Sentenza 29 maggio 2007
Massime • 1
Il termine di prescrizione dei delitti di competenza del giudice di pace è quello ordinario e non quello di tre anni previsto dall'art. 157, comma quinto, cod. pen. in relazione ai reati per i quali la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, a nulla rilevando la circostanza che nel procedimento dinanzi al predetto giudice possano essere irrogate solo le pene pecuniarie vigenti, se esclusive, ovvero quelle paradetentive della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità in sostituzione di quelle detentive, sole o congiunte a pene pecuniarie, in quanto le citate sanzioni paradetentive sono considerate per ogni effetto giuridico come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria. (Fattispecie relativa a concorso dei reati di ingiuria e lesione personale)
Commentario • 1
- 1. Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento del Giudice di Pace: rimessa la questione alle Sezioni Unitehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2007, n. 28539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28539 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 29/05/2007
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 776
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 021326/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE DI PADOVA;
nei confronti di:
1) AT NI N. IL 03/03/1938;
2) IN MA N. IL 07/09/1936;
avverso SENTENZA del 19/12/2005 GIUDICE DI PACE di PADOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLONNESE ANDREA;
Lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
OSSERVA
Il giudice di pace di Padova con sentenza 19/12/2005 dichiarava non doversi procedere nei confronti di TO EU e GI AR in ordine ai reati, come rispettivamente ascritti di ingiuria e lesioni, perché estinti per prescrizione. Dichiarava, quindi, la propria incompetenza in ordine al residuo reato di cui all'art. 612 c.p., trattandosi, nella specie , di minaccia grave.
Riteneva il decidente - quanto ai reati di cui agli artt. 594 e 582 c.p. - che nella specie trovava applicazione il precetto di cui all'art. 157 c.p., comma 5, come novellato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, secondo cui, "quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica (ai fini della prescrizione) il termine di tre anni".
Argomentava al riguardo che il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52 ha previsto, per i reati in questione, le pene dell'obbligo della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, sanzioni "all'evidenza di specie diversa ed irriducibile rispetto alle pene di natura detentiva".
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Padova denunciando violazione di legge. Deduce che erroneamente è stata affermata la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 157 c.p., comma 5, sostenendo che tale disposizione trova applicazione solo quando si tratta di reati per i quali la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria. Nella specie, invece, i reati contestati agli imputati sono tuttora puniti, nel codice penale, con la reclusione (art. 582 c.p.) e, alternativamente, con la reclusione o la multa (art. 594 c.p.), mentre, nei procedimenti di competenza del giudice di pace, dette sanzioni sono state modificate, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52, comma 2), nelle corrispondenti pene pecuniarie, ovvero in quelle della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità. Però l'art. 58, citato decreto ha chiaramente statuito che le pene dell'obbligo della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità si considerano, "per ogni effetto giuridico", come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria.
Il ricorso è fondato.
Deve premettersi che il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52, muovendo dall' intendimento di sottrarre al giudice di pace il potere di irrogare pene detentive, ha realizzato un nuovo apparato sanzionatorio, prescrivendo, in via generale, la sostituzione delle pene detentive, previste nel codice penale, con le sanzioni pecuniarie della multa o dell'ammenda, opportunamente calibrate. Sono state, inoltre, previste sanzioni paradetentive (obbligo della permanenza domiciliare e lavoro di pubblica utilità) come alternativa alla pena pecuniaria, riservando, però, al decidente, la facoltà di stabilire quale pena applicare in concreto. Soltanto nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale è stato stabilito, al comma 3, che "il giudice applica la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilità, salvo che sussistano circostanze attenuanti ritenute prevalenti o equivalenti". Ciò premesso, con riguardo alla questione che qui interessa, deve, anzitutto, osservarsi che, non essendo stata contestata agli imputati alcuna forma di recidiva in ordine ai reati come rispettivamente addebitati, detta disposizione nella specie non era, comunque, operativa e la pena da applicare era quella della multa, restando affidata al potere discrezionale del giudice la scelta dell'eventuale irrogazione di una delle indicate sanzioni paradetentive. Queste,però, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 58, comma 1, si considerano "per ogni effetto giuridico....... come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria", donde - ove applicabili - vanno considerate, a seconda della natura del reato, quali reclusione o arresto. Tale rilievo dimostra già l'erroneità della decisione.
Va aggiunto che l'art. 157 c.p., comma 5, come riformulato, parla, ai fini del più breve termine di prescrizione, di pene stabilite dalla "legge" e non applicate discrezionalmente dal giudice. Ed inoltre non può affermarsi - come pare ritenere il decidente - che la detta disposizione sia riferibile, con certezza, ai reati devoluti al giudice di pace sanzionabili con pena paradetentiva. Dal sistema normativo creato dal D.Lgs. n. 274 del 2000 - non modificato dal legislatore del 2005 - sembra, invece, che la disposizione dell'art.157 c.p., comma 5 sia stata dettata con riguardo a future sanzioni penali, diverse dalla reclusione e dall'arresto, che potranno essere introdotte.
Poiché, nella specie, non poteva trovare applicazione il più breve termine prescrizionale di cui al novellato art. 157 c.p., comma 5, l'impugnata sentenza, limitatamente alla statuizione concernente i reati di cui agli artt. 582 e 594 c.p., deve essere annullata con rinvio al primo giudice per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di cui agli artt. 594 e 582 c.p., con rinvio al giudice di pace di Padova per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2007