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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 4115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4115 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Romana Amarelli Consigliere Email_1
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza 27 novembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2131/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
NO (CE) alla via Arezzo n. 37 (c.f. ), rappresentato C.F._1
e difeso giusta procura in calce al ricorso ex art. 442 c.p.c. dall'Avv. GENNARO ORLANDO, presso il quale elegge domicilio in Napoli alla via Giotto n. 25 (c.f.
, il quale dichiara di voler ricevere, ai sensi degli artt. 133, C.F._2
134 e 176 c.p.c., le comunicazioni di rito presso il proprio numero di fax 081.2207372 o indirizzo di posta elettronica
Email_2
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, ai fini del presente processo rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo ( ), tutti giusta procura generale alle liti a C.F._3 rogito Notaio di Roma REP n. 37875 del 22/03/2024, che si deposita Per_1 in copia unitamente al presente atto, con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo PEC t. Email_3
APPELLATO
OGGETTO : Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,in funzione di giudice del lavoro n. 260/2024, pronunciata a verbale il 30.1.2024 pubblicata in pari data, non notificata ,a definizione della causa iscritta al n. R.G. 4367/2023-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.7.2024 presso questa Corte Territoriale, l'epigrafata parte appellante ha proposto appello parziale avverso la sentenza in oggetto indicata , con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al pagamento dei ratei maturati e non riscossi a titolo di ratei mensili della indennità di accompagnamento dal 01/10/2021, dovuti a seguito di Decreto di Omologa pubblicato il 17/02/2023 emesso dal Tribunale di S. Maria C. V. mentre erano state compensate integralmente le spese di lite.
Parte appellante ha lamentato l'erroneità della decisione in punto di governo delle spese, motivata sull'erronea convinzione che, a decorrere dal 1-1-2012, l'unica modalità ammessa per la presentazione all' delle istanze in esame era CP_1 quella mediante il canale telematico accessibile tramite pin sul portale dell' e contact center integrato, per cui , la domanda di richiesta del CP_1 pagamento ratei presentata a mezzo pec, avanzata dal era Parte_1 tamquam non esset. Parte appellante ha eccepito la VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 38, COMMA 5, DEL D.L. 78/2010, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 122 DEL 30 LUGLIO 2010 – VIOLAZIONE DELL'ART. 15 L. N. 183/2011 (che prevede l'utilizzo in modo esclusivo del canale telematico per la trasmissione di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, anche con riguardo alla trasmissione dei dati socio economici dell'istante), assumendo che il primo giudice aveva del tutto trascurato che il sistema invece preclude al cittadino l'inoltro telematico del modello Ap70; ha inoltre eccepito che ,ai sensi e per gli effetti dell'art.15 della L. 12 novembre 2011, n. 183 è fatto obbligo alle PP.AA., e quindi anche all' CP_1 di acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. Sul presupposto che la sussistenza di tutti i requisiti sanitario e socioeconomici era incontestata tra le parti e che l' aveva provveduto al pagamento dopo CP_1 ben oltre 5 mesi dal deposito del ricorso, , in applicazione del principio della soccombenza virtuale, chiedeva, in riforma in parte qua dell'impugnata sentenza, di condannare l' al pagamento delle spese legali e competenze CP_1 professionali di primo grado, da liquidarsi nella misura totale di €. 2.697,00 con riferimento al valore della causa oltre spese forfetarie ed accessori come per legge con distrazione, nonché a quelle del presente grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' che, sulla base di CP_1 plurime argomentazioni , resisteva al gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze del grado. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione .
Va in primo luogo rilevato che il gravame investe la sola liquidazione delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini.
Nella specie il primo giudice, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento, ha compensato per intero le spese di lite così argomentando “…a decorrere dal 1-1-2012 l'unica modalità ammessa per la presentazione all' delle istanze in esame è quella mediante il canale CP_1 telematico accessibile tramite pin sul portale dell'Istituto e contact center integrato. Ebbene, tanto premesso, nella fattispecie in esame, l'unica possibile modalità di presentazione della domanda di liquidazione dei ratei a titolo di indennità di accompagnamento è quella telematica ovvero mediante l'utilizzo del web – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite pin dispositivo attraverso il portale dell'Istituto e mediante l'invio, in tale modalità, dell'apposito modello AP70. Per tali ragioni la domanda di richiesta del pagamento ratei presentata a mezzo pec, come nella fattispecie in oggetto, è tamquam non esset. Per tali ragioni le spese di lite vanno interamente compensate”.
La Corte non condivide l'iter argomentativo del primo giudice alla stregua delle seguenti considerazioni .
In punto di diritto si osserva che il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale per cui l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa fondata su criteri di verosimiglianza. ( v. Cass. sent. del 11/08/2022 n.24714 ; conf. sentenza del 29/11/2016 n. 24234). La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta,dunque, l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne ,con adeguata motivazione, la compensazione, totale o parziale. Il giudicante, quindi , non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite. Ebbene , nella specie, è pacifica la fondatezza del buon diritto dell'originaria parte ricorrente, tant'è che l' ha provveduto alla liquidazione della relativa CP_1 prestazione;
mette conto osservare che detto pagamento è avvenuto solo in corso di causa e precisamente nel gennaio 2024 ossia dopo ben cinque mesi dal deposito del ricorso giudiziario che determina la pendenza della lite ( deposito avvenuto in data 14.7.2023 ) ; è evidente che l'adempimento successivo a tale data ,intervenuto in corso di causa non incide sulle ragioni della parte ricorrente, che risulta perciò virtualmente vittoriosa (cfr. Cass. civ., sez. I, 9.07.2003 n. 10782),. Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti “ la cessazione della materia del contendere, che sopravvenga nel corso del processo, non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in difetto di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. Deve ritenersi insufficiente, in tale evenienza, la motivazione che disponga la compensazione delle spese per la sola e generica "peculiarità della materia" laddove non ricorra alcuna oggettiva opinabilità delle questioni affrontate né l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza.” (Cass. civ., Ord. 16.06.2023 n. 17256).
Nella specie , l'avvenuto pagamento della prestazione, effettuato solo nel gennaio 2024 ossia dopo il deposito nonché la notifica del ricorso giudiziario non costituisce motivo per derogare l'applicazione del criterio di soccombenza seppur “virtuale” stante la statuita cessazione della materia del contendere, ai fini regolamentazione delle spese processuali sostenute nel giudizio di primo grado. Peraltro il pagamento intervenuto solo in corso di causa denota , da un lato , che la parte per far valere il proprio diritto si è dovuta comunque rivolgere ad un legale accollandosi i relativi costi, dall'altra parte, il pagamento è intervenuto allorquando la maggior parte dell'attività del procuratore di parte ricorrente era già stata svolta. Le considerazioni che precedono sono già di per sé sufficienti ad addivenire alla riforma in parte qua dell'impugnata sentenza , che è errata anche sotto altro profilo giuridico. Ed infatti la motivazione sull'irrituale trasmissione del mod. AP 70, non inviato attraverso il canale informatico, ex D.L. N.78/2010 art. 38 co. 5 che, a dir del primo giudice giustificherebbe il ritardo nel pagamento, e , dunque la compensazione delle spese di lite, non può essere condivisa. Sul punto parte appellante ha dedotto che la presentazione del modello AP70 attraverso il canale telematico ,resta preclusa finché l' non abbia acquisito CP_1 nel proprio sistema informatico il decreto di omologa e non abbia, previa effettuazione dei controlli sulla sussistenza dei requisiti socio- economici, provveduto all'emissione del certificato di pensione. Finché l' non provvede agli adempimenti summenzionati, l'assistito che. CP_1 per il tramite del patronato o pin personale voglia inoltrare telematicamente il modello AP70 è impossibilitato a farlo atteso che nella posizione telematica dell'istante presso l' è presente il solo verbale della Commissione (negativo ) CP_1 impugnato e non è prevista l'apertura di una fase concessoria che prevede l'inoltro telematico del modello AP70. Si tratta di rilievi del tutto condivisibili per nulla contrastati dall' CP_1 previdenziale che alcunchè ha comprovato e, ancor prima , allegato . A ciò deve aggiungersi che nel messaggio n. 20715 del 17.12.2013 si CP_1 evidenzia che la verifica dei requisiti socio-economici “non possa essere effettuata mediante l'utilizzo generalizzato ed indiscriminato della richiesta del modello autocertificativo cd. AP70” e che l' , una volta ricevuto il decreto di omologa, CP_1 per le prestazioni dipendenti dal requisito reddituale ne verifica la sussistenza sui propri data-base (tra cui: cassetto previdenziale, casellario dei lavoratori attivi, Agenzia delle entrate). Nel caso in cui le indagini non diano risultati utili per l'accredito delle somme, si procederà al pagamento presso lo sportello dell'Ufficio postale più vicino alla residenza dell'interessato a cui verrò recapitata apposita comunicazione.
Nel messaggio n. 20715 del 2015 si legge ancora che si procederà alla liquidazione “utilizzando ogni possibile informazione già in possesso dell' , CP_1 prescindendo anche dalla restituzione tempestiva del modello AP70” per garantire l'erogazione della prestazione nel termine di 120 gg.. E ,nella specie, detto termine risulta abbondantemente decorso a fronte del decreto di omologa pubblicato il 17/02/2023.
Per le ragioni tutte sin qui esposte , ne consegue l'inadeguatezza della motivazione con la conseguenza che ,in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, l' deve essere condannato al pagamento CP_1 delle spese del primo grado del giudizio per intero.
Dette spese vengono liquidate in complessivi euro 2.697,00, in applicazione dei parametri minimi ex DM 55/2014 e succ. modif. ed integraz. , tenuto conto del valore della causa ( di natura previdenziale) riconducibile a quello dello scaglione al quale l'appellante ha fatto riferimento, non contestato dall' ed CP_1 individuato tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 e delle fasi di studio
,introduttiva, istruttoria /trattazione e fase decisionale di fatto espletate. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione del valore riferito alla sola questione delle spese oggetto del gravame nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma , condanna l' al pagamento delle spese del primo CP_1 grado del giudizio che liquida in complessivi euro 2.697,00;
-condanna l'appellato al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in euro 962,00; il tutto oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario .
Così deciso in Napoli lì 27.11.2025
Il Presidente est./rel.
Dott.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche
composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Romana Amarelli Consigliere Email_1
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza 27 novembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2131/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
NO (CE) alla via Arezzo n. 37 (c.f. ), rappresentato C.F._1
e difeso giusta procura in calce al ricorso ex art. 442 c.p.c. dall'Avv. GENNARO ORLANDO, presso il quale elegge domicilio in Napoli alla via Giotto n. 25 (c.f.
, il quale dichiara di voler ricevere, ai sensi degli artt. 133, C.F._2
134 e 176 c.p.c., le comunicazioni di rito presso il proprio numero di fax 081.2207372 o indirizzo di posta elettronica
Email_2
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, ai fini del presente processo rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo ( ), tutti giusta procura generale alle liti a C.F._3 rogito Notaio di Roma REP n. 37875 del 22/03/2024, che si deposita Per_1 in copia unitamente al presente atto, con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo PEC t. Email_3
APPELLATO
OGGETTO : Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,in funzione di giudice del lavoro n. 260/2024, pronunciata a verbale il 30.1.2024 pubblicata in pari data, non notificata ,a definizione della causa iscritta al n. R.G. 4367/2023-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.7.2024 presso questa Corte Territoriale, l'epigrafata parte appellante ha proposto appello parziale avverso la sentenza in oggetto indicata , con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al pagamento dei ratei maturati e non riscossi a titolo di ratei mensili della indennità di accompagnamento dal 01/10/2021, dovuti a seguito di Decreto di Omologa pubblicato il 17/02/2023 emesso dal Tribunale di S. Maria C. V. mentre erano state compensate integralmente le spese di lite.
Parte appellante ha lamentato l'erroneità della decisione in punto di governo delle spese, motivata sull'erronea convinzione che, a decorrere dal 1-1-2012, l'unica modalità ammessa per la presentazione all' delle istanze in esame era CP_1 quella mediante il canale telematico accessibile tramite pin sul portale dell' e contact center integrato, per cui , la domanda di richiesta del CP_1 pagamento ratei presentata a mezzo pec, avanzata dal era Parte_1 tamquam non esset. Parte appellante ha eccepito la VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 38, COMMA 5, DEL D.L. 78/2010, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 122 DEL 30 LUGLIO 2010 – VIOLAZIONE DELL'ART. 15 L. N. 183/2011 (che prevede l'utilizzo in modo esclusivo del canale telematico per la trasmissione di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, anche con riguardo alla trasmissione dei dati socio economici dell'istante), assumendo che il primo giudice aveva del tutto trascurato che il sistema invece preclude al cittadino l'inoltro telematico del modello Ap70; ha inoltre eccepito che ,ai sensi e per gli effetti dell'art.15 della L. 12 novembre 2011, n. 183 è fatto obbligo alle PP.AA., e quindi anche all' CP_1 di acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. Sul presupposto che la sussistenza di tutti i requisiti sanitario e socioeconomici era incontestata tra le parti e che l' aveva provveduto al pagamento dopo CP_1 ben oltre 5 mesi dal deposito del ricorso, , in applicazione del principio della soccombenza virtuale, chiedeva, in riforma in parte qua dell'impugnata sentenza, di condannare l' al pagamento delle spese legali e competenze CP_1 professionali di primo grado, da liquidarsi nella misura totale di €. 2.697,00 con riferimento al valore della causa oltre spese forfetarie ed accessori come per legge con distrazione, nonché a quelle del presente grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' che, sulla base di CP_1 plurime argomentazioni , resisteva al gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze del grado. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione .
Va in primo luogo rilevato che il gravame investe la sola liquidazione delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini.
Nella specie il primo giudice, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento, ha compensato per intero le spese di lite così argomentando “…a decorrere dal 1-1-2012 l'unica modalità ammessa per la presentazione all' delle istanze in esame è quella mediante il canale CP_1 telematico accessibile tramite pin sul portale dell'Istituto e contact center integrato. Ebbene, tanto premesso, nella fattispecie in esame, l'unica possibile modalità di presentazione della domanda di liquidazione dei ratei a titolo di indennità di accompagnamento è quella telematica ovvero mediante l'utilizzo del web – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite pin dispositivo attraverso il portale dell'Istituto e mediante l'invio, in tale modalità, dell'apposito modello AP70. Per tali ragioni la domanda di richiesta del pagamento ratei presentata a mezzo pec, come nella fattispecie in oggetto, è tamquam non esset. Per tali ragioni le spese di lite vanno interamente compensate”.
La Corte non condivide l'iter argomentativo del primo giudice alla stregua delle seguenti considerazioni .
In punto di diritto si osserva che il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale per cui l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa fondata su criteri di verosimiglianza. ( v. Cass. sent. del 11/08/2022 n.24714 ; conf. sentenza del 29/11/2016 n. 24234). La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta,dunque, l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne ,con adeguata motivazione, la compensazione, totale o parziale. Il giudicante, quindi , non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite. Ebbene , nella specie, è pacifica la fondatezza del buon diritto dell'originaria parte ricorrente, tant'è che l' ha provveduto alla liquidazione della relativa CP_1 prestazione;
mette conto osservare che detto pagamento è avvenuto solo in corso di causa e precisamente nel gennaio 2024 ossia dopo ben cinque mesi dal deposito del ricorso giudiziario che determina la pendenza della lite ( deposito avvenuto in data 14.7.2023 ) ; è evidente che l'adempimento successivo a tale data ,intervenuto in corso di causa non incide sulle ragioni della parte ricorrente, che risulta perciò virtualmente vittoriosa (cfr. Cass. civ., sez. I, 9.07.2003 n. 10782),. Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti “ la cessazione della materia del contendere, che sopravvenga nel corso del processo, non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in difetto di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. Deve ritenersi insufficiente, in tale evenienza, la motivazione che disponga la compensazione delle spese per la sola e generica "peculiarità della materia" laddove non ricorra alcuna oggettiva opinabilità delle questioni affrontate né l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza.” (Cass. civ., Ord. 16.06.2023 n. 17256).
Nella specie , l'avvenuto pagamento della prestazione, effettuato solo nel gennaio 2024 ossia dopo il deposito nonché la notifica del ricorso giudiziario non costituisce motivo per derogare l'applicazione del criterio di soccombenza seppur “virtuale” stante la statuita cessazione della materia del contendere, ai fini regolamentazione delle spese processuali sostenute nel giudizio di primo grado. Peraltro il pagamento intervenuto solo in corso di causa denota , da un lato , che la parte per far valere il proprio diritto si è dovuta comunque rivolgere ad un legale accollandosi i relativi costi, dall'altra parte, il pagamento è intervenuto allorquando la maggior parte dell'attività del procuratore di parte ricorrente era già stata svolta. Le considerazioni che precedono sono già di per sé sufficienti ad addivenire alla riforma in parte qua dell'impugnata sentenza , che è errata anche sotto altro profilo giuridico. Ed infatti la motivazione sull'irrituale trasmissione del mod. AP 70, non inviato attraverso il canale informatico, ex D.L. N.78/2010 art. 38 co. 5 che, a dir del primo giudice giustificherebbe il ritardo nel pagamento, e , dunque la compensazione delle spese di lite, non può essere condivisa. Sul punto parte appellante ha dedotto che la presentazione del modello AP70 attraverso il canale telematico ,resta preclusa finché l' non abbia acquisito CP_1 nel proprio sistema informatico il decreto di omologa e non abbia, previa effettuazione dei controlli sulla sussistenza dei requisiti socio- economici, provveduto all'emissione del certificato di pensione. Finché l' non provvede agli adempimenti summenzionati, l'assistito che. CP_1 per il tramite del patronato o pin personale voglia inoltrare telematicamente il modello AP70 è impossibilitato a farlo atteso che nella posizione telematica dell'istante presso l' è presente il solo verbale della Commissione (negativo ) CP_1 impugnato e non è prevista l'apertura di una fase concessoria che prevede l'inoltro telematico del modello AP70. Si tratta di rilievi del tutto condivisibili per nulla contrastati dall' CP_1 previdenziale che alcunchè ha comprovato e, ancor prima , allegato . A ciò deve aggiungersi che nel messaggio n. 20715 del 17.12.2013 si CP_1 evidenzia che la verifica dei requisiti socio-economici “non possa essere effettuata mediante l'utilizzo generalizzato ed indiscriminato della richiesta del modello autocertificativo cd. AP70” e che l' , una volta ricevuto il decreto di omologa, CP_1 per le prestazioni dipendenti dal requisito reddituale ne verifica la sussistenza sui propri data-base (tra cui: cassetto previdenziale, casellario dei lavoratori attivi, Agenzia delle entrate). Nel caso in cui le indagini non diano risultati utili per l'accredito delle somme, si procederà al pagamento presso lo sportello dell'Ufficio postale più vicino alla residenza dell'interessato a cui verrò recapitata apposita comunicazione.
Nel messaggio n. 20715 del 2015 si legge ancora che si procederà alla liquidazione “utilizzando ogni possibile informazione già in possesso dell' , CP_1 prescindendo anche dalla restituzione tempestiva del modello AP70” per garantire l'erogazione della prestazione nel termine di 120 gg.. E ,nella specie, detto termine risulta abbondantemente decorso a fronte del decreto di omologa pubblicato il 17/02/2023.
Per le ragioni tutte sin qui esposte , ne consegue l'inadeguatezza della motivazione con la conseguenza che ,in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, l' deve essere condannato al pagamento CP_1 delle spese del primo grado del giudizio per intero.
Dette spese vengono liquidate in complessivi euro 2.697,00, in applicazione dei parametri minimi ex DM 55/2014 e succ. modif. ed integraz. , tenuto conto del valore della causa ( di natura previdenziale) riconducibile a quello dello scaglione al quale l'appellante ha fatto riferimento, non contestato dall' ed CP_1 individuato tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 e delle fasi di studio
,introduttiva, istruttoria /trattazione e fase decisionale di fatto espletate. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione del valore riferito alla sola questione delle spese oggetto del gravame nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma , condanna l' al pagamento delle spese del primo CP_1 grado del giudizio che liquida in complessivi euro 2.697,00;
-condanna l'appellato al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in euro 962,00; il tutto oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario .
Così deciso in Napoli lì 27.11.2025
Il Presidente est./rel.
Dott.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche