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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/04/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2782/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
Sezione III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2782/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, corrente in Genova ed ivi elettivamente domiciliato in via Cesarea 2\48 , presso lo studio dell'avv. FORINO MICHELE , che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
ATTORE contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 corrente in Genova ed ivi elettivamente domiciliato in PIAZZA A. ORIANI, 4/1 16154 GENOVA , presso lo studio dell'avv. GOTTI MARCO , che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
“Voglia questo Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, accertare e dichiarare il diritto del
[...]
, ad ottenere la corresponsione dell'importo di € 7.220,00 da parte del Parte_2 in Genova, o altra somma ritenuta dovuta, e per l'effetto condannare il Parte_3
, in Genova, a corrispondere detta somma al Parte_3 Parte_2
, oltre rivalutazione ISTAT ed interessi legali da ogni singolo pagamento alla data di
[...] notifica della domanda giudiziaria ed interessi moratori ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di notifica della domanda giudiziaria al saldo.
Con vittoria di spese legali, peritali ed esborsi.” parte convenuta:
pagina 1 di 5 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le motivazioni sopra esposte, respingere integralmente tutte le domande formulate dall'attore perché infondate in fatto e in diritto, per le motivazioni sopra esposte e quindi per l'inesistenza e/o infondatezza del credito rivendicato e comunque per l'intervenuta prescrizione del presunto credito rivendicato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il , in persona Parte_2 dell'amministratore pro tempore, conveniva in giudizio il in persona Parte_3 dell'amministratore pro tempore, esponendo che:
-il condominio di , sino al 15/6/2012, è stato amministrato da , con Parte_2 Persona_1 passaggio consegne a favore del nuovo amministratore avvenuto il 27/06/2012; Persona_2
- attualmente amministratore è lo che, esaminata la Controparte_2 documentazione contabile del ha notato numerose incongruenze e, al fine di verificare la Parte_2 regolarità dei movimenti bancari posti in essere dai precedenti amministratori, ha chiesto all'Istituto di credito presso cui era acceso il conto corrente condominiale gli estratti conto relativi al periodo di operatività del mandato a favore di;
Persona_1
- l'esame di questi ultimi ha permesso di appurare che risultano effettuati versamenti da parte dell'odierno attore a favore del per € 7.220,00 (€ 5.000,00 in data Parte_3
20/06/2012 ed € 2.220,00 in data 27/06/2012;
-l'assenza di un rapporto sostanziale giustificativo di tali movimenti di denaro evidenzia il radicale difetto di causa dei versamenti eseguiti e determina l'obbligo di restituzione a favore del
[...]
della somma di € 7.220,00. Parte_2
Su dette premesse, parte attrice chiedeva che il , in persona Parte_3 dell'amministratore pro tempore, fosse dichiarato tenuto e condannato a corrispondere la suddetta somma oltre rivalutazione ed interessi legali da ogni singolo pagamento alla data di notifica della domanda giudiziaria ed interessi moratori ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di notifica della domanda giudiziaria al saldo.
Si costituiva il , in persona dell'amministratore pro tempore, eccependo Parte_3 in via preliminare la prescrizione del diritto di credito vantato da parte attrice nonché contestando nel merito la domanda attorea della quale chiedeva la reiezione.
Successivamente, venivano concessi alle parti i termini per le memorie ex art 183 VI comma cpc e con ordinanza in data 1\12\2023, su richiesta dei difensori delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni
All'udienza del 6\12\2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa in decisione su dette conclusioni concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
pagina 2 di 5 La domanda di parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti e per i motivi di cui in appresso.
Più specificamente deve rilevarsi che parte attrice, a sostegno della domanda di ripetizione dell'indebito, assume che siano stati effettuati dall'amministratore in allora in carica, senza alcuna ragione giustificatrice, in favore del , due versamenti ammontanti all'importo Parte_3 Parte_3
complessivo di € 7.220,00 (€ 5.000,00 in data 20/06/2012 ed € 2.220,00 in data 27/06/2012) .
La difesa del non ha contestato il fatto storico, documentalmente provato, dell'esecuzione dei Parte_3 versamenti ma si è limitata a dedurre genericamente che il condominio di avrebbe Parte_3 vantato un credito nei confronti dell'attore, senza peraltro fornire alcun supporto probatorio a conferma di tale assunto.
Tanto premesso in fatto, va rilevato, in diritto, che, come correttamente osservato dalla difesa di parte attrice, la domanda di restituzione delle somme proposta nel presente giudizio deve essere ricondotta alla fattispecie della ripetizione dell'indebito ed, in particolare, alla disposizione di cui all' art 2033
c.c., ai sensi del quale chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato ed, inoltre, ha diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento se chi lo ha ricevuto era in malafede, oppure se questi era in buonafede dal giorno della domanda.
Più specificamente, costituisce un indebito oggettivo il pagamento di un debito inesistente, cioè non dovuto né da colui che ha eseguito la prestazione né da altri;
si tratta, in sostanza, di un pagamento privo di qualsiasi ragione giustificatrice.
Va, inoltre, osservato che chi agisce in ripetizione, sul rilievo dell'inesistenza del titolo, oltre all'onere di fornire dettagliata prova dei pagamenti effettuati, deve allegare specificamente l'inesistenza di qualsiasi titolo che giustifichi i suddetti pagamenti.
Invero, come precisato dalla Suprema Corte, con orientamento consolidato e condiviso dalla scrivente
(Cass.civ.n°19902\99, n°1734\11 e n° 1170\99) nel giudizio di indebito oggettivo, l'attore può invocare sia l'invalidità sia l'inesistenza di un titolo giustificativo del pagamento.
Nel caso di specie, il nell'evocare in giudizio il Parte_2 Parte_3
ha espressamente dedotto l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo dei pagamenti
[...] eseguiti, così assolvendo all'onere di allegazione posto a suo carico.
Non si può, invero, revocare in dubbio che onerare l'attore di una prova negativa, quale quella dell'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo equivarrebbe a porre a suo carico una probatio diabolica, svuotando di contenuto l'art 2033 c.c., atteso che lo stesso riconosce il diritto alla restituzione di somme, non solo in caso di invalidità del titolo, ma anche di inesistenza dello stesso.
pagina 3 di 5 Tanto premesso, deve osservarsi che il convenuto che, per vedere rigettata la domanda dell'attore, era onerato della prova che il pagamento era sorretto da una giusta causa, non ha assolto all'onere probatorio su di esso incombente.
Va inoltre rilevato che il convenuto non ha contestato, anzi ha pacificamente ammesso gli incassi, che peraltro risultano, altresì, adeguatamente provati alla luce dei documenti prodotti da parte attrice.
Invero dall'estratto del conto intestato al Condominio attoreo prodotto sub doc 3 di parte attrice si desume inequivocabilmente che sono stati effettuati in data 20\06\2012 e 27\06\2012 due versamenti del rispettivo importo di € 5000,00 e 2220,00 a beneficio del . Parte_2 Parte_3
In proposito deve osservarsi che non può essere condiviso, in assenza di qualsivoglia riscontro probatorio, il rilievo della difesa di parte convenuta secondo cui il credito dell'importo di € 9.227,80 in favore dell'amministratore uscente del condominio di emergente in sede di passaggio delle Parte_3
consegne quando nella primavera del 2012, al Signor subentrò quale nuovo amministratore il Signor Per_1
corrisponderebbe all'importo dei versamenti asseritamente effettuati dall'amministratore uscente Per_2 sul conto del condominio attoreo.
Ne consegue che vi è in atti la prova documentale che i pagamenti per cui è causa sono stati effettivamente effettuati e devono considerarsi indebiti secondo quanto dedotto dall'attrice circa l'inesistenza di cause giustificative, ed in assenza di deduzioni e prove di segno contrario di parte convenuta.
Infine deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del condominio che assume che alla presente fattispecie sarebbe applicabile la prescrizione quinquennale ex art 2948 c.c..
Invero l'azione di ripetizione dell'indebito soggiace al termine di prescrizione generale di dieci anni decorrenti dalla data del pagamento ex art. 2946 c.c.
Da ciò deriva che, alla luce dei documenti prodotti da parte attrice sub n 4,5 6,7 relativi agli atti interruttivi della prescrizione ordinaria posti in essere da parte attrice, l'eccezione deve essere disattesa.
Per quanto concerne gli interessi sulla somma dovuta va osservato che, in ossequio al disposto di cui all' art 2033 c.c., in mancanza di prova della mala fede dell'accipiens, gli stessi decorrono dal giorno della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto gravano su parte convenuta e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55\14 come modificati con DM 147\22.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
IL TRIBUNALE il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione dichiara tenuto e conseguentemente condanna, per le ragioni di cui in parte motiva, Parte_3
, in persona dell'amministratore pro tempore a corrispondere al
[...] Parte_2
, in persona dell'amministratore pro tempore, la somma di € 7.220,00 oltre interessi
[...] decorrenti dalla data della domanda al saldo;
dichiara tenuto e conseguentemente condanna il , in persona Parte_3 dell'amministratore pro tempore, a rimborsare al , in persona Parte_2 dell'amministratore pro tempore, le spese di lite che liquida in € 5077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge;
Genova, 18 aprile 2025
Il G.O.P
dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
Sezione III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2782/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, corrente in Genova ed ivi elettivamente domiciliato in via Cesarea 2\48 , presso lo studio dell'avv. FORINO MICHELE , che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
ATTORE contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 corrente in Genova ed ivi elettivamente domiciliato in PIAZZA A. ORIANI, 4/1 16154 GENOVA , presso lo studio dell'avv. GOTTI MARCO , che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
“Voglia questo Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, accertare e dichiarare il diritto del
[...]
, ad ottenere la corresponsione dell'importo di € 7.220,00 da parte del Parte_2 in Genova, o altra somma ritenuta dovuta, e per l'effetto condannare il Parte_3
, in Genova, a corrispondere detta somma al Parte_3 Parte_2
, oltre rivalutazione ISTAT ed interessi legali da ogni singolo pagamento alla data di
[...] notifica della domanda giudiziaria ed interessi moratori ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di notifica della domanda giudiziaria al saldo.
Con vittoria di spese legali, peritali ed esborsi.” parte convenuta:
pagina 1 di 5 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le motivazioni sopra esposte, respingere integralmente tutte le domande formulate dall'attore perché infondate in fatto e in diritto, per le motivazioni sopra esposte e quindi per l'inesistenza e/o infondatezza del credito rivendicato e comunque per l'intervenuta prescrizione del presunto credito rivendicato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il , in persona Parte_2 dell'amministratore pro tempore, conveniva in giudizio il in persona Parte_3 dell'amministratore pro tempore, esponendo che:
-il condominio di , sino al 15/6/2012, è stato amministrato da , con Parte_2 Persona_1 passaggio consegne a favore del nuovo amministratore avvenuto il 27/06/2012; Persona_2
- attualmente amministratore è lo che, esaminata la Controparte_2 documentazione contabile del ha notato numerose incongruenze e, al fine di verificare la Parte_2 regolarità dei movimenti bancari posti in essere dai precedenti amministratori, ha chiesto all'Istituto di credito presso cui era acceso il conto corrente condominiale gli estratti conto relativi al periodo di operatività del mandato a favore di;
Persona_1
- l'esame di questi ultimi ha permesso di appurare che risultano effettuati versamenti da parte dell'odierno attore a favore del per € 7.220,00 (€ 5.000,00 in data Parte_3
20/06/2012 ed € 2.220,00 in data 27/06/2012;
-l'assenza di un rapporto sostanziale giustificativo di tali movimenti di denaro evidenzia il radicale difetto di causa dei versamenti eseguiti e determina l'obbligo di restituzione a favore del
[...]
della somma di € 7.220,00. Parte_2
Su dette premesse, parte attrice chiedeva che il , in persona Parte_3 dell'amministratore pro tempore, fosse dichiarato tenuto e condannato a corrispondere la suddetta somma oltre rivalutazione ed interessi legali da ogni singolo pagamento alla data di notifica della domanda giudiziaria ed interessi moratori ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di notifica della domanda giudiziaria al saldo.
Si costituiva il , in persona dell'amministratore pro tempore, eccependo Parte_3 in via preliminare la prescrizione del diritto di credito vantato da parte attrice nonché contestando nel merito la domanda attorea della quale chiedeva la reiezione.
Successivamente, venivano concessi alle parti i termini per le memorie ex art 183 VI comma cpc e con ordinanza in data 1\12\2023, su richiesta dei difensori delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni
All'udienza del 6\12\2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa in decisione su dette conclusioni concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
pagina 2 di 5 La domanda di parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti e per i motivi di cui in appresso.
Più specificamente deve rilevarsi che parte attrice, a sostegno della domanda di ripetizione dell'indebito, assume che siano stati effettuati dall'amministratore in allora in carica, senza alcuna ragione giustificatrice, in favore del , due versamenti ammontanti all'importo Parte_3 Parte_3
complessivo di € 7.220,00 (€ 5.000,00 in data 20/06/2012 ed € 2.220,00 in data 27/06/2012) .
La difesa del non ha contestato il fatto storico, documentalmente provato, dell'esecuzione dei Parte_3 versamenti ma si è limitata a dedurre genericamente che il condominio di avrebbe Parte_3 vantato un credito nei confronti dell'attore, senza peraltro fornire alcun supporto probatorio a conferma di tale assunto.
Tanto premesso in fatto, va rilevato, in diritto, che, come correttamente osservato dalla difesa di parte attrice, la domanda di restituzione delle somme proposta nel presente giudizio deve essere ricondotta alla fattispecie della ripetizione dell'indebito ed, in particolare, alla disposizione di cui all' art 2033
c.c., ai sensi del quale chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato ed, inoltre, ha diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento se chi lo ha ricevuto era in malafede, oppure se questi era in buonafede dal giorno della domanda.
Più specificamente, costituisce un indebito oggettivo il pagamento di un debito inesistente, cioè non dovuto né da colui che ha eseguito la prestazione né da altri;
si tratta, in sostanza, di un pagamento privo di qualsiasi ragione giustificatrice.
Va, inoltre, osservato che chi agisce in ripetizione, sul rilievo dell'inesistenza del titolo, oltre all'onere di fornire dettagliata prova dei pagamenti effettuati, deve allegare specificamente l'inesistenza di qualsiasi titolo che giustifichi i suddetti pagamenti.
Invero, come precisato dalla Suprema Corte, con orientamento consolidato e condiviso dalla scrivente
(Cass.civ.n°19902\99, n°1734\11 e n° 1170\99) nel giudizio di indebito oggettivo, l'attore può invocare sia l'invalidità sia l'inesistenza di un titolo giustificativo del pagamento.
Nel caso di specie, il nell'evocare in giudizio il Parte_2 Parte_3
ha espressamente dedotto l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo dei pagamenti
[...] eseguiti, così assolvendo all'onere di allegazione posto a suo carico.
Non si può, invero, revocare in dubbio che onerare l'attore di una prova negativa, quale quella dell'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo equivarrebbe a porre a suo carico una probatio diabolica, svuotando di contenuto l'art 2033 c.c., atteso che lo stesso riconosce il diritto alla restituzione di somme, non solo in caso di invalidità del titolo, ma anche di inesistenza dello stesso.
pagina 3 di 5 Tanto premesso, deve osservarsi che il convenuto che, per vedere rigettata la domanda dell'attore, era onerato della prova che il pagamento era sorretto da una giusta causa, non ha assolto all'onere probatorio su di esso incombente.
Va inoltre rilevato che il convenuto non ha contestato, anzi ha pacificamente ammesso gli incassi, che peraltro risultano, altresì, adeguatamente provati alla luce dei documenti prodotti da parte attrice.
Invero dall'estratto del conto intestato al Condominio attoreo prodotto sub doc 3 di parte attrice si desume inequivocabilmente che sono stati effettuati in data 20\06\2012 e 27\06\2012 due versamenti del rispettivo importo di € 5000,00 e 2220,00 a beneficio del . Parte_2 Parte_3
In proposito deve osservarsi che non può essere condiviso, in assenza di qualsivoglia riscontro probatorio, il rilievo della difesa di parte convenuta secondo cui il credito dell'importo di € 9.227,80 in favore dell'amministratore uscente del condominio di emergente in sede di passaggio delle Parte_3
consegne quando nella primavera del 2012, al Signor subentrò quale nuovo amministratore il Signor Per_1
corrisponderebbe all'importo dei versamenti asseritamente effettuati dall'amministratore uscente Per_2 sul conto del condominio attoreo.
Ne consegue che vi è in atti la prova documentale che i pagamenti per cui è causa sono stati effettivamente effettuati e devono considerarsi indebiti secondo quanto dedotto dall'attrice circa l'inesistenza di cause giustificative, ed in assenza di deduzioni e prove di segno contrario di parte convenuta.
Infine deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del condominio che assume che alla presente fattispecie sarebbe applicabile la prescrizione quinquennale ex art 2948 c.c..
Invero l'azione di ripetizione dell'indebito soggiace al termine di prescrizione generale di dieci anni decorrenti dalla data del pagamento ex art. 2946 c.c.
Da ciò deriva che, alla luce dei documenti prodotti da parte attrice sub n 4,5 6,7 relativi agli atti interruttivi della prescrizione ordinaria posti in essere da parte attrice, l'eccezione deve essere disattesa.
Per quanto concerne gli interessi sulla somma dovuta va osservato che, in ossequio al disposto di cui all' art 2033 c.c., in mancanza di prova della mala fede dell'accipiens, gli stessi decorrono dal giorno della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto gravano su parte convenuta e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55\14 come modificati con DM 147\22.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
IL TRIBUNALE il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione dichiara tenuto e conseguentemente condanna, per le ragioni di cui in parte motiva, Parte_3
, in persona dell'amministratore pro tempore a corrispondere al
[...] Parte_2
, in persona dell'amministratore pro tempore, la somma di € 7.220,00 oltre interessi
[...] decorrenti dalla data della domanda al saldo;
dichiara tenuto e conseguentemente condanna il , in persona Parte_3 dell'amministratore pro tempore, a rimborsare al , in persona Parte_2 dell'amministratore pro tempore, le spese di lite che liquida in € 5077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge;
Genova, 18 aprile 2025
Il G.O.P
dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè
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