Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2007, n. 28539
CASS
Sentenza 29 maggio 2007

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Il termine di prescrizione dei delitti di competenza del giudice di pace è quello ordinario e non quello di tre anni previsto dall'art. 157, comma quinto, cod. pen. in relazione ai reati per i quali la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, a nulla rilevando la circostanza che nel procedimento dinanzi al predetto giudice possano essere irrogate solo le pene pecuniarie vigenti, se esclusive, ovvero quelle paradetentive della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità in sostituzione di quelle detentive, sole o congiunte a pene pecuniarie, in quanto le citate sanzioni paradetentive sono considerate per ogni effetto giuridico come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria. (Fattispecie relativa a concorso dei reati di ingiuria e lesione personale)

Commentario1

  • 1Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento del Giudice di Pace: rimessa la questione alle Sezioni Unite
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2007, n. 28539
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28539
Data del deposito : 29 maggio 2007

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