Sentenza 15 ottobre 2009
Massime • 1
Costituisce ancora reato la violazione dell'obbligo di esporre il cartello indicante gli estremi del titolo abilitativo qualora prescritto dal regolamento edilizio o dal provvedimento sindacale, in quanto sussiste continuità normativa tra l'art. 4, comma quarto, dell'abrogata L. 28 febbraio 1985, n. 47 e la nuova fattispecie contemplata dall'art. 27, comma quarto, del citato d.P.R.. (In motivazione la Corte ha precisato che sussistono invece dubbi sull'individuazione del soggetto attivo del reato, non essendo pacifica la configurabilità del reato solo a carico del direttore dei lavori).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/2009, n. 46832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46832 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 15/10/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1703
Dott. SENSINI Maria Silvia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 12270/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BE HA N. IL 18/04/1964;
2) NI TA N. IL 30/08/1957;
avverso la sentenza n. 519/2007 TRIBUNALE di MACERATA, del 30/04/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA SILVIA SENSINI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Bua Francesco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza in data 30/4/2008, il Tribunale di Macerata dichiarava HA HA e IN ET colpevoli del reato p.e p. dall'art. 110 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a), perché, in concorso tra loro, la IN in qualità di proprietaria e committente delle opere, il HA in qualità di titolare della impresa edile esecutrice dei lavori, omettevano di apporre il prescritto cartello contenente le indicazioni sul cantiere. In Corridonia, il 16/6/2005.
Per l'effetto, il Tribunale condannava ciascuno alla pena di Euro 200,00 di ammenda, in concorso di attenuanti generiche. Dichiarava la pena interamente condonata.
2 - Avverso la sentenza del Tribunale hanno proposto gravame il difensore del HA e la IN ET, a mezzo del proprio difensore.
2.1 - La difesa del HA, proponendo "atto di appello", ha dedotto: 1) difetto di motivazione in punto di mancato proscioglimento ex art. 530 c.p.p.. La responsabilità penale per la mancata apposizione del cartello doveva attribuirsi unicamente al direttore dei lavori, tale QU ET (la cui posizione era stata definita separatamente), il quale aveva l'incarico di seguire tutte le incombenze di carattere tecnico. Inoltre, in motivazione, il Tribunale non aveva esplicitato quale norma del regolamento edilizio del Comune di Corridonia prescrivesse l'esposizione del cartello;
2) eccessività del trattamento sanzionatorio;
3) prescrizione del reato maturata il 16/6/2008.
2.2 - La difesa della IN ha lamentato: 2.2.1), sotto il profilo dell'inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità, e, segnatamente, dell'art. 552 c.p.p., comma 1, lett. c), la mancata indicazione della norma di legge che si assumeva violata, con conseguente nullità del capo di imputazione, indicante il solo D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a), senza peraltro specificare l'articolo di legge che impone l'esposizione del cartello contenente le indicazioni sul cantiere;
2.2.2) difetto di motivazione della pronuncia impugnata, non contenente alcun cenno degli elementi posti dal Tribunale a sostegno del convincimento di colpevolezza della ricorrente. In particolare, il primo giudice non aveva dato conto di alcune circostanze che avrebbero dovuto condurre al proscioglimento dell'imputata; ad esempio, il fatto che la IN non alloggiava più da tempo nello stabile;
il fatto che la mancata presenza del cartello era stata rilevata solo in occasione di un sopralluogo effettuato a seguito della lamentela di uno dei proprietari dello stabile;
il fatto che, nei giorni precedenti, vi erano state abbondanti piogge;
il fatto che vi fosse un direttore dei lavori, etc. Si concludeva per l'annullamento della sentenza. Motivi della Decisione
3 - Il ricorso del HA va dichiarato inammissibile in quanto proposto dal solo difensore (Avv. Sante Monti del Foro di Macerata), il quale non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione. Di conseguenza, il gravame va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 613 c.p.p., comma 1, con le conseguenze di legge.
4 - Per contro, ammissibile è il ricorso della IN e non manifestamente infondata la prima doglianza sollevata. La L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4, comma 4, prevedeva due obblighi a carico di coloro che costruivano: la tenuta in cantiere della concessione edilizia e l'esposizione di un cartello contenente gli estremi della concessione e degli autori dell'attività costruttiva. La violazione di tale obbligo era sanzionata penalmente dalla legge anzidetta, art. 20 comma 1, lett. a) (cfr. Cass. Sez. Un.14/7/1992 n. 7978). La suddetta norma è stata abrogata, con decorrenza dall'entrata in vigore del testo unico dell'edilizia, dall'art. 146 del citato testo unico, ma il suo contenuto è stato riprodotto sostanzialmente nel D.P.R. n. 380 del 2001, art. 27, comma 4. Quest'ultima norma dispone, infatti: " Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire ovvero non sia apposto il prescritto cartello..... ne danno immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria......".
Orbene, da tale disposizione si ricava che l'obbligo di esposizione del cartello continua ad essere penalmente sanzionato anche in base al testo unico, se tale prescrizione è imposta dal regolamento o dal permesso di costruire (cfr. Cass. Sez. 3^, 7/4/2006 n. 16037, Bianco). Nel caso de quo, l'obbligo dell'esposizione del cartello contenente le indicazioni sul cantiere derivava da un'ordinanza del Comune di Corridonia, versata in atti dal Pubblico Ministero, ma della quale nessun riferimento era contenuto nel capo di imputazione. Anche la seconda censura sollevata dalla IN non può ritenersi manifestamente infondata, in quanto, accanto a pronunce di questa Corte (quale quella sopra citata), secondo cui l'obbligo di esposizione del cartello deve porsi a carico del titolare del permesso di costruire, del direttore dei lavori e dell'esecutore delle opere, si registrano pronunce difformi, secondo le quali il relativo obbligo grava soltanto sul direttore dei lavori, unico destinatario del precetto (cfr. Cass. Sez. 3^, 17/12/2002 n. 5149, Ciomma).
5 - Deve, tuttavia, rilevarsi che, trattandosi di reato accertato il 16/6/2005, il termine massimo prescrizionale è maturato in data 16/6/2008.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, nei confronti della IN, per maturata prescrizione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione nei confronti di ET IN.
Dichiara inammissibile il ricorso di HA HA, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2009