Sentenza 20 febbraio 2007
Massime • 1
È legittima la decisione con cui il giudice di pace applichi - in ordine al reato di lesioni personali volontarie (art. 582 cod. pen.) - il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 157, comma quinto, cod. pen. (nel testo novellato dalla L. n. 251 del 2005), considerato che esso ne prevede l'applicabilità per il reato per il quale "la legge stabilisce pene diverse da quelle detentive" e che, ai sensi dell'art. 18 cod. pen., sono pene detentive l'ergastolo, la reclusione e l'arresto. Ne deriva che le pene della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità (applicabili nella specie) non possono essere considerate pene detentive ai fini dell'applicazione dell'art. 157, comma quinto, cod. pen., ancorché l'art. 58 D.Lgs. n. 274 del 2000 assegni ad esse tale valenza giuridica ad ogni altro effetto di legge, sia pure in contrasto con l'art. 53, comma secondo, del suddetto D.Lgs. n. 274, in virtù del quale il condannato alla permanenza domiciliare non è considerato in stato di detenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/02/2007, n. 17399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17399 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 20/02/2007
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 444
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 012357/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di PADOVA;
nei confronti di:
1) BR PIERRE, N. IL 21/07/1933;
avverso SENTENZA del 19/12/2005 GIUDICE DI PACE di PADOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. OLDI PAOLO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE NUNZIO WLADIMIRO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 19 dicembre 2005 il giudice di pace di PA ha dichiarato non doversi procedere a carico di RR BO in ordine al reato di lesioni personali volontarie in danno di TO UG, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
L'imputazione si riferiva ad un episodio verificatosi in Abano Terme il 30 luglio 2002, quando il BO aveva colpito al volto con un pugno il TO E.. Riteneva il giudicante che il termine prescrizionale da applicarsi fosse quello triennale di cui all'art.157 c.p., comma 5, così come novellato dalla L. 5 dicembre 2005, n.251.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PA, denunciando violazione di legge. Osserva il ricorrente che la disposizione applicata dal giudice di pace opera solo in rapporto a reati per i quali la legge stabilisca pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria. Nel caso di specie, sostiene, le pene applicabili sono quelle dell'obbligo di permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, entrambe di specie corrispondente a quella detentiva.
Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
La norma applicata dal giudice di pace di PA (cioè l'art. 157 c.p., comma 5), è inserita nel sistema del codice penale, del quale coerentemente recepisce le nozioni e le classificazioni giuridiche. Conseguentemente, nel ricercare il significato dell'espressione "pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria", ivi adottata, deve necessariamente aversi riguardo alla classificazione delle pene principali contenuta nel medesimo testo legislativo, e precisamente nell'art. 18, a norma del quale, sotto la denominazione di "pene detentive o restrittive della libertà personale" sono compresi l'ergastolo, la reclusione e l'arresto, mentre sotto la denominazione di "pene pecuniarie" sono comprese la multa e l'ammenda. Ne consegue che le pene della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, introdotte dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non possono considerarsi pene detentive ai fini dell'applicazione dell'art. 157 c.p., comma 5, sebbene il D.Lgs. 28 agosto 200, n. 274, art. 58, assegni ad esse tale valenza giuridica ad ogni altro effetto di legge (peraltro in singolare contraddizione con l'art. 53, comma 2, in forza del quale il condannato alla permanenza domiciliare non è considerato in stato di detenzione). Se si opinasse diversamente, invero, si svuoterebbe totalmente di significato l'espressione "pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria", non riscontrandosi nell'ordinamento penale altre tipologie di pena principale esulanti da tale classica dicotomia.
Non è incorso, pertanto, in violazione di legge il giudice di merito che ha ritenuto applicabile alla fattispecie la prescrizione triennale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2007