Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/02/2016, n. 12995
CASS
Sentenza 5 febbraio 2016

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La questione inerente all'inefficacia della misura coercitiva per asserita mancanza, tardività o, comunque, invalidità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., non è deducibile, né rilevabile d'ufficio, nel procedimento di riesame che è preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare e non anche di quelli incidenti sul protrarsi della sua applicazione. (In motivazione la Corte di cassazione ha affermato che tale questione, operando sul diverso piano della persistenza della misura cautelare, ne determina l'estinzione automatica che deve esser disposta dal giudice per le indagini preliminari con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 306 cod. proc. pen., appellabile ex art. 310 cod. proc. pen.).

Il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro provvedimenti "de libertate", e l'unica diversità rispetto alla ordinaria disciplina attiene al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza ma è spostato all'inizio della discussione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/02/2016, n. 12995
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12995
Data del deposito : 5 febbraio 2016

Testo completo