Sentenza 29 maggio 2001
Massime • 3
L'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, nel dettare nuovi criteri per la determinazione della indennità di espropriazione di aree edificabili, ha introdotto una rigida bipartizione dei suoli, agricoli ed edificabili, che non ammette figure intermedie , ed è ancorata ad un paradigma di legalità, derivante dal riconoscimento attribuito all'area in considerazione dallo strumento urbanistico, soccorrendo il criterio della vocazione edificatoria di fatto solo in via suppletiva, ossia in difetto della disciplina legale, ovvero in via complementare, sul piano della quantificazione del valore venale del bene in caso di edificabilità riconosciuta dallo strumento urbanistico non preordinato all'esproprio.Ne consegue che non può essere considerato edificabile un fondo compreso in zona destinata a verde pubblico attrezzato per il giuoco e lo sport all'aperto, con la conseguenza che l'indennità di espropriazione,in tale ipotesi, va determinata con ricorso ai criteri di cui al titolo secondo della legge n. 865 del 1971, quand'anche si potessero realizzare su quel fondo opere edilizie, necessariamente prerogativa di un ente pubblico.
In tema di successione nel processo, la disciplina dettata dall'art. 110 cod. proc. civ. presuppone il venir meno della parte processuale. Pertanto, nella ipotesi di successione a titolo particolare tra enti con trasferimento "ex lege" di una parte di beni e rapporti ad un ente di nuova istituzione, senza estinzione dell'ente i cui beni e rapporti sono in parte trasferiti - ipotesi verificatasi, per effetto del D.Lgs. 27 marzo 1992, n. 254, con il distacco di alcuni Comuni della Provincia di Firenze a seguito della istituzione della Provincia di Prato - il processo prosegue tra le parti originarie. Ne consegue che non è possibile far transitare nel patrimonio della Provincia di nuova istituzione il debito indennitario sorto in precedenza, per effetto di espropriazione, a carico della Provincia già esistente, la cui legittimazione passiva nel relativo procedimento di opposizione alla stima permane, dunque, anche a seguito della creazione di detto nuovo ente territoriale.
In tema di determinazione della indennità di espropriazione, il vincolo del rispetto stradale o autostradale comporta la valutazione del terreno come agricolo, trattandosi di vincolo limitativo delle facoltà del proprietario, ancorché "in loco" risultino realizzate delle costruzioni, atteso che detto vincolo si traduce in un divieto generale ed assoluto di fabbricazione, a norma dell'art.33 della legge n. 47 del 1985, che dichiara insuscettibile di sanatoria qualsiasi opera illegittimamente realizzata qualora il vincolo di inedificabilità sia stato imposto prima della costruzione medesima.
Commentari • 3
- 1. Risoluzione del 18/04/2008 n. 162 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 18 aprile 2008
QUESITO Il rappresentante legale di ALFA Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, Ente pubblico, riferisce che l\'Azienda e\' stata costituita, a far data dal 1 ottobre 2007, con legge regionale n. 15 del 27 luglio 2007, per aggregare in un unico Ente le quattro Aziende gia\' esistenti BETA, GAMMA, DELTA e EPSILON, al fine di promuovere e disciplinare un sistema regionale integrato di interventi di sostegno economico e di accoglienza in favore di studenti meritevoli e carenti di mezzi economici. Per attuare detta finalita\', la predetta legge regionale prevede la soppressione delle quattro Aziende gia\' esistenti a decorrere dal 31 dicembre 2007 e l\'integrale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/2001, n. 7258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7258 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI VERUCCI - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PROVINCIA DI FIRENZE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DARDANELLI 37, presso l'avvocato TRALDI STEFANO, rappresentata e difesa dall'avvocato MAUCERI ATTILIO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AN EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso l'avvocato TONUCCI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAMPAGNI B. FRANCO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
PROVINCIA DI PRATO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MELLINI 39, presso l'avvocato MARUCCHI G., rappresentata e difesa dall'avvocato RAGAZZINI ANTONIO, giusta mandato a margine del controricorso.
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 913/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 20/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Mauceri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, PR, l'Avvocato Compagni, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per il resistente, Provincia di AT, l'Avvocato Ragazzini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del primo motivo, l'accoglimento del secondo motivo, assorbiti gli altri motivi del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 1^ marzo 1991 IC PR conveniva in giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Firenze la Provincia di Firenze, proponendo opposizione alla stima non definitiva dell'indennità di espropriazione di un terreno di sua proprietà:
sosteneva, al riguardo, che non si era tenuto conto della natura edificatoria del suolo.
Costituitasi, la Provincia contestava la domanda.
Con altro atto di citazione, notificato il 16 dicembre 1991 il PR proponeva opposizione avverso la stima definitiva dell'indennità, nel frattempo intervenuta ad opera della competente Commissione.
Anche in tale giudizio si costituiva la provincia, rinnovando la deduzioni difensive precedentemente svolte.
Riunite le cause ed essendo stata istituita la Provincia di AT con d. leg.vo 27 marzo 1992 n. 254, la Provincia di Firenze eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, sull'assunto che si era verificato una successione a titolo universale: chiedeva, comunque, di essere autorizzato, a chiamare in causa la provincia di nuova istituzione.
Ottenuta tale autorizzazione e chiamata in causa la Provincia di AT, quest'ultima si costituiva, negando la configurabilità di una successione ex art. 110 c.p.c., perché non era scomparsa, come oggetto giuridico, la Provincia di Firenze.
Espletata consulenza tecnica di ufficio, la Corte adita, con sentenza del 20 luglio 1998, dichiarava legittimata passivamente la Provincia di Firenze, estromettendo quella di AT;
determinava le indennità di esproprio e di occupazione legittima, rispettivamente, in lire 169.000.000 e lire 43.940.000; disponeva che dette somme fossero depositate presso la Cassa DD. E PP., previa detrazione delle eventuali somme già versate.
La Corte territoriale osservava che la successione universale presuppone l'estinzione dell'ente originario, mentre nel caso di specie si può parlare di un'estinzione parziale e di costituzione di un nuovo ente per separazione da quello preesistente: le obbligazioni facenti capo all'ente parzialmente estinto o diviso, sempre che non debbano seguire le strutture territoriali separate per i rapporti di stretta interdipendenza, vanno ripartite secondo criteri stabiliti dalle convenzioni tra gli enti interessati, nella specie inesistenti con riferimento al rapporto dedotto in giudizio.
Secondo la Corte fiorentina, quali che siano le prescrizioni eventualmente esistenti, le stesse non possono essere opposte all'espropriato, che ha maturato il diritto alle indennità nei confronti della Provincia di Firenze all'atto dell'espropriazione, avvenuta con decreto del 6 febbraio 1991. Esclusa la configurabilità anche di una successione a titolo particolare, la Corte territoriale rileva che, sulla base di quanto accertato dal consulente tecnico di ufficio, il terreno in questione aveva vocazione edificatoria, atteso che lo strumento urbanistico previgente all'opposizione del vincolo espropriativo lo classificava tra le aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e per impianti sportivi all'aperto: d'altro canto, tutta la zona circostante la viabilità è di espansione edilizia, di saturazione, con le fasce di rispetto stradale derivanti dal d.m. 1^ aprile 1968, mentre lo stesso terreno si trova in un centro abitato saturo, sicché non si applica il vincolo della distanza.
Determinata l'indennità di esproprio in lire 169.000.000, la Corte precisava che non andava effettuata la detrazione del 40% in mancanza di una valida e congrua offerta da parte dell'ente espropriante: su tale somma, inoltre, erano dovuti, a decorrere dalla data di espropriazione, gli interessi annui dell'11,38% come da certificazione bancaria prodotta dal PR circa il rendimento del denaro investito - comprensivi degli interessi legali, a titolo di risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria. Per la cassazione di tale sentenza la Provincia di Firenze ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi.
Resistono la provincia di AT ed il PR con distinti controricorsi.
Le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 110 e 299 c.p.c., nonché vizio di motivazione, la provincia ricorrente censura la sentenza impugnata per avere escluso che, a seguito dell'istituzione della Provincia di AT, si sia verificata una successione a titolo universale: a norma del d.leg.vo 27 marzo 1992, n 254, infatti, si è proceduto a determinare i criteri per la ripartizione del personale, del patrimonio e delle risorse finanziarie tra i due enti territoriali, con la conseguenza che è intervenuta l'estinzione della provincia fiorentina rispetto all'ambito territoriale affidato a quella pratese, pur in mancanza di norme transitorie circa le modalità di successione nell'universum ius.
Secondo la ricorrente, quando all'istituzione di una nuova provincia non corrisponde la totale soppressione della precedente, il fenomeno non va riguardato sotto il profilo dell'estinzione dell'ente originario, ma nella differente ottica del riparto di competenze e funzioni, atteso che nel territorio trasferito alla provincia di AT quella fiorentina ha perduto qualsiasi competenza: in altri termini, la sentenza impugnata attribuisce alla provincia di Firenze, sul piano dei rapporti obbligatori, l'esercizio di funzioni che oggi vanno a ricadere in un ambito territoriale che le è estraneo. Il motivo non può essere accolto.
Premesso che nella successione nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c. il trasferimento del diritto è conseguenza necessaria della successione, ad un soggetto deceduto o estinto, di altro e diverso soggetto (a differenza dell'ipotesi disciplinata dall'art. 111 c.p.c., in cui è lo stesso trasferimento della res singula a determinare la successione nella titolarità del diritto controverso), va ribadito che si verifica la successione a titolo universale tra enti pubblici quando l'estinzione di un ente sia disposta al fine di trasferire la sua struttura organizzativa, il suo compendio patrimoniale ed i suoi compiti ad un altro ente, permanendo, in capo al nuovo soggetto, gli scopi perseguiti da quello soppresso (per tutte, sent. 2660/95). Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non vè motivo di discostarsi da tale principio in tema di successione tra enti pubblici territoriali, trattandosi pur sempre di confrontarsi con la regola posta dall'art. 110 c.p.c., che presuppone indefettibilmente l'estinzione del soggetto originario, al fine di far subentrare il nuovo soggetto in tutti i rapporti, attivi e passivi, che facevano capo al primo.
Proprio, con riferimento all'istituzione della provincia di AT mediante scorporazione di sette comuni del territorio facente parte della provincia fiorentina, questa Corte ha escluso la configurabilità di una successione in in universum ius (anche agli effetti processuali), affermando che non è venuta meno la legittimazione passiva della provincia di Firenze, quale ente espropriante, perché "si è verificato un trasferimento ex lege di una parte dei rapporti e dei beni della provincia di Firenze alla neoistituita provincia di AT alla nascita del nuovo ente non ha corrisposto "l'estinzione (assimilabile alla morte della persona fisica) dell'ente da cui il nuovo deriva e non si verifica dunque la successione in tutte le situazione attive e passive da un soggetto ad un altro" (così, sent. 398/99). D'altro canto, la stessa ricorrente ammette che il decreto legislativo 27 marzo 1992, n. 254 - con il quale è stata istituita la provincia di AT - non contiene alcuna norma circa le modalità di successione nell'universum ius: ne deriva che, anche per questa via, non è possibile far transitare nel patrimonio della provincia di nuova istituzione il debito indennitario sorto precedentemente per effetto dell'espropriazione.
Con il secondo mezzo, denunciando violazione dell'art. 5 bis L. 359/92 e vizio di motivazione, la Provincia di Firenze lamenta che la
Corte di merito abbia considerato l'area espropriata come edificabile, sebbene fosse destinata (dallo strumento urbanistico preesistente al vincolo preordinato all'esproprio) a spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e per impianti sportivi all'aperto e, quindi, legalmente non edificabile: a ciò si aggiunga che essa ricadeva anche in fascia di rispetto stradale ed era, per ciò solo, da ritenersi assolutamente inedificabile, con la conseguenza che nessun rilievo può assumere un'eventuale edificabilità di fatto. La censura è fondata.
L'art. 5 bis L. 359/92 assoggetta alle regole della legge n. 865 del 1971, oltre che i fondi che abbiano destinazione agricola sulla scorta della disciplina urbanistica anche quelli che siano dalla medesima disciplina sottoposti a vincoli di inedificabilità, a prescindere da un'eventuale situazione fattuale di inosservanza di questi ultimi.
Se per un verso, quindi, non trova più spazio la configurabilità di un che, agli effetti indennitari, consideri le potenzialità paraedificatorie del terreno (sulla linea del principio elaborato dalla giurisprudenza antecedentemente all'introduzione dei nuovi criteri indennitari), per altro verso questa Corte si è orientata sempre più per la prevalenza dell'edificabilità legale, assegnando a quella di fatto un ruolo suppletivo e complementare, soprattutto sul piano della quantificazione del valore venale del bene in caso di edificabilità riconosciuta dallo strumento urbanistico non preordinato all'esproprio (ovvero un ruolo autonomo, nell'ipotesi in cui manchi la condizione di pianificazione urbanistica). In altri termini, la mera presenza di elementi di urbanizzazione dell'area comprovante l'edificabilità deve essere necessariamente ancorata ad un paradigma di legalità, derivante dal riconoscimento attribuitole dallo strumento urbanistico: per converso, se l'attività edilizia non è consentita od è addirittura vietata, resta perciò stesso escluso il riferimento a vocazioni edificatorie di fatto giuridicamente impossibili e non rileva neppure l'eventuale vicinanza o contiguità del fondo con zone interamente urbanizzate (da ultimo, v. sent. 3873/2000). Nel caso di specie, la Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, avendo erroneamente ritenuto la coesistenza dell'edificabilità legale e di quella fattuale sulla base della duplice considerazione che il terreno era classificato tra le arre per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e per impianti sportivi all'aperto e che, essendo inserito di fatto in un centro abitato "saturo", non era applicabile il vincolo del rispetto stradale.
Nessuna delle due affermazioni è conforme a diritto: la prima, perché non può essere considerato edificabile un fondo compreso in zona destinata a verde pubblico attrezzato per il gioco e per lo sport all'aperto, onde l'indennità di espropriazione va determinata ricorrendo ai criteri di cui al titolo secondo della legge n. 865 del 1971, quand'anche si potessero realizzare opere edilizie,
necessariamente prerogativa di un ente pubblico (ex plurimis, v. sent. 2272/99, 4921/98, 259/98, 2856/96); la seconda, dal momento che il vincolo del rispetto stradale od autostradale comporta la valutazione del terreno come agricolo, trattandosi di vincolo limitativo delle facoltà del proprietario, ancorché in loco risultino realizzate delle costruzioni, atteso che detto vincolo si traduce in un divieto generale ed assoluto di fabbricazione, giusta l'art. 33 L. 47/85, che dichiara insuscettibile di sanatoria qualsiasi opera illegittimamente realizzata qualora il vincolo di inedificabilità sia stato imposto prima della costruzione medesima (cfr. sentt. 841/2000, 7669/99, nonché sent. 8369/2000, secondo cui il carattere di inedificabilità non viene meno neppure ove l'area sia successivamente inclusa tra quelle destinate alla costruzione di un insediamento universitario, in quanto le aree assoggettate all'inderogabile vincolo in questione risultano inedificabili anche nei confronti dell'ente espropriante).
Il controricorrente PR ha sostenuto, con riferimento al vincolo di rispetto stradale, che l'area era situata all'esterno del centro abitato all'epoca della delimitazione di quest'ultimo, ma che la "massiccia edificazione di fatto" ha finito per ricomprenderlo nell'ambito dello stesso centro abitato, di talché non potrebbe trovare applicazione l'art. 19 l. 765/67, che pone un divieto assoluto di edificabilità.
Anche volendo prescindere dalla circostanza che il terreno era comunque inedificabile secondo la destinazione a parco ed attrezzature sportive impresso dallo strumento urbanistico, va rilevato che la delimitazione del centro abitato spetta al comune e che un'urbanizzazione "spontanea" non può caducare il vincolo del rispetto stradale.
Alla stregua di tali considerazioni, il secondo motivo del ricorso merita accoglimento: la sentenza impugnata, quindi, va cassata con rinvio ad altro giudice, designato in una diversa sezione della Corte d'Appello di Firenze, che deciderà la controversia attenendosi ai principi di diritto enunciati e valutando il terreno in questione secondo le regole della L. 865/71. Restano logicamente assorbiti gli altri tre motivi, con i quali si censura la decisione del giudice di merito, rispettivamente, per non avere operato la detrazione del 40% per non avere considerato che il maggior danno da svalutazione monetaria può essere riconosciuto solo in presenza di un ritardo colpevole del debitore nell'adempimento e per l'asserito malgoverno dei principi in tema di decorrenza e di cumulo di interessi legali e rivalutazione.
Allo stesso giudice di rinvio è demandato anche di provvedere sulle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo motivo, dichiarando assorbiti gli altri;
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2001