Cass. pen., sez. III, sentenza 15/07/2015, n. 38380
CASS
Sentenza 15 luglio 2015

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L'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall'art.131-bis cod. pen., è applicabile anche in sede di giudizio di legittimità sulla base di un apprezzamento limitato alla astratta compatibilità dei tratti della fattispecie, come risultanti dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali, con gli indici-criteri e gli indici-requisiti indicati dal legislatore, cui segue in caso di valutazione positiva, sentenza di annullamento con rinvio al giudice di merito. (In motivazione, la Corte ha sottolineato come ciò consenta di contemperare l'obbligo di rilevazione d'ufficio, discendente dal disposto dell'art.129 cod. proc. pen., con la fisiologia del giudizio di legittimità, che preclude valutazioni in fatto).

Qualora la Corte di Cassazione annulli con rinvio limitatamente all'accertamento dell'esistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio è tenuto a verificare esclusivamente l'applicabilità in fatto di tale causa di esclusione della punibilità, ma non può rilevare l'eventuale decorso del termine di prescrizione, stante la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilità dell'imputato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/07/2015, n. 38380
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38380
Data del deposito : 15 luglio 2015

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