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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/06/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12187/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12187/2023
promossa da:
pagina 1 di 14 (C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. MORONI ILARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA MONTEGRAPPA 3 51016
MONTECATINI TERME, presso il difensore avv. MORONI
ILARIA
ATTORE IN OPPOSIZIONE
contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. CAPELLI MICHELA e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in PIAZZA G. GARIBALDI 26
40053 VALSAMOGGIA LOCALITA' BAZZANO, presso il difensore avv. CAPELLI MICHELA
CONVENUTO/I
OGGETTO
Decreto ingiuntivo numero 3016 del 2023 = R.G. 8283 del 2023.
Opposizione.
CONCLUSIONI
pagina 2 di 14 Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 12 giugno
2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. In omaggio al rito oggi vigente, le conclusioni sono state rese in precedente memoria, poi confermate alla udienza del 12 giugno 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Opposizione al decreto in oggetto.
La società nel seguito anche senza tipo Parte_1
sociale, si opponeva al decreto in oggetto.
I motivi di opposizione erano i seguenti:
- Mancanza di prova per mancanza di produzione delle fatture per l'anno 2019; dunque, mancanza di prova idonea al rilascio del decreto ingiuntivo.
- Contestazione del quantum: la opponente aveva effettuato pagamenti, nel corso degli anni;
inoltre, vi erano inoltre duplicazioni di fatture, poiché alcune fatture erano già
state veicolate da altre iniziative (cessioni), così
pervenendosi a duplicazione.
pagina 3 di 14 Si costituiva parte opposta (nel seguito: il fallimento).
Divideva la opposizione in due segmenti.
Per una parte – la parte relativa al pagamento, asserito da controparte – riteneva che non avesse provato i Parte_1
pagamenti delle fatture. Infatti, la opponente parlava genericamente di effetti cambiari o simili, senza una adeguata specificazione e con prove di provenienza unilaterale.
Per altra parte della somma ingiunta, invece, assumeva una posizione recessiva.
Riconosceva infatti come parte dei crediti fossero stati ceduti ad una banca e, dunque, per tale parte del decreto, pur minoritaria, la posizione della opponente fosse fondata. Il
fallimento, infatti, ammetteva che i crediti erano stati in parte ceduti e, dunque, escuterli in questa sede comporterebbe una duplicazione.
Seguivano gli atti di cui a verbale.
Il decreto veniva munito di esecutività, limitatamente a somma inferiore, rispetto al capitale.
pagina 4 di 14 Seguivano due udienze.
Alla udienza del giorno 7 novembre 2024, non risultavano concessi i termini, anteriori alla udienza di trattenimento in decisione, quali previsti dalla vigente legislazione. Inoltre, vi era rinuncia al mandato da parte dell'opponente (del relativo difensore).
Pertanto, il giudice: a) da un canto concedeva i termini in questione;
b) concedeva termini relativamente lontani da tale udienza, affinché la parte opponente potesse munirsi di nuovo difensore, con il consenso del difensore di parte opposta, che questi offriva, per ragioni di solidarietà professionale e di colleganza.
La causa transitava a decisione.
Con la novellazione dell'articolo 132 c.p.c., lo svolgimento del processo può anche essere integralmente omesso. A maggior ragione, è sufficiente quanto sopra, richiamandosi per il resto atti e documenti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 5 di 14 Della parte di credito riconosciuta come non dovuta
Lo stesso fallimento riconosce che, per una parte del credito originariamente agito in via monitoria, il debito della non sussiste. Vi è stata cessione. Parte_1
Pertanto, in relazione a tale parte di debito, non può
confermarsi il decreto ingiuntivo.
La posizione ammissiva – sostanzialmente abdicativa – del fallimento esime da ogni ulteriore sforzo motivazionale. Così
infatti nella comparsa di costituzione e risposta: “Riconosciamo
invece la parziale fondatezza di quanto esposto sub 2-B) dell'atto di
opposizione: è stato accertato che effettivamente la società ora
fallita aveva ceduto alla alcuni Controparte_2
crediti verso e precisamente quelli portati dalle Parte_1
fatture n.ri 119/19, 123/19, 125/19, 126/19 e 154/19 (non 153/19
come scrive controparte), per totali Euro 17.215,00 che dovranno
essere detratti dal credito azionato, che quindi scende a Euro
245.694,93”.
pagina 6 di 14 Il tema del decidere è dunque limitato a tale ultima somma;
su tale somma, la parte opposta, il fallimento, insiste per l'accoglimento della propria domanda.
Del primo motivo (formalistico). Irrilevanza
La parte opponente sostiene che il decreto ingiuntivo non avrebbe dovuto essere emesso. A dire di tale parte, infatti, la documentazione prodotta dal fallimento non avrebbe dovuto portare alla emissione di decreto ingiuntivo.
Ragione più liquida è la seguente.
Tale difesa – fondata o meno che essa sia;
il che non viene affrontato in favore della ragione più liquida – è a questo punto irrilevante.
Una volta emesso il decreto ingiuntivo, una volta proposta la opposizione, il processo si svolge secondo regole usuali e tutti i profili di prova tornano ad essere quelli di un processo ordinario. Con la conseguenza che la legittimità della emissione del decreto scompare dall'orizzonte decisorio;
occorre ora riguardare la fattispecie dedotta in giudizio. Il che, a maggior pagina 7 di 14 ragione, avviene in questo caso;
nel quale il decreto ingiuntivo viene revocato, perché comunque infondato nella sua interessa,
per ammissione della stessa parte opposta.
Occorre dunque verificare la fondatezza della pretesa di parte opposta, in relazione alla (minore) somma di Euro 245.694,93.
La domanda sostanziale
La domanda del fallimento, come ristretta in comparsa di costituzione e risposta (Euro 245.694,93), è fondata.
E valga il vero.
La fattispecie costitutiva è provata.
Infatti, la parte opponente non nega la consegna dei beni effigiati nelle scritture contabili. Sulla fattispecie costitutiva,
opera dunque il meccanismo della non contestazione,
esimendosi la parte opposta dalla prova.
In ogni caso, le scritture contabili sono regolari e, dunque, la regolare contabilità (come attestata in sede di monitorio) giova alla opposta ai sensi dell'articolo 2710 del codice civile.
pagina 8 di 14 La parte opponente si è difesa invocando non già la Parte_1
mancanza della fattispecie costitutiva, rispetto alla quale non vi è contestazione;
quanto, piuttosto, la presenza di fattispecie estintiva. In parte, tale prova è raggiunta (parte del credito),
come ammesso dallo stesso fallimento.
Per il resto, cioè per la parte su cui insiste il fallimento, la prova è
fallita.
Infatti, parte opponente ha prodotto un estratto conto bancario, con varie cancellature, in cui in effetti risultano pagamenti alla opposta ancora in bonis. La Controparte_1
imputazione ai crediti per cui è causa, tuttavia, non è punto chiara ed è contestata dal fallimento. Pertanto, tali bonifici,
non essendone provata la imputazione a queste fatture, non sono liberatori.
Le schede contabili (documento 4 di parte opponente) sono di provenienza unilaterale e documento interno di Parte_1
La fattispecie estintiva (pagamento) non è dunque provata.
Il dispositivo e le spese legali
pagina 9 di 14 Essendovi un accoglimento parziale (punto 1 del dispositivo), il decreto ingiuntivo va revocato (punto 2 del dispositivo).
La condanna è per la somma (ridotta) rispetto alla quale la opponente non è riuscita a provare i pagamenti. Gli interessi sono quelli per le transazioni commerciali (nel gergo del diritto europeo), correnti dal trentesimo giorno dalla emissione delle singole fatture. Il che comporterà che, fattura per fattura,
correranno gli stessi interessi ma per periodi diversi (maggiori per le fatture più antiche). Il terminus ad quem, per tali interessi correnti dalle varie fatture, è posto alla notificazione del decreto ingiuntivo, domanda giudiziale. Determinato il credito del fallimento a tale data (aumentando le fatture con gli interessi relativi e poi sommando tutte tali voci), tale somma dovrà essere aumentata con gli interessi di cui all'articolo 1284,
comma quarto, c.c. (di fatto, il medesimo saggio di interessi per le transazioni commerciali), fino al pagamento.
Il titolo esecutivo è rappresentato dalla sola sentenza e non più
dal decreto;
tuttavia, tale titolo esecutivo opera in continuità
pagina 10 di 14 esecutiva con la provvisoria esecuzione del decreto, come da punto 4 del dispositivo.
Le spese – così si specifica espressamente anche in motivazione
– sono già liquidate, in dispositivo, nella metà e non nell'intero.
Pertanto, la liquidazione ordinaria sarebbe da intendersi nel
doppio di quanto indicato: ad esempio Euro 18.000,00 e non
9.000,00 per la fase di opposizione (compensi avvocati).
Per ragioni pratiche, si è già disposto il dimezzamento, con ordine di pagare all'erario (punto 7 del dispositivo).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 12187/2023;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. ACCOGLIE PARZIALMENTE LA OPPOSIZIONE.
2. REVOCA il decreto ingiuntivo opposto.
3. CONDANNA la opponente (C.F. Parte_1 pagina 11 di 14 a pagare a parte opposta la somma di euro P.IVA_1
245.694,93, con interessi di cui al decreto legislativo 231 del
2002 correnti dal trentesimo giorno successivo alla
emissione delle singole fatture fino alla notificazione del
decreto ingiuntivo e, sulla somma così determinata alla
notificazione del decreto ingiuntivo, con ulteriori interessi
di cui ad articolo 1284, penultimo comma, c.c., correnti
dalla notificazione del decreto ingiuntivo fino al saldo.
4. DICHIARA che il titolo esecutivo di cui al punto che
precede è in continuità esecutiva con la esecuzione
nascente dalla provvisoria esecuzione parziale del decreto
ingiuntivo, ai sensi dell'articolo 653, comma secondo, c.p.c.
5. LIQUIDA le spese come oltre al punto 6; la liquidazione di
cui al punto 6 è già effettuata per un mezzo;
dunque,
quanto al punto 6 integralmente dovuto.
6. CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di
lite, che si liquidano in: PER LA FASE DI OPPOSIZIONE
pagina 12 di 14 euro 9.000,00 per compenso avvocato (già somma
dimezzata); spese generali pari al quindici per cento della
somma che precede. PER LA FASE MONITORIA: euro
1.000,00 per compenso avvocato (già somma dimezzata);
spese generali pari al quindici per cento della somma che
precede; anticipazioni per euro 682,00. Infine Cassa
professionale ed IVA come per legge.
7. DISPONE che il pagamento delle spese che precedono sia in
favore direttamente dell'erario statale, ai sensi dell'articolo
133 del testo unico spese di giustizia dpr 115 del 2002.
8. SI PUBBLICHI.
pagina 13 di 14 Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno 24 giugno 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 14 di 14