Sentenza 24 febbraio 2016
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provedimento del tribunale del riesame i cui motivi rinviino genericamente alle censure articolate nel precedente atto di gravame senza indicarne il contenuto, in quanto anche nella materia cautelare è necessario che il ricorso rispetti i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2016, n. 13744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13744 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2016 |
Testo completo
: SAD 13744/1 6 : REPUBBLICA ITALIANA 1 . In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez..465 Composta da Presidente - C.C. - 24/02/2016 Silvio Amoresano R.G.N. 29394/2015 Enrico Manzon Gastone ANzza - Relatore - Antonella Di Stasi Alessandro Andronio 7 ha pronunciato la seguente 1 SENTENZA Sul ricorso proposto da: RL CO, n. a Roma il 20/10/1970; avverso la ordinanza del Tribunale di Roma in data 20/05/2015; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone ANzza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore : generale C. Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità; RITENUTO IN FATTO 1 Con ordinanza del 20/05/2015 il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato la richiesta di riesame presentata da RL CO avverso il decreto di convalida di sequestro adottato dal P.M. presso il Tribunale di Roma di alcune attrezzature informatiche nonché di denaro e documenti per la ricezione e la trasmissione di scommesse sportive o su altri eventi nei confronti di De IA AN, intermediario in Italia della Stanleybet Malta Ltd., per il reato di cui all'art. 4, commi 1 e 4 bis, I. n. 401 del 1989 in relazione all'art. 88 T.u.l.p.s. per avere esercitato, mediante collaborazione con l'allibratore straniero Betsolution4U Ltd., attività di raccolta scommesse senza autorizzazione.
2. Ha presentato ricorso RL CO lamentando violazione di legge in relazione alla ritenuta impossibilità di disapplicazione dell'art. 4 suddetto. Deduce l'erronea impostazione dell'ordinanza impugnata che ha addirittura ritenuto versarsi in ipotesi di convalida di sequestro in luogo, invece, di sequestro emesso dal P.M. in via autonoma. Parimenti la motivazione fa riferimento ad argomentazioni difensive in realtà mai sollevate nei termini espressi;
di qui l'incomprensibilità logica del provvedimento impugnato. Con un secondo motivo eccepisce poi la mancanza di motivazione in ordine alla questione che era stata espressamente sollecitata e relativa alla inesistenza delle ragioni cautelari afferenti la strumentazione informatica reperita in loco. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha infatti più volte precisato come debba considerarsi inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l' omessa valutazione, da parte del giudice dell' appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (tra le altre, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, B. ed altri, Rv. 264879; Sez.2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, Mirra, Rv. 258962). Ora, non vi è ragione, attesa la comune ratio fondata sul necessario rispetto dei requisiti di specificità di cui all'art. 581 lett. c), c.p.p., che tali principi non debbano valere anche con riferimento al ricorso avverso provvedimenti del tribunale del riesame che, laddove incentrato su una pretesa eccentricità della motivazione del provvedimento impugnato rispetto alle doglianze a suo tempo presentate con l'istanza di riesame, è tenuto a specificare il contenuto di queste ultime. Nella specie, invece, il ricorso presentato da RL si è limitato a prospettare in maniera generica una motivazione del provvedimento impugnato (che, peraltro, versandosi nell'ambito della cautela reale, è ricorribile avanti a questa Corte unicamente per violazione di legge) extravagante rispetto alle ragioni di doglianza sollevate innanzi al Tribunale senza tuttavia specificare il contenuto delle stesse;
né, certamente, il fatto che, in premessa, l'ordinanza del Tribunale 2 A qualifichi il provvedimento del P.M. impugnato come di convalida di sequestro anziché come di sequestro in via autonoma, appare di per sé (atteso che il ricorrente non chiarisce quale sarebbe l'incidenza di tale inesatta indicazione sulla validità del provvedimento) idoneo a rendere addirittura illegittimo il provvedimento qui gravato.
4. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Gastone Andr Silvio Amoresano DEPOSITATA CANCELLERIA -6 APR 2016 IL CANDIDIERE Luana Mariani 3