberamente disattenderla (Css. Civile, Sentenza n. 9796 del 04/05/2011).
6_Con riguardo al bagno padronale il geom. a pagina 8 della relazione di perizia, ha Per_1 rilevato unicamente la disomogeneità della tonalità di colore della panca riconducendola all'usura nel tempo;
ha accertato un errato posizionamento della rubinetteria del lavandino che provoca schizzi del getto d'acqua rimediabili con la semplice regolazione dei congegni all'interno del rubinetto;
ha accertato che la mezzaluna in doghe non è in legno bensì in pvc che non assorbe l'acqua, è di una tonalità non omogenea a causa dell'utilizzo di prodotti per la pulizia non adeguati che hanno intaccato la superficie ed ha rilevato che il pavimento in legno del bagno è stato posato con errata stuccatura tra mezzaluna in doghe e pavimento, rimediabile con la rimozione della stuccatura ed il successivo ripristino con un costo di € 85,00. Ritiene il
Tribunale in considerazione della causa esterna non connessa ad un difetto intrinseco del bene e della esiguità delle opere di ripristino, che alcuna delle situazioni lamentate nel bagno padronale costituiscano imperfezioni o difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa né tanto meno che influiscano, nell'ambito di un medesimo genere di bene, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra né tantomeno costituiscano difetti che impediscano al bene di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti.
Le situazioni lamentate non integrano pertanto inadempimenti qualificabili come vizi redibitori per i quali è invocabile la risoluzione del contratto prevista fra le forme di garanzia invocabili ai sensi dell'art. 1495 c.c. sicché è superfluo accertare se la denuncia fatta dal venditore sia o meno tempestiva in quanto non soggetta al rispetto rigoroso dei termini previsti dall'art. 1490
c.c. e Dlgs. N . 206/2005.
Occorre ora verificare, stante il tenore delle conclusioni rassegante dall'opponente, se residui la possibilità per il compratore di fare ricorso al rimedio generale della risoluzione del contratto per inadempimento previsto dall'art. 1453 Cod. Civile. Si osserva sul punto che non è possibile, alla luce della istruttoria orale espletata, ricostruire il contenuto delle intese contrattuali nei termini voluti dall'opponente con riferimento al materiale della panca all'interno del box doccia, che secondo l'opponente avrebbe dovuto essere in legno teak, né con riguardo al colore e materia delle piastrelle fornite. I testi offerti dalla parte opponente e hanno dimostrato durante l'escussione Testimone_1 Testimone_2 testimoniale di conoscere il contenuto dei capitoli di prova prima che le domande venissero poste dal Giudice. La prima si è infatti rivolta direttamente al difensore dell'opponente affermando che vi era anche un capitolo di prova sul box doccia, il secondo, prima che gli venissero poste le domande, si è rivolto direttamente al giudice dichiarando spontaneamente “il box doccia dovevano riportarselo a casa perché non era quello che lui aveva chiesto (…)”. Il comportamento tenuto dai testi in udienza mina in radice la loro attendibilità sicché non si può tenere in alcun conto delle loro dichiarazioni. E' invece positivamente emerso, che
, dipendente della , in qualità di venditore e progettista dell'arredo Testimone_3 CP_1 bagno, aveva spiegato allo le ragioni per cui bisognava utilizzare un materiale Parte_1 diverso dal teak che non creasse un dislivello tra il pavimento del box doccia e quello del bagno tale da costituire una barriera architettonica per il compratore che aveva espressamente richiesto un box doccia utilizzabile da persone con disabilità. Il teste ha altresì confermato che fu lo a scegliere e ordinare le piastrelle del bagno padronale che tuttavia fece posare ad Parte_1 un soggetto terzo tale che, sentito come teste, ha confermato la circostanza. Persona_2
In tale quadro rivelatore della completezza delle informazioni fornite al cliente sulla qualità dei materiali, è del tutto plausibile ritenere che l'opponente sia stato ben consapevole delle scelte compiute e che pertanto sia stato fornito materiale conforme in tutto e per tutto agli accordi assunti. Consegue che alcun inesatto adempimento è imputabile al venditore con riferimento alla situazione lamentata dall'acquirente nel bagno padronale. Va così esclusa anche la possibilità per il compratore di fare ricorso al rimedio generale della risoluzione del contratto per inadempimento previsto dall'art. 1453 Cod. Civile.
Sull'asserito errato montaggio del portasciugamani nel bagno padronale, si osserva che la circostanza, negata dall'opposta, non ha trovato alcun riscontro nell'istruttoria espletata.
7_Con riferimento al bagno degli ospiti, le contestazioni sollevate dall'opponente, involgendo l'idoneità del box doccia all'utilizzo da parte di persone con disabilità motoria, che l'opponente ha sostenuto di avere espressamente richiesto, già a livello di allegazione sono inquadrabili entro la cornice giuridica tracciata dall'art. 1490 con riguardo alla garanzia ivi prevista per vizi redibitori. Le contestazioni dell'opponente concernono infatti le dimensioni del box doccia, che avrebbero, a suo dire, dovuto consentire l'ingresso di soggetto in carrozzina con conseguente necessità di fruire di apertura totale della porta priva di fermo-porta dovendovi passare una carrozzina larga 70 cm. . È incontestato che tali elementi siano stati oggetto di discussione fra le parti nel momento in cui , incaricato della progettazione Testimone_3 dell'arredamento del bagno di servizio (c.d. degli ospiti) ha illustrato al sig. le varie Parte_1 opzioni di dimensione del box concordando un progetto che prevedesse una larghezza di cm.
80 per cm. 80. Consegue che nel caso in esame, le dimensioni del box doccia e la possibilità di aprire la porta di accesso con rotazione di ampiezza tale da non costituire intralcio alla movimentazione di una carrozzina all'interno del bagno, costituiscono elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito del genere “box doccia”, sull'appartenenza ad una specie di box che può essere usata da persone con disabilità motoria.
La astratta sussumibilità della situazione lamentata entro la garanzia prevista dall'art. 1490 c.c.
, implica la necessità di verificare, a fronte dell'eccezione di tardività della denuncia del vizio,
l'assolvimento da parte del compratore degli oneri cui soggiace l'esercizio della garanzia per i vizi redibitori tenuto conto che alla fattispecie in esame è applicabile ratione materiae il D. Lgs.
n. 206/2005 c.d. “Codice del Consumo”, essendo il compratore un consumatore, per il quale la garanzia per vizi opera sulla base di termini più ampi di quelli previsti dal Codice Civile, in quanto il consumatore, ai sensi dell'art. 132 nel testo in vigore ratione temporis all'epoca della vendita, ha l'onere di denunciare la presenza dei vizi entro due mesi dalla loro scoperta, mentre l'azione di garanzia si prescrive nel termine di due anni.
La denunzia non è soggetta a particolari oneri formali;
il criterio dettato al riguardo dalla giurisprudenza è quello dell'idoneità della stessa rispetto alle caratteristiche del venditore.
Maggiori problemi desta il contenuto della denunzia, rispetto al quale- in punto ai caratteri di specificità e completezza- si registrano contrasti fra la giurisprudenza di merito, che sovente ha richiesto che la denunzia fosse munita di una certa specificità, e la giurisprudenza di legittimità che ritiene sufficiente una denuncia anche generica e sommaria sempreché con essa il venditore sia reso edotto, come deve ritenersi avvenuto nel caso in esame, che il compratore ha riscontrato, seppure in maniera non ancora chiara e completa, che la cosa è affetta da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore
(cfr. Cass. Civ. Ordinanza n. 27488 del 28/10/2019). Ora, a fronte dell'accertamento della data di consegna degli elementi costitutivi del box doccia avvenuta in data 3.9.2007 come risulta dal ddt n. 355 allegato alla fattura 307 del 7/9/2007 di cui al doc. n. 14 prodotto nella fase monitoria, l'opponente non ha allegato, come era suo onere, la data in cui ha scoperto l'asserito vizio, circostanza che neppure l'istruttoria orale ha fatto emergere visto che l'opponente ha ammesso in sede di interrogatorio che al montaggio ha provveduto un soggetto da lui incaricato, circostanza peraltro confermata in sede di audizione testimoniale del soggetto incaricato senza tuttavia precisare la data in cui ciò è CP_3 avvenuto.
Non essendo stata allegata la data della scoperta del vizio, d'altronde non ricavabile neppure per presunzioni, e non essendovi stato alcun intervento in loco da parte del venditore da cui evincere il riconoscimento del vizio, non è possibile verificare la tempestività della denuncia inviata dal legale via fax in data 2.9.2008 ad un anno dalla consegna.
L'eccezione di tardività della denuncia avanzata dall'opposta è pertanto fondata e CP_1 preclude così l'accesso allo scrutinio della entità e delle conseguenze del vizio lamentato.
Con riferimento al prezzo dello , anche ai fini della disciplina Parte_2 sull'inadempimento in generale, in mancanza della specifica allegazione e prova delle circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbe stato concordato un prezzo diverso da quello poi effettivamente corrisposto, senza neppure indicare i criteri per quantificarlo per differenza, è del tutto irrilevante accertare se nella scatola che conteneva l'oggetto fosse o meno indicato che si trattava di un pezzo esposto al pubblico nella mostra del negozio. La richiesta di approfondimento tecnico invocato dal nuovo difensore dell'opponente su tale irrilevante questione va pertanto disattesa.
8_Venendo ora ai mobili della cucina Arrital, si osserva che la diversità di colore tra il bianco della cassettiera e quello delle ante lamentato dal compratore e la circostanza che le ante a ribalta ed i cassetti fossero fuori piombo rispetto agli spessori degli stipiti, sono vizi che rientrano a pieno titolo a livello di allegazione nella garanzia prevista dall'art. 1490 c.c.
A fronte della eccezione di tardività della denuncia occorre pertanto verificare l'assolvimento da parte del compratore degli oneri cui soggiace l'esercizio della garanzia per i vizi redibitori come previsto dall'art. 132 del D. Lgs. n. 206/2005 c.d. “Codice del Consumo”, nel testo in vigore ratione temporis all'epoca della vendita secondo i criteri già enunciati con riferimento alla mancanza di particolari oneri formali ed al contenuto della denunzia. I componenti della cucina sono stati consegnati in data 25.6.2007, come risulta dal ddt allegato alla fattura n. 221 del del 27.6.07 di cui al doc. n. 13 prodotto nella fase monitoria. Il produttore
è intervenuto in loco sostituendo i frontali in data 7.9.2007, circostanza confermata dal dipendente del venditore il quale, sentito come teste, ha confermato di avere Testimone_4 richiesto l'intervento del produttore per venire incontro alle esigenze del cliente in Parte_1 quanto la non era ancora stata pagata. Tale comportamento rivela che il venditore era CP_1
a conoscenza della situazione lamentata dal compratore sicché è superfluo accertare se il compratore abbia tempestivamente denunciato tale vizio. Secondo l'orientamento Parte_1 consolidato della Suprema Corte, infatti, il riconoscimento del vizio rilevante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1495, II co. Cod. Civ. non va inteso quale dichiarazione negoziale di assunzione di responsabilità, bensì quale mera dichiarazione di scienza evincibile da fatti concludenti, come, appunto nel caso in esame, l'aver chiesto al produttore di venire incontro alle esigenze del cliente circostanza che presuppone la obiettiva acquisizione da parte del venditore della conoscenza della situazione lamentata dal compratore senza che ciò significhi anche che egli si sia assunto per ciò solo la responsabilità dell'asserito vizio.
Occorre ora verificare l'entità dei vizi lamentati e verificare se causino una apprezzabile diminuzione di valore della cucina tenendo conto del fatto che le ante originarie sono state sostituite all'esito delle doglianze del sig. e che l'istruttoria testimoniale ha Parte_1 consentito di appurare che il montaggio della cucina è stato affidato da a terzi, come Parte_1 confermato dal teste il quale in qualità di dipendente della ha Testimone_4 CP_1 confermato un accordo intervenuto con lui in tal senso. Il teste ha altresì precisato di avere ricevuto una telefonata dallo nel corso della quale questi gli confermava che Parte_1 stavano montando la cucina.
Nessuna responsabilità può pertanto essere addossata alla per opere eseguite da terzi CP_1
e per vizi la cui insorgenza non è in nesso causale con la fornitura quali quelli che il ctu ha rilevato nella propria relazione riconducibili al montaggio ( “fuori-bolla sia in senso verticale che in senso orizzontale, e per questo motivo le antine formavano un effetto a “V” tra di loro”, le antine necessitano di registrazione, cfr pag 11 rel ctu).
Fra i vizi tempestivamente allegati, il ctu ha accertato unicamente una leggera differenza di tonalità nel colore degli schienali dei pensili (cfr. pag. 11 della relazione peritale) e la presenza di aloni in un pensile, che egli riconduce all'uso di prodotti per la pulizia. L'opponente, pur dopo la sostituzione degli elementi originari, sostiene che la cucina è ora di quattro colori differenti, differenze che tuttavia non si percepiscono nelle foto allegate alla perizia .
Considerata la irrisoria entità del fenomeno riguardante elementi non visibili dall'esterno e privi di ogni impatto estetico in relazione ai quali sono state determinati esigui costi di ripristino
(sostituzione schienali € 250,00 + € 150,00 cfr. pag. 12 chiarimenti ctu) è da escludere che i fenomeni rilevati costituiscano vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cucina pari ad € 11.000,00 sicché va esclusa la possibilità di ricorrere alla garanzia ex art. 1490
Cod. Civ. e conseguentemente la risoluzione del contratto visto che l'inesatto adempimento ha scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del compratore non essendo neppure integrati i presupposti per l'esercizio dell'azione prevista dall'art. 1453 cod. Civ.
Analoghe considerazioni vanno fatte con riguardo ai corpi illuminanti in relazione ai quali il consulente ha rilevato una deformazione dovuta al calore, chiarendo a pag. 13 della relazione di consulenza che tra le cause si può individuare anche la mancanza di fori di areazione delle nicchie di alloggio (cfr pag 13 rel chiarimenti) di cui non può certo ritenersi responsabile il fornitore. In ogni caso per la sistemazione degli stessi il ctu ha previsto un costo irrisorio pari ad € 100,00 che non incide in modo apprezzabile sul bene fornito diminuendone il valore.
Con riguardo alla fattura emessa da Arrital alla di data 27/6/2007 n. 6891 CP_1 consegnata a da direttore vendite Arrital convocato dal ctu in Parte_1 Persona_3 relazione, alla quale viene ribadita l'istanza di remissione in termine con richiesta di istanze istruttorie ulteriore, si osserva che l'opponente da tale documento inferisce che la cucina consegnata a sarebbe stata in esposizione in quanto nella fattura manca la Parte_1 cassettiera, indica componenti che non sono presenti nella cucina fornita quali tre fondi luminosi in alluminio da 90 cm e che la cucina è fianco sinistro con colonna del forno a sinistra mentre quella consegnata allo è fianco destro. Durante le operazioni peritali Parte_1 Per_3 avrebbe dichiarato che la cucina sarebbe stata “contraria” rispetto a quella ordinata.
A parere del Tribunale la riscontrata diversità dei prodotti descritti nella fattura è indice significativo della non attribuibilità alla vendita oggetto del giudizio di una fattura emessa da un soggetto che non è parte del giudizio
Da qui l'irrilevanza del documento.
9_Venendo ora alle contestazioni relative alle piastrelle fluorescenti ASSIOMA, che l'opponente assume essere state fornite in quantità maggiore rispetto a quanto pattuito con il venditore, si osserva che la parte della cucina coperta dai mobili misura circa due metri, e il prezzo delle piastrelle ASSIOMA addebitato dalla società è di € 380,00 meno lo CP_1 sconto del 35% al mq, e dunque un costo pari ad € 247,00 al mq (cfr fattura n. 140 del 24/4/2007 di cui al doc. 12 della fase monitoria). E' provato documentalmente (cfr fattura n. 221 del
27/6/2007, doc. 13 della fase monitoria- relativa al separato ordine di ulteriori 2 mq di piastrelle)
e risulta ammesso durante l'interrogatorio formale dall'opponente , che nel corso dei lavori egli ha ordinato la maggior quantità di piastrelle incaricando il signor della Persona_2 relativa posa, che ha pagato al termine del lavoro, circostanza quest'ultima confermata in sede testimoniale dal posatore. D'altronde l'istruttoria testimoniale corrobora tali assunti. Il teste ha confermato che fu a far posare tali piastrelle e che dopo un Testimone_3 Parte_1 primo ordine di mq 15 consegnato in aprile, ordinò e ricevette ulteriori 2 mq in giugno, provvedendo a far posare sia la prima tranche che la seconda, precisando che la seconda fornitura era stata da lui chiesta dopo che, per risparmiare, aveva cambiato idea circa la opportunità di posare sotto gli elettrodomestici piastrelle in gres. In tale quadro altro è evidente che la fornitura sia stata eseguita in linea con le intese assunte.
10_L'opponente si duole poi del fatto che gli siano state fornite piastrelle della misura diversa da quella del campione consegnatogli originariamente e sulla base del quale è stato realizzato il massetto della cucina che pertanto ha poi dovuto rifare per adattarlo alle diverse dimensioni delle piastrelle consegnate. Il venditore ha replicato che l'artigiano incaricato di realizzare il massetto tale era ben a conoscenza delle dimensioni delle piastrelle scelte dal Persona_4 committente (60x60) in quanto la circostanza gli era stata comunicata dal venditore e che comunque ai fini della realizzazione del massetto era indifferente che le piastrelle misurassero
60x60 o 30x30, essendo rilevante unicamente lo spessore delle piastrelle prescelte, identico in entrambi i casi. Ora, è documentalmente provato che le piastrelle della misura 60x60 sono state consegnate in cantiere in data il 12 aprile 2007 (cfr. ddt di cui ala doc. 12 fase monitoria), pertanto quando nel mese di settembre ha realizzato il massetto su incarico del Persona_4 sig. , le piastrelle da posare si trovavano già in cantiere e l'artigiano aveva modo di Parte_1 verificarne lo spessore per adeguare l'altezza del massetto. E' pertanto credibile quanto dichiarato in sede di escussione testimoniale da , l'artigiano che è dovuto Persona_2 intervenire in un secondo momento sul massetto realizzato in precedenza. Il teste ha riferito infatti che il problema del massetto non era relativo alle dimensioni delle piastrelle ma alle modalità con cui era stato posato ed ha precisato di avere carteggiato il massetto della cucina per una fascia di 10 cm. per ridurne lo spessore così da portare allo stesso livello la giuntura della zona destinata alla posa delle piastrelle con la zona destinata alla posa del legno;
ha precisato che per fare ciò era in possesso di un campione dei listoni in legno e anche delle piastrelle, che erano già in loco;
ha precisato che il massetto era tra l'altro fuori squadra, nel senso che l'angolo era superiore a 90 gradi tra il punto di partenza e quello di arrivo della pavimentazione. Il lavoro è consistito nel taglio con flessibile e rimozione con scalpello. Ha precisato che la fascia di massetto abrasa aveva le dimensioni di 4 metri per 10-15 cm. circa;
ed ha aggiunto che per tutti lavori è stato pagato dallo . La circostanza che fu in Parte_1 precedenza consegnato un campione di piastrelle 30x30 si spiega con il desiderio, negato da ma confermato dal teste , che il sig. ebbe fino Parte_1 Testimone_3 Parte_1 all'ultimo incertezze sulle piastrelle da ordinare e che il campione gli fu consegnato solo per valutare l'effetto estetico dato dalla retro luminescenza. Le circostanze emerse escludono pertanto che si possano ravvisare i profili di responsabilità del venditore prospettati dall'opponente anche in ordine a tale aspetto.
11_Con riferimento alle contestazioni relative alle piastrelle da posare nella parte esterna dell'abitazione, soccorrono ancora una volta le indagini compiute dal ctu. Egli ha accertato la presenza di alcune lastre con scagliature ed altre con colorazione più scura di alcune plotte rispetto ad altre per un'area di mq 10 (cfr. pag. 6 rel ctu) dovute alla fornitura, avvenuta durante la posa, di una partita di materiale avente caratteristiche differenti;
ha rilevato, in linea con quanto già emergeva dagli atti del processo, che per rendere la differenza cromatica meno evidente , successivamente alla prima posa è stata eseguita un'operazione di lievo e ricollocazione in diversa sede delle lastre con tonalità più scura al fine di ottenere un effetto cromatico più omogeneo. Il ctu ha ritenuto che la diversità cromatica delle lastre sia un difetto imputabile ad una fornitura di materiale con caratteristiche differenti.
Osserva il tribunale che trattasi di vizio che a livello di allegazione è sussumibile entro la cornice giuridica delineata dall'art. 1497 con conseguente termini e condizioni per l'azione previsti dall'art. 1495 cod civ.
Ora, è incontestato che l'opponente ha restituito alla società mq. 7,00 della partita Controparte_1 originariamente ordinata (cfr fattura n. 357 del 29/11/2006, doc. 5 della fase monitoria e successiva nota di accredito doc. 8 che documenta lo storno di una parte della fornitura).
D'altronde le prove per testi hanno confermato l'accordo restitutorio. E' altresì incontestato l'intervenuto accordo tra le parti per la fornitura di una ulteriore partita di piastrelle, cui si riferisce la fattura n 357 del 29/10/2007 (cfr doc. 16).
Rileva il tribunale che la colorazione della nuova tranche di pavimentazione fornita era indiscutibilmente percepibile e rilevabile dall'acquirente, che avrebbe pertanto avuto l'onere ai sensi di quanto previsto da art. 1491 c.c. a pena di esclusione della garanzia, di contestare e rifiutare tempestivamente la fornitura.
Considerato che la pavimentazione è stata fatta porre in opera direttamente dallo a Parte_1 mezzo di artigiano di propria fiducia, e che è stato lo stesso a chiedere anche al Parte_1 medesimo artigiano di provvedere al riposizionamento di alcune plotte per distribuire in maniera omogenea quelle più scure, come ammesso in sede di interpello e confermato dai testi
, il posatore , il teste , è evidente che Testimone_5 Persona_4 Testimone_3
l'opponente ha accettato la fornitura con conseguente preclusione della possibilità di contestazioni in tale sede.
Osserva peraltro il Tribunale che la quantità ordinata in seconda battuta pari a 16 mq è maggiore rispetto a quella restituita, pari a 7 mq. per cui è plausibile che avrebbe comunque Parte_1 dovuto ordinare una seconda fornitura per completare il lavoro. Avrebbe ragionevolmente ottenuto comunque plotte con sfumatura diversa posto che, come rilevato dal ctu, si tratta di materiale naturale proveniente da cava.
12_Con riferimento alla lamentata mancata consegna dei certificati di garanzia del produttore osserva il Tribunale che trattasi di contestazione sollevata per la prima volta nel corso del giudizio e di cui non vi è accenno nell'atto di opposizione il cui scrutinio deve ritenersi precluso.
13_Alla stregua delle considerazioni svolte, considerato che nessuna delle contestazioni tempestivamente sollevate dall'opponente fino alla capitolazione contenuta nella Parte_1 memoria istruttoria ex art. 183 VI co. c.p.c. n. 2 si è rivelata fondata, l'opposizione va rigettata con conseguente conferma dell'opposto decreto e rigetto della domanda di risoluzione contrattuale avanzata dall'opponente.
14_Le spese di lite, in applicazione del DM 55/2014 aggiornato sulla base del D.M. n.
147/2022, si liquidano nei valori medi, in complessivi € 5.077,00 oltre accessori di legge e spese generali ( 15% sul compenso totale ) (valore della causa € 17.749,66 scaglione da €
26.001 ad € 52.000) , e vengono poste a carico dell'opponente in base al principio della soccombenza con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario avv. Roberta
Perrero. Per analoga ragione le spese di ctu già liquidate nel corso del giudizio vengono poste definitivamente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Ex Sezioni Distaccate, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo r.g. 50014525/2009, promossa da contro , , Parte_1 CP_1 definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'opposizione confermando l'opposto decreto;
- condanna l'opponente alla rifusione elle spese di lite in favore dell'opposta liquidate in complessivi € 5.077,00 oltre accessori di legge e spese generali ( 15% sul compenso totale ) (valore della causa € 17.749,66 scaglione da € 26.001 ad € 52.000) con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario avv. Roberta Perrero;
- pone le spese di ctu già liquidate nel corso del giudizio definitivamente a carico dell'opponente;
- rigetta ogni altra domanda.
Venezia, 25/08/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, VIII SEZIONE CIVILE
MAURO BRAMBULLO
R.G. 50014525/2009
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. ZAMATTIO FEDERICO, Parte_1 come in atti;
attori
CONTRO
, rappresentati e difesi dall'avv.to PERRERO ROBERTA e, come in atti;
CP_1
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha precisato così le conclusioni: Parte_1 nel merito in principalità ed in via riconvenzionale:
I) accertato e dichiarato l'inadempimento della al contratto di vendita Controparte_1 di beni e materiali stipulato con il sig. , dichiararsi nulla essere Parte_1 più dovuto alla società convenuta da parte del sig. . Per l'effetto Parte_1 dichiarare nullo e/o illegittimo e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 460/08 emesso in data 1.12.2008 dal Tribunale di Portogruaro.
II) accertato e dichiarato il grave inadempimento della al contratto di CP_1 compravendita della cucina Arrital modello Fantasy New 07 stipulato con il sig.
, dichiarare risolto tale contratto e conseguentemente Parte_1 condannare il venditore a restituire all'acquirente quanto corrisposto, Controparte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento effettuato sino alla restituzione , ed a ritirare a sua cura e spese la cucina presso l'abitazione di Cintello di Teglio Veneto Via Ciol n.
6. In subordine. Nella denegata ipotesi dovesse accertarsi l'esistenza di un debito del sig.
nei confronti della , ridursi la somma dovuta alla Parte_1 Controparte_1 società convenuta a quanto risulterà di giustizia ed operare la compensazione pro concurrenti quantitate tra i reciproci debiti e crediti delle parti.
Chiede la restituzione di quanto pagato nelle more del giudizio;
in via istruttoria come da memoria ex art. 183 comma VI n. 2 e 3; rinnova la richiesta di chiarimenti al ctu non ritenendo esaustivi quelli forniti;
in via subordinata rispetto alla integrazione richiesta circa la fornitura della cucina dichiarata nuova ma in realtà usata, rinnova la querela di falso già proposta a pagina 4 della propria comparsa conclusionale.
ha precisato così le conclusioni: CP_1
Chiede il rigetto della opposizione con integrale conferma del decreto opposto e con condanna dell'opponente in ogni caso al pagamento della somma di € 17.749,66 portata dal decreto, oltre interessi e spese legali comprese quelle relative alla fase monitoria.
Insiste per l'ammissione delle prove non ammesse e chiede che non si tenga conto di quanto dichiarato dai testi di controparte sui relativi capitoli di prova che non dovevano essere ammessi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1_Con ricorso per decreto ingiuntivo la , sul presupposto di avere fornito i beni e Controparte_1
i materiali meglio descritti nelle fatture prodotte nella fase monitoria, ha chiesto, la condanna del sig. a pagare la residua somma di € 17.749,66 oltre interessi e spese. Parte_1
ha proposto opposizione e contrastato la pretesa lamentando la presenza di Parte_1 vizi e difetti riscontrati dal tecnico di fiducia nella merce fornita ed installata, che giustificherebbero a suo dire la risoluzione del contratto di vendita entro cui riconduce il rapporto intervenuto tra le parti.
La , costituitasi, ha mantenuto ferma la propria pretesa sostenendo che i vizi CP_1 lamentati, in relazione ai quali ha eccepito preliminarmente l'intervenuta decadenza dalla garanzia per tardività della denuncia, sono riconducibili non alla fornitura bensì al montaggio ed installazione della cucina e del box doccia oggetto della vendita eseguiti da terzi incaricati e pagati dallo sicché ritiene di non essere incorsa in alcuna responsabilità. Parte_1
Disposta consulenza tecnica d'ufficio, espletato l'interrogatorio formale delle parti, sentiti i testi, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe. 2_Delineato per sommi capi l'oggetto controverso, occorre qualificare il rapporto intervenuto tra le parti.
L'azione monitoria promossa da trae origine da un contratto di compravendita CP_1 rinvenendosi nella fattispecie gli elementi tipici di tale contratto quale il trasferimento della proprietà dei beni mobili descritti nelle fatture prodotte nella fase monitoria e forniti al compratore verso il corrispettivo di un prezzo. Parte_1
ha contrastato l'eccezione di tardività della denuncia dei vizi sollevata dal Parte_1 venditore producendo la lettera di contestazione dei vizi inviata dal legale e Controparte_1 sostenendo che la è intervenuta per porvi rimedio fatturando la prestazione fornita che CP_1 ha qualificato essa stessa come “montaggio” sicché ciò dimostrerebbe inequivocabilmente l'infondatezza della tesi sostenuta dalla . CP_1
Nella lettera inviata alla in data 2 settembre 2008 all'esito di contestazioni verbali Controparte_1 cui sono seguiti interventi del venditore, il legale del sig. ha evidenziato che nel Parte_1 bagno padronale il vetro del box doccia è scheggiato ed è incompiuto non essendo ancora stati forniti i relativi profili d'acciaio, che il piatto doccia è macchiato e la panca interna è di un legno diverso da quello concordato e presenta già segni di porosità , che i rubinetti sono graffiati e non conformi alla tipologia del lavandino ( pur riconoscendo il vizio, non ha poi CP_1 provveduto alla loro sostituzione come promesso), che il rompigetto è stato consegnato con 40 giorni di ritardo e che il porta asciugamani non è montato correttamente;
deduce, con riferimento all'arredo del bagno degli ospiti, che era stato ordinato un box doccia la cui porta avesse un'apertura totale priva di fermaporta dovendovi passare una carrozzina larga 70 cm, e che l'apertura della porta del box doccia consegnato è invece di soli 65 cm di larghezza e che lo scaldasalviette, diversamente dagli accordi assunti, che tenevano conto che esso faceva parte della mostra, è stato conteggiato invece a prezzo intero;
con riferimento poi alla cucina modello
Arrital del prezzo di 11.155 € deduce che il campione consegnato ai fini di realizzare il massetto non corrispondeva alle misure delle piastrelle ordinate e ricevute misurando il campione centimetri 30 per 30 mentre le piastrelle consegnate misuravano centimetri 60 per 60 sicché lamenta che è stato necessario rifare il massetto con l'impiego di una intera giornata di lavoro;
che la piastrellatura dietro la cucina doveva essere eseguita con piastrelle normali non fluorescenti come invece effettuata con conseguente maggior costo, che la cassettiera della cucina è stata consegnata di un colore diverso da tutte le altre ante e non hanno avuto buon esito i vari tentativi di ridipingerla anzi la cucina è ora di quattro colori e che le ante sono di diversa lunghezza e presentano sbavature;
con riferimento alle piastrelle da posare nella parte esterna dell'abitazione, ha lamentato che parte delle piastrelle consegnate (10 m circa) sono state restituire alla su sua richiesta per sue necessità e che la ha restituito con CP_1 CP_1
40/50 giorni di ritardo piastrelle di qualità inferiore e di un unico colore anziché di tre come quelle originarie (gialline, verdine e grigie); con riferimento al materiale elettrico ha CP_2 lamentato che è incompleto e che le lampade al neon sono scadenti.
Nell'atto di opposizione e nella memoria istruttoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c., l'opponente riprende le contestazioni della lettera e deduce altresì con riferimento al bagno padronale (cfr.
i capitoli da 1 a 10) che il piatto doccia e la panca interna sono di un materiale diverso rispetto a quello concordato in tec e che tali vizi sarebbero stati denunciati dopo 1,2 giorni dal montaggio aggiungendo che la mezzaluna in tec antistante il box doccia non è isolata nel punto di giuntura con il pavimento della stanza sicché assorbe l'acqua che esce dal box doccia;
con riferimento ai rubinetti del lavabo e del bidet aggiunge che tali elementi non sono conformi alla tipologia del lavandino e che, riconoscendo il vizio, è intervenuta una prima volta sostituendoli con altri non idonei con applicazione di rompigetto consegnati con quaranta giorni di ritardo;
ha altresì aggiunto di avere ordinato per il rivestimento del bagno delle pietre in ardesia di colore nero collocate invece soltanto all'interno del box doccia in quanto nella restante parte della stanza da bagno sono state posate piastrelle di colore verde scuro;
aggiunge altresì che il porta asciugamani non è stato montato correttamente perché lascia cadere la salvietta che vi si vuole apporre;
con riferimento al bagno degli ospiti: (cfr i cap. da 11 a 14) ha aggiunto che non è stato montato il fermaporta del box doccia così che la porta è “stata aperta da una angolazione maggiore del sopportato” e si è danneggiata;
con riferimento alla cucina modello arrital specifica che le piastrelle da posare dietro gli arredi dovevano essere di costo inferiore e di qualità diversa rispetto a quelle fluorescenti utilizzate per la parte visibile della parete;
aggiunge che le superfici laccate delle ante presentano chiazze di più colori, che le ante a ribalta ed i cassetti sono fuori piombo rispetto agli spessori degli stipiti, e, con riguardo alla diversità di colore della cassettiera rispetto alle altre ante, aggiunge che dopo sei mesi dalla richiesta dello , la ha ridipinto le ante ed un pensile della cucina e all'esito Parte_1 CP_1 la cucina ha ante di quattro tonalità diverse di colore, circostanza subito comunicata alla che ha ritirato le ante ed il pensile ridipinti dicendo che li avrebbe sostituiti cosa che CP_1 ha fatto senza tuttavia risolvere il problema;
con riguardo alla pavimentazione esterna dell'abitazione (cfr i capitoli da 25 a 28) precisa che mentre le piastrelle oggetto di restituzione richiesta dalla erano in pietra naturale, quelle restituite dalla CP_1 CP_1 erano di qualità inferiore in quanto di cava e con fossili, costavano meno ed erano di un unico colore anziché di tre come quelle originarie (gialline, verdine e grigie) sicché la rampa di accesso carraio e del percorso pedonale lungo il perimetro della casa presentano sfumature di grigio ed una porosità diversa dalle lastre posate per prime che sono a tre sfumature (gialla verde grigia); quanto infine al materiale elettrico (cfr capitoli da 28 a 34) mentre CP_2 nella lettera di contestazione aveva dedotto genericamente l'incompletezza e la qualità scadente delle lampade al neon, nell'atto introduttivo e nella memoria istruttoria deduce la sussistenza di deformazioni dei diffusori in lastra opaline che si afflosciano uscendo dall'apparecchio nonché la mancanza di alcuni pezzi di montaggio tanto che stanti i malfunzionamenti, ha dovuto ricomprarli.
4_Ciò premesso, appare opportuno richiamare brevemente i principi enunciati dalla Suprema
Corte circa la distinzione tra vizio redibitorio, mancanza di qualità promesse o essenziali, la consegna di aliud pro alio , al fine di individuare la disciplina applicabile al caso in esame.
In tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.), e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.) pur presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra; entrambe le ipotesi differiscono dalla consegna di "aliud pro alio" che si ha quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti (cfr. Cass. Sentenza
n. 6596/2016 e successive conformi).
5_Ora, la individuazione della normativa applicabile richiede la preliminare ricognizione degli esiti delle indagini effettuate dal ctu di questo Tribunale geom. in quanto la percezione Per_1 del tecnico consente di verificare se la situazione denunziata dal compratore corrisponda effettivamente ad un vizio redibitorio sussumibile entro al cornice giuridica dell'art. 1490 o
1497 oppure ad un aliud pro alio.
Le conclusioni del ctu vengono in tale sede integralmente richiamate in quanto frutto di indagini accurate e corretta applicazione dei principi civilistici non ravvisandosi le carenze ribadite dall'opponente negli scritti conclusi in ordine alle quali il difensore ha proposto istanza di querela di falso. Si osserva sul punto che l'idoneità del documento impugnato ad assumere efficacia di prova privilegiata costituisce il presupposto necessario del procedimento di verificazione giudiziale a norma degli artt. 221 e seguenti cod. proc. civ. Ne consegue che è inammissibile la proposizione della querela avverso la consulenza tecnica d'ufficio, la quale, riguardo alle affermazioni, constatazione o giudizi in essa contenuti, non è munita di pubblica fede, potendo essere contrastata con tutti i mezzi di prova e non essendo vincolante per il giudice, che può liberamente disattenderla (Css. Civile, Sentenza n. 9796 del 04/05/2011).
6_Con riguardo al bagno padronale il geom. a pagina 8 della relazione di perizia, ha Per_1 rilevato unicamente la disomogeneità della tonalità di colore della panca riconducendola all'usura nel tempo;
ha accertato un errato posizionamento della rubinetteria del lavandino che provoca schizzi del getto d'acqua rimediabili con la semplice regolazione dei congegni all'interno del rubinetto;
ha accertato che la mezzaluna in doghe non è in legno bensì in pvc che non assorbe l'acqua, è di una tonalità non omogenea a causa dell'utilizzo di prodotti per la pulizia non adeguati che hanno intaccato la superficie ed ha rilevato che il pavimento in legno del bagno è stato posato con errata stuccatura tra mezzaluna in doghe e pavimento, rimediabile con la rimozione della stuccatura ed il successivo ripristino con un costo di € 85,00. Ritiene il
Tribunale in considerazione della causa esterna non connessa ad un difetto intrinseco del bene e della esiguità delle opere di ripristino, che alcuna delle situazioni lamentate nel bagno padronale costituiscano imperfezioni o difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa né tanto meno che influiscano, nell'ambito di un medesimo genere di bene, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra né tantomeno costituiscano difetti che impediscano al bene di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti.
Le situazioni lamentate non integrano pertanto inadempimenti qualificabili come vizi redibitori per i quali è invocabile la risoluzione del contratto prevista fra le forme di garanzia invocabili ai sensi dell'art. 1495 c.c. sicché è superfluo accertare se la denuncia fatta dal venditore sia o meno tempestiva in quanto non soggetta al rispetto rigoroso dei termini previsti dall'art. 1490
c.c. e Dlgs. N . 206/2005.
Occorre ora verificare, stante il tenore delle conclusioni rassegante dall'opponente, se residui la possibilità per il compratore di fare ricorso al rimedio generale della risoluzione del contratto per inadempimento previsto dall'art. 1453 Cod. Civile. Si osserva sul punto che non è possibile, alla luce della istruttoria orale espletata, ricostruire il contenuto delle intese contrattuali nei termini voluti dall'opponente con riferimento al materiale della panca all'interno del box doccia, che secondo l'opponente avrebbe dovuto essere in legno teak, né con riguardo al colore e materia delle piastrelle fornite. I testi offerti dalla parte opponente e hanno dimostrato durante l'escussione Testimone_1 Testimone_2 testimoniale di conoscere il contenuto dei capitoli di prova prima che le domande venissero poste dal Giudice. La prima si è infatti rivolta direttamente al difensore dell'opponente affermando che vi era anche un capitolo di prova sul box doccia, il secondo, prima che gli venissero poste le domande, si è rivolto direttamente al giudice dichiarando spontaneamente “il box doccia dovevano riportarselo a casa perché non era quello che lui aveva chiesto (…)”. Il comportamento tenuto dai testi in udienza mina in radice la loro attendibilità sicché non si può tenere in alcun conto delle loro dichiarazioni. E' invece positivamente emerso, che
, dipendente della , in qualità di venditore e progettista dell'arredo Testimone_3 CP_1 bagno, aveva spiegato allo le ragioni per cui bisognava utilizzare un materiale Parte_1 diverso dal teak che non creasse un dislivello tra il pavimento del box doccia e quello del bagno tale da costituire una barriera architettonica per il compratore che aveva espressamente richiesto un box doccia utilizzabile da persone con disabilità. Il teste ha altresì confermato che fu lo a scegliere e ordinare le piastrelle del bagno padronale che tuttavia fece posare ad Parte_1 un soggetto terzo tale che, sentito come teste, ha confermato la circostanza. Persona_2
In tale quadro rivelatore della completezza delle informazioni fornite al cliente sulla qualità dei materiali, è del tutto plausibile ritenere che l'opponente sia stato ben consapevole delle scelte compiute e che pertanto sia stato fornito materiale conforme in tutto e per tutto agli accordi assunti. Consegue che alcun inesatto adempimento è imputabile al venditore con riferimento alla situazione lamentata dall'acquirente nel bagno padronale. Va così esclusa anche la possibilità per il compratore di fare ricorso al rimedio generale della risoluzione del contratto per inadempimento previsto dall'art. 1453 Cod. Civile.
Sull'asserito errato montaggio del portasciugamani nel bagno padronale, si osserva che la circostanza, negata dall'opposta, non ha trovato alcun riscontro nell'istruttoria espletata.
7_Con riferimento al bagno degli ospiti, le contestazioni sollevate dall'opponente, involgendo l'idoneità del box doccia all'utilizzo da parte di persone con disabilità motoria, che l'opponente ha sostenuto di avere espressamente richiesto, già a livello di allegazione sono inquadrabili entro la cornice giuridica tracciata dall'art. 1490 con riguardo alla garanzia ivi prevista per vizi redibitori. Le contestazioni dell'opponente concernono infatti le dimensioni del box doccia, che avrebbero, a suo dire, dovuto consentire l'ingresso di soggetto in carrozzina con conseguente necessità di fruire di apertura totale della porta priva di fermo-porta dovendovi passare una carrozzina larga 70 cm. . È incontestato che tali elementi siano stati oggetto di discussione fra le parti nel momento in cui , incaricato della progettazione Testimone_3 dell'arredamento del bagno di servizio (c.d. degli ospiti) ha illustrato al sig. le varie Parte_1 opzioni di dimensione del box concordando un progetto che prevedesse una larghezza di cm.
80 per cm. 80. Consegue che nel caso in esame, le dimensioni del box doccia e la possibilità di aprire la porta di accesso con rotazione di ampiezza tale da non costituire intralcio alla movimentazione di una carrozzina all'interno del bagno, costituiscono elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito del genere “box doccia”, sull'appartenenza ad una specie di box che può essere usata da persone con disabilità motoria.
La astratta sussumibilità della situazione lamentata entro la garanzia prevista dall'art. 1490 c.c.
, implica la necessità di verificare, a fronte dell'eccezione di tardività della denuncia del vizio,
l'assolvimento da parte del compratore degli oneri cui soggiace l'esercizio della garanzia per i vizi redibitori tenuto conto che alla fattispecie in esame è applicabile ratione materiae il D. Lgs.
n. 206/2005 c.d. “Codice del Consumo”, essendo il compratore un consumatore, per il quale la garanzia per vizi opera sulla base di termini più ampi di quelli previsti dal Codice Civile, in quanto il consumatore, ai sensi dell'art. 132 nel testo in vigore ratione temporis all'epoca della vendita, ha l'onere di denunciare la presenza dei vizi entro due mesi dalla loro scoperta, mentre l'azione di garanzia si prescrive nel termine di due anni.
La denunzia non è soggetta a particolari oneri formali;
il criterio dettato al riguardo dalla giurisprudenza è quello dell'idoneità della stessa rispetto alle caratteristiche del venditore.
Maggiori problemi desta il contenuto della denunzia, rispetto al quale- in punto ai caratteri di specificità e completezza- si registrano contrasti fra la giurisprudenza di merito, che sovente ha richiesto che la denunzia fosse munita di una certa specificità, e la giurisprudenza di legittimità che ritiene sufficiente una denuncia anche generica e sommaria sempreché con essa il venditore sia reso edotto, come deve ritenersi avvenuto nel caso in esame, che il compratore ha riscontrato, seppure in maniera non ancora chiara e completa, che la cosa è affetta da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore
(cfr. Cass. Civ. Ordinanza n. 27488 del 28/10/2019). Ora, a fronte dell'accertamento della data di consegna degli elementi costitutivi del box doccia avvenuta in data 3.9.2007 come risulta dal ddt n. 355 allegato alla fattura 307 del 7/9/2007 di cui al doc. n. 14 prodotto nella fase monitoria, l'opponente non ha allegato, come era suo onere, la data in cui ha scoperto l'asserito vizio, circostanza che neppure l'istruttoria orale ha fatto emergere visto che l'opponente ha ammesso in sede di interrogatorio che al montaggio ha provveduto un soggetto da lui incaricato, circostanza peraltro confermata in sede di audizione testimoniale del soggetto incaricato senza tuttavia precisare la data in cui ciò è CP_3 avvenuto.
Non essendo stata allegata la data della scoperta del vizio, d'altronde non ricavabile neppure per presunzioni, e non essendovi stato alcun intervento in loco da parte del venditore da cui evincere il riconoscimento del vizio, non è possibile verificare la tempestività della denuncia inviata dal legale via fax in data 2.9.2008 ad un anno dalla consegna.
L'eccezione di tardività della denuncia avanzata dall'opposta è pertanto fondata e CP_1 preclude così l'accesso allo scrutinio della entità e delle conseguenze del vizio lamentato.
Con riferimento al prezzo dello , anche ai fini della disciplina Parte_2 sull'inadempimento in generale, in mancanza della specifica allegazione e prova delle circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbe stato concordato un prezzo diverso da quello poi effettivamente corrisposto, senza neppure indicare i criteri per quantificarlo per differenza, è del tutto irrilevante accertare se nella scatola che conteneva l'oggetto fosse o meno indicato che si trattava di un pezzo esposto al pubblico nella mostra del negozio. La richiesta di approfondimento tecnico invocato dal nuovo difensore dell'opponente su tale irrilevante questione va pertanto disattesa.
8_Venendo ora ai mobili della cucina Arrital, si osserva che la diversità di colore tra il bianco della cassettiera e quello delle ante lamentato dal compratore e la circostanza che le ante a ribalta ed i cassetti fossero fuori piombo rispetto agli spessori degli stipiti, sono vizi che rientrano a pieno titolo a livello di allegazione nella garanzia prevista dall'art. 1490 c.c.
A fronte della eccezione di tardività della denuncia occorre pertanto verificare l'assolvimento da parte del compratore degli oneri cui soggiace l'esercizio della garanzia per i vizi redibitori come previsto dall'art. 132 del D. Lgs. n. 206/2005 c.d. “Codice del Consumo”, nel testo in vigore ratione temporis all'epoca della vendita secondo i criteri già enunciati con riferimento alla mancanza di particolari oneri formali ed al contenuto della denunzia. I componenti della cucina sono stati consegnati in data 25.6.2007, come risulta dal ddt allegato alla fattura n. 221 del del 27.6.07 di cui al doc. n. 13 prodotto nella fase monitoria. Il produttore
è intervenuto in loco sostituendo i frontali in data 7.9.2007, circostanza confermata dal dipendente del venditore il quale, sentito come teste, ha confermato di avere Testimone_4 richiesto l'intervento del produttore per venire incontro alle esigenze del cliente in Parte_1 quanto la non era ancora stata pagata. Tale comportamento rivela che il venditore era CP_1
a conoscenza della situazione lamentata dal compratore sicché è superfluo accertare se il compratore abbia tempestivamente denunciato tale vizio. Secondo l'orientamento Parte_1 consolidato della Suprema Corte, infatti, il riconoscimento del vizio rilevante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1495, II co. Cod. Civ. non va inteso quale dichiarazione negoziale di assunzione di responsabilità, bensì quale mera dichiarazione di scienza evincibile da fatti concludenti, come, appunto nel caso in esame, l'aver chiesto al produttore di venire incontro alle esigenze del cliente circostanza che presuppone la obiettiva acquisizione da parte del venditore della conoscenza della situazione lamentata dal compratore senza che ciò significhi anche che egli si sia assunto per ciò solo la responsabilità dell'asserito vizio.
Occorre ora verificare l'entità dei vizi lamentati e verificare se causino una apprezzabile diminuzione di valore della cucina tenendo conto del fatto che le ante originarie sono state sostituite all'esito delle doglianze del sig. e che l'istruttoria testimoniale ha Parte_1 consentito di appurare che il montaggio della cucina è stato affidato da a terzi, come Parte_1 confermato dal teste il quale in qualità di dipendente della ha Testimone_4 CP_1 confermato un accordo intervenuto con lui in tal senso. Il teste ha altresì precisato di avere ricevuto una telefonata dallo nel corso della quale questi gli confermava che Parte_1 stavano montando la cucina.
Nessuna responsabilità può pertanto essere addossata alla per opere eseguite da terzi CP_1
e per vizi la cui insorgenza non è in nesso causale con la fornitura quali quelli che il ctu ha rilevato nella propria relazione riconducibili al montaggio ( “fuori-bolla sia in senso verticale che in senso orizzontale, e per questo motivo le antine formavano un effetto a “V” tra di loro”, le antine necessitano di registrazione, cfr pag 11 rel ctu).
Fra i vizi tempestivamente allegati, il ctu ha accertato unicamente una leggera differenza di tonalità nel colore degli schienali dei pensili (cfr. pag. 11 della relazione peritale) e la presenza di aloni in un pensile, che egli riconduce all'uso di prodotti per la pulizia. L'opponente, pur dopo la sostituzione degli elementi originari, sostiene che la cucina è ora di quattro colori differenti, differenze che tuttavia non si percepiscono nelle foto allegate alla perizia .
Considerata la irrisoria entità del fenomeno riguardante elementi non visibili dall'esterno e privi di ogni impatto estetico in relazione ai quali sono state determinati esigui costi di ripristino
(sostituzione schienali € 250,00 + € 150,00 cfr. pag. 12 chiarimenti ctu) è da escludere che i fenomeni rilevati costituiscano vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cucina pari ad € 11.000,00 sicché va esclusa la possibilità di ricorrere alla garanzia ex art. 1490
Cod. Civ. e conseguentemente la risoluzione del contratto visto che l'inesatto adempimento ha scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del compratore non essendo neppure integrati i presupposti per l'esercizio dell'azione prevista dall'art. 1453 cod. Civ.
Analoghe considerazioni vanno fatte con riguardo ai corpi illuminanti in relazione ai quali il consulente ha rilevato una deformazione dovuta al calore, chiarendo a pag. 13 della relazione di consulenza che tra le cause si può individuare anche la mancanza di fori di areazione delle nicchie di alloggio (cfr pag 13 rel chiarimenti) di cui non può certo ritenersi responsabile il fornitore. In ogni caso per la sistemazione degli stessi il ctu ha previsto un costo irrisorio pari ad € 100,00 che non incide in modo apprezzabile sul bene fornito diminuendone il valore.
Con riguardo alla fattura emessa da Arrital alla di data 27/6/2007 n. 6891 CP_1 consegnata a da direttore vendite Arrital convocato dal ctu in Parte_1 Persona_3 relazione, alla quale viene ribadita l'istanza di remissione in termine con richiesta di istanze istruttorie ulteriore, si osserva che l'opponente da tale documento inferisce che la cucina consegnata a sarebbe stata in esposizione in quanto nella fattura manca la Parte_1 cassettiera, indica componenti che non sono presenti nella cucina fornita quali tre fondi luminosi in alluminio da 90 cm e che la cucina è fianco sinistro con colonna del forno a sinistra mentre quella consegnata allo è fianco destro. Durante le operazioni peritali Parte_1 Per_3 avrebbe dichiarato che la cucina sarebbe stata “contraria” rispetto a quella ordinata.
A parere del Tribunale la riscontrata diversità dei prodotti descritti nella fattura è indice significativo della non attribuibilità alla vendita oggetto del giudizio di una fattura emessa da un soggetto che non è parte del giudizio
Da qui l'irrilevanza del documento.
9_Venendo ora alle contestazioni relative alle piastrelle fluorescenti ASSIOMA, che l'opponente assume essere state fornite in quantità maggiore rispetto a quanto pattuito con il venditore, si osserva che la parte della cucina coperta dai mobili misura circa due metri, e il prezzo delle piastrelle ASSIOMA addebitato dalla società è di € 380,00 meno lo CP_1 sconto del 35% al mq, e dunque un costo pari ad € 247,00 al mq (cfr fattura n. 140 del 24/4/2007 di cui al doc. 12 della fase monitoria). E' provato documentalmente (cfr fattura n. 221 del
27/6/2007, doc. 13 della fase monitoria- relativa al separato ordine di ulteriori 2 mq di piastrelle)
e risulta ammesso durante l'interrogatorio formale dall'opponente , che nel corso dei lavori egli ha ordinato la maggior quantità di piastrelle incaricando il signor della Persona_2 relativa posa, che ha pagato al termine del lavoro, circostanza quest'ultima confermata in sede testimoniale dal posatore. D'altronde l'istruttoria testimoniale corrobora tali assunti. Il teste ha confermato che fu a far posare tali piastrelle e che dopo un Testimone_3 Parte_1 primo ordine di mq 15 consegnato in aprile, ordinò e ricevette ulteriori 2 mq in giugno, provvedendo a far posare sia la prima tranche che la seconda, precisando che la seconda fornitura era stata da lui chiesta dopo che, per risparmiare, aveva cambiato idea circa la opportunità di posare sotto gli elettrodomestici piastrelle in gres. In tale quadro altro è evidente che la fornitura sia stata eseguita in linea con le intese assunte.
10_L'opponente si duole poi del fatto che gli siano state fornite piastrelle della misura diversa da quella del campione consegnatogli originariamente e sulla base del quale è stato realizzato il massetto della cucina che pertanto ha poi dovuto rifare per adattarlo alle diverse dimensioni delle piastrelle consegnate. Il venditore ha replicato che l'artigiano incaricato di realizzare il massetto tale era ben a conoscenza delle dimensioni delle piastrelle scelte dal Persona_4 committente (60x60) in quanto la circostanza gli era stata comunicata dal venditore e che comunque ai fini della realizzazione del massetto era indifferente che le piastrelle misurassero
60x60 o 30x30, essendo rilevante unicamente lo spessore delle piastrelle prescelte, identico in entrambi i casi. Ora, è documentalmente provato che le piastrelle della misura 60x60 sono state consegnate in cantiere in data il 12 aprile 2007 (cfr. ddt di cui ala doc. 12 fase monitoria), pertanto quando nel mese di settembre ha realizzato il massetto su incarico del Persona_4 sig. , le piastrelle da posare si trovavano già in cantiere e l'artigiano aveva modo di Parte_1 verificarne lo spessore per adeguare l'altezza del massetto. E' pertanto credibile quanto dichiarato in sede di escussione testimoniale da , l'artigiano che è dovuto Persona_2 intervenire in un secondo momento sul massetto realizzato in precedenza. Il teste ha riferito infatti che il problema del massetto non era relativo alle dimensioni delle piastrelle ma alle modalità con cui era stato posato ed ha precisato di avere carteggiato il massetto della cucina per una fascia di 10 cm. per ridurne lo spessore così da portare allo stesso livello la giuntura della zona destinata alla posa delle piastrelle con la zona destinata alla posa del legno;
ha precisato che per fare ciò era in possesso di un campione dei listoni in legno e anche delle piastrelle, che erano già in loco;
ha precisato che il massetto era tra l'altro fuori squadra, nel senso che l'angolo era superiore a 90 gradi tra il punto di partenza e quello di arrivo della pavimentazione. Il lavoro è consistito nel taglio con flessibile e rimozione con scalpello. Ha precisato che la fascia di massetto abrasa aveva le dimensioni di 4 metri per 10-15 cm. circa;
ed ha aggiunto che per tutti lavori è stato pagato dallo . La circostanza che fu in Parte_1 precedenza consegnato un campione di piastrelle 30x30 si spiega con il desiderio, negato da ma confermato dal teste , che il sig. ebbe fino Parte_1 Testimone_3 Parte_1 all'ultimo incertezze sulle piastrelle da ordinare e che il campione gli fu consegnato solo per valutare l'effetto estetico dato dalla retro luminescenza. Le circostanze emerse escludono pertanto che si possano ravvisare i profili di responsabilità del venditore prospettati dall'opponente anche in ordine a tale aspetto.
11_Con riferimento alle contestazioni relative alle piastrelle da posare nella parte esterna dell'abitazione, soccorrono ancora una volta le indagini compiute dal ctu. Egli ha accertato la presenza di alcune lastre con scagliature ed altre con colorazione più scura di alcune plotte rispetto ad altre per un'area di mq 10 (cfr. pag. 6 rel ctu) dovute alla fornitura, avvenuta durante la posa, di una partita di materiale avente caratteristiche differenti;
ha rilevato, in linea con quanto già emergeva dagli atti del processo, che per rendere la differenza cromatica meno evidente , successivamente alla prima posa è stata eseguita un'operazione di lievo e ricollocazione in diversa sede delle lastre con tonalità più scura al fine di ottenere un effetto cromatico più omogeneo. Il ctu ha ritenuto che la diversità cromatica delle lastre sia un difetto imputabile ad una fornitura di materiale con caratteristiche differenti.
Osserva il tribunale che trattasi di vizio che a livello di allegazione è sussumibile entro la cornice giuridica delineata dall'art. 1497 con conseguente termini e condizioni per l'azione previsti dall'art. 1495 cod civ.
Ora, è incontestato che l'opponente ha restituito alla società mq. 7,00 della partita Controparte_1 originariamente ordinata (cfr fattura n. 357 del 29/11/2006, doc. 5 della fase monitoria e successiva nota di accredito doc. 8 che documenta lo storno di una parte della fornitura).
D'altronde le prove per testi hanno confermato l'accordo restitutorio. E' altresì incontestato l'intervenuto accordo tra le parti per la fornitura di una ulteriore partita di piastrelle, cui si riferisce la fattura n 357 del 29/10/2007 (cfr doc. 16).
Rileva il tribunale che la colorazione della nuova tranche di pavimentazione fornita era indiscutibilmente percepibile e rilevabile dall'acquirente, che avrebbe pertanto avuto l'onere ai sensi di quanto previsto da art. 1491 c.c. a pena di esclusione della garanzia, di contestare e rifiutare tempestivamente la fornitura.
Considerato che la pavimentazione è stata fatta porre in opera direttamente dallo a Parte_1 mezzo di artigiano di propria fiducia, e che è stato lo stesso a chiedere anche al Parte_1 medesimo artigiano di provvedere al riposizionamento di alcune plotte per distribuire in maniera omogenea quelle più scure, come ammesso in sede di interpello e confermato dai testi
, il posatore , il teste , è evidente che Testimone_5 Persona_4 Testimone_3
l'opponente ha accettato la fornitura con conseguente preclusione della possibilità di contestazioni in tale sede.
Osserva peraltro il Tribunale che la quantità ordinata in seconda battuta pari a 16 mq è maggiore rispetto a quella restituita, pari a 7 mq. per cui è plausibile che avrebbe comunque Parte_1 dovuto ordinare una seconda fornitura per completare il lavoro. Avrebbe ragionevolmente ottenuto comunque plotte con sfumatura diversa posto che, come rilevato dal ctu, si tratta di materiale naturale proveniente da cava.
12_Con riferimento alla lamentata mancata consegna dei certificati di garanzia del produttore osserva il Tribunale che trattasi di contestazione sollevata per la prima volta nel corso del giudizio e di cui non vi è accenno nell'atto di opposizione il cui scrutinio deve ritenersi precluso.
13_Alla stregua delle considerazioni svolte, considerato che nessuna delle contestazioni tempestivamente sollevate dall'opponente fino alla capitolazione contenuta nella Parte_1 memoria istruttoria ex art. 183 VI co. c.p.c. n. 2 si è rivelata fondata, l'opposizione va rigettata con conseguente conferma dell'opposto decreto e rigetto della domanda di risoluzione contrattuale avanzata dall'opponente.
14_Le spese di lite, in applicazione del DM 55/2014 aggiornato sulla base del D.M. n.
147/2022, si liquidano nei valori medi, in complessivi € 5.077,00 oltre accessori di legge e spese generali ( 15% sul compenso totale ) (valore della causa € 17.749,66 scaglione da €
26.001 ad € 52.000) , e vengono poste a carico dell'opponente in base al principio della soccombenza con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario avv. Roberta
Perrero. Per analoga ragione le spese di ctu già liquidate nel corso del giudizio vengono poste definitivamente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Ex Sezioni Distaccate, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo r.g. 50014525/2009, promossa da contro , , Parte_1 CP_1 definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'opposizione confermando l'opposto decreto;
- condanna l'opponente alla rifusione elle spese di lite in favore dell'opposta liquidate in complessivi € 5.077,00 oltre accessori di legge e spese generali ( 15% sul compenso totale ) (valore della causa € 17.749,66 scaglione da € 26.001 ad € 52.000) con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario avv. Roberta Perrero;
- pone le spese di ctu già liquidate nel corso del giudizio definitivamente a carico dell'opponente;
- rigetta ogni altra domanda.
Venezia, 25/08/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo