Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2025, n. 37331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37331 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da:
37331-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
ER TR MA IA LM SIMONETTA COLELLA EMANUELE CERSOSIMO FR LO
-Presidente-
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
Sent. n. sez. 1593/2025 CC 18/09/2025 R.G.N. 21138/2025
in caso di diffusione del presente provvediment omettere le generalità e gli altri det identificativ a norma dell'art. 52 d.igs 196/03 in quanto disposto d'ufficio Catchiesta di parte Imposto dalla legge
EG AR, nato a [...] il [...]; rappresentato ed assistito dagli avv. OB Coscia e Sergio Rotundo di fiducia;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro, emessa in data 15/04/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Luca Tampieri, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
vista la memoria di replica datata 01/09/2025 con la quale gli avv. Sergio Rotundo e OB Coscia nell'interesse di AR NA hanno insistito nel ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, in funzione di Tribunale del riesame, in data 15/05/2025 ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ha applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di concorso nella tentata estorsione ai danni di OB NI, aggravata dall'impiego del metodo mafioso, per avere svolto il ruolo di intermediario tra l'estorsore UI AR e la vittima, affinché quest'ultima cedesse ad un prezzo di favore un capannone sito a Isola Capo Rizzuto (acquisito in seguito a pignoramento nei confronti del coindagato OL TT).
2. Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, affidandolo a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si deduce omissione, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen, in ordine alla configurabilità del reato di concorso in tentata estorsione aggravata in capo al ricorrente. Il difensore - pur dando atto del dato storico non contestato che AR, accompagnato da PA OR, il 13/10/2022 si era recato a Papanice per incontrare il vertice della locale di 'ndrangheta, CO CO NA e che in data 15/10/2022 il ricorrente abbia presenziato all'incontro avvenuto tra AR e NI presso l'azienda di quest'ultimo - lamenta che il tribunale del riesame, con una motivazione apodittica ed illogica, con travisamento della prova e mere presunzioni, ha affermato che MI NA era al vertice della locale di Papanice, era stato. interpellato per esercitare pressioni su NI nell'interesse di AR, incaricando all'uopo il figlio AR NA, e che questi aveva effettivamente eseguito l'incarico con minaccia implicita;
inoltre, con una valutazione parcellizzata delle risultanze istruttorie, il tribunale avrebbe ignorato elementi favorevoli all'indagato, come il fatto che NI, a fronte dei riferimenti di AR alla propria vicinanza con ambienti criminali, aveva anche lui evocato analoghe conoscenze;
parimenti, in merito all'unico incontro tra AR e NI in data 15/10/2022, al quale AR NA aveva partecipato, il tribunale avrebbe omesso di considerare che la condotta del ricorrente, lungi da qualsiasi potenziale coartazione psicologica, e come emergerebbe dal contenuto delle captazioni ambientali, si sarebbe limitata ad una mediazione super partes, avallando anche la proposta di rivolgersi a dei legali, senza che neanche si raggiungesse un accordo, per il quale si rese necessario un ulteriore incontro, il 3 novembre 2022, al quale il ricorrente non aveva partecipato.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce omessa, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis. 1, cod. pen.; la difesa osserva, in tema di percezione da parte della vittima della condotta estorsiva, che NI non si sarebbe nemmeno mostrato
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intimorito dai riferimenti di AR alle proprie entrature con la criminalità organizzata locale, considerato che sia nell'incontro del 15/10/2022 sia in quello successivo del 03/11/2022, per tutta risposta, aveva evocato analoghe entrature mafiose.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché si risolve in generiche deduzioni in fatto, prive di censure riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità.
2. Quanto alla prima doglianza sulla configurabilità del tentativo di estorsione, e quindi sulla gravità indiziaria, si sostiene che non vi siano elementi per ritenere l'idoneità della condotta del ricorrente a coartare la volontà della vittima, poiché egli si sarebbe limitato a svolgere il ruolo di "arbitro super partes" nell'incontro avvenuto il 15 ottobre 2022 - citando in proposito il contenuto dell'informativa di reato (v. quart'ultima pagina del ricorso, non numerato), peraltro non allegata, in violazione del principio di autosufficienza nel corso del quale non venne nemmeno raggiunto alcun accordo tra le parti interessate, NI rimase fermo nella propria posizione, evocando a sua volta, conoscenze in ambienti criminali locali.
2.1. Va anzitutto premesso che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, [...], Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [...], Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, [...], Rv. 266939; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, [...], Rv. 252178). Alla Suprema Corte, pertanto, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, spetta il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva del procedimenti incidentali de libertate», come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte in una pronuncia ormai risalente (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, [...], Rv. 215828; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, [...], Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, [...], Rv. 255460; da ultimo, cfr. Sez. 4, n. 29982 del 14/07/2022, [...], non mass.).
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2.2. Nel caso di specie, il ricorrente propone una lettura alternativa degli indizi evidenziati dal tribunale, senza confrontarsi con le ampie e puntuali considerazioni svolte nell'ordinanza impugnata e chiedendo, in sostanza, un'inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati, incorrendo così nel vizio di genericità del ricorso, sotto il profilo del difetto di specificità estrinseca, rilevante anche con riferimento al ricorso avverso provvedimenti del tribunale del riesame (Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, [...], Rv. 278716; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, [...], Rv. 266782; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, [...], Rv. 266295; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, [...], Rv. 259704; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, [...], Rv. 248037). In particolare, il ricorrente denuncia l'errata interpretazione e il travisamento dei contenuti delle conversazioni ambientali intercettate, di cui offre una lettura alternativa a quella data dai giudici di merito. A questo proposito, deve ribadirsi che, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (in tal senso, cfr. Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, [...], Rv. 282337 - 01.; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, [...], Rv. 258164 01). Il Tribunale ha riportato stralci di conversazioni ambientali intercettate, alcune delle quali pure richiamate dalla difesa, ritenute indicative, con un'interpretazione e una valutazione niente affatto illogiche, dell'apporto fornito dal ricorrente al tentativo di estorsione in danno di NI, che, unitamente a AR, egli incontrò in data 15/10/2022, proprio in qualità di rappresentante del "boss" di Papanice, suo padre CO CO NA. Durante detto incontro, al cospetto del ricorrente, AR, come evidenzia il tribunale (p.3 ordinanza), non perdeva occasione per ribadire il proprio peso specifico all'interno della locale di Isola Capo Rizzuto [... avanti a me non si può mettere nessuno... io sono qua grazie a AR (NA) e l'amico che voi conoscete...]. Il significato della presenza del ricorrente non è inficiato dal fatto che, durante l'incontro, egli ha avallato anche l'opportunità di coinvolgere un legale ovvero che non si sia raggiunto un accordo e sia stato all'uopo fissato un ulteriore incontro, avvenuto il 3 novembre 2022, senza la presenza del ricorrente, trattandosi di circostanze non sufficienti per escludere la sua partecipazione al reato, poiché, ai fini della sussistenza del concorso di persone, è sufficiente che l'apporto di chi coopera sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla commissione del delitto, in quanto riveste carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, con giudizio di prognosi postuma, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli agenti (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, [...], Rv. 218525; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, [...], Rv. 277773; Sez. 3, n. 44097 del 03/05/2018, [...], Rv. 274126; Sez. 1, n. 15860 del 9/12/2014, dep. 2015, [...], Rv. 263089; Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, [...], Rv. 255260; da ultimo v. Sez. 2, n. 34368 del 14/06/2022, [...], non mass.). In particolare, ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio
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comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita;
ne consegue che anche l'intermediario risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana, non rilevando invece a tal fine il convincimento soggettivo della vittima che il mediatore sia con essa solidale (Sez. 2, n. 7265 del 14/01/2020, [...], non mass. sul punto;
Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, [...], Rv. 270723; Sez. 2, n. 6824 del 18/01/2017, [...], Rv. 269117; Sez. 5, n. 13520 del 21/01/2015, [...], Rv. 262896; Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, dep. 2013, [...], Rv. 254298); cosa, quest'ultima, certamente non accaduta nel caso di specie, in cui NI, suo malgrado, partecipava all'incontro alla presenza del ricorrente dinanzi al quale AR continuava a ribadire i suoi appoggi mafiosi, tanto da indurre la vittima a fare altrettanto, sia pure in guisa generica. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio ora richiamato, dopo avere concluso, sulla base delle risultanze delle operazioni di intercettazione, che il ricorrente "interveniva nella vicenda su sollecitazione dell'estorsore (e del coindagato CO NA) e non a supporto della vittima per i motivi di solidarietà umana prescritti dalla giurisprudenza di legittimità con il fine ultimo di coltivare un proprio interesse personale (la corresponsione di una somma di denaro da parte del AR da destinare ai carcerati quale contributo per l'opera di mediazione prestata)" (p. 5). Va aggiunto che la circostanza, particolarmente valorizzata dalla difesa, dell'assenza del ricorrente all'incontro tra le parti avvenuto il 3 novembre 2022, viene puntualmente argomentata dal tribunale con motivazione scevra da illogicità e non apparente, laddove spiega che non rileva, al fini della configurabilità del concorso, la "mancata partecipazione del NA all'incontro successivamente concordato tra le parti, atteso che l'asserito motivo per il quale ciò si verificava (ovverosia l'aver ritenuto legittime le pretese del NI) rappresenta una delle mere ipotesi avanzate dal AR nel corso del commenti successivi alla vicenda, laddove, invece, i OR, in diretti rapporti con i "papaniciari", evidenziavano che l'assenza dei NA era legata alla convinzione che il proprio intervento avesse avuto esito positivo" (p.5). Infine, non omette il tribunale di precisare, su specifica doglianza della difesa, che il mancato raggiungimento del risultato voluto dal AR "è, all'evidenza, circostanza che vale solo ad integrare il reato nella forma tentata" (p. 5).
3. Anche in relazione all'aggravante speciale del metodo mafioso, il ricorso si limita ad una generica negazione della sua configurabilità, priva di alcun reale confronto con le argomentazioni spese dal tribunale nell'ordinanza impugnata (pp. 5 e 6), che determina il vizio di aspecificità dell'impugnazione, dovendosi ribadire che è inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, [...], Rv. 286468-01).
3.1. I giudici della cautela hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato dal questa Corte secondo cui la circostanza aggravante dell'utilizzo del cosiddetto "metodo mafioso",
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prevista dall'art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen., ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Rv. 273190-01; Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, [...], in motivazione). Pertanto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante, è necessario l'effettivo ricorso, nell'occasione delittuosa contestata, al "metodo mafioso", il quale deve essersi concretizzato in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata (e non può essere desunto dalla mera reazione delle stesse vittime alla condotta tenuta dall'agente) (Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Rv. 264900-01; Sez. 6, n. 28017 del 26/05/2011, Rv. 250541-01; Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, Rv. 236628-01). Inoltre, secondo il costante orientamento di questa Corte, da ultimo ribadito da Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023, [...], "ai fini della configurabilità dell'aggravante del "metodo mafioso", di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., è sufficiente, in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica, che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale della consorteria, in quanto tale potere è di per sé noto alla collettività". Orbene, il diretto coinvolgimento di esponenti della cosca locale di 'ndrangheta nella pretesa illegittimamente avanzata dal ricorrente di ottenere un capannone di suo interesse a condizioni agevolate, è certamente atto idoneo ad ingenerare quel timore che caratterizza l'aggravante in questione, anche se l'autore non appartenga alla cosca e a prescindere dal risultato, ricorrendo senz'altro un modus operandi che, nel contesto ambientale di riferimento, rendeva esplicita la forza del vincolo associativo, suscitando un indiscusso effetto intimidatorio nei confronti del destinatario;
del resto, l'ordinanza impugnata, e ancor prima quella genetica, chiarisce la caratura criminale dei NA, oltre alla posizione di AR stesso quale intraneo alle dinamiche mafiose della zona di Isola Capo Rizzuto.
5. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro tremila.
6. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.
pen.
Così deciso in Roma, 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore Simonetta Colella Male Chille
Il Presidente Sergio Beltrani
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Il Presidente Sergio Beltrani
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DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE 17 NOV. 2025 IL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDICIARIO
Claudia FI