Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2016, n. 13744
CASS
Sentenza 24 febbraio 2016

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È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provedimento del tribunale del riesame i cui motivi rinviino genericamente alle censure articolate nel precedente atto di gravame senza indicarne il contenuto, in quanto anche nella materia cautelare è necessario che il ricorso rispetti i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità.

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  • 1Per l’avvocato nasce lo stalking giudiziario
    Carlos Arija Garcia · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 marzo 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2016, n. 13744
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13744
Data del deposito : 24 febbraio 2016

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