Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/2001, n. 3060
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Sentenza 2 marzo 2001

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Il piano di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) che reperisca aree che dal P.R.G. sono classificate "agricole", con ciò stesso conferisce loro il requisito dell'edificabilità, con la conseguenza che la condizione posta dal terzo comma dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 (edificabilità di fatto e di diritto) ha, rispetto a quelle aree, lo stesso rilievo che ha rispetto alle aree che dal P.R.G. sono comprese nelle zone destinate all'edilizia residenziale. Pertanto, la mancanza di opere di infrastrutturazione dell'insediamento di residenza economico - popolare non costituisce un elemento di fatto che si oppone alla valutazione di edificabilità dei terreni espropriati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/2001, n. 3060
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3060
    Data del deposito : 2 marzo 2001

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