Sentenza 28 maggio 2008
Massime • 1
Anche dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 251 del 2005, i termini di prescrizione dei reati attribuiti alla competenza del giudice di pace sono quelli ordinari previsti dall'art. 157, comma primo, cod. pen., mentre non trova applicazione quello triennale di cui al quinto comma della citata disposizione. (V. Corte cost., sent. n. 2 del 2008; conf. Cass., Sez. V., 28 maggio 2008 n. 37111, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/2008, n. 37110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37110 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato - Presidente - del 28/05/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 764
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 030796/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BOLOGNA;
nei confronti di:
1) RO UC, N. IL 24/02/1967;
avverso SENTENZA del 15/05/2007 GIUDICE DI PACE di SASSUOLO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Dott. Montagna Alfredo, che ha concluso in data 15 ottobre 2007 per sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 157 c.p., comma 5, come sostituito dalla L. n. 251 del 2005, art. 6, per contrasto con l'art. 3 Cost. Vista la memoria difensiva depositata il 21 maggio 2008 dal difensore dell'imputato avvocato Lombardo Domenico, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso del Procuratore generale di Bologna.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Sassuolo del 15 maggio 2007, con la quale era stato dichiarato non doversi procedere
contro
LI CA per il reato di cui all'art. 582 c.p., commesso il 17 giugno 2003, in danno di LI MI per essere il reato estinto per prescrizione.
A sostegno del ricorso, con il quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, il Procuratore generale deduceva la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato e la violazione della legge penale ed in particolare dell'art. 157 c.p., come modificato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art.
6. Il Procuratore Generale ricorrente, dopo una attenta valutazione dell'art. 157 c.p., commi 4 e 5, ha concluso rilevando che appariva del tutto irragionevole una interpretazione che consentisse di ritenere più breve il termine di prescrizione per delitti anche gravi, come quello di lesioni, rispetto a quello previsto per contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda. È opportuno ricordare che il Giudice di pace di Sassuolo con la citata sentenza, pur dando atto che era stata sollevata questione di legittimità costituzionale in ordine al nuovo testo dell'art. 157 c.p., aveva ritenuto di applicare la interpretazione più favorevole all'imputato, secondo la quale il termine prescrizionale per il delitto di cui all'art. 582 c.p., era di anni tre anni e mesi nove ed aveva dichiarato non doversi procedere contro il LI per essere il reato estinto per prescrizione.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna sono fondati . In effetti i dubbi di costituzionalità sono stati risolti dalla Corte Costituzionale (CC 18 gennaio 2008 n. 2), la quale ha, tra l'altro, rilevato che le pene speciali menzionate nell'art. 157 c.p., comma 5, non possono essere identificate con le sanzioni paradetentive applicabili dal Giudice di pace, perché esse non sono previste dalla legge come sanzioni applicabili in via esclusiva per determinati reati, come invece richiesto dalla testuale dizione dell'art. 157 c.p., comma 5, ma costituiscono una opzione che il Giudice può compiere in alternativa alla irrogazione della pena pecuniaria.
Inoltre deve considerarsi che il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 58, equipara per ogni effetto giuridico le sanzioni paradetentive alle pene detentive, con la conseguenza che anche ai reati di competenza del Giudice di pace deve applicarsi lo statuto dettato in materia di prescrizione per quelli invece sanzionati con queste ultime (vedi sul punto Cass. Sez. 5^ penale 29 maggio 2007, Barbierato, in CED Cass.n. 237110). Da quanto detto risulta che i termini di prescrizione dei reati attribuiti alla competenza del Giudice di pace rimangono, anche dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 251 del 2005, quelli ordinari di quattro anni per le contravvenzioni e di sei anni per i delitti stabiliti dall'art. 157 c.p., comma 1. È, pertanto, errata la sentenza impugnata che ha fatto riferimento a termini di prescrizione più brevi non applicabili nel caso di specie.
Per le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Giudice di pace di Sassuolo per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Sassuolo per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2008