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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/12/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima F.
Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 18 dicembre 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3275 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avvocati Giuseppe Caristena ed Elisabetta Caristena, giusta procura in atti;
ricorrente
E
in Controparte_1 persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Christian Lo Scalzo, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Per_1
notaio in Fiumicino;
[...] resistente oggetto: indennità Naspi conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22 ottobre 2025 il ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato, dal 26/10/2024 al 05/05/2025, alle dipendenze di Controparte_2
(Datore di lavoro = ), con sede in Upper Vaults 4,
[...] CP_3
Valletta Waterfront, lx-Xatt ta' Pinto, Floriana per conto C.F._2 CP_2
1 dell'armatore (= “Shipowner”) 5 Roundwood Avenue, Controparte_4
Stockley Park, Uxbridge, Regno Unito, prestando servizio sulla nave MSC Splendida, battente bandiera comunitaria ( , dunque alle dipendenze di un datore di lavoro CP_2 comunitario ( , affermando che il datore di lavoro ha regolarmente versato CP_2 all' i contributi previdenziali per conto del sig. CP_1 Pt_1
Ritenendo di possedere tutti i requisiti per beneficiare della prestazione, in data
08/05/2025, presentava all' domanda di Naspi, respinta con provvedimento del 15 CP_1 maggio 2025 con la seguente motivazione: “Naspi non spett. a marittimi che navigano con compagnie battenti bandiere di paesi che applicano normativa comunitaria (ES:
MSC battente band. Maltese.
Avverso il diniego, in data 07/07/2025, proponeva ricorso amministrativo che veniva rigettato con delibera del 25/09/2025 con la motivazione: “l'obbligo assicurativo è limitato all'assicurazione IVS ed è esclusa l'iscrizione all'assicurazione contro la Contr disoccupazione involontaria”, in conseguenza del fatto che verserebbe “la contribuzione dei lavoratori presso le casse dell'Istituto sotto la categoria
“Contribuzione marittima estera”
Ritenendo di possedere tutti i requisiti per godere della prestazione Naspi, adiva il
Tribunale di Palmi al fine di sentire accertare il proprio diritto, con conseguente condanna dell' all'erogazione della prestazione. CP_1
A fondamento del ricorso articolava varie allegazioni, con richiami alla normativa e ai regolamenti vigenti in materia, a precedenti giurisprudenziali di riconoscimento della prestazione in casi analoghi, oltre a casi di erogazione in via amministrativa della CP_5 in accoglimento della domanda.
Si costituiva in giudizio l' che ribadiva le ragioni del rigetto, precisando che per i CP_1 lavoratori marittimi residenti in Italia che effettuano periodi di navigazione con compagnie battenti bandiera di Paese che applica la normativa comunitaria (come, ad Contr esempio, battente bandiera maltese), il datore di lavoro versa la contribuzione dei lavoratori presso le casse dell' sotto la categoria "Contribuzione marittima estera", CP_1 con obbligo assicurativo limitato all'assicurazione IVS. Sosteneva che, non risultando versata la quota DS, l'assicurato non ha copertura contro la disoccupazione involontaria e non potrebbe averla in quanto, nel sistema di sicurezza sociale italiano, manca la possibilità di accedere alla tutela per la disoccupazione in considerazione dell'assenza del relativo obbligo assicurativo, limitato all'assicurazione IVS.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
2 Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa viene decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Risulta pacifico e documentato in atti che il ricorrente ha svolto attività lavorativa a bordo di nave da crociera “MSC Grandiosa”, come si deduce dall'estratto contributivo, nel periodo dal 26 ottobre 2024 al 5 maggio 2025, alle dipendenze di compagnia battente bandiera di paesi che applicano normativa comunitaria, e che il rapporto di lavoro è cessato per circostanze non dipendenti dalla volontà del lavoratore.
Il mbarcatosi a Napoli in data 26.10.2024, sbarcava a Palermo il 5.05.2025 Pt_1 per termine del contratto.
La Naspi assicurazione sociale per l'impiego, è stata istituita, a decorrere dall'1.5.2015, dall'art. 1 co. 1 d.l. vo 4.3.2015 n. 22 (in sostituzione delle prestazioni aspi e miniaspi a loro volta istituite dall'art. 2 l.28.6.2012 n. 92 a decorrere dall'1.1.2013), con “la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” e “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.5.2015”. A norma dell'art. 3 co. 1 d.l. vo 4.3.2015 n.
22, la Naspi è attribuita “ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. c) d.l. vo 21.4.2000 n. 181 e succ. mod.; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”. Nel caso concreto il ricorrente ha svolto lavoro marittimo all'estero, presso uno Stato Comunitario, qual è appunto Trova CP_2 applicazione, quindi, la regolamentazione comunitaria di cui all'art. 65 del Regolamento
CE n. 883/2004, come modificato dal Regolamento UE n. 465/2012, che al comma 2 prevede che “ La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo
Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale
Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza.
Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può, a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma. (….). Il comma 5 dello stesso articolo prevede che “Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve
3 le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma.
Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza”. Il Regolamento sopra richiamato ha individuato la competenza prioritaria e non derogabile dello Stato di residenza in materia di misure di contrasto alla disoccupazione e solo in via facoltativa, senza il venir meno della competenza dello Stato di residenza, si consente che il lavoratore si ponga “a disposizione” degli uffici del lavoro dello Stato di ultima occupazione. Con circolare n. 105 del 2015, l' ha fornito chiarimenti in merito CP_1 all'applicazione degli articoli 65 e 65 bis del regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 precisando che “L'articolo 65, paragrafo
6, del regolamento (CE) n. 883/2004 dispone che le prestazioni di disoccupazione sono erogate dall'istituzione dello Stato di residenza e sono a carico di detto Stato. I requisiti per il diritto, nonché i criteri di calcolo, sono quelli previsti in materia di prestazioni di disoccupazione dalla legislazione dello Stato di residenza (….). Le Strutture territoriali, ricevuta la domanda di prestazione, dovranno: a) accertare che si tratti di persona residente in Italia;
infatti, il fattore determinante ai fini dell'applicazione dell'articolo in esame è che la residenza degli interessati nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma, si collochi in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione erano soggetti. In proposito, si ritiene utile ribadire che, in base alla definizione di cui all'articolo 1 lettera j) del regolamento (CE) n. 883/2004, il termine “residenza” indica il luogo in cui la persona risiede abitualmente. L'articolo 11 del regolamento (CE) n.
987/2009 fissa i criteri per determinare la residenza laddove, tra le istituzioni di due o più Stati membri, insorgano contrasti nel determinare la stessa (vedi punto 10 della circolare n. 82 del 2010). b) verificare che si tratti di persona che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 65. Al riguardo si rammenta che l'articolo 65 del regolamento
(CE) n. 883/2004 si applica ai lavoratori frontalieri ed ai lavoratori diversi dai frontalieri.
Si ritiene opportuno ricordare che, ai sensi dell'articolo 1 lettera f) del regolamento (CE)
n. 883/2004, “lavoratore frontaliero” è “qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana”.
Ai sensi e per l'applicazione del citato articolo 65 si considerano lavoratori diversi dai frontalieri coloro che, nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma, risiedono in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione sono soggetti e che non è necessariamente lo Stato in cui è esercitata l'attività subordinata o autonoma.
4 La Commissione amministrativa, con la Decisione U2 del 12 giugno 2009 (vedi allegato n. 2 della circolare n. 85 del 1° luglio 2010), ha individuato una serie di categorie di lavoratori a cui si applica l'articolo 65.5: a) i marittimi, cioè persone che esercitano un'attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro
(articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base)”. In sostanza, sulla base della normativa comunitaria di riferimento, l'erogazione dell'indennità di disoccupazione a coloro che nel corso della loro ultima attività lavorativa risiedevano in uno Stato membro diverso da quello competente, spetta all'Istituzione dello Stato di residenza ed
è a carico di detto Stato. Inoltre, i requisiti per il riconoscimento del diritto nonché i criteri di calcolo sono quelli previsti in materia di prestazione di disoccupazione dalla legislazione dello Stato di residenza.
Con riguardo alla motivazione della mancanza di contributi per la disoccupazione c/o CP_ l' si conviene con parte ricorrente che, alla luce della sentenza n.164 del 2 dicembre
2024 della Corte di appello di Cagliari, occorre ritenere che, al riconoscimento del diritto dell'appellante all'indennità di disoccupazione, non osta la circostanza che la sua
“contribuzione AGO, con esclusione di quella per la disoccupazione” risulti versata in
Italia. Anche laddove tale circostanza, infatti, fosse significativa dell'avvenuto esercizio, da parte del ricorrente dell'opzione volontaria di cui all'art. 47, comma 1, legge 413/84, la stessa non riguarderebbe l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria la quale, infatti, come previsto dallo stesso art. 47, non può essere oggetto di opzione, in ottemperanza alla normativa eurounitaria, la quale, come già nel regolamento CEE 1408/1971 (art. 15, par. 3), anche attualmente, nel regolamento CE
883/2004 già esaminato (14, par. 3), sulla premessa che “Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo” (art. 11, par. 1), ha previsto che
“l'interessato” possa “essere ammesso all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata di uno Stato membro, anche se egli è soggetto obbligatoriamente alla legislazione di un altro Stato membro” solo “in materia di prestazioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti”. D'altronde, continua la Corte, l'interpretazione proposta dall' porterebbe al risultato, irragionevole e contrario al principio di eguaglianza, CP_1 che il lavoratore marittimo che avesse optato per la fruizione della tutela previdenziale italiana rimarrebbe privo di tutela per la disoccupazione, che non potrebbe ottenere dall'Italia in quanto espressamente esclusa e non potrebbe ottenere dallo Stato membro
“competente” avendo egli optato per la tutela italiana. In base all'art. 65, paragrafo 5,
5 Regolamento CE 883/2004, ha, quindi, diritto, in deroga al principio che, altrimenti, lo avrebbe voluto soggetto alla legislazione maltese, di fruire dell'indennità di disoccupazione secondo la legislazione italiana.
Ritornando al caso concreto, non vi sono dubbi o contestazioni sul fatto che il ricorrente abbia svolto attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro comunitario
[...]
, dal 26/10/2024 al 05/05/2025 e che il rapporto di Controparte_2 lavoro è cessato per circostanze indipendenti dalla volontà del lavoratore.
Si vuole aggiungere che, dall'estratto contributivo in atti, si evince l'accredito di contribuzione figurativa er i periodi dal 7 febbraio 2022 al 2 novembre 2022, CP_5 dal 28 marzo 2023 al 20 luglio 2023 e dal 30.12.2023 al 2 aprile 2024. Pertanto, la prestazione è già stata riconosciuta dall' in circostanze analoghe a quelle che ci CP_1 occupano.
Occorre a questo punto verificare se il ricorrente possiede i requisiti per ottenere la
Naspi, come prevista dal decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22. Dalla documentazione allegata al ricorso, risulta che il ricorrente, al momento della domanda amministrativa dell'8 maggio 2025, era in possesso di tutti requisiti per il riconoscimento della prestazione: stato di disoccupazione involontario dal 6 maggio 2025, oltre 13 settimane contributive nei 4 anni precedenti lo stato di disoccupazione e un numero di giornate lavorative superiori a trenta nei dodici mesi antecedenti la risoluzione del rapporto lavorativo (v. estratto contributivo e contratto di lavoro).
Il ricorso, pertanto, merita di essere accolto.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione: 1) in accoglimento del ricorso dichiara il diritto di Parte_1 alla percezione della indennità di disoccupazione dalla data di
[...] CP_5 presentazione della domanda amministrativa del 8 maggio 2025 e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere al ricorrente la relativa prestazione con decorrenza CP_1 dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali;
2) condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida CP_1 in € 1.865,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge, oltre importo del contributo unificato, da distrarsi in favore dell'avv. Elisabetta Caristena dichiaratasi antistataria.
Palmi lì 19 dicembre 2025
6 Il GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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