Sentenza 13 giugno 2007
Massime • 1
È illegittima la decisione con cui il G.i.p. applichi - in ordine al reato di lesioni personali - il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 157, comma quinto (nel testo novellato dalla L. n. 251 del 2005), in quanto esso ne prevede l'applicabilità per il reato per il quale la legge stabilisce pene diverse da quelle detentive sicché non può trovare applicazione in ordine ai reati ai quali sia applicabile (come nella specie), ex art. 52 D.Lgs. n. 274 del 2000, la sanzione della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità in sostituzione delle sanzioni della reclusione o dell'arresto, considerato che dette sanzioni, in virtù dell'art. 58, comma primo, D.Lgs. n. 274 del 2000, "si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2007, n. 35252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35252 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 13/06/2007
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 900
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 025583/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BOLOGNA;
nei confronti di:
1) OL RO, N. IL 27/08/1954;
avverso SENTENZA del 22/02/2006 GIP TRIBUNALE di RIMINI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FEDERICO RAFFAELLO;
Udita la requisitoria del Procuratore Generale in persona del Dott. Santi Consolo, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il Giudice per le Indagini Preliminari del tribunale di Rimini, richiesto dal P.M. di emettere decreto penale di condanna, con sentenza del 22.2.2006 emessa in Camera di consiglio ha dichiarato non esservi luogo a procedere nei confronti di IO RO in relazione all'imputazione di lesioni personali in danno di TT RI, reato commesso il 1.6.2001 e con querela del 26.6.2001, per essere il reato estinto per prescrizione.
Ha ritenuto il giudice di dovere applicare il termine di prescrizione triennale ai sensi dell'art. 157 c.p. come modificato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna.
Sostiene che non potrebbe applicarsi il termine di prescrizione triennale previsto dalla nuova normativa per i reati di competenza del giudice di pace per i quali sia prevista la sanzione dell'obbligo di permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio ritenendo fondate le censure mosse dal P.G. di Ancona.
Ritiene la Corte che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio al GUP presso il tribunale di Rimini per nuovo esame. Il termine di prescrizione triennale non può essere applicato per i reati per i quali si applica la sanzione della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità in sostituzione delle pene della reclusione o dell'arresto ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art.52. Il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 58, comma 1 infatti dispone che "Per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria". Ulteriore argomentazione deriva dall'assoluta illogicità dell'interpretazione seguita nel provvedimento impugnato. I reati ritenuti dal legislatore meno gravi per i quali è stata prevista la sola pena pecuniaria della multa o dell'ammenda, ai sensi del nuovo testo dell'art. 157 c.p. si prescriverebbero in un termine più lungo di quello in cui si prescrivono reati più gravi per i quali il legislatore ha previsto la pena della reclusione o dell'arresto, sole o congiunte a pene pecuniarie.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Rimini, Ufficio del G.U.P., per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2007