Sentenza 30 luglio 2002
Massime • 1
Ai fini della istituzione di una rappresentanza sindacale aziendale, in applicazione dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n.300, così come modificato dalla parziale abrogazione conseguita al referendum indetto con d.P.R. 5 aprile 1995, non è sufficiente che il sindacato sia firmatario del contratto collettivo del settore, ma è necessario che il suddetto contratto sia effettivamente applicato all'interno della unità produttiva, ed a tal fine non è determinante la spontanea applicazione, da parte del datore di lavoro, di alcune soltanto delle clausole contrattuali previste nel contratto collettivo, se ad esse si accompagna l'esclusione di altre o comunque la esplicitazione della volontà di non intendere prestare adesione all'intero contratto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2002, n. 11310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11310 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. GRAZIA CATALDI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FLAI CGIL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI SS. QUATTRO 56, presso lo studio dell'avvocato FAUSTO TARSITANO, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO MUGGIANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SARDAFLORA Società Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARONCINI 27, presso lo studio rappresentato e dell'avvocato PIETRO ANDREA GUISO, difeso dall'avvocato PIETRO BIGGIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 263/99 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 23/06/99 - R.G.N. 4374/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato BIGGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'associazione sindacale FLAI - CGIL ricorreva, ex art.28 L.20 maggio 1970 n300, al Pretore di Cagliari chiedendo che venisse ordinata la cessazione del comportamento antisindacale della AR, società semplice con un organico di circa sessanta dipendenti di cui 22 iscritti alla associazione sindacale ricorrente, che aveva rifiutato di riconoscere la rappresentanza sindacale aziendale costituita a norma dell'art.19 della legge n.300 del 1970. Il Pretore rigettava il ricorso.
La FLAI CGIL proponeva opposizione che veniva accolta dal Pretore il quale, ritenuto che l'espressione "contratti collettivi di lavoro applicati nella unità produttiva" dovesse essere interpretato in maniera estensiva facendo rientrare nel concetto di "applicazione" anche i casi in cui il contratto collettivo veniva assunto come parametro di riferimento, e rilevato che la AR aveva ripetutamente dichiarato all'INPS, ai fini della fiscalizzazione degli oneri sociali, di aver retribuito i propri dipendenti con retribuzioni non inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva, concludeva che il contratto dovesse ritenersi applicato in quanto utilizzato quale parametro di riferimento;
ordinava quindi alla AR di riconoscere la rappresentanza sindacale costituita nell'ambito della FLAI - CGIL.
Avverso la decisione di primo grado la società AR proponeva appello al Tribunale di Cagliari che lo accoglieva osservando che il testo dell'art. 19 della legge n.300 del 1970. come modificato all'esito del referendum dell'11 giugno 1995, ancorava la nozione di rappresentanza sindacale ad un criterio obiettivo legato alle vicende della singola azienda giacché l'adesione del datore di lavoro alla contrattazione collettiva rappresentava il presupposto necessario affinché il sindacato firmatario di tale contratto potesse fruire dei diritti previsti dal titolo 3^ dello Statuto dei lavoratori;
rilevava che nel caso in esame era incontestabile che il contratto collettivo non venisse applicato presso la AR che, per un verso non era iscritta alle associazioni stipulanti e, per 15altro non aveva neppure recepito in via di fatto la suddetta regolamentazione collettiva attraverso la generalizzata e costante applicazione dei più rilevanti istituti contrattuali;
ne', a tal proposito, poteva ritenersi rilevante che la società riconoscesse al proprio personale taluni emolumenti contrattuali della disciplina collettiva, atteso che era incontroverso e risultava per tabulas che il datore di lavoro aveva sempre contestato espressamente l'applicazione della disciplina contrattuale collettiva, disconoscendone rilevanti istituti normativi ed economici, quali i livelli di inquadramento del personale, gli scatti di anzianità ed applicando ai propri dipendenti un trattamento economico personalizzato, in alcuni casi più favorevole ed in altri, invece inferiore rispetto a quello contrattuale. Il Tribunale riteneva che neppure poteva considerarsi applicata la disciplina contrattuale per effetto della dichiarazione con la quale la società AR, ai fini della fiscalizzazione degli oneri sociali, aveva dichiarato allo SCAU di applicare al propri dipendenti retribuzioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi, in quanto tale dichiarazione era diretta soltanto allo SCAU in relazione alla attuazione del rapporto di assicurazione sociale, e rimaneva improduttiva di effetti di ordine confessorio riguardo al diverso profilo concernente la disciplina del rapporto di lavoro che rimaneva assoggettata agli accordi delle parti, nel rispetto., peraltro della disposizione inderogabile di cui all'art.36 della Costituzione;
ne' il Tribunale rinveniva nel testo dell'art.19-, citato alcun elemento di ordine letterale, sistematico e teleologico che autorizzasse a ritenere che, con l'espressione contratto collettivo "applicato nella unità produttiva" il legislatore avesse inteso scostarsi dai consolidati principi elaborati in tenia di efficacia soggettiva della contrattazione collettiva ed adottare una nozione estensiva del termine "applicazione" fino a ricomprendervi i casi in cui il predetto contratto veniva assunto dal datore di lavoro come parametro per la determinazione dei trattamenti minimi ex art.36 Costituzione ovvero per la fruizione parziale della fiscalizzazione degli oneri sociali.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale la FLAI - CGIL propone ricorso articolandolo in tre motivi, illustrati con successiva memoria.
La società AR resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.19 della legge 20 marzo 1970 n.300 e 2069 cod.civ., in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., l'associazione ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto che l'indice di rappresentatività richiesto dalla legge fosse costituito dall'applicazione del contratto collettivo e non dalla sua stipulazione, ritenendo che l'effettività dell'azione sindacale, valorizzata dalla norma e affermata dalle statuizioni della Corte Costituzionale al fine di qualificare la rappresentatività del sindacato che sia capace di imporsi al datore di lavoro come controparte negoziale di un rapporto di lavoro, debba riferirsi alla struttura sindacale aziendale mentre, al contrario, l'affermazione di detti principi riguarda il momento della stipulazione del contratto collettivo e l'associazione sindacale firmataria di tale contratto, nel cui ambito, come prevede la norma, si svolga nell'unità produttiva l'iniziativa dei lavoratori di costituire rappresentanze sindacali. Quanto al concetto di "applicazione" del contratto, a parere della associazione ricorrente, essa verrebbe in considerazione solo in rapporto all'individuazione del contratto collettivo la cui stipulazione rileva al fine di stabilire la rappresentatività del sindacato, nel cui ambito i lavoratori assumono nell'unità produttiva l'iniziativa di costituire rappresentanze sindacali aziendali. Sarebbe perciò sufficiente accertare incidenter tantum se nell'azienda si applichi in qualche modo il contratto collettivo di cui sia firmatario il sindacato a cui i lavoratori interessati aderiscono: l'applicazione, sia pure parziale, del contratto collettivo implicherebbe l'implicito riconoscimento da parte del datore di lavoro della rappresentatività del sindacato, con conseguente diritto dei lavoratori iscritti all'associazione sindacale firmataria a veder riconosciute le proprie rappresentanze sindacali.
Con il secondo motivo di ricorso l'associazione ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia e rileva che la motivazione è incentrata sull'affermazione che la FLAI - CGIL sarebbe associazione sindacale priva del requisito della rappresentatività effettiva in quanto nell'ambito dell'impresa resistente la sua azione non sarebbe stata talmente efficace da conferirle "una forza contrattuale tale da imporsi nella relazioni negoziali come interlocutrice del rapporto di lavoro" e quindi essa non avrebbe acquisito "il diritto di avvantaggiarsi della legislazione di sostegno prevista dal titolo 3^ della legge 300/70. Tale impostazione, a parere del ricorrente. non tiene conto che i titolari del diritto sancito nell'art.19 dello Statuto dei lavoratori sono gli iscritti all'associazione sindacale e che gli stessi hanno necessità della tutela di cui all'art. 19 citato proprio perché hanno di fronte un datore di lavoro che rifiuta l'applicazione dei contratti collettivi stipulati dalla FLI - CGIL.
I due motivi di ricorso, che possono venire esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono infondati.
In conformità dei risultati del referendum indetto con D.P.R. 5 aprile 1995, il D.P.R. 28 luglio 1995 n.312 ha parzialmente abrogato l'originario primo comma dell'art.19 della legge 20 maggio 1970 n.300, il cui testo è ora del seguente tenore: "Rappresentanze
sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori di ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie dei contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva.
Non è sufficiente quindi, secondo il tenore letterale della norma, che il sindacato sia firmatario del contratto collettivo del settore, nei suoi diversi livelli, ma è necessario che il contratto sia "applicato" nell'unità produttiva: l'espressione non si presta ad essere interpretata, con evidente forzatura letterale, come contratti collettivi del settore in cui opera l'imprenditore a prescindere dal fatto che siano o meno applicabili in azienda.
È principio costantemente affermato da questa Corte, tanto da costituire ormai ius receptum, che la contrattazione collettiva di diritto comune ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente abbiano prestato adesione al contratto. Si è inoltre precisato che nella ipotesi in cui il datore di lavoro, non iscritto alla associazione sindacale dei datori di lavoro, abbia nella pratica applicato soltanto alcune delle clausole contrattuali contestandone esplicitamente altre o dichiarando di non intendere dare adesione all'intero contratto, è da escludere che il contratto possa spiegare efficacia vincolante nei suoi confronti anche per quanto riguarda le clausole che non intende applicare (cfr: Cass.16 marzo 2001, n. 3813; 5 marzo 2001 n. 3214; 16 gennaio 1996 n. 319; 6 novembre 1990 n. 10654). D'altra parte l'espressione "applicato nella unità produttiva" contenuta nell'attuale formulazione dell'art. 19 della legge n.300 del 1970 non contiene alcun elemento ne' di natura letterale ne'
teleologica che consenta di ritenere che il legislatore abbia inteso scostarsi dal principi sopra indicati attribuendo alla espressione in esame un interpretazione estensiva tanto da comprendervi anche un'applicazione parziale limitata a singole clausole. La sentenza impugnata ha tenuto conto di tali principi. I giudici del merito hanno, infatti, accertato che la società AR non è iscritta ad associazioni stipulanti la contrattazione collettiva, e non ha neppure recepito in via di fatto la suddetta regolamentazione collettiva attraverso la generalizzata e costante applicazione dei più rilevanti istituti contrattuali, riconoscendo al suo personale soltanto alcuni singoli emolumenti previsti nel contratto collettivo, di cui peraltro aveva sempre espressamente contestato l'applicazione, come confermato dalla stessa organizzazione sindacale che, nel comunicato del 3 agosto 1998, lamentava proprio la mancata applicazione da parte della società AR del contratto collettivo. Nella sentenza impugnata i giudici di merito hanno anche motivato in modo adeguato la ragione per la quale non hanno attribuito valore decisivo e confessorio alla dichiarazione con la quale il datore di lavoro, ai fini della fiscalizzazione degli oneri sociali, comunicava all'INPS di applicare ai propri dipendenti retribuzioni "non inferiori" a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali (e non, si badi bene, di applicare i contratti collettivi).
Va pure rilevato che la rappresentatività di un sindacato e l'effettività dell'azione sindacale non consiste solo nella partecipazione alla stipulazione del contratto collettivo ma pure nella forza dialettica e di stimolo nell'ambito della singola azienda che si manifesta, tramite i lavoratori che ivi lavorano, anche nella capacità di imporsi come interlocutore autorevole imponendo al datore di lavoro l'applicazione della disciplina collettiva. La considerazione della società convenuta che gli iscritti alle associazioni sindacali tanto più hanno necessità della tutela di cui all'art. 19 citato proprio in quanto hanno di fronte un datore di lavoro che rifiuta l'applicazione del contratto collettivo è poi una considerazione che non trova alcun appiglio nel testo normativo col quale il legislatore, con la nuova formulazione, ha fatto riferimento alla effettività dell'azione sindacale nell'ambito della singola azienda.
Con il terzo motivo, in via subordinata, l'associazione ricorrente solleva eccezione di incostituzionalità, per contrasto con gli artt.3 e 39 della Costituzione, dell'art.19 della legge n.300 del 1970, nel testo risultante dall'abrogazione parziale disposta dal
D.P.R. 28 luglio 1995 n.312, nella parte in cui non prevede il riconoscimento delle rappresentanze sindacali aziendali anche alle organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati sul piano nazionale dalla categoria a cui appartenga l'imprenditore, in virtù dei criteri di cui all'art.2070 cod.civ. La norma in questione è stata già sottoposta al vaglio di costituzionalità, proprio con riferimento agli art.
3.e. 39 della Costituzione. Alla Corte Costituzionale, che ha ritenuto la questione infondata (sentenza 12 luglio 1996 n. 244), è stato prospettato, sia dall'ordinanza di rimessione che dal sindacato costituitosi davanti alla Corte, che l'art.19 possa finire col rimettere il riconoscimento della rappresentanza sindacale aziendale al potere di accreditamento discrezionale del datore di lavoro. Sebbene la Corte si sia soffermata soprattutto sull'aspetto del collegamento tra rappresentatività dell'associazione sindacale e stipulazione del contratto collettivo, certamente non può non aver avuto presente l'intero testo della norma, anche nella parte in cui fa riferimento ai contratti collettivi "applicati" nell'unità produttiva. Sicché allorquando la Corte afferma che l'interpretazione rigorosa della fattispecie dell'art.19 deve far coincidere il criterio legale di selezione con la capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale, è lecito ritenere che abbia inteso riferirsi anche alla capacità di imporsi nell'ottenere l'applicazione dei contratti.
La Corte, con la sentenza citata, ha osservato che le norme di sostegno dell'azione sindacale nell'unità produttiva previste dall'art.19 della legge n.300 del 1970 sopravanzano la garanzia costituzionale della libertà sindacale sancita dall'art.39 della Costituzione e ben possono essere riservate a certi sindacati identificati dal legislatore mediante criteri scelti discrezionalmente nei limiti della razionalità; ha, poi, ritenuto che la norma non viola l'art.3 Cost. perché una volta riconosciuto il potere discrezionale del legislatore di selezionare i beneficiari di quelle norme, le associazioni sindacali rappresentate nelle aziende vengono differenziate in base a (ragionevoli) criteri prestabilitì dalla legge, di guisa che la possibilità di dimostrare la propria rappresentatività per altre vie diventa irrilevante al fini del principio di uguaglianza. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2002