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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/04/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott. Bruno Gian Pio Conca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1012/2022 avente ad oggetto: azione di inefficacia ex art. 44 l.f.; promossa da:
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, nella Parte_1 P.IVA_1
sua qualità di socia unica di COGENPOWER S.R.L. in concordato preventivo (C.F./P.I.
), cancellata dal Registro delle Imprese a far data dal 10.1.2022, elettivamente domiciliata P.IVA_2
presso lo studio degli Avv.ti Luca Jeantet, Paola Vallino e Letizia Manzini, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(P.I. , già denominata Controparte_1 P.IVA_3 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio
[...] dell'Avv. Roberto Mazza, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
e contro pagina 1 di 16 (C.F. , in persona del Controparte_3 P.IVA_4
curatore dott. elettivamente domiciliato presso l'Avv. Andrea C. Grosso che lo Persona_1
rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di precisazione delle conclusioni del 11.2.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Nel merito:
- accertare e dichiarare la legittimazione attiva di quale successore ex lege di OW, a Pt_1
proporre il presente atto di appello;
- accogliere il primo motivo di appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n.
2623/2022, pubblicata in data 14 giugno 2022 dal Tribunale di Torino e notificata dal ME in data 17 giugno 2022, per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c. e, per l'effetto, dichiararne la nullità integrale;
- accogliere il secondo motivo di appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 2623/2022, pubblicata in data 14 giugno 2022 dal Tribunale di Torino e notificata dal in data 17 giugno 2022, CP_3 accertando che, nel caso di specie, risulta evidente che proprio l'assenza di insinuazione al passivo da parte della Garante rende irrevocabili i pagamenti effettuati da OW in favore di , di cui CP_1
il ha chiesto la dichiarazione di inefficacia e che non sussiste affatto alcuna manifesta CP_3
continuità tra le procedure;
- accogliere il terzo motivo di appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 2623/2022, pubblicata in data 14 giugno 2022 dal Tribunale di Torino e notificata dal in data 17 giugno 2022, CP_3
respingendo la domanda di manleva formulata da;
CP_1
- accogliere il quarto motivo di appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 2623/2022, pubblicata in data 14 giugno 2022 dal Tribunale di Torino e notificata dal in data 17 giugno 2022, in CP_3
ordine alle statuizioni sulle spese processuali per i motivi e le causali di cui in narrativa;
- conseguentemente, mandare OW e, per essa, assolta da ogni ulteriore avversa Pt_1
pretesa;
- in ogni caso, limitare gli effetti di una eventuale condanna entro la misura massima riconosciuta ai creditori chirografari del 4,33% della procedura di concordato preventivo di OW, mandando assolta da ogni maggiore o diversa pretesa;
Pt_1
pagina 2 di 16 - con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre a rimborso forfettario 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, CPA ed IVA come per legge.
PER L'APPELLATA : Controparte_1
In via principale, rigettata ogni avversa istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma della sentenza gravata, respingere ogni avversa domanda di pagamento e restituzione;
con condanna alle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto difensore antistatario;
in subordine, in caso di rigetto dell'appello incidentale, confermare la sentenza di prime cure, con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado di giudizio sempre con attribuzione al difensore antistatario.
PER L'APPELLATO Controparte_3
In via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto da Controparte_1
In via preliminare, nel merito:
- dichiarare l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello proposto da e dell'appello Parte_1
incidentale proposto da Controparte_1
In ogni caso:
- rigettare, perché infondate, le impugnazioni proposte da e da Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2623 del Tribunale di Torino, pubblicata il 14 giugno 2022.
La legge per le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione il ha evocato in giudizio Controparte_3 [...]
già chiedendo al Tribunale di Torino di dichiarare Controparte_1 Controparte_2
l'inefficacia ex art. 44 l.f. dei pagamenti eseguiti per l'importo di € 491.095,78 da OW s.r.l. in favore di dal 1.8.2017 al 10.7.2018, con rivalsa verso Controparte_2 Controparte_3
allegando che: in data 1.3.2017 depositava domanda per
[...] Controparte_3
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 comma 6 l.f., che veniva dichiarata improseguibile con decreto del 25.7.2017 per il mancato deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 l.f.; con sentenza del 20.8.2017 il Tribunale di Torino dichiarava il fallimento della società; in data 19.5.2016 OW s.r.l., controllante di OW
pagina 3 di 16 si costituiva garante a prima richiesta in relazione ad un debito di Controparte_3 Controparte_3
verso con scrittura del 28.6.2017 OW s.r.l.
[...] CP_2 Controparte_2
riconosceva il debito relativo alla precedente scrittura in € 582.191,57, dichiarando di assumerlo in via esclusiva con impegno a pagare la somma di € 400.000,00 entro il 31.7.2017 e la restante di €
182.191,57 mediante dodici rate mensili dell'importo di euro 15.182,63 con decorrenza dal 31.01.2018; pertanto OW s.r.l. versava in favore di un importo pari a € Controparte_1
491.095,78, di cui € 400.000,00 in data 1.8.2017 e € 91.095,78 a rate tra il 1.2.2018 e il 10.7.2018;
OW s.r.l. esercitava il suo diritto di rivalsa, in relazione ai pagamenti effettuati, attraverso una serie di compensazioni con propri debiti verso la fallita con inizio il 28.6.2017 (in data antecedente al primo pagamento di € 400.000,00) e fine il 30.9.2017; i pagamenti eseguiti con rivalsa dovevano essere dichiarati inefficaci ex art. 44 l.f. in quanto la dichiarazione di fallimento con sentenza del 20.8.2018 seguiva al tentativo di accedere alla procedura di concordato preventivo del 1.3.2017, essendo così applicabile la consecutio tra procedure di cui all'art. 69 bis l.f., in considerazione dell'identità della crisi economica che aveva determinato prima la procedura di concordato e poi il successivo fallimento.
costituendosi, ha chiesto di rigettare la domanda rilevando che: non Controparte_1
sussisteva la propria legittimazione passiva;
non poteva configurarsi la consecutio tra le due procedure concorsuali perché l'istanza di ammissione alla procedura di concordato era stata dichiarata improseguibile e per la notevole distanza temporale tra la procedura di concordato e la sentenza di fallimento;
con la scrittura del 28.6.2017, avente ad oggetto una garanzia autonoma a prima richiesta, il debitore principale era stato liberato dal debito con assunzione dello stesso in capo esclusivamente al garante;
il avrebbe dovuto agire nei confronti di OW s.r.l., che a seguito delle CP_3
operazioni di compensazione aveva estinto il proprio debito pregresso verso Controparte_3
in bonis. In via subordinata ha chiesto di chiamare in causa OW s.r.l. per dichiararla
[...]
tenuta a restituire al ME attore le somme da quest'ultimo pretese dalla convenuta, e in ogni caso a manlevare la convenuta da ogni pretesa attorea.
OW s.r.l. in concordato preventivo si è costituita e ha chiesto di respingere le domande proposte nei suoi confronti, eccependo che la garanzia doveva essere qualificata come fideiussione, che non poteva sussistere consecutio fra le due procedure concorsuali, che essa non aveva esercitato il regresso mediante insinuazione allo stato passivo della fallita. In via subordinata ha chiesto di limitare gli effetti di una eventuale condanna entro la misura massima riconosciuta ai creditori chirografari del
4,33%.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 2623/2022 pubblicata il 15.6.2022, ha ritenuto fondata e accolto la domanda attorea, rilevando che:
pagina 4 di 16 -la scrittura del 28.6.2017, con cui la terza chiamata (che era garante) aveva assunto su di sé il debito dell'attrice verso la convenuta, con liberazione dell'attrice in data antecedente ai pagamenti, non rappresentava un evento sufficiente per ritenere il pagamento in questione non astrattamente revocabile;
infatti la Cassazione in identica fattispecie più volte aveva ribadito la revocabilità di una siffatta operazione economica (Cass. 6795/2012); con la suddetta scrittura le parti avevano pattuito un accollo liberatorio ex art. 1273 c.c., in forza del quale la garante terza chiamata aveva assunto su di sé in via esclusiva il debito dell'attrice in bonis verso la convenuta, mediante la previsione di pagamenti che, in forza dei debiti pregressi della stessa terza chiamata verso parte attrice, determinavano la contemporanea estinzione dei debiti suddetti, secondo il meccanismo dell'accollo non allo scoperto;
ad essere revocabile era il pagamento effettuato a favore del creditore e non la successiva operazione di compensazione a mezzo rivalsa, in quanto a seguito di quest'ultima, il pagamento doveva ritenersi effettuato con denaro del debitore;
il creditore che aveva ricevuto il pagamento dal terzo era pertanto munito di legittimazione passiva (Cass. civ. 8783/2012); in particolare la legittimazione passiva spettava al creditore e non al garante che aveva effettuato la rivalsa e mezzo compensazione (Cass. civ.
6282/2016);
-era irrilevante il mancato esercizio del regresso a mezzo di insinuazione allo stato passivo da parte della terza chiamata, posto che la stessa non aveva alcuna necessità di insinuarsi nello stato passivo attoreo, dal momento che, mediante l'operazione di accollo, con lo stesso pagamento era stato contemporaneamente estinto il debito dell'attrice verso la convenuta e quello della terza chiamata verso l'attrice; non residuava dunque alcuno spazio per l'insinuazione nello stato passivo, essendo il credito da regresso/rivalsa della terza chiamata venuto meno mediante la compensazione con i debiti che la stessa aveva nei confronti della parte attrice;
-era invocabile la consecutio ex art. 69 bis l.f. tra la presentazione della domanda di concordato preventivo del 1.3.2017 (e successivo decreto di improseguibilità del 4.8.2017) e la dichiarazione di fallimento del 20.8.2018, posto che i fatti alla base delle due insolvenze erano sostanzialmente i medesimi, come emergeva dagli specifici elementi acquisiti e analizzati, non rilevando la non ammissione della procedura di concordato;
il termine di un anno tra le due procedure non costituiva un termine eccessivamente lungo da risultare irragionevole – valutazione da effettuare anche a tutela dell'affidamento dei terzi – specie considerato che la terza chiamata era la controllante dell'attrice, perfettamente a conoscenza dello stato delle finanze attoree, e la convenuta era una delle sue principali creditrici, avendo presentato istanza di fallimento ancora prima della presentazione della domanda di concordato;
pagina 5 di 16 -doveva essere accolta la domanda di manleva formulata dalla convenuta in danno della terza chiamata, in quanto quest'ultima, in forza della garanzia e della scrittura del 28.6.2017, si era impegnata prima quale garante e poi quale accollante al pagamento dell'obbligazione in origine gravante su parte attrice in bonis;
-non poteva essere accolta la domanda della terza chiamata di limitare la condanna alla percentuale riconosciuta ai propri creditori chirografari in sede concordataria;
in questa sede di cognizione, infatti, doveva accertarsi l'esistenza di un credito nella sua piena ed esatta misura, che poi eventualmente sarebbe stato falcidiato in sede concordataria.
Ha pertanto dichiarato l'inefficacia dei pagamenti eseguiti da OW s.r.l. in favore di
[...]
(già con rivalsa verso per Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
l'importo complessivo di € 491.095,78; ha condannato la convenuta alla restituzione in favore del attore della suddetta somma, oltre agli interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla notifica della CP_3
domanda giudiziale al saldo;
ha condannato la terza chiamata a tenere indenne la convenuta di quanto questa avrebbe corrisposto al ad ogni titolo e nei limiti della garanzia, in forza della CP_3
sentenza; ha condannato la convenuta alla rifusione delle spese di lite favore dell'attore e la terza chiamata alla rifusione delle spese di lite a favore della convenuta.
Con atto di citazione in appello nella sua qualità di socia unica di OW s.r.l. in Parte_1
concordato preventivo, cancellata dal registro delle imprese dal 10.1.2022, ha impugnato la sentenza del Tribunale chiedendone la riforma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, per i motivi di seguito illustrati;
e ha formulato le conclusioni sopra riportate.
costituendosi, ha proposto appello incidentale e chiesto, in caso di rigetto Controparte_1 dell'appello incidentale, di confermare la sentenza, formulando le conclusioni sopra riportate.
Il costituendosi, ha chiesto di rigettare l'appello principale Controparte_3 in quanto infondato, di dichiarare inammissibile l'appello incidentale tardivo di Controparte_1
o di rigettarlo nel merito, formulando le conclusioni sopra riportate.
[...]
Con ordinanza in data 29.11.2022 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
II. L'appello incidentale proposto dall'appellata è ammissibile. Controparte_1
L'appellata, costituendosi tempestivamente in data 8.11.2022, entro il termine dei venti giorni prima dell'udienza, ha proposto appello incidentale con cui ha chiesto di riformare la sentenza per assenza di consecutio ex art. 69 bis l.f. tra le due procedure del concordato e del fallimento, svolgendo gli stessi argomenti oggetto del secondo motivo profilo b) dell'appello principale.
pagina 6 di 16 Alla prima udienza, a fronte dell'eccezione di inammissibilità proposta dal ME AP (per non essere l'appello stato proposto entro il termine per appellare in via principale la sentenza),
[...] ha precisato che l'appello incidentale è di tipo adesivo, poiché teso a far valere Controparte_1
l'interesse alla riforma della sentenza per le stesse ragioni richieste dall'appellante principale, e quindi sempre ammissibile.
Come statuito da Cass. civ. S.U. 8486/2024 “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale”.
III. L'appello di legittimata quale socia unica di OW s.r.l. in concordato Parte_1
preventivo, che è stata cancellata dal registro delle imprese dal 10.1.2022, è articolato in quattro motivi di gravame.
Con il primo motivo - “erroneità della pronuncia di prime cure per violazione dell'art. 112 c.p.c.” -
l'appellante lamenta che il Tribunale ha violato l'art. 112 c.p.c. perché ha qualificato la scrittura del
28.6.2017 come “accollo non allo scoperto”, incorrendo in un chiaro vizio procedurale;
il Tribunale infatti si è spinto oltre la richiesta dell'attore, limitata alla verifica della possibilità di dichiarare inefficaci, ai sensi dell'art. 44 l.f., i pagamenti eseguiti da OW s.r.l. in favore di Energy Green
City s.r.l.; la qualificazione della natura della scrittura del 28.6.2017 non era una questione sollevata dalle parti e il Giudice si è pronunciato oltre la domanda di controparte, violando il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c..
Il ME AP eccepisce che il Tribunale ha operato una corretta applicazione del principio iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c., effettuando un'operazione di qualificazione giuridica del rapporto senza incorrere nella violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c..
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, nel rilevare che con la scrittura del 28.6.2017 le parti hanno pattuito un accollo liberatorio ex art. 1273 c.c., in forza del quale la garante OW s.r.l. ha assunto su di sé in via esclusiva il debito di verso mediante la previsione di Controparte_3 Controparte_1
pagamenti che, in forza dei debiti pregressi della stessa OW s.r.l. verso Controparte_3
pagina 7 di 16 hanno determinato la contemporanea estinzione dei debiti suddetti, secondo il meccanismo CP_3 dell'accollo non allo scoperto, ha svolto una consentita e dovuta operazione di qualificazione giuridica del rapporto giuridico e dei fatti posti a fondamento della domanda del . CP_3
Il giudice può legittimamente effettuare un'operazione di qualificazione giuridica del rapporto senza incorrere nella violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112
c.p.c.; come statuito da costante giurisprudenza, la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c., riguarda il petitum e la causa petendi, da determinarsi in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, tenuto conto del fondamento sostanziale della pretesa;
la valutazione non va confusa con le ipotesi in cui il giudice, espressamente o implicitamente, dia al rapporto controverso o ai fatti che siano stati allegati (identificativi della causa petendi) una qualificazione giuridica, finanche diversa da quella prospettata dalle parti;
invero il giudice ha il potere- dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di extrapetizione o di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero a seconda dei casi ecceda dai limiti della domanda medesima modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio (Cass. civ. 7467/2020; Cass. civ. 11289/2018).
Nel caso di specie il ha chiesto di dichiarare inefficaci ex art. 44 l.f. i pagamenti eseguiti da CP_3
OW s.r.l. in favore dal 1.8.2017 al 10.7.2018 con rivalsa verso Controparte_1
allegando che: in data 19.5.2016 OW s.r.l., controllante di Controparte_3
si era costituita garante in relazione ad un debito di CP_3 CP_3 Controparte_3
verso con scrittura del 28.6.2017 OW s.r.l. aveva
[...] Controparte_2
riconosciuto il debito relativo alla precedente scrittura in € 582.191,57, dichiarando di assumerlo in via esclusiva con impegno a pagare la somma di € 400.000,00 entro il 31.7.2017 e la restante di €
182.191,57 mediante dodici rate mensili dell'importo di euro 15.182,63 con decorrenza dal 31.01.2018;
OW s.r.l. aveva versato in favore di un importo pari a € 491.095,78, Controparte_1 di cui € 400.000,00 versati il 1.8.2017 e € 91.095,78 versati a rate tra il 1.2.2018 e il 10.7.2018;
OW s.r.l. aveva esercitato il suo diritto di rivalsa, in relazione ai pagamenti effettuati in adempimento della propria obbligazione di garanzia del debito di Controparte_3
attraverso una serie di compensazioni con propri debiti verso la fallita con inizio il 28.6.2017 (in data antecedente al primo pagamento di € 400.000,00) e fine il 30.9.2017.
Il Tribunale, qualificando giuridicamente il rapporto quale accollo liberatorio ex art. 1273 c.c. non allo scoperto e facendo applicazione della giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, ha accolto la pagina 8 di 16 domanda ex art. 44 l.f. così come formulata, sulla base degli stessi fatti costitutivi allegati dall'attore, senza modificare petitum e causa petendi e senza violare l'art. 112 c.p.c..
Con il secondo motivo - “erroneità della pronuncia di prime cure per violazione degli artt. 115 c.p.c.,
56 l.fall., 69 bis l.fall. e 44 l.fall.” - l'appellante censura la sentenza sotto due profili:
-a) il Tribunale ha erroneamente ritenuto irrilevante il mancato esercizio del regresso a mezzo insinuazione allo stato passivo da parte di OW s.r.l.; dall'esaustiva documentazione prodotta
(docc. 10-18 in allegato all'atto di citazione) si evince che OW s.r.l. non ha mai esercitato alcun diritto di regresso nei confronti del ed è proprio rilevante, sotto questo profilo, CP_3
l'assenza di insinuazione al passivo del;
l'assenza di insinuazione al passivo anche al solo CP_3
fine di far valere la compensazione delle reciproche poste di debito-credito, è idonea a dimostrare che nessun diritto di rivalsa è mai stato esercitato dalla garante;
ai sensi della normativa fallimentare, il garante che ha pagato il debito prima della dichiarazione di fallimento del debitore garantito, si sostituisce nei diritti che il creditore aveva contro il debitore e concorre nel fallimento del debitore fallito per l'intero credito esistente al momento del fallimento, mediante l'insinuazione al passivo del fallimento;
quindi il regresso viene esercitato con la domanda di ammissione al passivo del garante che abbia pagato interamente il debito ante fallimento, provocando l'effetto di espungere dal passivo l'ammissione del creditore soddisfatto e il garante può anche compensare il proprio credito di rivalsa con il proprio debito nei confronti del fallito stesso;
risulta evidente che l'assenza di insinuazione al passivo da parte del garante è idonea a rendere irrevocabili i pagamenti effettuati da OW s.r.l.;
-b) il Tribunale ha errato nel ritenere applicabile il principio della consecuzione tra procedure concorsuali ex art. 69 bis l.f., facendo retroagire gli effetti derivanti dalla dichiarazione di fallimento al momento del deposito della domanda di concordato;
come statuito dalla Cassazione, ai fini dell'applicazione dell'art. 69 bis l.f., l'intervallo di tempo tra le procedure non deve essere irragionevole (Cass. civ. 9290/2018); nel caso di specie è impossibile configurare la consecuzione, sia perché solo l'effettiva ammissione alla procedura di concordato avrebbe potuto integrarla, mentre l'istanza di ammissione è stata dichiarata improseguibile, sia per il notevole lasso di tempo intercorso tra il deposito della domanda di concordato (marzo 2017) e la sua dichiarazione di improseguibilità
(agosto 2017) e la dichiarazione di fallimento (20.8.2018), del tutto irragionevole.
Le stesse argomentazioni esposte nel profilo b) del motivo di appello, sono state svolte da
[...] nell'appello incidentale adesivo. Controparte_1
pagina 9 di 16 Il ME AP eccepisce l'infondatezza del motivo sotto entrambi i profili, richiamando le argomentazioni svolte nella sentenza in accoglimento delle proprie tesi prospettate in primo grado.
Il profilo a) del motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato.
Il Tribunale ha:
-accertato che non sono stati oggetto di contestazione gli atti di compensazione effettuati da
OW s.r.l. (pag. 8 della sentenza: “va rilevato come non siano oggetto di contestazione né i pagamenti effettuati dalla terza chiamata né gli atti di compensazione dalla stessa effettuati”);
-ritenuto che non residuava alcuno spazio per un'insinuazione nello stato passivo del da CP_3
parte di OW s.r.l., posto che il credito da regresso/rivalsa della medesima derivante dal pagamento del debito di OW Gas e Power s.r.l. verso era Controparte_1
automaticamente venuto meno mediante la compensazione con i debiti che la stessa OW s.r.l. aveva nei confronti di OW Gas e Power s.r.l..
Il motivo di appello non si confronta con tali punti della sentenza, che non censura in modo specifico e argomentato.
L'appellante non allega che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, aveva contestato gli atti di compensazione;
e tale specifica contestazione non era effettivamente avvenuta, a fronte di deduzioni specifiche e documentate del attore, risultando quindi comunque CP_3
corretta la valutazione operata dal Tribunale.
Il ME aveva dedotto che OW s.r.l. aveva esercitato il suo diritto di rivalsa, in relazione ai pagamenti effettuati, attraverso una serie di compensazioni con propri debiti verso la fallita con inizio il 28.6.2017 e fine il 30.9.2017; in particolare aveva allegato le seguenti operazioni di compensazione provate dalle scritture contabili della società fallita: i) in data 28.6.2017 aumento dei debiti verso OW s.p.a. e contestuale riduzione dei debiti verso fornitori diversi per €
182.191,57 (pag. 64/2017 libro giornale autenticato prodotto quale doc. 17); ii) in data 1.8.2017 aumento dei debiti verso OW s.p.a. e contestuale riduzione dei debiti verso fornitori diversi per
€ 400.000,00 (pag. 67/2017 libro giornale autenticato doc. 17); ove la riconducibilità di tali operazioni a era documentata nella scheda fornitore “ CP_2 Controparte_2 Controparte_2
relativamente al periodo 1 ottobre 2016 – 30 settembre 2017, laddove veniva riportato il dettaglio delle operazioni nelle stesse date e per gli stessi importi descritti ai punti i) e ii) (doc. 18); iii) in data
30.9.2017 riduzione dei debiti verso pagina 10 di 16 OW s.p.a. per compensazione per complessivi € 574.028,93 (la scheda evidenziava in pari data una prima riduzione di € 212.549,08 e una successiva riduzione per € 361.479,85, cfr. pag. 75/2017 dell'estratto del libro giornale autenticato doc. 17).
A fronte di tali deduzioni e della relativa prova documentale, nessuna specifica contestazione è stata svolta in primo grado da OW s.r.l..
Si deve quindi ritenere provato - oltre che definitivamente accertato in considerazione dei profili di inammissibilità del motivo - che OW s.r.l. abbia già interamente compensato il proprio credito da regresso per il pagamento del debito della società poi fallita, con i propri debiti verso quest'ultima, ben prima della dichiarazione di fallimento.
Risulta d'altronde del tutto generica l'allegazione svolta dall'appellante secondo cui dalla documentazione prodotta dal come docc. 10-18 si evince che OW s.r.l. non ha mai CP_3
esercitato alcun diritto di regresso nei confronti del . CP_3
Essendo provata l'avvenuta compensazione, non residuava alcuno spazio per un'insinuazione nello stato passivo del da parte di OW s.r.l., come correttamente ritenuto dal Tribunale. CP_3
Le argomentazioni svolte nel profilo a) del motivo sono pertanto inconferenti e infondate.
Il profilo b) del motivo è infondato, così come l'appello incidentale adesivo.
Ai fini della consecutio tra procedure ai sensi dell'art. 69 bis comma 2 l.f., non è necessario che alla domanda di concordato preventivo (nel caso di specie ai sensi dell'art. 161 comma 6 l.f) abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura, essendo sufficiente la proposizione della domanda.
L'art. 69 comma 2 bis l.f. dispone infatti che “Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e
69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”, facendo riferimento alla proposizione e pubblicazione della domanda di concordato e non all'ammissione.
In tal senso si è pronunciata, tra le tante, Cass. civ. 215/2022 secondo cui “In tema di revocatoria fallimentare, ove la dichiarazione di fallimento sia stata preceduta da un concordato preventivo, il principio di consecuzione tra le procedure è destinato ad operare, con la conseguente retrodatazione del dies a quo del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato, anche nell'ipotesi in cui a quest'ultima non abbia fatto seguito il provvedimento di ammissione alla procedura, per essere stata la domanda respinta o abbandonata”.
Così Cass. civ. 36354/2022, per il caso specifico del concordato “in bianco”, ha statuito che “In tema di concordato “prenotativo” o “in bianco”, la retrodatazione ex art. 69-bis l.fall. del periodo “sospetto”
pagina 11 di 16 alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese, ai fini dell'esercizio delle azioni revocatorie, postula unicamente che tale domanda sia seguita dalla dichiarazione di fallimento, non presupponendo l'avvenuta apertura della procedura concordataria mediante pronuncia del decreto di ammissione”, con ampio richiamo ai precedenti in tema.
L'appellante principale e l'appellante incidentale deducono inoltre che, come ritenuto dalla Cassazione, ai fini dell'applicazione dell'art. 69 bis l.f., l'intervallo di tempo tra le procedure non deve essere irragionevole e che nel caso di specie il lasso di tempo intercorso tra il deposito della domanda di concordato (marzo 2017) e la sua dichiarazione di improseguibilità (agosto 2017) e la dichiarazione di fallimento (20.8.2018), è del tutto irragionevole.
Il Tribunale ha però specificamente motivato la decisione di ritenere operante la consecutio come segue: -tra le due procedure vi è manifesta continuità, nel senso che i fatti alla base delle due insolvenze, malgrado l'anno trascorso, sono sostanzialmente i medesimi;
-i fatti da cui desumere l'identità della situazione di dissesto nelle due procedure sono: 1) la fallita ha analiticamente esposto in modo sostanzialmente identico le ragioni del dissesto in entrambe le procedure, segno che al momento del fallimento la sua situazione non era cambiata rispetto alla domanda di concordato;
2) la richiesta di fallimento avanzata dal PM (doc. 4 di parte attrice), da cui è facile evincere come le ragioni del dissesto fallimentare erano le stesse del dissesto concordatario (ad esempio, in tema di deficit di bilancio); 3) la sostanziale corrispondenza del patrimonio netto negativo al 30.09.2017 e alla data del fallimento, segno che nulla era cambiato nel corso dell'anno.
Tali punti della motivazione non sono stati censurati in modo specifico e argomentato nell'atto di appello e nell'appello incidentale;
l'accertamento sul punto è pertanto divenuto definitivo.
Essendo i fatti alla base dei due dissesti i medesimi, sussistono i presupposti per l'applicazione della consecutio secondo la giurisprudenza della Cassazione, in quanto sussiste “unitarietà del procedimento, per quanto articolato in momenti diversi, osservandosi che gli stessi costituiscono manifestazione di un'unica crisi” (Cass. civ. 215/2022; Cass. civ. 6045/2016); e “tale unitarietà non viene meno neppure nel caso in cui tra le diverse fasi sussista uno iato temporale, purché si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non risultare esso stesso sintomatico dell'intervenuta variazione del presupposto delle due procedure” (Cass. civ. 215/2022; Cass. civ. 9290/2018).
Nel caso di specie l'intervallo di tempo intercorso non risulta sintomatico dell'intervenuta variazione del presupposto delle due procedure, essendo stato definitivamente accertato, al contrario, che la situazione di crisi e il presupposto delle due procedure non sono variati.
pagina 12 di 16 Né, peraltro, l'appello principale e l'appello incidentale adesivo forniscono concreti elementi relativi al caso in esame, a sostegno dell'allegazione secondo cui il lasso di tempo è irragionevole, nonostante tutti gli elementi esposti.
Ad abundantiam si rileva che il Tribunale ha svolto un'ulteriore argomentazione non oggetto di specifica e argomentata censura in appello, secondo cui il lasso di tempo non costituisce un termine eccessivamente lungo sì da risultare irragionevole (valutazione da effettuare anche a tutela dell'affidamento dei terzi), considerando che OW s.r.l. era la controllante di OW Gas
e Power s.r.l., e quindi era perfettamente a conoscenza dello stato delle sue finanze, mentre
[...]
era una delle principali creditrici di OW Gas e Power s.r.l., aveva infatti Controparte_1
presentato istanza di fallimento ancor prima della presentazione della domanda di concordato, salvo rinunciarvi a seguito dell'accollo del debito da parte di OW s.r.l..
Con il terzo motivo – “erroneità della pronuncia di prime cure per aver accolto la domanda di manleva di e per difetto di motivazione e contraddittorietà della pronuncia” – l'appellante lamenta che: CP_1 la sentenza, in ordine all'accoglimento della domanda di manleva di è del Controparte_1
tutto carente di motivazione e contraddittoria, integrando il vizio di mancanza della motivazione ex art. 132 n. 4 c.p.c.; non è infatti dato comprendere le ragioni per cui la domanda di manleva sia stata accolta, né quelle per cui il Tribunale ha, del tutto sbrigativamente, ritenuto di non accogliere la limitazione della condanna di OW s.r.l. alla percentuale riconosciuta in sede concordataria;
il
Tribunale ha inoltre esposto in modo alquanto confuso le ragioni per cui le deduzioni difensive di
OW s.r.l. non sono state ritenute idonee a determinare il rigetto della domanda di manleva;
l'assenza di insinuazione al passivo da parte della garante era invece idonea a rendere irrevocabili i pagamenti effettuati e a ritenere infondata la domanda di manleva.
replica che la decisione del Tribunale circa la manleva, in forza della quale Controparte_1
l'appellante è stata condannata a tenerla indenne, è legittima e congruamente motivata, emergendo dalla lettura della sentenza che la motivazione è scevra da incongruenze, illogicità o contraddizioni.
Il motivo è infondato.
La sentenza è adeguatamente motivata tanto con riferimento all'accoglimento della domanda di manleva proposta da nei confronti di OW s.r.l., quanto con Controparte_1
riferimento al rigetto della domanda di quest'ultima di limitare la condanna in manleva.
Con riferimento alla prima domanda, il Tribunale rileva che: pagina 13 di 16 -la domanda di manleva deve essere accolta;
-infatti OW s.r.l., in forza della garanzia e della successiva scrittura del 28.6.2017, si era impegnata, prima quale garante e poi quale accollante, al pagamento dell'obbligazione originariamente gravante su parte attrice in bonis, sicché, una volta dichiarati inefficaci i pagamenti contestati nel giudizio, OW s.r.l. deve essere condannata a pagare a quanto questa Controparte_1
corrisponderà a parte attrice ad ogni titolo e nei limiti della garanzia prestata, in forza della presente decisione;
-non ha alcun rilievo su tale onere la qualificazione giuridica quale fideiussore o contratto autonomo della garanzia stessa.
La decisione è chiaramente motivata e nessun ulteriore chiarimento doveva essere fornito per la comprensione delle ragioni che l'hanno fondata, anche considerato che il contenuto della garanzia e della scrittura 28.6.2017 era stato ampiamente analizzato nei punti precedenti della sentenza.
Né peraltro l'appellante specifica quale aspetto avrebbe dovuto essere chiarito, oltre alla questione dell'assenza di insinuazione al passivo, che era stata ampiamente affrontata nei punti precedenti della sentenza e che risulta del tutto infondata, come sopra esposto.
Con riferimento alla domanda di OW s.r.l., il Tribunale espone che la domanda di limitare la condanna alla percentuale riconosciuta ai propri creditori chirografari in sede concordataria, non può essere accolta, in quanto in questa sede di cognizione deve accertarsi l'esistenza di un credito nella sua piena ed esatta misura, che poi eventualmente sarà falcidiata in sede concordataria.
La decisione è chiaramente e sufficientemente motivata, né l'appellante chiarisce quali punti sarebbero stati omessi.
La domanda di limitare la condanna di manleva è inammissibile, in quanto il motivo di appello è stato svolto unicamente per lamentare la mancanza di motivazione (vizio insussistente), senza censurare in modo specifico e argomentato le ragioni illustrate dal Tribunale e illustrare il diverso percorso logico- giuridico che dovrebbe condurre ad una diversa decisione.
Con il quarto motivo - “la regolazione delle spese del giudizio di primo grado” – l'appellante afferma che l'accoglimento dell'appello comporterà necessariamente la soccombenza delle controparti anche in punto spese processuali, le quali dovranno essere poste in tutto o in parte a carico delle odierne appellate.
pagina 14 di 16 Il motivo è inammissibile, non essendo stato proposto come autonomo motivo di gravame, indipendente dall'accoglimento dei precedenti, ma esclusivamente quale conseguenza dell'accoglimento degli altri motivi di appello.
L'appello viene conseguentemente rigettato, così come l'appello incidentale adesivo, con conferma della sentenza impugnata.
IV. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza;
pertanto le spese dell'AP sono poste a carico di parte appellante principale e di parte appellante CP_3
incidentale, in solido tra loro.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi, come da prodotta nota spese: € 4.389,00 per fase di studio, € 2.552,00 per fase introduttiva, € 7.298,00 per fase decisionale, per totali € 14.239,00 per compensi;
con aumento del 30% per la difesa contro due parti, per complessivi € 18.510,00; oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Nel rapporto tra appellante ed concernente il terzo motivo di appello relativo Controparte_1
alla domanda di manleva, le spese vengono poste a carico della prima, soccombente;
le stesse vengono liquidate secondo lo stesso valore di causa, nei seguenti importi corrispondenti ai valori minimi, tenuto conto della minore attività svolta: € 2.195,00 per fase di studio, € 1.276,00 per fase introduttiva,
€ 3.649,00 per fase decisionale, per totali € 7.120,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta. Disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Roberto
Mazza, che si dichiara antistatario.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale;
e la parte appellante incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
pagina 15 di 16 -rigetta l'appello proposto da nella sua qualità di socia unica di OW s.r.l. in Parte_1
concordato preventivo (cancellata dal registro delle imprese), e l'appello incidentale adesivo proposto da avverso la sentenza n. 2623/2022 del Tribunale di Torino, pubblicata il Controparte_1
15.6.2022, che per l'effetto conferma;
-condanna ed in solido tra loro, al pagamento delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali del giudizio d'appello a favore del che liquida Controparte_3
in € 18.510,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta;
-condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di Parte_1
che liquida in € 7.120,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in Controparte_1
misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta;
con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Roberto Mazza.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale;
e la parte appellante incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 4.4.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott. Bruno Gian Pio Conca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1012/2022 avente ad oggetto: azione di inefficacia ex art. 44 l.f.; promossa da:
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, nella Parte_1 P.IVA_1
sua qualità di socia unica di COGENPOWER S.R.L. in concordato preventivo (C.F./P.I.
), cancellata dal Registro delle Imprese a far data dal 10.1.2022, elettivamente domiciliata P.IVA_2
presso lo studio degli Avv.ti Luca Jeantet, Paola Vallino e Letizia Manzini, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(P.I. , già denominata Controparte_1 P.IVA_3 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio
[...] dell'Avv. Roberto Mazza, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
e contro pagina 1 di 16 (C.F. , in persona del Controparte_3 P.IVA_4
curatore dott. elettivamente domiciliato presso l'Avv. Andrea C. Grosso che lo Persona_1
rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di precisazione delle conclusioni del 11.2.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Nel merito:
- accertare e dichiarare la legittimazione attiva di quale successore ex lege di OW, a Pt_1
proporre il presente atto di appello;
- accogliere il primo motivo di appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n.
2623/2022, pubblicata in data 14 giugno 2022 dal Tribunale di Torino e notificata dal ME in data 17 giugno 2022, per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c. e, per l'effetto, dichiararne la nullità integrale;
- accogliere il secondo motivo di appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 2623/2022, pubblicata in data 14 giugno 2022 dal Tribunale di Torino e notificata dal in data 17 giugno 2022, CP_3 accertando che, nel caso di specie, risulta evidente che proprio l'assenza di insinuazione al passivo da parte della Garante rende irrevocabili i pagamenti effettuati da OW in favore di , di cui CP_1
il ha chiesto la dichiarazione di inefficacia e che non sussiste affatto alcuna manifesta CP_3
continuità tra le procedure;
- accogliere il terzo motivo di appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 2623/2022, pubblicata in data 14 giugno 2022 dal Tribunale di Torino e notificata dal in data 17 giugno 2022, CP_3
respingendo la domanda di manleva formulata da;
CP_1
- accogliere il quarto motivo di appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 2623/2022, pubblicata in data 14 giugno 2022 dal Tribunale di Torino e notificata dal in data 17 giugno 2022, in CP_3
ordine alle statuizioni sulle spese processuali per i motivi e le causali di cui in narrativa;
- conseguentemente, mandare OW e, per essa, assolta da ogni ulteriore avversa Pt_1
pretesa;
- in ogni caso, limitare gli effetti di una eventuale condanna entro la misura massima riconosciuta ai creditori chirografari del 4,33% della procedura di concordato preventivo di OW, mandando assolta da ogni maggiore o diversa pretesa;
Pt_1
pagina 2 di 16 - con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre a rimborso forfettario 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, CPA ed IVA come per legge.
PER L'APPELLATA : Controparte_1
In via principale, rigettata ogni avversa istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma della sentenza gravata, respingere ogni avversa domanda di pagamento e restituzione;
con condanna alle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto difensore antistatario;
in subordine, in caso di rigetto dell'appello incidentale, confermare la sentenza di prime cure, con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado di giudizio sempre con attribuzione al difensore antistatario.
PER L'APPELLATO Controparte_3
In via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto da Controparte_1
In via preliminare, nel merito:
- dichiarare l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello proposto da e dell'appello Parte_1
incidentale proposto da Controparte_1
In ogni caso:
- rigettare, perché infondate, le impugnazioni proposte da e da Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2623 del Tribunale di Torino, pubblicata il 14 giugno 2022.
La legge per le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione il ha evocato in giudizio Controparte_3 [...]
già chiedendo al Tribunale di Torino di dichiarare Controparte_1 Controparte_2
l'inefficacia ex art. 44 l.f. dei pagamenti eseguiti per l'importo di € 491.095,78 da OW s.r.l. in favore di dal 1.8.2017 al 10.7.2018, con rivalsa verso Controparte_2 Controparte_3
allegando che: in data 1.3.2017 depositava domanda per
[...] Controparte_3
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 comma 6 l.f., che veniva dichiarata improseguibile con decreto del 25.7.2017 per il mancato deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 l.f.; con sentenza del 20.8.2017 il Tribunale di Torino dichiarava il fallimento della società; in data 19.5.2016 OW s.r.l., controllante di OW
pagina 3 di 16 si costituiva garante a prima richiesta in relazione ad un debito di Controparte_3 Controparte_3
verso con scrittura del 28.6.2017 OW s.r.l.
[...] CP_2 Controparte_2
riconosceva il debito relativo alla precedente scrittura in € 582.191,57, dichiarando di assumerlo in via esclusiva con impegno a pagare la somma di € 400.000,00 entro il 31.7.2017 e la restante di €
182.191,57 mediante dodici rate mensili dell'importo di euro 15.182,63 con decorrenza dal 31.01.2018; pertanto OW s.r.l. versava in favore di un importo pari a € Controparte_1
491.095,78, di cui € 400.000,00 in data 1.8.2017 e € 91.095,78 a rate tra il 1.2.2018 e il 10.7.2018;
OW s.r.l. esercitava il suo diritto di rivalsa, in relazione ai pagamenti effettuati, attraverso una serie di compensazioni con propri debiti verso la fallita con inizio il 28.6.2017 (in data antecedente al primo pagamento di € 400.000,00) e fine il 30.9.2017; i pagamenti eseguiti con rivalsa dovevano essere dichiarati inefficaci ex art. 44 l.f. in quanto la dichiarazione di fallimento con sentenza del 20.8.2018 seguiva al tentativo di accedere alla procedura di concordato preventivo del 1.3.2017, essendo così applicabile la consecutio tra procedure di cui all'art. 69 bis l.f., in considerazione dell'identità della crisi economica che aveva determinato prima la procedura di concordato e poi il successivo fallimento.
costituendosi, ha chiesto di rigettare la domanda rilevando che: non Controparte_1
sussisteva la propria legittimazione passiva;
non poteva configurarsi la consecutio tra le due procedure concorsuali perché l'istanza di ammissione alla procedura di concordato era stata dichiarata improseguibile e per la notevole distanza temporale tra la procedura di concordato e la sentenza di fallimento;
con la scrittura del 28.6.2017, avente ad oggetto una garanzia autonoma a prima richiesta, il debitore principale era stato liberato dal debito con assunzione dello stesso in capo esclusivamente al garante;
il avrebbe dovuto agire nei confronti di OW s.r.l., che a seguito delle CP_3
operazioni di compensazione aveva estinto il proprio debito pregresso verso Controparte_3
in bonis. In via subordinata ha chiesto di chiamare in causa OW s.r.l. per dichiararla
[...]
tenuta a restituire al ME attore le somme da quest'ultimo pretese dalla convenuta, e in ogni caso a manlevare la convenuta da ogni pretesa attorea.
OW s.r.l. in concordato preventivo si è costituita e ha chiesto di respingere le domande proposte nei suoi confronti, eccependo che la garanzia doveva essere qualificata come fideiussione, che non poteva sussistere consecutio fra le due procedure concorsuali, che essa non aveva esercitato il regresso mediante insinuazione allo stato passivo della fallita. In via subordinata ha chiesto di limitare gli effetti di una eventuale condanna entro la misura massima riconosciuta ai creditori chirografari del
4,33%.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 2623/2022 pubblicata il 15.6.2022, ha ritenuto fondata e accolto la domanda attorea, rilevando che:
pagina 4 di 16 -la scrittura del 28.6.2017, con cui la terza chiamata (che era garante) aveva assunto su di sé il debito dell'attrice verso la convenuta, con liberazione dell'attrice in data antecedente ai pagamenti, non rappresentava un evento sufficiente per ritenere il pagamento in questione non astrattamente revocabile;
infatti la Cassazione in identica fattispecie più volte aveva ribadito la revocabilità di una siffatta operazione economica (Cass. 6795/2012); con la suddetta scrittura le parti avevano pattuito un accollo liberatorio ex art. 1273 c.c., in forza del quale la garante terza chiamata aveva assunto su di sé in via esclusiva il debito dell'attrice in bonis verso la convenuta, mediante la previsione di pagamenti che, in forza dei debiti pregressi della stessa terza chiamata verso parte attrice, determinavano la contemporanea estinzione dei debiti suddetti, secondo il meccanismo dell'accollo non allo scoperto;
ad essere revocabile era il pagamento effettuato a favore del creditore e non la successiva operazione di compensazione a mezzo rivalsa, in quanto a seguito di quest'ultima, il pagamento doveva ritenersi effettuato con denaro del debitore;
il creditore che aveva ricevuto il pagamento dal terzo era pertanto munito di legittimazione passiva (Cass. civ. 8783/2012); in particolare la legittimazione passiva spettava al creditore e non al garante che aveva effettuato la rivalsa e mezzo compensazione (Cass. civ.
6282/2016);
-era irrilevante il mancato esercizio del regresso a mezzo di insinuazione allo stato passivo da parte della terza chiamata, posto che la stessa non aveva alcuna necessità di insinuarsi nello stato passivo attoreo, dal momento che, mediante l'operazione di accollo, con lo stesso pagamento era stato contemporaneamente estinto il debito dell'attrice verso la convenuta e quello della terza chiamata verso l'attrice; non residuava dunque alcuno spazio per l'insinuazione nello stato passivo, essendo il credito da regresso/rivalsa della terza chiamata venuto meno mediante la compensazione con i debiti che la stessa aveva nei confronti della parte attrice;
-era invocabile la consecutio ex art. 69 bis l.f. tra la presentazione della domanda di concordato preventivo del 1.3.2017 (e successivo decreto di improseguibilità del 4.8.2017) e la dichiarazione di fallimento del 20.8.2018, posto che i fatti alla base delle due insolvenze erano sostanzialmente i medesimi, come emergeva dagli specifici elementi acquisiti e analizzati, non rilevando la non ammissione della procedura di concordato;
il termine di un anno tra le due procedure non costituiva un termine eccessivamente lungo da risultare irragionevole – valutazione da effettuare anche a tutela dell'affidamento dei terzi – specie considerato che la terza chiamata era la controllante dell'attrice, perfettamente a conoscenza dello stato delle finanze attoree, e la convenuta era una delle sue principali creditrici, avendo presentato istanza di fallimento ancora prima della presentazione della domanda di concordato;
pagina 5 di 16 -doveva essere accolta la domanda di manleva formulata dalla convenuta in danno della terza chiamata, in quanto quest'ultima, in forza della garanzia e della scrittura del 28.6.2017, si era impegnata prima quale garante e poi quale accollante al pagamento dell'obbligazione in origine gravante su parte attrice in bonis;
-non poteva essere accolta la domanda della terza chiamata di limitare la condanna alla percentuale riconosciuta ai propri creditori chirografari in sede concordataria;
in questa sede di cognizione, infatti, doveva accertarsi l'esistenza di un credito nella sua piena ed esatta misura, che poi eventualmente sarebbe stato falcidiato in sede concordataria.
Ha pertanto dichiarato l'inefficacia dei pagamenti eseguiti da OW s.r.l. in favore di
[...]
(già con rivalsa verso per Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
l'importo complessivo di € 491.095,78; ha condannato la convenuta alla restituzione in favore del attore della suddetta somma, oltre agli interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla notifica della CP_3
domanda giudiziale al saldo;
ha condannato la terza chiamata a tenere indenne la convenuta di quanto questa avrebbe corrisposto al ad ogni titolo e nei limiti della garanzia, in forza della CP_3
sentenza; ha condannato la convenuta alla rifusione delle spese di lite favore dell'attore e la terza chiamata alla rifusione delle spese di lite a favore della convenuta.
Con atto di citazione in appello nella sua qualità di socia unica di OW s.r.l. in Parte_1
concordato preventivo, cancellata dal registro delle imprese dal 10.1.2022, ha impugnato la sentenza del Tribunale chiedendone la riforma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, per i motivi di seguito illustrati;
e ha formulato le conclusioni sopra riportate.
costituendosi, ha proposto appello incidentale e chiesto, in caso di rigetto Controparte_1 dell'appello incidentale, di confermare la sentenza, formulando le conclusioni sopra riportate.
Il costituendosi, ha chiesto di rigettare l'appello principale Controparte_3 in quanto infondato, di dichiarare inammissibile l'appello incidentale tardivo di Controparte_1
o di rigettarlo nel merito, formulando le conclusioni sopra riportate.
[...]
Con ordinanza in data 29.11.2022 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
II. L'appello incidentale proposto dall'appellata è ammissibile. Controparte_1
L'appellata, costituendosi tempestivamente in data 8.11.2022, entro il termine dei venti giorni prima dell'udienza, ha proposto appello incidentale con cui ha chiesto di riformare la sentenza per assenza di consecutio ex art. 69 bis l.f. tra le due procedure del concordato e del fallimento, svolgendo gli stessi argomenti oggetto del secondo motivo profilo b) dell'appello principale.
pagina 6 di 16 Alla prima udienza, a fronte dell'eccezione di inammissibilità proposta dal ME AP (per non essere l'appello stato proposto entro il termine per appellare in via principale la sentenza),
[...] ha precisato che l'appello incidentale è di tipo adesivo, poiché teso a far valere Controparte_1
l'interesse alla riforma della sentenza per le stesse ragioni richieste dall'appellante principale, e quindi sempre ammissibile.
Come statuito da Cass. civ. S.U. 8486/2024 “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale”.
III. L'appello di legittimata quale socia unica di OW s.r.l. in concordato Parte_1
preventivo, che è stata cancellata dal registro delle imprese dal 10.1.2022, è articolato in quattro motivi di gravame.
Con il primo motivo - “erroneità della pronuncia di prime cure per violazione dell'art. 112 c.p.c.” -
l'appellante lamenta che il Tribunale ha violato l'art. 112 c.p.c. perché ha qualificato la scrittura del
28.6.2017 come “accollo non allo scoperto”, incorrendo in un chiaro vizio procedurale;
il Tribunale infatti si è spinto oltre la richiesta dell'attore, limitata alla verifica della possibilità di dichiarare inefficaci, ai sensi dell'art. 44 l.f., i pagamenti eseguiti da OW s.r.l. in favore di Energy Green
City s.r.l.; la qualificazione della natura della scrittura del 28.6.2017 non era una questione sollevata dalle parti e il Giudice si è pronunciato oltre la domanda di controparte, violando il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c..
Il ME AP eccepisce che il Tribunale ha operato una corretta applicazione del principio iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c., effettuando un'operazione di qualificazione giuridica del rapporto senza incorrere nella violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c..
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, nel rilevare che con la scrittura del 28.6.2017 le parti hanno pattuito un accollo liberatorio ex art. 1273 c.c., in forza del quale la garante OW s.r.l. ha assunto su di sé in via esclusiva il debito di verso mediante la previsione di Controparte_3 Controparte_1
pagamenti che, in forza dei debiti pregressi della stessa OW s.r.l. verso Controparte_3
pagina 7 di 16 hanno determinato la contemporanea estinzione dei debiti suddetti, secondo il meccanismo CP_3 dell'accollo non allo scoperto, ha svolto una consentita e dovuta operazione di qualificazione giuridica del rapporto giuridico e dei fatti posti a fondamento della domanda del . CP_3
Il giudice può legittimamente effettuare un'operazione di qualificazione giuridica del rapporto senza incorrere nella violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112
c.p.c.; come statuito da costante giurisprudenza, la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c., riguarda il petitum e la causa petendi, da determinarsi in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, tenuto conto del fondamento sostanziale della pretesa;
la valutazione non va confusa con le ipotesi in cui il giudice, espressamente o implicitamente, dia al rapporto controverso o ai fatti che siano stati allegati (identificativi della causa petendi) una qualificazione giuridica, finanche diversa da quella prospettata dalle parti;
invero il giudice ha il potere- dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di extrapetizione o di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero a seconda dei casi ecceda dai limiti della domanda medesima modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio (Cass. civ. 7467/2020; Cass. civ. 11289/2018).
Nel caso di specie il ha chiesto di dichiarare inefficaci ex art. 44 l.f. i pagamenti eseguiti da CP_3
OW s.r.l. in favore dal 1.8.2017 al 10.7.2018 con rivalsa verso Controparte_1
allegando che: in data 19.5.2016 OW s.r.l., controllante di Controparte_3
si era costituita garante in relazione ad un debito di CP_3 CP_3 Controparte_3
verso con scrittura del 28.6.2017 OW s.r.l. aveva
[...] Controparte_2
riconosciuto il debito relativo alla precedente scrittura in € 582.191,57, dichiarando di assumerlo in via esclusiva con impegno a pagare la somma di € 400.000,00 entro il 31.7.2017 e la restante di €
182.191,57 mediante dodici rate mensili dell'importo di euro 15.182,63 con decorrenza dal 31.01.2018;
OW s.r.l. aveva versato in favore di un importo pari a € 491.095,78, Controparte_1 di cui € 400.000,00 versati il 1.8.2017 e € 91.095,78 versati a rate tra il 1.2.2018 e il 10.7.2018;
OW s.r.l. aveva esercitato il suo diritto di rivalsa, in relazione ai pagamenti effettuati in adempimento della propria obbligazione di garanzia del debito di Controparte_3
attraverso una serie di compensazioni con propri debiti verso la fallita con inizio il 28.6.2017 (in data antecedente al primo pagamento di € 400.000,00) e fine il 30.9.2017.
Il Tribunale, qualificando giuridicamente il rapporto quale accollo liberatorio ex art. 1273 c.c. non allo scoperto e facendo applicazione della giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, ha accolto la pagina 8 di 16 domanda ex art. 44 l.f. così come formulata, sulla base degli stessi fatti costitutivi allegati dall'attore, senza modificare petitum e causa petendi e senza violare l'art. 112 c.p.c..
Con il secondo motivo - “erroneità della pronuncia di prime cure per violazione degli artt. 115 c.p.c.,
56 l.fall., 69 bis l.fall. e 44 l.fall.” - l'appellante censura la sentenza sotto due profili:
-a) il Tribunale ha erroneamente ritenuto irrilevante il mancato esercizio del regresso a mezzo insinuazione allo stato passivo da parte di OW s.r.l.; dall'esaustiva documentazione prodotta
(docc. 10-18 in allegato all'atto di citazione) si evince che OW s.r.l. non ha mai esercitato alcun diritto di regresso nei confronti del ed è proprio rilevante, sotto questo profilo, CP_3
l'assenza di insinuazione al passivo del;
l'assenza di insinuazione al passivo anche al solo CP_3
fine di far valere la compensazione delle reciproche poste di debito-credito, è idonea a dimostrare che nessun diritto di rivalsa è mai stato esercitato dalla garante;
ai sensi della normativa fallimentare, il garante che ha pagato il debito prima della dichiarazione di fallimento del debitore garantito, si sostituisce nei diritti che il creditore aveva contro il debitore e concorre nel fallimento del debitore fallito per l'intero credito esistente al momento del fallimento, mediante l'insinuazione al passivo del fallimento;
quindi il regresso viene esercitato con la domanda di ammissione al passivo del garante che abbia pagato interamente il debito ante fallimento, provocando l'effetto di espungere dal passivo l'ammissione del creditore soddisfatto e il garante può anche compensare il proprio credito di rivalsa con il proprio debito nei confronti del fallito stesso;
risulta evidente che l'assenza di insinuazione al passivo da parte del garante è idonea a rendere irrevocabili i pagamenti effettuati da OW s.r.l.;
-b) il Tribunale ha errato nel ritenere applicabile il principio della consecuzione tra procedure concorsuali ex art. 69 bis l.f., facendo retroagire gli effetti derivanti dalla dichiarazione di fallimento al momento del deposito della domanda di concordato;
come statuito dalla Cassazione, ai fini dell'applicazione dell'art. 69 bis l.f., l'intervallo di tempo tra le procedure non deve essere irragionevole (Cass. civ. 9290/2018); nel caso di specie è impossibile configurare la consecuzione, sia perché solo l'effettiva ammissione alla procedura di concordato avrebbe potuto integrarla, mentre l'istanza di ammissione è stata dichiarata improseguibile, sia per il notevole lasso di tempo intercorso tra il deposito della domanda di concordato (marzo 2017) e la sua dichiarazione di improseguibilità
(agosto 2017) e la dichiarazione di fallimento (20.8.2018), del tutto irragionevole.
Le stesse argomentazioni esposte nel profilo b) del motivo di appello, sono state svolte da
[...] nell'appello incidentale adesivo. Controparte_1
pagina 9 di 16 Il ME AP eccepisce l'infondatezza del motivo sotto entrambi i profili, richiamando le argomentazioni svolte nella sentenza in accoglimento delle proprie tesi prospettate in primo grado.
Il profilo a) del motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato.
Il Tribunale ha:
-accertato che non sono stati oggetto di contestazione gli atti di compensazione effettuati da
OW s.r.l. (pag. 8 della sentenza: “va rilevato come non siano oggetto di contestazione né i pagamenti effettuati dalla terza chiamata né gli atti di compensazione dalla stessa effettuati”);
-ritenuto che non residuava alcuno spazio per un'insinuazione nello stato passivo del da CP_3
parte di OW s.r.l., posto che il credito da regresso/rivalsa della medesima derivante dal pagamento del debito di OW Gas e Power s.r.l. verso era Controparte_1
automaticamente venuto meno mediante la compensazione con i debiti che la stessa OW s.r.l. aveva nei confronti di OW Gas e Power s.r.l..
Il motivo di appello non si confronta con tali punti della sentenza, che non censura in modo specifico e argomentato.
L'appellante non allega che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, aveva contestato gli atti di compensazione;
e tale specifica contestazione non era effettivamente avvenuta, a fronte di deduzioni specifiche e documentate del attore, risultando quindi comunque CP_3
corretta la valutazione operata dal Tribunale.
Il ME aveva dedotto che OW s.r.l. aveva esercitato il suo diritto di rivalsa, in relazione ai pagamenti effettuati, attraverso una serie di compensazioni con propri debiti verso la fallita con inizio il 28.6.2017 e fine il 30.9.2017; in particolare aveva allegato le seguenti operazioni di compensazione provate dalle scritture contabili della società fallita: i) in data 28.6.2017 aumento dei debiti verso OW s.p.a. e contestuale riduzione dei debiti verso fornitori diversi per €
182.191,57 (pag. 64/2017 libro giornale autenticato prodotto quale doc. 17); ii) in data 1.8.2017 aumento dei debiti verso OW s.p.a. e contestuale riduzione dei debiti verso fornitori diversi per
€ 400.000,00 (pag. 67/2017 libro giornale autenticato doc. 17); ove la riconducibilità di tali operazioni a era documentata nella scheda fornitore “ CP_2 Controparte_2 Controparte_2
relativamente al periodo 1 ottobre 2016 – 30 settembre 2017, laddove veniva riportato il dettaglio delle operazioni nelle stesse date e per gli stessi importi descritti ai punti i) e ii) (doc. 18); iii) in data
30.9.2017 riduzione dei debiti verso pagina 10 di 16 OW s.p.a. per compensazione per complessivi € 574.028,93 (la scheda evidenziava in pari data una prima riduzione di € 212.549,08 e una successiva riduzione per € 361.479,85, cfr. pag. 75/2017 dell'estratto del libro giornale autenticato doc. 17).
A fronte di tali deduzioni e della relativa prova documentale, nessuna specifica contestazione è stata svolta in primo grado da OW s.r.l..
Si deve quindi ritenere provato - oltre che definitivamente accertato in considerazione dei profili di inammissibilità del motivo - che OW s.r.l. abbia già interamente compensato il proprio credito da regresso per il pagamento del debito della società poi fallita, con i propri debiti verso quest'ultima, ben prima della dichiarazione di fallimento.
Risulta d'altronde del tutto generica l'allegazione svolta dall'appellante secondo cui dalla documentazione prodotta dal come docc. 10-18 si evince che OW s.r.l. non ha mai CP_3
esercitato alcun diritto di regresso nei confronti del . CP_3
Essendo provata l'avvenuta compensazione, non residuava alcuno spazio per un'insinuazione nello stato passivo del da parte di OW s.r.l., come correttamente ritenuto dal Tribunale. CP_3
Le argomentazioni svolte nel profilo a) del motivo sono pertanto inconferenti e infondate.
Il profilo b) del motivo è infondato, così come l'appello incidentale adesivo.
Ai fini della consecutio tra procedure ai sensi dell'art. 69 bis comma 2 l.f., non è necessario che alla domanda di concordato preventivo (nel caso di specie ai sensi dell'art. 161 comma 6 l.f) abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura, essendo sufficiente la proposizione della domanda.
L'art. 69 comma 2 bis l.f. dispone infatti che “Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e
69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”, facendo riferimento alla proposizione e pubblicazione della domanda di concordato e non all'ammissione.
In tal senso si è pronunciata, tra le tante, Cass. civ. 215/2022 secondo cui “In tema di revocatoria fallimentare, ove la dichiarazione di fallimento sia stata preceduta da un concordato preventivo, il principio di consecuzione tra le procedure è destinato ad operare, con la conseguente retrodatazione del dies a quo del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato, anche nell'ipotesi in cui a quest'ultima non abbia fatto seguito il provvedimento di ammissione alla procedura, per essere stata la domanda respinta o abbandonata”.
Così Cass. civ. 36354/2022, per il caso specifico del concordato “in bianco”, ha statuito che “In tema di concordato “prenotativo” o “in bianco”, la retrodatazione ex art. 69-bis l.fall. del periodo “sospetto”
pagina 11 di 16 alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese, ai fini dell'esercizio delle azioni revocatorie, postula unicamente che tale domanda sia seguita dalla dichiarazione di fallimento, non presupponendo l'avvenuta apertura della procedura concordataria mediante pronuncia del decreto di ammissione”, con ampio richiamo ai precedenti in tema.
L'appellante principale e l'appellante incidentale deducono inoltre che, come ritenuto dalla Cassazione, ai fini dell'applicazione dell'art. 69 bis l.f., l'intervallo di tempo tra le procedure non deve essere irragionevole e che nel caso di specie il lasso di tempo intercorso tra il deposito della domanda di concordato (marzo 2017) e la sua dichiarazione di improseguibilità (agosto 2017) e la dichiarazione di fallimento (20.8.2018), è del tutto irragionevole.
Il Tribunale ha però specificamente motivato la decisione di ritenere operante la consecutio come segue: -tra le due procedure vi è manifesta continuità, nel senso che i fatti alla base delle due insolvenze, malgrado l'anno trascorso, sono sostanzialmente i medesimi;
-i fatti da cui desumere l'identità della situazione di dissesto nelle due procedure sono: 1) la fallita ha analiticamente esposto in modo sostanzialmente identico le ragioni del dissesto in entrambe le procedure, segno che al momento del fallimento la sua situazione non era cambiata rispetto alla domanda di concordato;
2) la richiesta di fallimento avanzata dal PM (doc. 4 di parte attrice), da cui è facile evincere come le ragioni del dissesto fallimentare erano le stesse del dissesto concordatario (ad esempio, in tema di deficit di bilancio); 3) la sostanziale corrispondenza del patrimonio netto negativo al 30.09.2017 e alla data del fallimento, segno che nulla era cambiato nel corso dell'anno.
Tali punti della motivazione non sono stati censurati in modo specifico e argomentato nell'atto di appello e nell'appello incidentale;
l'accertamento sul punto è pertanto divenuto definitivo.
Essendo i fatti alla base dei due dissesti i medesimi, sussistono i presupposti per l'applicazione della consecutio secondo la giurisprudenza della Cassazione, in quanto sussiste “unitarietà del procedimento, per quanto articolato in momenti diversi, osservandosi che gli stessi costituiscono manifestazione di un'unica crisi” (Cass. civ. 215/2022; Cass. civ. 6045/2016); e “tale unitarietà non viene meno neppure nel caso in cui tra le diverse fasi sussista uno iato temporale, purché si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non risultare esso stesso sintomatico dell'intervenuta variazione del presupposto delle due procedure” (Cass. civ. 215/2022; Cass. civ. 9290/2018).
Nel caso di specie l'intervallo di tempo intercorso non risulta sintomatico dell'intervenuta variazione del presupposto delle due procedure, essendo stato definitivamente accertato, al contrario, che la situazione di crisi e il presupposto delle due procedure non sono variati.
pagina 12 di 16 Né, peraltro, l'appello principale e l'appello incidentale adesivo forniscono concreti elementi relativi al caso in esame, a sostegno dell'allegazione secondo cui il lasso di tempo è irragionevole, nonostante tutti gli elementi esposti.
Ad abundantiam si rileva che il Tribunale ha svolto un'ulteriore argomentazione non oggetto di specifica e argomentata censura in appello, secondo cui il lasso di tempo non costituisce un termine eccessivamente lungo sì da risultare irragionevole (valutazione da effettuare anche a tutela dell'affidamento dei terzi), considerando che OW s.r.l. era la controllante di OW Gas
e Power s.r.l., e quindi era perfettamente a conoscenza dello stato delle sue finanze, mentre
[...]
era una delle principali creditrici di OW Gas e Power s.r.l., aveva infatti Controparte_1
presentato istanza di fallimento ancor prima della presentazione della domanda di concordato, salvo rinunciarvi a seguito dell'accollo del debito da parte di OW s.r.l..
Con il terzo motivo – “erroneità della pronuncia di prime cure per aver accolto la domanda di manleva di e per difetto di motivazione e contraddittorietà della pronuncia” – l'appellante lamenta che: CP_1 la sentenza, in ordine all'accoglimento della domanda di manleva di è del Controparte_1
tutto carente di motivazione e contraddittoria, integrando il vizio di mancanza della motivazione ex art. 132 n. 4 c.p.c.; non è infatti dato comprendere le ragioni per cui la domanda di manleva sia stata accolta, né quelle per cui il Tribunale ha, del tutto sbrigativamente, ritenuto di non accogliere la limitazione della condanna di OW s.r.l. alla percentuale riconosciuta in sede concordataria;
il
Tribunale ha inoltre esposto in modo alquanto confuso le ragioni per cui le deduzioni difensive di
OW s.r.l. non sono state ritenute idonee a determinare il rigetto della domanda di manleva;
l'assenza di insinuazione al passivo da parte della garante era invece idonea a rendere irrevocabili i pagamenti effettuati e a ritenere infondata la domanda di manleva.
replica che la decisione del Tribunale circa la manleva, in forza della quale Controparte_1
l'appellante è stata condannata a tenerla indenne, è legittima e congruamente motivata, emergendo dalla lettura della sentenza che la motivazione è scevra da incongruenze, illogicità o contraddizioni.
Il motivo è infondato.
La sentenza è adeguatamente motivata tanto con riferimento all'accoglimento della domanda di manleva proposta da nei confronti di OW s.r.l., quanto con Controparte_1
riferimento al rigetto della domanda di quest'ultima di limitare la condanna in manleva.
Con riferimento alla prima domanda, il Tribunale rileva che: pagina 13 di 16 -la domanda di manleva deve essere accolta;
-infatti OW s.r.l., in forza della garanzia e della successiva scrittura del 28.6.2017, si era impegnata, prima quale garante e poi quale accollante, al pagamento dell'obbligazione originariamente gravante su parte attrice in bonis, sicché, una volta dichiarati inefficaci i pagamenti contestati nel giudizio, OW s.r.l. deve essere condannata a pagare a quanto questa Controparte_1
corrisponderà a parte attrice ad ogni titolo e nei limiti della garanzia prestata, in forza della presente decisione;
-non ha alcun rilievo su tale onere la qualificazione giuridica quale fideiussore o contratto autonomo della garanzia stessa.
La decisione è chiaramente motivata e nessun ulteriore chiarimento doveva essere fornito per la comprensione delle ragioni che l'hanno fondata, anche considerato che il contenuto della garanzia e della scrittura 28.6.2017 era stato ampiamente analizzato nei punti precedenti della sentenza.
Né peraltro l'appellante specifica quale aspetto avrebbe dovuto essere chiarito, oltre alla questione dell'assenza di insinuazione al passivo, che era stata ampiamente affrontata nei punti precedenti della sentenza e che risulta del tutto infondata, come sopra esposto.
Con riferimento alla domanda di OW s.r.l., il Tribunale espone che la domanda di limitare la condanna alla percentuale riconosciuta ai propri creditori chirografari in sede concordataria, non può essere accolta, in quanto in questa sede di cognizione deve accertarsi l'esistenza di un credito nella sua piena ed esatta misura, che poi eventualmente sarà falcidiata in sede concordataria.
La decisione è chiaramente e sufficientemente motivata, né l'appellante chiarisce quali punti sarebbero stati omessi.
La domanda di limitare la condanna di manleva è inammissibile, in quanto il motivo di appello è stato svolto unicamente per lamentare la mancanza di motivazione (vizio insussistente), senza censurare in modo specifico e argomentato le ragioni illustrate dal Tribunale e illustrare il diverso percorso logico- giuridico che dovrebbe condurre ad una diversa decisione.
Con il quarto motivo - “la regolazione delle spese del giudizio di primo grado” – l'appellante afferma che l'accoglimento dell'appello comporterà necessariamente la soccombenza delle controparti anche in punto spese processuali, le quali dovranno essere poste in tutto o in parte a carico delle odierne appellate.
pagina 14 di 16 Il motivo è inammissibile, non essendo stato proposto come autonomo motivo di gravame, indipendente dall'accoglimento dei precedenti, ma esclusivamente quale conseguenza dell'accoglimento degli altri motivi di appello.
L'appello viene conseguentemente rigettato, così come l'appello incidentale adesivo, con conferma della sentenza impugnata.
IV. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza;
pertanto le spese dell'AP sono poste a carico di parte appellante principale e di parte appellante CP_3
incidentale, in solido tra loro.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi, come da prodotta nota spese: € 4.389,00 per fase di studio, € 2.552,00 per fase introduttiva, € 7.298,00 per fase decisionale, per totali € 14.239,00 per compensi;
con aumento del 30% per la difesa contro due parti, per complessivi € 18.510,00; oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Nel rapporto tra appellante ed concernente il terzo motivo di appello relativo Controparte_1
alla domanda di manleva, le spese vengono poste a carico della prima, soccombente;
le stesse vengono liquidate secondo lo stesso valore di causa, nei seguenti importi corrispondenti ai valori minimi, tenuto conto della minore attività svolta: € 2.195,00 per fase di studio, € 1.276,00 per fase introduttiva,
€ 3.649,00 per fase decisionale, per totali € 7.120,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta. Disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Roberto
Mazza, che si dichiara antistatario.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale;
e la parte appellante incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
pagina 15 di 16 -rigetta l'appello proposto da nella sua qualità di socia unica di OW s.r.l. in Parte_1
concordato preventivo (cancellata dal registro delle imprese), e l'appello incidentale adesivo proposto da avverso la sentenza n. 2623/2022 del Tribunale di Torino, pubblicata il Controparte_1
15.6.2022, che per l'effetto conferma;
-condanna ed in solido tra loro, al pagamento delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali del giudizio d'appello a favore del che liquida Controparte_3
in € 18.510,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta;
-condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di Parte_1
che liquida in € 7.120,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in Controparte_1
misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta;
con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Roberto Mazza.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale;
e la parte appellante incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 4.4.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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