Sentenza 24 ottobre 2007
Massime • 1
Il termine di prescrizione da applicare ai reati di competenza del giudice di pace è quello di cui all'art. 157 comma primo cod. pen. (come novellato dall'art. 6 L. n. 251 del 2005), atteso che l'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità sono - in forza della disposizione di cui all'art. 58 D.Lgs. n. 274 del 2000 - da equiparare ad ogni effetto giuridico alle pene detentive della specie corrispondente, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 157 comma quinto cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/10/2007, n. 43412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43412 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 24/10/2007
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 1558
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 043003/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO CO RO, N. IL 08/02/1980;
avverso SENTENZA del 30/06/2006 TRIB. FOGGIA SEZ. DIST. di MANFREDONIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1 - Con la sentenza indicata in epigrafe il AL di Foggia - Sez. Dist. di Manfredonia - condannava Lo CO AL alla pena di Euro 520,00 di ammenda, oltre alla sospensione della patente di guida per giorni trenta, per il reato di guida in stato di ebbrezza, commesso, secondo la contestazione, il 6 luglio del 2003. 2 - Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo doglianze che possono così sintetizzarsi: a) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza, sull'asserito rilievo che l'esito dell'esame con l'etilometro non potrebbe essere considerato idoneo, di per sè, a giustificare l'affermazione di colpevolezza in mancanza di altri significativi dati sintomatici di un effettivo stato di ebbrezza;
b) il ricorrente pone poi la questione della competenza per materia, in relazione alla data di commissione del fatto - 6 luglio 2003, secondo la contestazione - ed alla entrata in vigore del D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convenuto in L. 1 agosto 2003, n. 214 che ha trasferito dal
Giudice di pace al AL la competenza a giudicare in ordine al reato in questione;
c) con il ricorso viene infine eccepita la prescrizione del reato, con riferimento al termine prescrizionale di tre anni, sull'asserito rilievo che si tratterebbe di reato punito con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria.
3 - Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
3.a - Il primo motivo è manifestamente infondato, posto che l'affermazione di colpevolezza è stata basata sul risultato dell'esame con l'etilometro, di fronte al quale non è consentita perplessità di sorta: ed invero il superamento della soglia di tasso alcolemico, stabilita dal legislatore quale limite oltre il quale deve ritenersi sussistente lo stato di ebbrezza, integra l'elemento oggettivo del reato per espressa previsione di legge, senza alcuna possibilità di interpretazioni del dato tecnico emerso dal test e/o apprezzamenti discrezionali da parte del giudice al riguardo;
a ciò aggiungasi, "ad abundantiam", che al momento del controllo l'imputato presentava anche alito vinoso (come risulta dall'impugnata sentenza).
3.b - Per quel che riguarda la competenza per materia, correttamente, nella concreta fattispecie, la sentenza è stata pronunciata dal AL.
Ed invero, il D.L. n. 151 del 2003 non rileva ai fini della competenza, per i fatti avvenuti, come nel caso in esame, successivamente allo stesso D.L. citato, ma prima dell'entrata in vigore della L. 1 agosto 2003, n. 214 con la quale detto decreto è stato convertito: solo con la legge di conversione, infatti, la competenza per il reato di guida in stato di ebbrezza è stata poi attribuita al AL. Muovendo da questa premessa, ne derivano, secondo un indirizzo interpretativo ormai consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte, le seguenti conseguenze: 1) permanendo la competenza del Giudice di pace per i fatti avvenuti nell'intervallo temporale tra il D.L. n. 151 del 2003 e l'entrata in vigore della legge di conversione 214/03, deve trovare applicazione, per tali fatti così cronologicamente individuati, il più favorevole trattamento sanzionatorio stabilito dalla legge istitutiva del Giudice di pace;
b) ciò anche nel caso in cui la competenza a decidere dovesse appartenere al AL per ragioni di ordine processuale in relazione alla data di emissione del decreto di citazione a giudizio, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3821/06 del 31 gennaio 2006 (imp. Timofte, RV. 232592). Nel caso in esame il fatto è avvenuto il 6 luglio 2003, ed il decreto di citazione è stato emesso il 29 ottobre 2004 e cioè successivamente all'entrata in vigore della L. 1 agosto 2003, n. 214: correttamente, dunque, è stato individuato quale giudice competente il AL (e correttamente è stato applicato il più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 274 del 2000 istitutivo della competenza del Giudice di pace).
3.c - Infondata è anche l'eccezione di prescrizione, ed al riguardo si impongono talune precisazioni.
Certamente bisogna prendere in considerazione le modifiche apportate all'art. 157 c.p. dalla L. n. 251 del 2005 (cd. "ex Cirielli"), in forza delle disposizioni transitorie della legge stessa, nonché dell'intervento della Corte Costituzionale in data 23 novembre 2006 (n. 323) in virtù del quale la legge in parola deve trovare applicazione anche in relazione a procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge "de qua", a prescindere dal momento della dichiarazione di apertura del dibattimento: ed invero il giudice delle leggi ha dichiarato costituzionalmente illegittima la L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3 nella parte in cui non consentiva l'applicabilità delle nuove disposizioni, ancorché più favorevoli, ai procedimenti pendenti in primo grado all'entrata in vigore della legge ove vi fosse già stata la dichiarazione di apertura del dibattimento. Nel caso che ci occupa, il procedimento era pendente (dinanzi al AL) alla data di entrata in vigore della legge e la dichiarazione di apertura del dibattimento era intervenuta invece prima dell'entrata in vigore della novella, ed esattamente all'udienza del 24 novembre 2005: donde l'applicabilità delle nuove disposizioni proprio in conseguenza dell'intervento della Corte Costituzionale (in sostanza, a seguito del ricordato intervento della Corte Costituzionale, le nuove disposizioni della "ex Cirielli", quanto alla disciplina transitoria, non si applicano solo ai processi già pendenti in grado di appello o avanti la Corte di Cassazione all'atto dell'entrata in vigore della nuova legge).
Fatta questa premessa, osserva il Collegio che tuttavia il più favorevole termine prescrizionale cui ha fatto riferimento il ricorrente (tre anni, con un termine massimo di tre anni e nove mesi in caso di atti interruttivi) non è riferibile al reato di guida in stato di ebbrezza, in relazione alla data del commesso reato, che direttamente interessa in questa sede.
Nel caso in esame si tratta di fatto commesso il 6 luglio 2003 e, quindi, in un momento in cui il reato stesso apparteneva ancora alla competenza del Giudice di pace, con conseguente applicabilità delle sanzioni previste dalla legge istitutiva del Giudice di pace (anche se poi il giudice in concreto competente è stato correttamente individuato nel AL per una ragione di ordine processuale in relazione alla data di emissione del decreto di citazione per il giudizio, come sopra si è già avuto modo di precisare). L'art. 157 c.p., comma 5 - come modificato dalla L. n. 251 del 2005 - prevede il termine prescrizionale di tre anni (con un termine massimo di tre anni e nove mesi) "quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria". Muovendo da un'interpretazione di detta espressione letterale, alcuni ritengono che la disposizione in argomento sia riferibile proprio ai reati attribuiti alla competenza del Giudice di pace per i quali sono previste le sanzioni, definite "paradetentive", dell'obbligo di permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità: e, facendo leva su detta interpretazione, la Sezione Feriale di questa Corte ha affermato che "non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157 c.p., comma 5, come sostituito dalla L. n. 251 del 2005, art. 6, per violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che per la determinazione del tempo necessario alla prescrizione in riferimento ai reati per i quali la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, e quindi in riferimento ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace originariamente puniti con la pena detentiva ed ora punibili con la pena della permanenza domiciliare o del lavoro d pubblica utilità, si applica il termine di tre anni, inferiore a quello, di sei o quattro anni, fissato rispettivamente per i delitti e le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria" (Sez. Fer., n. 29786/06, P.G. in proc. Girardi, RV. 236648).
Ritiene il Collegio di doversi discostare da detto indirizzo interpretativo - apparendo non condivisibili le argomentazioni (pur pregevoli e meritevoli di attenzione) sulle quali lo stesso si fonda - e di aderire invece al principio già affermato da questa stessa Quarta Sezione secondo cui, sul presupposto della riferibilità della disposizione di cui all'art. 157 c.p., comma 5 a future fattispecie (per le quali "la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria"), "il termine prescrizionale da applicare ai reati di competenza del giudice di pace è quello di cui all'art. 157 c.p., comma 1 novellato e, quindi, in virtù della disciplina transitoria e dell'art. 2 c.p., quello precedente di anni quattro e mesi sei quale termine massimo di prescrizione (3 anni + un anno e mezzo) per le contravvenzioni".
Quanto poi alle ragioni per le quali il reato di guida in stato di ebbrezza, con riferimento alle sanzioni stabilite dalla legge istitutiva della competenza del Giudice di pace, deve ritenersi soggetto al termine ordinario di prescrizione di tre anni ed a quello massimo di quattro anni e mezzo in presenza di atti interruttivi, è sufficiente ricordare il consolidato indirizzo interpretativo delineatosi in proposito, basato sulle argomentazioni qui di seguito sintetizzate. Il D.Lgs. n. 275 del 2000, istitutivo della competenza del Giudice di pace, ha previsto per il reato di guida in stato di ebbrezza la pena alternativa, e cioè l'ammenda oppure l'obbligo di permanenza domiciliare o il lavoro di pubblica utilità (tranne nell'ipotesi di recidiva reiterata infraquinquennale, per la quale è prevista la pena della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità salvo la sussistenza di attenuanti ritenute prevalenti o equivalenti). Orbene, poiché l'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità debbono considerarsi come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria, "per ogni effetto giuridico" (D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 58), il reato "de quo", in relazione alla concreta fattispecie con riferimento alla data del fatto, deve ritenersi punito con pena alternativa, detentiva (in virtù dell'equiparazione di cui si è appena detto) o pecuniaria. Tale parificazione, attesa la sua applicazione "per ogni effetto giuridico" - che, per la inequivoca espressione letterale adottata, non lascia spazio a diverso apprezzamento - deve necessariamente e conseguentemente rilevare anche in riferimento agli istituti contemplati nella legislazione generale, e così anche ai fini del computo del termine prescrizionale ai sensi degli artt. 157 e 160 c.p. (in tal senso si è già a suo tempo espressa questa stessa Sezione con la sentenza n. 40121/2002 - cc. 30/10/2002 - P.M. in proc. Cossetti). Ne deriva che, nel caso in esame, il termine prescrizionale, tenuto conto degli atti interruttivi, non era decorso al momento della pronuncia dell'impugnata sentenza (e tuttora non è ancora decorso il termine massimo di prescrizione di quattro anni e mezzo). Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2007