Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/2001, n. 7258
CASS
Sentenza 29 maggio 2001

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L'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, nel dettare nuovi criteri per la determinazione della indennità di espropriazione di aree edificabili, ha introdotto una rigida bipartizione dei suoli, agricoli ed edificabili, che non ammette figure intermedie , ed è ancorata ad un paradigma di legalità, derivante dal riconoscimento attribuito all'area in considerazione dallo strumento urbanistico, soccorrendo il criterio della vocazione edificatoria di fatto solo in via suppletiva, ossia in difetto della disciplina legale, ovvero in via complementare, sul piano della quantificazione del valore venale del bene in caso di edificabilità riconosciuta dallo strumento urbanistico non preordinato all'esproprio.Ne consegue che non può essere considerato edificabile un fondo compreso in zona destinata a verde pubblico attrezzato per il giuoco e lo sport all'aperto, con la conseguenza che l'indennità di espropriazione,in tale ipotesi, va determinata con ricorso ai criteri di cui al titolo secondo della legge n. 865 del 1971, quand'anche si potessero realizzare su quel fondo opere edilizie, necessariamente prerogativa di un ente pubblico.

In tema di successione nel processo, la disciplina dettata dall'art. 110 cod. proc. civ. presuppone il venir meno della parte processuale. Pertanto, nella ipotesi di successione a titolo particolare tra enti con trasferimento "ex lege" di una parte di beni e rapporti ad un ente di nuova istituzione, senza estinzione dell'ente i cui beni e rapporti sono in parte trasferiti - ipotesi verificatasi, per effetto del D.Lgs. 27 marzo 1992, n. 254, con il distacco di alcuni Comuni della Provincia di Firenze a seguito della istituzione della Provincia di Prato - il processo prosegue tra le parti originarie. Ne consegue che non è possibile far transitare nel patrimonio della Provincia di nuova istituzione il debito indennitario sorto in precedenza, per effetto di espropriazione, a carico della Provincia già esistente, la cui legittimazione passiva nel relativo procedimento di opposizione alla stima permane, dunque, anche a seguito della creazione di detto nuovo ente territoriale.

In tema di determinazione della indennità di espropriazione, il vincolo del rispetto stradale o autostradale comporta la valutazione del terreno come agricolo, trattandosi di vincolo limitativo delle facoltà del proprietario, ancorché "in loco" risultino realizzate delle costruzioni, atteso che detto vincolo si traduce in un divieto generale ed assoluto di fabbricazione, a norma dell'art.33 della legge n. 47 del 1985, che dichiara insuscettibile di sanatoria qualsiasi opera illegittimamente realizzata qualora il vincolo di inedificabilità sia stato imposto prima della costruzione medesima.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/2001, n. 7258
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7258
Data del deposito : 29 maggio 2001

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