Sentenza 7 aprile 2006
Massime • 1
La violazione dell'obbligo di esposizione del cartello indicante gli estremi del permesso di costruire, qualora prescritto dal regolamento edilizio o dal provvedimento sindacale, configura una ipotesi di reato anche dopo la entrata in vigore del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ex artt. 27, comma quarto, e 44 lett. a) del citato d.P.R. n. 380, a carico del titolare del permesso, del direttore dei lavori e dell'esecutore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2006, n. 16037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16037 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 07/04/2006
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 579
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 22333/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO IO, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza del Tribunale di Viareggio del 2 febbraio del 2005;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Di Popolo Angelo, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento della sentenza impugnata per non avere l'imputato commesso il fatto essendo responsabile il solo direttore dei lavori;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 2 febbraio del 2005, il Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, condannava CO IO alla pena di Euro 300,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali, quale responsabile del reato di cui al L. n. 47 del 1985, art. 20 lettera a) (ora D.P.R. n. 380 del 2001, articolo 44 lett. a), per avere, nella qualità di committente dei lavori, in violazione dell'art. 100 del Reg Edilizio del Comune di Viareggio, omesso di esporre la prescritta tabella indicante gli estremi dell'atto autorizzativo e dell'intervento edilizio.
Fatto accertato in Viareggio il 14 maggio del 2003.
Ricorre per Cassazione l'imputato per mezzo del suo difensore denunciando la violazione della norma incriminatrice perché non tutte le violazioni del regolamento edilizio comunale sono soggette a sanzione penale e comunque tale responsabilità ricade eventualmente solo sui soggetti indicati nell'atto amministrativo. IN DIRITTO
Il ricorso è infondato. Invero la L. n. 47 del 1985, art. 20, comma 1, lettera a), riprodotto nella D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44,
ferma restando l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative, sanziona con l'ammenda l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla legge nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione. Secondo le Sezioni unite di questa Corte la previsione contenuta nella norma citata configura un'ipotesi di norma penale in CO, posto che per la determinazione del precetto viene fatto rinvio a dati prescrittivi, tecnici e provvedimentali di fonte extrapenale. Il precetto infatti comprende oltre alle parziali difformità delle opere eseguite, anche la violazione del regolamento edilizio nonché l'inosservanza delle prescrizioni della concessione edilizia e delle modalità esecutive (Cass. Sez. Un. 21 dicembre 1993 n. 11635). La L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4, comma 4, prevedeva due obblighi a carico di coloro che costruivano: la tenuta in cantiere della concessione edilizia e l'esposizione di un cartello contenente gli estremi della concessione e degli autori dell'attività costruttiva. La violazione di tale obbligo era sanzionata penalmente dalla legge anzidetta, art. 20 comma 1, lettera a), (Cass. Sez. Un. 14 luglio 1992 n. 7978; Cass. Sez. 3^, 5 ottobre 1994 n 10435). Tale
norma è stata abrogata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del testo unico dell'edilizia, dal citato testo unico, art. 146, ma il suo contenuto è stato riprodotto sostanzialmente nel testo unico, art. 27, comma 4. Quest'ultima norma dispone infatti :
"Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire ovvero non sia apposto il prescritto cartello.........ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria,......". Orbene da tale disposizione emerge che l'obbligo di esposizione del cartello continua ad essere penalmente sanzionato anche in base al testo unico se tale prescrizione è imposta dal regolamento o dal permesso di costruire. I soggetti responsabili dell'apposizione del cartello, che nella fattispecie era prevista, sia dal regolamento edilizio che dalla stessa concessione che richiamava il regolamento, sono quelli già indicati nella L. n. 47 del 1985, articolo 6, comma 1 della ossia il titolare della concessione, il committente, il costruttore ed il direttore dei lavori La sentenza citata dal ricorrente (la n. 5149 del 2003) non limita la responsabilità al solo direttore dei lavori, come erroneamente ritenuto dal ricorrente. Si legge invero alla pag. 2 della citata sentenza "Ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 6, comma 1, il direttore dei lavori, unitamente agli altri destinatari del precetto in CO (il titolare della concessione, il committente, il costruttore) risponde penalmente ai sensi dell'articolo 20 lettera a) del rispetto delle prescrizioni della concessione e delle relative modalità esecutive,tra le quali rientra,ove previsto nell'atto amministrativo o nelle disposizioni regolamentari locali (come nella specie non si contesta), l'obbligo di esposizione del cartello in questione".
Il regolamento comunale,quale atto amministrativo, non poteva abrogare norme penali limitando la responsabilità dell'apposizione del cartello a carico del solo direttore dei lavori.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'articolo 616 c.p.p.. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2006