Sentenza 9 ottobre 2007
Massime • 1
È legittima la decisione con cui il giudice di pace applichi - in ordine al reato di ingiuria aggravata (art. 594, commi primo e quarto, cod. pen.) - il termine di prescrizione ordinario e non quello triennale previsto dall'art. 157, comma quinto, cod. pen., nel testo novellato dall'art. 6 della L. n. 251 del 2005 - il quale ne prevede l'applicabilità per il reato per il quale la legge stabilisce pene diverse da quelle detentive - considerato che il meccanismo di conversione sanzionatoria apprestato dall'art. 52 D.Lgs. n. 274 del 2000 prevede che determinati reati, tuttora edittalmente sanzionati con la pena detentiva della reclusione o dell'arresto (sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria), una volta trasferiti alla competenza del giudice di pace, possano essere puniti - in alternativa alla multa o all'ammenda - con la pena della permanenza domiciliare sostituibile, su richiesta dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità e che tali pene paradetentive si considerano, ex art. 58, comma primo, D.Lgs. n. 274 del 2000, per ogni effetto giuridico, come pena detentiva della specie corrispondente a quella detentiva originaria (cfr. Corte cost. n. 2 del 2008).
Commentari • 2
- 1. Lavoro di pubblica utilità: se non si avvia per inerzia del P.M., la sanzione si prescriveAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2023
La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità e a questa non sia stato dato corso a causa dell'inerzia del pubblico ministero, si applica il principio generale della prescrizione delle sanzioni inflitte, attesa la natura sostanzialmente afflittiva di tale misura e l'equiparabilità, in virtù del richiamo operato dall' art. 186, comma 9-bis, c. strad ., al d.lg. n. 274 del 2000 , del lavoro di pubblica utilità alla pena sostituita (ai sensi dell'art. 58, comma 1, del citato d.lg.). (In motivazione la Corte ha aggiunto che l'estinzione per prescrizione non impedisce di disporre la revoca della …
Leggi di più… - 2. Il Gip può sostituire la pena pecuniaria di cui al decreto penale con quella di pubblica utilità?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2023
La massima Sì. In caso di avvenuta emissione di decreto penale di condanna, il giudice per le indagini preliminari, può, su istanza dell'imputato presentata nel termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento, ed in assenza di presentazione, da parte di questi, di atto di opposizione, sostituire la pena pecuniaria di cui al decreto penale con quella del lavoro di pubblica utilità prevista dall' art. 186, comma 9- bis, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 (Cassazione penale , sez. IV , 13/01/2021 , n. 6879). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La sentenza …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/10/2007, n. 42069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42069 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 09/10/2007
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 1972
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 018544/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AS ES, N. IL 19/02/1964;
avverso SENTENZA del 21/02/2007 GIUDICE DI PACE di BORGO SAN DALMAZZO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Fraticelli Mario, che ha concluso per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SC AL ricorre per Cassazione contro la sentenza del Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo con la quale è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 594 c.p., commi 1 e 4, commesso il 7.1.2004 in danno di AN LE IM.
Il ricorrente denuncia:
1) prescrizione del reato perché in forza del nuovo testo dell'art.157 c.p., i reati attribuiti alla competenza del Giudice di pace per i quali è prevista una pena non pecuniaria e non detentiva il termine prescrizionale è di tre anni. Invoca l'ordinanza del 31 agosto 2006 di rimessione alla Corte costituzionale da parte della Sezione feriale di questa Corte della relativa questione. 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove (ritenuta attendibilità della persona offesa e non attendibilità della coniuge dell'imputato. Omessa valutazione della deposizione della titolare dell'esercizio ove sarebbe avvenuto il fatto).
3) violazione di legge per la mancata applicazione dell'esimente della provocazione (erroneamente il G.d.p. avrebbe ritenuto non provata la minaccia posta in essere dalla p.o. nei confronti e riferita dalla teste Demaj Nora). Il fatto ingiusto altrui scrimina anche se diretto verso persona diversa da quella che reagisce ma legata all'offensore. In ogni caso sussisterebbe l'esimente in forma putativa. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato.
Va condivisa integralmente, infatti, la critica formulata dalla dottrina all'ordinanza della Sezione Feriale del 31 agosto 2006 di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del nuovo testo dell'art. 157 c.p., comma 5, come sostituito dalla L. n. 251 del 2005, art. 6, che prevede per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace in ordine ai quali sono stabilite pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria il termine di prescrizione di tre anni, in riferimento all'art. 3 Cost., per violazione del principio di uguaglianza atteso che per i reati, sempre devoluti alla competenza del giudice di pace, puniti con la sola multa il termine di prescrizione è stabilito in sei anni e per quelli puniti con la sola ammenda il termine di prescrizione è di quattro anni.
Invero, il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 58, comma 1, prevede che "per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella detentiva originaria" (D.Lgs. n.274 del 2000, art. 58, comma 1) e, considerato che il meccanismo di conversione sanzionatoria apprestato dal citato D.Lgs. art. 52, prevede che determinati reati, tuttora edittalmente sanzionati con pena detentiva della reclusione o dell'arresto (sola, alternativa o congiunta con quella pecuniaria), una volta trasferiti alla competenza del giudice di pace possano venire puniti - in alternativa alla multa o all'ammenda - con la pena della permanenza domiciliare sostituibile, su richiesta dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità, la pena paradetentiva applicabile deve comunque essere, per ogni effetto giuridico, considerata quale reclusione o arresto (v. Sez. 5, Sentenza n. 31465 del 2007; Sez. 5, Sentenza n. 24269 del 2007; Sez. 5, Sentenza n. 27001 del 2007). Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, pur con riferimento al previgente testo dell'art. 157 c.p., "ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione delle contravvenzioni attribuite alla cognizione del giudice di pace, punite con la pena pecuniaria o, in alternativa, con le sanzioni cosiddetto paradetentive, deve farsi riferimento all'art. 157 c.p., comma 1, n. 5), che per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto determina il termine prescrizionale in tre anni e ciò in forza della disposizione contenuta nel D.Lgs. 28 agosto 2000, n.274, art. 58 (sulla competenza penale del giudice di pace), secondo cui per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria" (Sez. 4, Sentenza n. 18640 del 16/01/2004 Ud. (dep. 22/04/2004) Rv. 228347).
Pertanto, esattamente è stato ritenuto in dottrina che alla luce del complesso normativo contenuto nel D.Lgs. n. 274 del 2000 - che non è stato modificato dal legislatore del 2005 - la disposizione del nuovo art. 157 c.p., comma 5, non è "riferibile alle sanzioni paradetentive del giudice di pace (le quali ad ogni effetto giuridico devono ancora essere considerate quali reclusione o arresto), ma sia stato previsto in relazione a possibili future autonome sanzioni penali, diverse dalla reclusione e dall'arresto, che potranno essere introdotte. In proposito, poi, si è sottolineato che "il disegno di L. n. 1074/5 "Riforma del libro 1 del codice penale", presentato al Senato l'11 ottobre 2006, prevede, accanto alle pene principali detentive o restrittive della libertà personale, anche pene principali interdittive (artt. 61 e 65) e pene principali prescrittive (artt. 66 e 71)". Pertanto, al reato contestato al ricorrente è applicabile la prescrizione di sei anni - prorogabile di un quarto - prevista per i reati puniti con la pena della reclusione, così convertita la sanzione paradentiva ai sensi del citato D.Lgs., art. 58.
Quanto al secondo motivo di ricorso, esso è inammissibile perché nella concreta fattispecie le censure esorbitano dai limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per tradursi nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamente propria dal giudice del merito e nell'offerta di una diversa (e per il ricorrente più favorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio. Peraltro, pur dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), "al giudice di legittimità resta infatti preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa)" (Sez. 6, 15 marzo 2006, Casula), mentre nessun vizio è riscontrabile nella parte della sentenza impugnata che è pervenuta all'accertamento degli elementi del reato in questione attraverso la considerazione delle varie prove acquisite e la corretta indicazione del significato dimostrativo loro attribuito dal giudice, tenuto conto che sono utilizzabili in sede penale le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa e che queste sono state confermate da un teste indifferente.
Infine, il terzo motivo è inammissibile perché difetta del requisito della specificità, non risultando dal ricorso quale sia stato il fatto ingiusto commesso dalla persona offesa in danno della moglie del ricorrente (non risulta riportato il contenuto della "minaccia" che sarebbe stata posta in essere) e, comunque, dal testo della sentenza impugnata risulta esclusa qualsiasi ingiustizia della condotta della persona offesa, la quale si sarebbe limitata a richiedere la corresponsione di un compenso poi effettivamente pagato dalla moglie dell'imputato e, dunque, avrebbe esercitato un diritto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 ottobre 2007. Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2007