Sentenza 15 luglio 2009
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È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore della parte civile non munito di procura speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/2009, n. 43982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43982 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 15/07/2009
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 1527
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 13735/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI NO (P.C.) N. IL 21/04/1942;
nei confronti di:
DI TT AN N. IL 02/07/1948;
avverso la SENTENZA del 10/12/2008 CORTE DI APPELLO di CATANIA;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Salzano che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Pogliese Sebastiano;
Udito il difensore Avv. Milana GI.
FATTO
Con sentenza in data 10 dicembre 2008 la Corte d'Appello di Catania ha confermato la decisione, assunta dal locale Tribunale, di assolvere GI Di BE dall'imputazione di ingiuria in danno di EF RI.
Secondo l'ipotesi accusatoria l'imputato, nel corso di una seduta davanti al consulente tecnico d'ufficio nominato in un giudizio civile, che vedeva la Cooperativa "La Valeria" contrapposta all'Avv. RI a proposito di un pregresso rapporto professionale, aveva offeso l'onore e il decoro di costui accusandolo di essersi appropriato di denaro non proprio e di aver tentato di ricattare la cooperativa al fine di ottenere il pagamento della propria parcella.
Ha ritenuto il giudice di merito che l'accusa non fosse suffragata dalle emergenze probatorie in quanto la deposizione del teste Rag. Liardo, c.t.u. nel giudizio civile, aveva fatto espresso richiamo al verbale redatto in occasione della seduta, nel quale tuttavia non si dava atto della pronuncia delle frasi assertivamente offensive da parte del Di BE, ma soltanto dell'istanza rivolta dal RI affinché venissero verbalizzate;
inoltre la teste DO aveva riferito di non ricordare accuse ben precise mosse, in quella sede, dal Di BE al RI. Osservava, altresì, quel collegio che, quand'anche effettivamente pronunciate, le parole ascritte all'imputato dovevano essere valutate in relazione al particolare contesto nel quale la seduta si era svolta, cioè nell'ambito di un contenzioso civile riguardante il rapporto professionale intercorso: sicché, trattandosi di addebiti inerenti allo svolgimento del rapporto contrattuale e non a fatti connotati da autonomo disvalore extracontrattuale, non era configurabile il reato di ingiuria.
Nella sua veste di parte civile ha proposto ricorso per cassazione il RI, per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi. Col primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla valenza probatoria del verbale di operazioni davanti al c.t.u.; lamenta che il giudice di merito non abbia tenuto conto della deposizione testimoniale del Rag. Liardo, dalla quale si sarebbe dovuto evincere che il contenuto di quell'atto rispecchiava le dichiarazioni rese del Di BE;
ne' della replica di quest'ultimo, ivi verbalizzata, sostanzialmente ammissiva dell'avvenuta pronuncia delle parole offensive.
Col secondo motivo il ricorrente rimprovera alla Corte territoriale di aver dato credito soltanto ai testi a discolpa, senza un adeguato vaglio della loro credibilità, e di non aver valutato la deposizione testimoniale della persona offesa, che avrebbe dovuto prevalere sul vuoto di memoria della DO, sopravvenuto alle ben diverse dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. Sotto un primo profilo va rilevato che il difensore, per il tramite del quale il mezzo d'impugnazione è stato proposto, non risulta investito del potere di rappresentanza della parte in virtù della necessaria procura speciale.
Agli atti risulta, per vero, una precedente nomina a difensore, a valere per il giudizio di cassazione, in vista della presentazione di un precedente ricorso avverso la sentenza di primo grado;
in quell'occasione il gravame fu convertito in appello, in considerazione dell'appellabilità della sentenza impugnata, e fu disposta la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello competente. Il mandato in allora conferito dal RI - anch'egli sottoscrittore del ricorso - per l'attivazione di quello specifico giudizio ha esaurito i suoi effetti nella sede sua propria e non può essere, dunque, considerato esteso al giudizio d'impugnazione avverso la sentenza successivamente emessa dalla Corte d'Appello. Alla stregua di un principio ripetutamente enunciato da questa Corte Suprema (v. per tutte Cass. 14 maggio 1997 n. 6364), la legittimazione a proporre ricorso per cassazione è riconosciuta al difensore di una parte diversa dall'imputato, purché iscritto all'apposito albo (requisito sussistente nel caso di specie), soltanto se questi sia munito di procura speciale: in mancanza di che il ricorso va dichiarato inammissibile.
Sotto un secondo profilo corre l'obbligo di rilevare che la Corte d'Appello ha confermato l'assoluzione del Di BE fondando il deliberato su due autonome rationes decidendi;
in base alla prima ha ritenuto quel collegio che non fosse provata, in linea di fatto, la pronuncia da parte dell'imputato delle parole contemplate nel campo d'imputazione; con la seconda ratio decidendi ha espresso un giudizio di non lesività dell'onore e del decoro del RI, ravvisando nelle espressioni attribuite al Di BE - giudicate certamente infelici, inopportune e maleducate - una mera disapprovazione dell'operato del destinatario, peraltro non caratterizzata da un tenore ingiurioso: ciò anche in base a una valutazione del contesto nel quale la discussione aveva avuto luogo, e cioè in rapporto a una controversia riguardante gli addebiti di carattere contrattuale rivolti al RI in riferimento a un incarico professionale conferitogli e rimasto, assertivamente, inadempiuto. Il ricorso proposto in questa sede dalla parte civile, in ambedue i motivi nei quali si articola, è indirizzato a criticare soltanto la prima delle due rationes decidendi suesposte, senza minimamente investire la valutazione negativa riguardante la lesività delle frasi che il Di BE avrebbe rivolto nella circostanza. Orbene, è principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che va qui ribadito, quello per cui, quando un provvedimento sia sorretto da una pluralità di ragioni giustificatrici, tra loro autonome, è sufficiente a sorreggerne la legittimità anche una sola di esse: per cui l'impugnativa portata ad una sola di tali ragioni si rende inammissibile per difetto di interesse, posto che da una pronuncia favorevole sulla stessa non potrebbe derivare all'impugnante quella modificazione della sua situazione processuale, che costituisce il contenuto dell'interesse ad impugnare (Cass. 12 novembre 1993, Sacca). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui deve perciò pervenirsi, conseguono le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2009