Sentenza 5 novembre 2003
Massime • 1
Una volta accertata l'esistenza di un provvedimento amministrativo di espulsione dal territorio dello Stato di cittadino straniero, ne è legittimo l'arresto in flagranza in ordine al reato di cui all'art. 14, comma quinto-ter, D. Lgs. n. 286 del 1998 (permanenza in Italia senza giustificato motivo in violazione dell'ordine del questore di lasciarne entro cinque giorni il territorio), stante la sua obbligatorietà, ed è conseguentemente viziata da violazione di legge la mancata convalida dell'arresto medesimo che esorbiti da una verifica di ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria circa i presupposti richiesti per la privazione dello "status libertatis" dell'indagato. (Nella specie, la mancata convalida era stata motivata con il duplice rilievo del rapporto di coniugio dello straniero con cittadina italiana e dell'avvenuta impugnazione del provvedimento di espulsione) (V. Corte cost., 13 gennaio 2004 n. 5).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2003, n. 45613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45613 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Renato Teresi - PRESIDENTE -
1. Dott. Angelo Vancheri - CONSIGLIERE -
2. Dott. Francantonio Granero - CONSIGLIERE -
3. Dott. Giovanni Canzio - CONSIGLIERE -
4. Dott. Margherita Cassano - CONSIGLIERE -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di BIELLA;
nei confronti di:
1) IR LA N. IL 15/08/1980;
avverso ORDINANZA del 24/12/2002 TRIBUNALE di BIELLA. sentita la relazione fatta dal Consigliere CANZIO GIOVANNI;
lette conclusioni del P.G. (annullamento con rinvio). Osserva in fatto e in diritto
1.- Con ordinanza in data 24.12.2002 il Tribunale di Biella in composizione monocratica non convalidava l'arresto di AR SA (eseguito obbligatoriamente in ordine al reato di cui all'art. 14. commi 5-ter d.lgs. n. 286/9, ins. dall'art. 13. 1 lett. h l. n.189/02. per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartitogli dal Questore di lasciare il medesimo territorio), sull'assunto che l'arrestato risultava coniugato e convivente con una cittadina italiana ed aveva impugnato il provvedimento di espulsione. 2.- Ritiene il Collegio che sia fondato il ricorso per cassazione con il quale il P.M. ha denunziato violazione di legge del suddetto provvedimento negativo.
Ed invero, in sede di convalida dell'arresto in flagranza. il controllo del giudice non può esorbitare da una verifica di ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria circa i presupposti richiesti per la privazione dello status libertatis dell'indagato. Nella specie, il relativo potere discrezionale era stato indubbiamente esercitato secondo corrette modalità, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto dinanzi alle quali la polizia giudiziaria aveva operato l'arresto, quale in particolare l'esistenza di un duplice provvedimento amministrativo, quello espulsivo del Prefetto e quello immediatamente esecutivo del Questore di allontanamento dal territorio nazionale, che non apparivano frutto di una valutazione arbitraria dell'autorità e la cui valutazione di illegittimità era stata sottoposta dall'interessato alla verifica del competente giudice civile. Il giudice della convalida è pervenuto pertanto immotivatamente alla conclusione, manifestamente erronea e viziata da violazione di legge, di immediata disapplicabilità del provvedimento amministrativo di base: donde l'annullamento con rinvio dell'impugnato diniego di convalida dell'arresto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Biella.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 NOVEMBRE 2003.