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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 2167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2167 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20574/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA LL Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. EA CH Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20574/2025
R.G. instaurato da
( ) con l'avv. CAVALIERE FRANCESCA Parte_1 C.F._1
e
con l'avv. CAVALIERE FRANCESCA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 8/11/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1) vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2) il figlio minore affidato ad entrambi i genitori, con le modalità meglio specificate nel piano Per_1 genitoriale che si allega al presente ricorso (doc. 12); 3) il figlio , oggi maggiorenne ma Per_2 non economicamente autosufficiente, e il minore , vivranno con la madre in Travagliato (BS), Per_1 via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 36; 4) il Signor verserà la somma di € 306,60, Parte_2
entro il 30 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio e del figlio Per_2
1 minore , così per complessivi € 613,20, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) per quanto riguarda l'assegno unico sarà beneficiario al
100% la OR;
6) i coniugi rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento, Parte_1 essendo entrambi economicamente autosufficienti;
7) ogni altro rapporto di natura economico patrimoniale è stato fra i coniugi definitivamente risolto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 10/9/2011, trascritto presso il registro dello Stato Civile del comune di Chiari (BS) (atto n. 16, parte II, serie A, anno 2011), con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 1/9/2006) e (n. 6/2/2017). Per_2 Per_1
Le parti risultano separate dal 22/3/2024 con sentenza n. 1168/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate anche nell'interesse della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
EA LL EA CH
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA LL Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. EA CH Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20574/2025
R.G. instaurato da
( ) con l'avv. CAVALIERE FRANCESCA Parte_1 C.F._1
e
con l'avv. CAVALIERE FRANCESCA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 8/11/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1) vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2) il figlio minore affidato ad entrambi i genitori, con le modalità meglio specificate nel piano Per_1 genitoriale che si allega al presente ricorso (doc. 12); 3) il figlio , oggi maggiorenne ma Per_2 non economicamente autosufficiente, e il minore , vivranno con la madre in Travagliato (BS), Per_1 via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 36; 4) il Signor verserà la somma di € 306,60, Parte_2
entro il 30 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio e del figlio Per_2
1 minore , così per complessivi € 613,20, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) per quanto riguarda l'assegno unico sarà beneficiario al
100% la OR;
6) i coniugi rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento, Parte_1 essendo entrambi economicamente autosufficienti;
7) ogni altro rapporto di natura economico patrimoniale è stato fra i coniugi definitivamente risolto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 10/9/2011, trascritto presso il registro dello Stato Civile del comune di Chiari (BS) (atto n. 16, parte II, serie A, anno 2011), con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 1/9/2006) e (n. 6/2/2017). Per_2 Per_1
Le parti risultano separate dal 22/3/2024 con sentenza n. 1168/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate anche nell'interesse della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
EA LL EA CH
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