Cass. pen., SS.UU., sentenza 29/05/1992, n. 7978
CASS
Sentenza 29 maggio 1992

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L'art. 4, comma quarto, legge 28 febbraio 1985 n. 47 prevede due obblighi a carico di coloro che costruiscono: la tenuta in cantiere della concessione edilizia e la esposizione di un cartello contenente gli estremi della concessione e degli autori dell'attività costruttiva. La violazione di tali obblighi è penalmente sanzionata a norma dell'art. 20, comma primo, lett. a) della detta legge, ma solo a condizione che gli stessi siano espressamente previsti dai regolamenti edilizi o dalla concessione. (Nell'affermare il principio di cui in massima la cassazione ha altresì evidenziato che l'art. 20, comma primo, lett. a) legge n. 47 del 1985 è una cosiddetta norma penale in bianco, in quanto mentre la sanzione è determinata, il precetto ha un carattere generico, stante il rinvio ad un dato esterno - concessione, regolamento edilizio, ecc.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 29/05/1992, n. 7978
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7978
    Data del deposito : 29 maggio 1992

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