Sentenza 6 novembre 2013
Massime • 1
Le guardie giurate, anche se in servizio presso pubbliche amministrazioni, in quanto destinate alla vigilanza e alla custodia di entità patrimoniali, rivestono la qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio esclusivamente in relazione allo svolgimento di attività complementari a quelle istituzionalmente a loro affidate, con la conseguenza che non è configurabile il reato di cui all'art. 337 cod. pen. quando intervengono al di fuori delle loro attribuzioni istituzionali. (Fattispecie relativa a guardia giurata preposta al servizio di vigilanza di un ospedale ed intervenuta per sedare una lite fra un privato ed un pubblico dipendente su richiesta di medico di guardia del pronto soccorso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2013, n. 46744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46744 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2013 |
Testo completo
44 46 744 /1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 06/11/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 1653 Dott. TITO GARRIBBA - Consigliere - FRANCESCO SERPICO Dott. REGISTRO GENERALE N. 46921/2012 - Consigliere - FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA Dott. - Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA NN N. IL 19/11/1972 avverso la sentenza n. 2473/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del 02/07/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. An ELISABETTA CESQUI, che ha concluso per l'inaun is.stibilità del ricorso Udito, per la parte civile, l'Avv Uditoi difensorzAvv. ANGELO PiGNATELLI, ein he concluso per l'accoglimento del ricorso - ла RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 luglio 2012 la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno nei confronti di MM VA in data 21 maggio 2009, che lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585, in relazione agli artt. 576 - 61, n. 2, c.p., commessi il 24 gennaio 2008 in danno della guardia giurata Remo LC, al fine di opporsi al medico di guardia del pronto soccorso dell'Ospedale S. Leonardo - ove aveva accompagnato la moglie colta da malore che lo aveva invitato ad uscire dalla sala - visite, dapprima inveendo contro il LC con frasi offensive e minacciose, quindi sferrandogli uno schiaffo, che gli procurava lesioni giudicate guaribili in tre giorni.
2. Avverso la predetta pronuncia della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto due motivi di doglianza: a) erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 337 e 357 c.p., per avere la Corte d'appello erroneamente attribuito alla guardia giurata la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, da ritenere insussistente a norma degli artt. 133 e 134 T.U.L.P.S.: il mero incarico ricevuto da parte del medico del pronto soccorso, infatti, non può legittimare l'attribuzione alla guardia giurata della qualifica necessaria perché gli sia assicurata la tutela prevista dall'art. 337 c.p. per i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio;
b) violazione dell'art. 606, lett. b), c.p.p., per avere la Corte distrettuale erroneamente riconosciuto l'elemento psicologico del reato di resistenza in capo al ricorrente, senza verificare ed indicare gli elementi di prova da cui ha desunto la presenza della consapevolezza della qualifica di pubblico ufficiale della persona intervenuta nell'occasione, unitamente all'aspetto della riconoscibilità della funzione pubblicistica dalla stessa svolta su espresso incarico del medico ospedaliero. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il primo motivo di ricorso è fondato e ne comporta l'accoglimento. 1 ли 4. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, le guardie giurate, ancorché in servizio presso pubbliche amministrazioni, svolgono esclusivamente compiti di tutela delle entità patrimoniali affidate alla loro sorveglianza e non possono assumere, pertanto, la qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio quando intervengano, al di fuori delle loro attribuzioni istituzionali, per sedare una lite insorta fra un privato ed un pubblico dipendente (Sez. 6, n. 45444 del 14/11/2008, dep. 05/12/2008, Rv. 241765; v., inoltre, Sez. 1, n. 8532 del 24/06/1996, dep. 19/09/1996, Rv. 205627). Si tratta di una linea interpretativa che, muovendo dal combinato disposto degli artt. 133 e 134 del T.U.L.P.S., ha posto in evidenza come la guardia giurata particolare, previa autorizzazione prefettizia (che non può essere concessa "per operazioni che importino un esercizio di pubbliche funzioni o una violazione della libertà individuale"), possa essere destinata soltanto alla vigilanza e alla custodia di entità patrimoniali (come, ad es., di proprietà immobiliari e mobiliari), rivestendo la qualifica di incaricato di pubblico servizio allorché svolga un'attività complementare a quella istituzionalmente affidatagli (come, ad es., quando si accinga ad operare un arresto in flagranza di furto). Nè la qualità di pubblico ufficiale potrebbe essere attribuita sulla base dell'abilitazione loro concessa di stendere verbali fidefacenti, ovvero della possibilità di collaborare a richiesta delle forze dell'ordine nell'attività di repressione dei reati o di tutela dell'ordine pubblico. Quanto al primo profilo, infatti, trattasi di attività certativa, non esplicante effetti all'esterno dell'ufficio, e comunque inidonea a connotare una pubblica funzione, se disgiunta da un autonomo potere certificativo. Quanto al secondo profilo, invece, si tratta di funzioni sussidiarie prive di autonomia, non dissimili ancorché maggiormente qualificate da quelle che in certi casi sono - - chiamati a svolgere anche i privati cittadini (Sez. 6, n. 28347 del 27/04/2004, dep. 23/06/2004, Rv. 229450). Ne consegue che, non potendo derivare l'attribuzione della qualifica pubblicistica dall'esplicazione di un servizio posto al di fuori dei compiti di istituto, e tanto meno da un'impropria delega di funzioni da parte del soggetto che ne sia rivestito, non è configurabile il reato di cui all'art. 337 cod. pen. nei confronti della guardia giurata preposta al servizio di vigilanza di un ospedale, che, a seguito di richiesta proveniente dal medico di guardia del pronto soccorso, sia intervenuta per sedare una lite verbale precedentemente intercorsa con l'imputato, il quale, sebbene in tal senso invitato dai 2 Ла medici del pronto soccorso, si sia rifiutato di allontanarsi dai locali della sala visite ove si trovava la moglie ed altre pazienti in attesa di visita medica. Sulla base delle su esposte considerazioni, deve altresì ritenersi logicamente assorbito il secondo profilo di doglianza articolato nel ricorso.
5. La sentenza impugnata va di conseguenza annullata senza rinvio perché il fatto all'imputato ascritto sub A) non sussiste. Ne discende, quale logico corollario, l'esclusione della contestata aggravante del nesso teleologico in ordine al reato di cui al capo sub B), per il quale va conseguentemente disposto l'annullamento senza rinvio per difetto della relativa condizione di procedibilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di cui al capo A) perché il fatto non sussiste, nonché in ordine al reato di cui al capo B), esclusa l'aggravante contestata, per difetto di querela. Così deciso in Roma, lì, 6 novembre 2013 Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Gaetano De Amicis dr. TitoTitoGarribba any DEPOSITATO IN CANCELLENA IL 22 NOV 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Fleca Esposito