Sentenza 3 ottobre 2007
Massime • 1
Il termine di prescrizione dei delitti di competenza del giudice di pace per i quali è prevista l'applicazione dell'obbligo della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, è quello ordinario e non quello triennale previsto dall'art. 157, comma quinto, cod.pen., atteso che le sanzioni paradetentive applicabili dal suddetto giudice devono considerarsi per ogni effetto giuridico come pene detentive, giusto quanto stabilito dall'art. 58, comma primo, D.Lgs. n. 274 del 2000.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/10/2007, n. 44341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44341 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 03/10/2007
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - N. 1566
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 025575/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna;
avverso la sentenza in data 22.02.2006 del G.I.P. presso il Tribunale di Rimini;
nei confronti di:
AT BE, nato a [...] il [...];
visti gli atti, la sentenza denunziata e il procedimento;
udita la relazione del Consigliere Dott. BARTOLOMEI Luigi;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Procura della repubblica di Rimini per l'ulteriore corso.
FATTO E DIRITTO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna propone ricorso per erronea applicazione della legge, avverso la sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Rimini, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti AT BE in ordine al reato di cui all'art. 590 c.p., comma 3, commesso in Rimini il 25.03.2001, per essere il reato estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 157 c.p., come modificato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6.
Rileva che non può ritenersi applicabile ai reati di competenza del giudice di pace, per i quali sia prevista la sanzione dell'obbligo di permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, il più breve termine triennale di prescrizione di cui all'art. 157 c.p.p., comma 5, nel nuovo testo, in quanto, a norma della D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 58, "per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria";
Che, pertanto, si doveva far riferimento dell'art. 157 c.p., comma 1, ed applicare il precedente termine quinquennale, più favorevole al reo in virtù dell'art. 2 c.p., comma 3;
Che, essendo il reato commesso in data 1.6.2001, la prescrizione non si era ancora verificata.
2. Il motivo è fondato.
Nel dichiarare non luogo a procedere per intervenuta prescrizione in data 22 febbraio 2006, il G.U.P. presso il Tribunale di Rimini ha implicitamente applicato il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 157, comma 5, nel testo sostituito dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, comma 1, termine previsto per il caso che la legge stabilisce pene diverse da quelle detentive e da quella pecuniaria. Il termine di prescrizione applicabile è invece quello quinquennale di cui all'art. 157, n. 4), nella precedente formulazione, secondo le condivisibili ragioni espresse dal Procuratore Generale ricorrente. L'applicabilità al reato in contestazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52, per il richiamo operato dall'art. 63 in relazione all'art. 4 della stessa norma deve avvenire nel rispetto della disposizione di cui all'art. 58, comma 1, secondo cui "per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo della permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella originaria".
Stante tale assimilazione normativa, tali pene, previste in alternativa alla pena pecuniaria dal D.Lgs. in esame art. 52, comma 2, lett. a), devono considerarsi estranee a quelle previste dal novellato art. 157, comma 5, ove anche si consideri, in adesione all'assunto del Procuratore Generale ricorrente condiviso anche dal Procuratore Generale di questa Corte, che, diversamente opinando, il più breve termine prescrizionale sarebbe applicabile ai più gravi reati per i quali sono previste, in via alternativa a quella pecuniaria, le sanzioni dell'obbligo di permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, mentre in ordine ai reati meno gravi puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda rimarrebbe applicabile il ben maggiore termine previsto dell'art. 157, comma 1, suddetto.
Non risultando ancora decorso il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi secondo la precedente disposizione più favorevole al reo (art. 2 c.p., comma 2) in relazione all'epoca del commesso reato, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio degli atti al Tribunale di Rimini per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2007