Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 04/04/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO in persona del Giudice designato, dr. Roberta Bonaudi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 778/2024 R.G. promossa da:
, residente in [...] (CF. DGRG- Parte_1
) elettivamente domiciliato in Cuneo, Via Battisti n. 1, presso lo studio C.F._1 dell'avv. Fabrizio Gallo (CF. ), che lo rappresenta e difende per procu- C.F._2 ra allegata all'atto di citazione.
A T T R I C E
C O N T R O
, con sede in Vignolo, Via Parte_2
Roccasparvera n. 13, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domici- liata in Cuneo, presso lo studio dell'avv. Nicola Dottore, che la rappresenta e difende per pro- cura a margine della comparsa di costituzione.
C O N V E N U T A
OGGETTO: opposizione Agli atti esecutivi mobiliare
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'avv. F. Gallo per l'opponente così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, reiectis adversis:
- Accertare e dichiarare che la notifica al signor dell'avviso di iscrizione Parte_1
a ruolo del pignoramento R.G. 981/2023 non è mai avvenuta e dunque è inesistente e per l'effetto dichiarare l'inefficacia di detto pignoramento con conseguente estinzione dell'intera procedura esecutiva recante R.G. 981/2023 e revocare il provvedimento di assegnazione del
9.3.2024 in toto anche in punto spese procedura e spese legali;
Con il favore delle spese, diritti e compensi di causa (oltre al rimborso delle “spese generali”,
I.V.A. e C.P.A. come per legge)” con distrazione delle spese di lite ex art 93 c.p.c. liquidate a favore del sottoscritto difensore”;
L'avv. N. Dottore per la convenuta così conclude:
1
- in via principale: dichiarare l'intervenuta cessata materia del contendere e, in virtù della soc- combenza virtuale di controparte, condannare quest'ultima al pagamento in favore dell'opposta delle spese e dei compensi di entrambe le fasi della presente procedura di oppo- sizione, oltre spese generali, CPA ed IVA nelle misure di legge;
- in via subordinata: rigettare le domande attoree, poiché destituite di ogni fondamento fattua- le e giuridico. Con vittoria di spese e compensi di entrambe le fasi della presente procedura di opposizione, oltre spese generali, CPA ed IVA nelle misure di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 12.09.2023, l'impresa individuale di noti- Parte_2 Parte_2 ficava atto di pignoramento presso terzi all'odierna parte attrice, nonché al terzo pignorato
DES s.r.l.
La procedura veniva iscritta a ruolo al numero di RG Es. 981/2023 del Tribunale di Cuneo con fissazione udienza di comparizione delle parti al 18.01.2024.
Il debitore esecutato non eseguiva, ai sensi dell'art. 492 c. 2 c.p.c., la dichiarazione di residen- za o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario del Tribunale di Cuneo;
in data 16.11.2023 il creditore procedente depositava nel fascicolo telematico l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura esecutiva notificato al terzo ed al debitore esecutato.
In data l'avv. Fabrizio Gallo otteneva la visibilità del fascicolo della procedura nell'interesse del debitore esecutato, il quale all'udienza del 18.01.2024 compariva personalmente. Conte- stualmente presentava ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c.
Il G.E. all'udienza del 29.02.2024 si riservava e successivamente respingeva l'istanza di so- spensione e fissava termine di 30 giorni per l'avvio del giudizio di merito;
con successivo provvedimento datato il 09.03.2024 disponeva l'assegnazione delle somme pignorate con condanna al pagamento delle spese processuali.
2. Con atto di citazione notificato in data 05.04.2024, introduceva il giu- Parte_1 dizio di merito nel quale chiedeva di accertare e dichiarare l'inefficacia del pignoramento presso terzi, ai sensi dell'art. 543 comma 5 c.p.c., per mancata notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, nonché la revoca dell'ordinanza di assegnazione del 09.03.2024. Si costituiva in giudizio instando per la reiezione Parte_2 delle domande avversarie.
All'udienza del 24.10.2024 il giudice si riservava e successivamente fissava udienza per il
20.02.2025 per rimettere la causa in decisione.
Precisate quindi come sopra le conclusioni ad opera delle parti, la causa veniva trattenuta a decisione dal giudice unico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 L'opposizione deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
1. L'odierna opponente eccepisce la mancata notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruo- lo ai sensi dell'art. 543 comma 5 c.p.c., il quale, nella versione conseguente alla novella di cui alla legge n. 206/21, prescriveva che il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notificasse al debitore ed al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e depositasse nel fasci- colo telematico l'avviso notificato alle parti. La disposizione, inoltre, stabiliva l'inefficacia del pignoramento nel caso di mancata notifica dell'avviso o in caso di mancato deposito dell'avviso notificato nel fascicolo telematico.
Ora, nel caso in esame il creditore procedente in data 16.11.2023 depositava nel fascicolo te- lematico l'avviso di avvenuta iscrizione notificato al terzo tramite posta certificata ed al debi- tore mediante deposito presso la Cancelleria ai sensi dell'art. 492 comma 2 c.p.c.
In effetti, il debitore non aveva effettuato la dichiarazione di residenza o l'elezione di domici- lio presso uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, pertanto le notifiche e le comunicazioni a lui dirette potevano essere corretta- mente effettuate presso la cancelleria del Tribunale competente.
Il creditore odierno convenuto in opposizione allega di avere eseguito la notifica al debitore mediante il deposito telematico dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo presso la cancelleria delle esecuzioni del Tribunale di Cuneo.
Tale assunto non può essere accolto: una cosa è il deposito nel fascicolo dell'esecuzione dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento (che ha la funzione di documenta- re l'avvenuta esecuzione dell'attività pregressa di notifica), altra è la notifica al debitore di ta- le avviso presso la Cancelleria. Tale adempimento può discutersi se debba essere fatto neces- sariamente dall'Ufficiale Giudiziario o anche dall'avvocato in proprio, se possa eseguirsi a mezzo Pec all'indirizzo certificato della Cancelleria esecuzioni oppure se debba essere com- piuto in forma cartacea tradizionale (vedi nota di chiarimenti pubblicata dal Ministero della
Giustizia con Circolare di data 05-12.12.2022 avente come oggetto “Riforma del pignoramen- to presso terzi di cui all'art. 543 c.p.c. in ordine alla previsione di notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi al debitore e al terzo pignorato”, con la qua- le è stato precisato che “l'avvocato mandatario della procedura esecutiva potrà avvalersi del- le varie modalità di notificazione del predetto avviso consentite a legislazione vigente: a mez- zo di notifica in proprio (non necessitando alcuna espressa autorizzazione) ai sensi della L.
21 gennaio 1994 n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali), a mezzo di notifica pec e, infine, anche a ministero dell'Ufficiale giudiziario con iscrizione dell'atto da notificare nel relativo registro cronologi- co mod. A o mod. A/ter (se trattasi di materia del lavoro).
Ma sicuramente è attività diversa e necessariamente precedente al deposito nel fascicolo dell'esecuzione della prova dell'avvenuta notifica dell'avviso.
Il primo motivo di opposizione, quindi, merita di essere accolto.
3 2. Accertata l'omessa notifica dell'avviso al debitore (da cui la legge fa conseguire l'inefficacia del pignoramento) deve valutarsi se l'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore in data 18.01.2024 ha avuto un qualche effetto sanante.
L'odierno convenuto opposto invoca infatti il principio di sanabilità delle nullità per raggiun- gimento dello scopo ex art. 156 comma 3 c.p.c., e allega che, in presenza della proposta oppo- sizione, il giudice non potrebbe rilevare un vizio di notifica del pignoramento in quanto sana- to dal raggiungimento dello scopo.
Ora, nel caso di specie si condivide l'orientamento della giurisprudenza di merito (il Tribuna- le di Caltanissetta Sent. 07/01/2023) che nega tale sanabilità: in primo luogo, perché la san- zione processuale di cui all'art. 543 comma 5 c.p.c. è l'inefficacia del pignoramento e non la sua nullità (cui si riferisce l'istituto della sanatoria per il raggiungimento dello scopo).
Inoltre, difetta un nesso teleologico tra avviso di iscrizione a ruolo e l'opposizione all'esecuzione, atteso che il debitore esecutato ben potrebbe presentare opposizione già al momento della notifica del pignoramento e/o dalla notifica del precetto, quindi ancor prima dell'avvenuta iscrizione a ruolo da parte del creditore. Detto diversamente, lo scopo dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo non è quello di consentire al debitore di proporre opposizione all'esecuzione, ma è quello di avvertire le parti (il debitore e il terzo) della per- manenza del vincolo del pignoramento sul credito.
3. L'ultima questione da affrontare riguarda il rilievo dell'intervenuta modifica normativa av- venuta nel corso del presente giudizio.
Invero, con il d.lgs. n. 164 del 31/10/2024 (c.d. Correttivo Cartabia), il legislatore ha elimina- to dal testo dell'art. 543 comma 5 c.p.c. la parola “al debitore”; pertanto in virtù della riforma è stato espunto dall'ordinamento l'obbligo di notifica al debitore esecutato dell'avviso di iscrizione a ruolo.
L'art. 7 di detta normativa prevede che «ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023»
Nel caso di specie, il procedimento esecutivo è stato iscritto in data 20.10.2024, quindi suc- cessivamente alla data individuata dalla disposizione transitoria;
tuttavia, alla data di entrata in vigore del Correttivo, l'esecuzione era anche già definita atteso che il G.E., non avendo so- speso la procedura, aveva emesso ordinanza di assegnazione.
Essendo la procedura esecutiva esaurita, alla stessa non è applicabile la novella entrata in vi- gore successivamente, la quale contiene il correttivo di alcune norme introdotte dalla riforma
Cartabia con efficacia dalla sua entrata in vigore ma sul presupposto della pendenza dei giudi- zi alla data del 26.11.2024.
Sulla base di tali considerazioni, l'opposizione proposta dev'essere accolta, con dichiarazione di inefficacia del pignoramento presso terzi.
Anche se la procedura esecutiva si è esaurita con l'ordinanza di assegnazione dei crediti, che non è stata oggetto di impugnazione, il debitore ha comunque interesse alla presente pronun- cia al fine di poter esperire nei confronti del creditore soddisfatto per effetto dell'ordinanza di
4 assegnazione del credito l'azione di ripetizione della somma indebitamente assegnata dal G.E.
4. Vista la riforma della disposizione in questione, intervenuta nel corso della causa e la novi- tà di alcune delle questioni trattate, si ritiene sussistano i presupposti per l'integrale compen- sazione tra le parti delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE in persona del Giudice istruttore, definitivamente pronunciando, così decide:
1) In accoglimento della opposizione proposta da nell'esecuzione Parte_1 mobiliare promossa da con atto di pigno- Parte_2 ramento notificato in data 12.09.2023 dichiara l'inefficacia del pignoramento, ai sensi dell'art. 543 comma 5 c.p.c.;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Cuneo 20/03/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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