Sentenza 15 maggio 2001
Massime • 1
La contestazione attinente alle attribuzioni del giudice ordinario sotto il profilo della devoluzione della controversia ad arbitri, per arbitrato rituale, non implica un problema di giurisdizione bensì di competenza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2001, n. 6710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6710 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PO FACTORING SPA, in persona del suo Presidente e legale rappresentante dott. Luigi De Troia elettivamente domiciliata in ROMA VIA VITTORIO VENETO 96, presso lo studio dell'avvocato LUCENTE GIOVANNI, che la difende unitamente agli avvocati BERNI LUCA, COSTANZA MARIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE COMUNALE LAGONEGRO, in persona del sindaco p.t. Sig. Domenico Carlomagno, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G PORRO 8, presso lo studio dell'avvocato ABBAMONTE ORAZIO, difeso dall'avvocato BRIENZA ROCCO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 506/98 del Tribunale di PARMA, depositata il 14/05/98; RG. 1658/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato GIOVANNI LUCENTE;
udito l'Avvocato CARLO FALZETTI (per delega Avv. Rocco Brienza);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 2.7.1996 il Comune di Lagonegro proponeva opposizione davanti al Tribunale di Parma avverso il decreto ingiuntivo notificatole il 27.5.1996 dalla s.p.a,. Baferm Factoring, con il quale veniva ingiunto all'Amministrazione comunale opponente il pagamento della somma di L. 736.141.544, oltre interessi e spese.
Questa somma era stata richiesta dalla Baferm, quale cessionaria dei crediti vantati dall'impresa AG TR verso il predetto comune in dipendenza dei lavori eseguiti per la realizzazione dell'insediamento turistico sul Monte Sirino, sul presupposto di una pretesa inadempienza del Comune di Lagonegro.
Il Comune eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito, essendo competente il collegio arbitrale, in via gradata l'incompetenza per territorio, ed in via ancora piu, gradata l'infondatezza delle pretese creditorie.
Resisteva la società opposta.
Il Tribunale di Parma, in persona del giudice unico, con sentenza depositata il 4.5.1998, dichiarava l'incompetenza del giudice adito e la competenza del collegio arbitrale.
Avverso questa sentenza proponeva ricorso per Cassazione la Baferm Factoring, che ha presentato anche memoria.
Resisteva con controricorso il Comune di Lagonegro. Motivi della decisione
1. Con due distinti motivi la ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione delle norme sulla giurisdizione e delle norme sulla competenza.
2. Ritiene questa corte che il ricorso sia inammissibile. Infatti, anzitutto la contestazione attinente alle attribuzioni del giudice ordinario sotto il profilo della devoluzione della controversia ad arbitri, per arbitrato rituale, non implica un problema di giurisdizione, bensì di competenza (Cass. S.U. 2.4.1984, n. 2149; Cass. S.U. ord. 23.2.2000, n. 15). Correttamene, quindi, il Tribunale si è pronunziato decidendo sulla questione della competenza.
Sennonché, avendo il Tribunale deciso esclusivamente sulla sua incompetenza e sulla competenza del collegio arbitrale, la sentenza in questione poteva essere impugnata esclusivamente con istanza di regolamento di competenza e non con ricorso ordinario, ai sensi dell'art. 42 c.p.c.. Nella fattispecie, invece, la ricorrente ha proposto avverso la sentenza ricorso ordinario per Cassazione a norma dell'art. 360 n. 1 e 2 c.p.c., espressamente richiamato. 3. È ben vero che, per costante giurisprudenza, (Cass. 12.11.1999, n. 12586), si può avere la conversione del ricorso ordinario in istanza di regolamento di competenza.
Perché ciò avvenga, tuttavia, è necessario che il ricorso effettivamente proposto abbia i requisiti formali e sostanziali di quello nel quale dovrebbe convertirsi, con riguardo non solo al rispetto del termine perentorio di cui all'art. 47, c. 2, c.p.c., ma anche al contenuto del mezzo utilizzato, nel senso che questo non deve dimostrare inequivocabilmente la volontà della parte di utilizzare il ricorso ordinario per far valere censure non attinenti alla competenza, con esclusione del regolamento, non potendo in tal caso la S.C. sostituire una diversa impugnazione a quell'unico mezzo che la parte ha voluto proporre (Cass. 29. 33.1995, n. 3742). In particolare, a norma dell'art. 47, c. 2, c.p.c. l'istanza di regolamento di competenza si propone con ricorso notificato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione che abbia pronunciato sulla competenza, dovendo ritenersi idonea la comunicazione del solo dispositivo della sentenza a norma dell'art. 133 c.p.c. (Cass. 24.5.2000, n. 6776; Cass. 14.7.2000, n. 9353; Cass. 15.5.2000, n. 6232). Nella fattispecie risulta che la comunicazione del dispositivo della sentenza è stata effettuata in data 18.5.1998, mentre il ricorso è stato notificato solo in data 12.1.1999. Conseguentemente il ricorso è inammissibile. La ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dal resistente per questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente per questo giudizio di legittimità, liquidate in L. 129.000 (centocentinovemila)=, oltre L. diecimilioni per onorario.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2001