Sentenza 14 gennaio 2009
Massime • 1
L'applicazione di pena detentiva su richiesta delle parti in misura non inferiore ai tre anni comporta l'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2009, n. 4424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4424 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 14/01/2009
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 100
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 025108/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BRESCIA;
nei confronti di::
ABBAS SAQUB N. IL 18/07/1980;
SINGH AMANDEEP, N. IL 20/06/1986;
SINGH SHARANJIT, N. IL 15/05/1974;
avverso SENTENZA del 03/04/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. DELEHAYE Enrico, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa irrogazione della pena accessoria, con applicazione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con sentenza, deliberata il 3 aprile 2008 e depositata in pari data, il giudice della udienza preliminare del Tribunale di Brescia, pronunciando col rito della applicazione della pena su richiesta, ha irrogato le pene della reclusione in anni due e mesi otto e della multa in euro centoventimila - ciascuno - a Abbas Saqub, a NG MA e a NG IT, imputati, in concorso tra loro del delitto previsto e punito dagli artt. 110 c.p. e del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, art. 12, commi 3 e 3 bis, lett. a).
2. - Ricorre per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale, mediante atto recante la data del 9 aprile 2008, col quale denunzia violazione dell'art. 445 c.p.p., comma 1, in relazione alla omessa irrogazione della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, consentita dal rito, trattandosi del cd. "patteggiamento allargato". 3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 8 ottobre 2008, rileva che la doglianza del ricorrente è fondata, dovendosi applicare la pena accessoria ai sensi "del combinato disposto dell'art. 29 c.p. e art. 445 c.p.p., comma 1, come modificato dalla L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 1, comma 1, lett. a)".
4. - Il ricorso è infondato.
Se indubbiamente il rito del patteggiamento ed. allargato, introdotto dalla novella 12 giugno 2003, n. 134, oltre a comportare la condanna alle spese del processo, consente in astratto la irrogazione delle pene accessorie e la applicazione delle misure di sicurezza (Cass., Sez. 6, 31 gennaio 2007, n. 9007, Kesarlal, massima n. 235988; Sez. 6, 21 febbraio 2007, n. 10857, D'Atri, massima n. 235989 e Sez. 4, 14 maggio 2008, n. 23134, Di Girolamo, massima n. 240304) - sanzioni le quali sono, invece, escluse nel caso in cui la pena detentiva concordata e irrogata non superi i due anni - nel caso di specie, tuttavia, la entità della pena principale concretamente irrogata (reclusione in anni due e mesi otto) risulta inferiore alla soglia minima, fissata dall'art. 29 c.p., comma 1, ultimo inciso per la applicazione della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Epperò correttamente il giudice a quo si è astenuto dall'infliggere la sanzione in parola.
Consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2009