Sentenza 22 novembre 2001
Massime • 1
La modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nelle diversa indicazione della data del commesso reato, non sempre comporta una alterazione avente incidenza sulla identità sostanziale e sulla identificazione dell'addebito, atteso che, a seconda dei casi, l'esatta collocazione temporale di un fatto delittuoso può assumere o meno rilevanza decisiva, condizionando le possibilità di difesa dell'imputato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto infondato il ricorso dell'imputato, che aveva dedotto violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, in quanto, poiché il capo di imputazione riportava erroneamente quale
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2001, n. 6977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6977 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI Presidente del 22/11/2001
Dott. FRANCESCO NICASTRO Consigliere SENTENZA
Dott. PIER FRANCESCO MARINI Consigliere N. 1819
Dott. MARIO ROTELLA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO Consigliere N. 6010/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto il 24.7.2000 dall'avv. Mario Murgo, nell'interesse di AL FI, nato a [...] l'[...], avverso la sentenza del 13/19.6.2000 del Tribunale di Rovereto, sezione distaccata di Riva del Garda. Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. Vittorio Meloni che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CA FI era tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Rovereto, sede periferica di Riva del Garda, per rispondere del reato di ingiuria in danno di CA Rosella, all'indirizzo della quale profferiva espressioni ingiuriose, sputandole anche in faccia. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale, in composizione monocratica, dichiarava l'imputato colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di L. 400.000 di multa, oltre consequenziali statuizioni. Avverso l'anzidetta pronuncia, il difensore dell'imputato propone, ora, ricorso per cassazione che affida ai motivi indicati in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c), in relazione all'art. 178, comma primo, lett. c) del codice di rito.
La doglianza concerne il preteso vizio procedurale consistente nel fatto che, modificato il capo d'imputazione all'udienza del 16.5.2000, il verbale del dibattimento, recante la disposta modifica, era stato notificato all'imputato contumace solo otto giorni prima dell'udienza, senza dunque il rispetto dell'ordinario termine di comparizione di giorni venti richiamato dal combinato disposto degli artt. 520, comma secondo, e 519, comma secondo, c.p.p. Siffatta violazione integrava ragione di nullità di ordine generale, alla stregua dell'art. 178, lett. c), c.p.p., risolvendosi in una significativa menomazione del diritto di difesa, in ragione dell'indebito restringimento del tempo concesso all'imputato per organizzare la propria difesa.
L'esame dell'incartamento processuale, reclamato dalla questione procedurale agitata dal difensore ricorrente, individua i seguenti termini della vicenda.
All'udienza del 15.5.2000, il P.M. d'udienza chiedeva che il capo d'imputazione fosse corretto relativamente alla data, mediante l'indicazione 5.1.1998, in luogo dell'erronea dicitura: 14.1.1998 (che era la data della querela e non già del fatto). Aderendo a tale richiesta, il giudice disponeva, ai sensi degli artt. 516-520, la modifica del capo d'imputazione e, a norma dell'art. 520, ordinava che fosse notificato all'imputato l'estratto del verbale, con la modifica anzidetta, e rinviava all'udienza del 13 giugno successivo. Il processo verbale in questione veniva, quindi, notificato all'imputato soltanto il 5.6.2000, appena otto giorni prima dell'udienza di rinvio, nel corso della quale, nella persistente contumacia del CA, il difensore concludeva nel merito ed il processo veniva definito.
Così puntualizzati i profili di fatto della questione processuale, si osserva che non è certo revocabile in dubbio la valenza del principio secondo il quale il termine previsto dall'artt. 519, comma secondo, con rinvio all'art. 429, e dall'art. 520 c.p. sia funzionale all'esercizio del diritto di difesa, in relazione all'intervenuta modifica dell'imputazione, dovuta all'evenienza di un fatto diverso ovvero di un reato concorrente o di una circostanza aggravante non menzionati nel decreto che dispone il giudizio. A quel diritto deve riconoscersi massima ampiezza di esplicazione ed è per questo che il legislatore prevede che, nella fissazione della nuova udienza, a seguito della sospensione del dibattimento, sia osservato un termine non inferiore a quello ordinario di comparizione, pari a giorni venti, e non superiore a quaranta giorni.
Parimenti, è innegabile che l'inosservanza del termine di comparizione configuri una nullità ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 180 c.p.p., in quanto incide sul diritto d'intervento dell'imputato nel giudizio, comprimendo indebitamente il tempo a lui concesso per la predisposizione della propria difesa. Nondimeno, il chiaro disposto normativo, nel suo riferirsi ai casi di diversità del fatto o di insorgenza di reato concorrente o di circostanze aggravanti non contestate, e nella sottolineatura dell'esigenza di uno spazio temporale idoneo per l'organizzazione della difesa, allude alle ipotesi di sostanziale immutazione dell'originaria contestazione o di ulteriori addebiti sostanziali che rendano necessaria la particolare tutela del diritto di difesa. La stessa ratio del meccanismo processuale rende, dunque, avvertiti che devono restare fuori della previsione di legge tutte quelle modifiche, che si risolvano in mere correzioni dell'originaria formulazione, senza toccare il nucleo sostanziale dell'addebito. Ora, per quanto riguarda la data dell'imputazione, non è dato affermare in linea astratta che si tratti di un elemento accessorio dell'imputazione, non potendosi escludere che in determinate fattispecie l'esatta collocazione temporale di un fatto delittuoso possa assumere rilevanza persino decisiva ai fini della relativa individuazione e, per l'effetto, di un'eventuale ipotesi di colpevolezza, condizionando le possibilità di difesa dell'imputato, specie per quanto riguarda la prospettazione di alibi difensivi. Si tratta, allora, di verificare caso per caso l'incidenza della modifica della data nell'economia complessiva del fatto, dovendosi ad essa attribuire un rilievo marginale tutte le volte in cui la sua modifica non incida sulle possibilità dell'individuazione del fatto da parte dell'imputato e del conseguente esercizio del diritto di difesa.
Orbene, nel caso di specie deve escludersi che la modifica avesse alcuna incidenza sull'identità sostanziale e sull'identificazione dell'addebito. Ed infatti, la modificazione ha riguardato un evidente errore materiale, consistente nell'apposizione in rubrica della data della querela e non già del fatto, peraltro a breve distanza temporale rispetto al momento in cui il fatto-reato, peraltro puntualmente indicato nelle inequivoche circostanze di luogo e nelle incontrovertibili modalità di realizzazione, è stato posto in essere. Il diritto di difesa non era, dunque, per nulla vulnerato e, risolvendosi in mera correzione e non già in nuova contestazione, la modifica disposta in presenza del difensore, che rappresentava ad ogni effetto l'imputato, era tale da assicurarne la più ampia esplicazione.
2. - Il secondo motivo di ricorso deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., e l'inosservanza della legge penale, ai sensi dell'art 606
lett. b) in relazione all'art. 192 c.p.p. Parte ricorrente si duole, in particolare, della credibilità che è stata riconosciuta alle parole della persona offesa, che per i rapporti conflittuali con l'imputato e per la stessa qualità di parte civile assunta nel processo, avrebbero dovuto essere apprezzate con prudenza e circospezione.
La doglianza è inammissibile, e va dunque disattesa, perché consistente in censure di merito, non apprezzabili in questa sede di legittimità. Non solo, ma il rilievo è anche manifestamente infondato, nella parte in cui allude ad un preteso deficit motivazionale, in quanto il profilo della pronuncia, che è oggetto di censura, risulta sufficientemente e correttamente motivato. Ed infatti, il giudice di merito ha valutato criticamente le dichiarazioni testimoniali rese dalla parte offesa, rendendo pertinente spiegazione delle ragioni per le quali, pur nella sua particolare condizione personale, la stessa fosse da ritenere pienamente attendibile.
3. - Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni contenute in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2002