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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 18/12/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana - In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TRIESTE, Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Anna L. Fanelli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. R.G. 2342/23 ed iniziato con atto di citazione dd.
20/05/23 da
Parte_1 con avv.ti M. MIATTO e M. SEPPI
- parte attrice - contro
, in persona dell'Ambasciatore pro tempore, ONroparte_1 contumace
, in persona del Ministro in carica, ONroparte_2 con AVVOCATURA DELLO STATO
- parti convenute - avente ad oggetto: risarcimento danni per crimini di guerra e contro l'umanità.
Conclusioni dell'attore:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
A. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
i. accertare e dichiarare la civile responsabilità della Repubblica di Germania, quale soggetto di diritto CP_1 internazionale in continuità giuridica con il Terzo Reich, per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi ai danni di e meglio descritti in narrativa e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di Parte_2
, in qualità di legittimo erede di , ad ottenere il risarcimento integrale dei Parte_1 Parte_2 danni patiti da per i fatti di causa;
Parte_2
pagina 1 di 23 ii. per l'effetto, condannare la , in solido con il ONroparte_1 ONroparte_2
al pagamento in favore di , in qualità di legittimo erede di , dei
[...] Parte_1 Parte_2 seguenti importi:
− Euro 6.107,20 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
− Euro 54.946,06 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
e così di complessivi Euro 61.053,26, ovvero delle diverse, maggiori o minori, somme che a tali titoli verranno ritenute – anche in via equitativa – di Giustizia.
Il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso equitativamente determinato del 4% su base annua (od al diverso tasso che verrà stabilito, anche in via equitativa, dal Giudice), da calcolarsi a decorrere dal 1°.
1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Conclusioni della parte convenuta:
Si insiste per l'accoglimento delle già prese conclusioni.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
ha convenuto in giudizio la , soggetto di diritto Parte_1 ONroparte_1 internazionale in continuità giuridica con il , in solido con il CP_3 ONroparte_2
, quale titolare del Fondo istituito con l'art. 43 del D.L. 30.4.2022 n. 36), al fine di sentir
[...] accogliere le conclusioni di cui in epigrafe. In particolare, l'attore ha dichiarato di agire nella veste di figlio e legittimo erede di , per ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e Parte_2 non, da costui subiti a seguito dei crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati dalle forze armate tedesche all'indomani dell'Armistizio di Cassibile, e consistiti nella sua cattura, deportazione in ed internamento con sottoposizione ai lavori forzati dapprima presso il campo di CP_1 concentramento di Dachau e, quindi, presso quello di Leonberg, sottocampo di Per_1
In diritto, l'attore ha affermato: la sussistenza della giurisdizione, alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 238/14, nonché della competenza, in ragione del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, individuato secondo le norme di contabilità pubblica (art. 54 R.D. 18.11.1923 n. 2440 ed art. 278, lett. d), R.D. 23.5.1924 n. 827) in quello ove il creditore è domiciliato (cfr., ex multis,
Cass., 17.9.2015, n. 18287); la propria legittimazione attiva;
la commissione di un illecito ex art. 2043 cc;
il conseguente diritto (iure hereditario) al risarcimento dei danni subiti da , sia Parte_2 patrimoniali, per non aver percepito alcun salario per la manodopera prestata, sia non patrimoniali, per le sofferenze patite e il disturbo da stress post traumatico riportato.
pagina 2 di 23 Si è costituito in giudizio il solo convenuto, depositando però una comparsa di sole due CP_2 pagine inziali, salvo poi contestare la fondatezza della domanda attorea e chiederne il rigetto in sede di comparsa conclusionale, sollevando una serie di eccezioni in punto titolarità passiva, legge applicabile, prescrizione, necessario rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione.
Il G.I. designato, essendo la causa matura per la decisione in base alle risultanze già acquisite e in punto di diritto, visto l'art. 281 quinquies c.p.c., ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'articolo 189 c.p.c. e riservandosi infine la decisione.
°°°
Le domande attoree sono fondate e vanno accolte, per le ragioni e nei termini che verranno di seguito indicati.
L'azione trae origine nell'art. 43 del D.L. 36/22, in vigore dal 28/02/2023 e modificato dal D.L. del
29/12/2022 n. 198, art. 8, il cui testo appare utile riportare qui di seguito:
“Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel CP_3 periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica reso esecutivo con decreto del Presidente ONroparte_1 della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente CP_4 articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. E' a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle CP_4 sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del pagina 3 di 23 nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o CP_3 proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955,
n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre
1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per
l'esecuzione di tale incombente”.
Ha fatto poi seguito il decreto attuativo del 28/06/23.
In via preliminare, va affrontata la questione della giurisdizione del Giudice adito.
E' vero che - dopo che nel 2008 le Sezioni Unite della Cassazione, all'esito di conflitto di giurisdizione ON sollevato dalla , avevano affermato la giurisdizione del giudice italiano (Cass. S.U. Ord.
14202/2008) - la Corte Internazionale di Giustizia (CIG), con la sentenza del 3/02/12 (sempre su impulso della , aveva dichiarato immuni dalla giurisdizione civile gli atti compiuti dagli Stati CP_1 iure imperii in virtù dei principi di diritto internazionale. Aveva fatto seguito altresì la L. 5/13, con la quale lo Stato italiano recepiva la norma consuetudinaria di diritto internazionale (siccome interpretata dalla CIG con la succitata sentenza) sull'immunità degli Stati per tutti gli atti intervenuti iure imperii
(“Ai fini di cui all'articolo 94, paragrafo 1, dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 e reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice pagina 4 di 23 davanti al quale pende controversia relativa alle stesse condotte rileva, d'ufficio e anche quando ha già emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo”). Quindi, in adeguamento a tale dettato normativo, la Cassazione, con la sentenza n. 1136/14, sempre a sezioni unite, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano, contraddicendo il proprio orientamento precedente.
Tuttavia, è intervenuta la Corte Costituzionale con la fondamentale sentenza n. 238/2014, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 2 e 24 Cost., gli artt. 3 della L. 5/13 cit. e 1 della L. 848/57, “limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla sentenza della CIG del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona” (invero, osserva la Corte, “l'art. 1 della legge del 1957 ha dato piena ed intera esecuzione allo Statuto delle Nazioni Unite, il cui scopo è il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale;
fra gli organi dell'ONU figura la CIG, le cui decisioni vincolano ciascuno Stato membro in ogni controversia di cui sia parte. Tale vincolo costituisce una delle limitazioni di sovranità alle quali, ai sensi dell'art. 11 Cost., l'Italia ha consentito in favore di quelle organizzazioni internazionali, come l'ONU, volte ad assicurare pace e giustizia fra le Nazioni, sempre però nel limite del rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili tutelati dalla Costituzione”).
Dunque, il giudice italiano può e deve giudicare per i delicta iure imperi poiché “…..la parte della norma sull'immunità dalla giurisdizione civile che confligge con gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale non è entrata nell'ordinamento italiano e non vi spiega, quindi, alcun effetto”. Come precisato anche dalla ulteriore sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 20442/2020, “L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il
Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost.; ma la stessa Costituzione impone di verificare se attraverso tale meccanismo di adattamento automatico risultino avere ingresso norme, quale appunto quella formata dall'interpretazione datane dalla CIG, che entrino in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al giudice (art. 24 Cost.) e, assieme, la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.). Per questo, nei rapporti con gli
Stati stranieri, il diritto alla tutela giudiziale può essere limitato fino al punto in cui vi sia un interesse pubblico riconoscibile come preminente, ciò che non potrebbe mai dirsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, bensì integrano crimini contro l'umanità, come la pagina 5 di 23 deportazione, i lavori forzati, gli eccidi. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che a essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando i predetti
contro
-limiti. Pertanto, con la pronuncia interpretativa di rigetto sopra richiamata, la Corte Costituzionale ha affermato che, per la parte che concerne i delicta imperi, quella norma di diritto internazionale non è entrata nell'ordinamento, non operando il rinvio ex art. 10 Cost.. omissis ………, riconoscendo la prevalenza del principio e meta-valore del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale;
con conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una "prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della "sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale: così Cass., Sez. Un., 28/10/2015, n. 21946;
Cass., sez. un. 29/07/2016, n. 15812; Cass., sez. un. 13/01/2017, n. 762; v. anche Cass., I sez. pen.
14/09/2015, n. 43696)” (sulla questione giurisdizione, v. specialmente Tribunale Firenze ordinanza n.
11914/22 e sentenza 12331/22; quest'ultima richiama anche l'art. 62 della L. 218/95, che radica la giurisdizione nel luogo in cui è stato commesso il fatto).
Peraltro, essendo derivato dalla succitata pronuncia della Consulta un nuovo orientamento, tanto di merito che di legittimità, favorevole all'accoglimento delle domande risarcitorie, con avvio altresì di ON vari procedimenti esecutivi, contro la , quest'ultima ha introdotto (il 29/04/22) un nuovo procedimento nei confronti dell'Italia dinanzi alla CIG.
Proprio per evitare una nuova condanna, lo Stato italiano ha emanato l'art. 43 D.L, 36/22 in questione
(conv. in l. 79/2022), nell'intento di dare continuità all'Accordo di Bonn del 1961, tentando un definitivo bilanciamento tra il principio di immunità internazionale degli Stati per gli atti iure imperii e la tutela dei diritti umani.
La stessa Corte costituzionale ha poi, con la sentenza n. 159/2023, dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Roma, ufficio esecuzioni immobiliari, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 43 cit., nella parte in cui prevede che le procedure esecutive fondate su titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei relativi danni non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente promossi sono estinti. Infatti, la disposizione censurata opera un non irragionevole bilanciamento tra l'obbligo di rispetto dell'Accordo di Bonn del 1961 tra e Italia e la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di CP_1 guerra, tutti di rango costituzionale;
l'estinzione ex lege dei giudizi in sede esecutiva, ai quali pagina 6 di 23 comunque si applicherebbe l'immunità ristretta degli Stati quanto ai beni pignorabili, è compensata dalla tutela riconosciuta nei confronti del Fondo, che è di pari importo e anzi soddisfa maggiormente le aspettative dei creditori (eredi delle vittime dei crimini di guerra), perché non c'è l'incertezza legata all'operatività dell'immunità ristretta degli Stati in sede esecutiva.
Dunque, dovrebbe affermarsi la giurisdizione ogniqualvolta si sia in presenza di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona, al cospetto dei quali (soltanto) il principio di immunità dagli atti compiuti iure imperii può legittimamente arretrare.
E' quindi evidente l'importanza del concetto di “crimine di guerra e contro l'umanità”, quale paradigma ultimo di riferimento, la cui ampiezza e portata non possono di conseguenza che intendersi in senso restrittivo e rigoroso, proprio perché in deroga e contrapposizione ad un altro fondamentale principio di diritto, sia consuetudinario che pattizio. In mancanza, si resterebbe fuori dalla giurisdizione del giudice Italiano, nell'ambito della copertura garantita dall'art. 1 L. 848/57 e dell'art. 94 della Carta delle NU, nonché dalle disposizioni internazionali ed interne siccome interpretate dalla CIG.
In proposito, vengono in rilievo:
- l'art. 6, comma 2, dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale del 08.08.1945, che annovera, tra i crimini di guerra, ai sensi della lett. b), “l'assassinio, i cattivi trattamenti e la deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati, l'assassinio o i cattivi trattamenti di prigionieri di guerra o delle persone sul mare, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare"”- Quindi, ai sensi della lett. c), rientrano tra i crimini contro l'umanità "l'assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso contro popolazioni civili, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi, quando tali atti o persecuzioni - abbiano esse costituito o meno una violazione del giudizio interno del Paese dove sono state perpetrate - siano state commesse in seguito di qualunque delitto che rientri nella competenza del Tribunale, o in collegamento con tale delitto”.
- L'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12.08.1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, che qualifica come infrazioni gravi “…quelle che implicano l'uno o l'altro dei seguenti atti, se commessi contro persone o beni protetti dalla Convenzione: omicidio intenzionale, tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici, il fatto di cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o di danneggiare gravemente l'integrità corporale o la salute, la deportazione o il trasferimento illegali, la detenzione illegale, il fatto di costringere una persona protetta a prestar servizio nelle forze armate della Potenza nemica, o quello di privarla del suo diritto di essere giudicata regolarmente e imparzialmente secondo le prescrizioni della presente Convenzione, la cattura di pagina 7 di 23 ostaggi, la distruzione e l'appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute in grande proporzione facendo capo a mezzi illeciti e arbitrari”.
- L'omicidio della popolazione civile costituisce crimine di guerra e contro l'umanità anche ai sensi degli artt. 7 e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, concluso a Roma il 17.07.1998 e ratificato dall'Italia con L. 12 luglio 1999, n. 232.
È pur vero che le fonti appena citate sono di formazione successiva rispetto all'epoca in cui si verificarono le vicende oggetto di causa. Tuttavia, ben possono ritenersi tali disposizioni applicabili anche ai fatti posti in essere precedentemente alla loro entrata in vigore, venendo in rilievo “valori universali di rispetto della dignità umana”, per dirla con Cass. 5044/04, ossia trattandosi di principi di diritto comuni a tutte le nazioni civili, prima e anche a prescindere dalla loro formalizzazione in statuti o trattati. In tal senso si esprime l'art. 7, comma 2, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, statuendo che il principio nulla poena sine lege “non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili" (cfr. Tribunale di Sulmona 2/11/17, Tribunale di Benevento, sentenza del 21/07/23, riguardante il caso di un genitore ucciso nel corso di un rastrellamento).
Pertanto, il principio di immunità degli Stati sovrani è destinato ad essere ridimensionato a fronte di fatti inquadrabili nel suindicato ambito, con conseguente sussistenza della giurisdizione.
Del resto, quest'ultima può considerarsi altresì legittimamente radicata in capo all'Italia, ove si tratti – in conformità al testuale riferimento compiuto nello stesso art. 43 del D.L. 36/22 – di fatti “compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani”, oltre che richiamando il principio di giurisdizione universale che connota la materia dei crimini di guerra (cfr. Cass., sez. un., 11/3/2004 n.
5044 nel senso che “si è riconosciuto che ogni Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi, secondo i principi della giurisdizione universale (sentenza Furundzya, 155 e
156): in alcuni casi la loro repressione è stata anzi prevista come obbligatoria (così, in particolare,
l'art. 146 della IV Convenzione di Ginevra, relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra). Per la stessa ragione, non si dubita che il principio della universalità della giurisdizione valga anche per i processi civili che traggono origine da tali reati”. Non è invece invocabile la
Convenzione di Bruxelles sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, non applicabile alle controversie relative ad attività che costituiscono espressione della sovranità dei singoli Stati: CGUE, 21 aprile 1993, C-171/91; 16 dicembre 1980, C-814/79; 14 ottobre 1976, C-29/76).
pagina 8 di 23 Per altro verso, l'ottica di bilanciamento di contrapposti beni e valori sottesa alla norma in esame (art. 43 D.L. 36/22), se da un lato giustifica la sottrazione della ai poteri di condanna e di CP_1 sottoposizione all'esecuzione forzata da parte dei giudici italiani, dall'altro lato, non ne comporta l'immunità assoluta, almeno con riferimento alla pronuncia (in realtà meramente) dichiarativa prevista dalla norma stessa;
infatti, il secondo comma parla testualmente di “sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1”.
D'altronde, anche il profilo della legittimazione passiva, o titolarità del rapporto dal lato passivo, non può non risentire del complessivo contesto, genetico e sistematico, di cui sopra.
E' abbastanza evidente che lo Stato Italiano, in attuazione dell'accordo internazionale n. 1263 del 1962, ON si è obbligato a tenere indenne la da ogni eventuale azione o pretesa legale relativa alle violazioni ivi previste (par. 2); l'art. 43 del D.L. 36/22 prevede una sorta di liberazione ex lege del debitore originario, nei cui confronti non è più ammessa la proposizione o prosecuzione di azioni di condanna od eventuali azioni esecutive (comma 3), cui va aggiunta la facoltà per il nuovo debitore di disporre tramite la stipula di una transazione, sentita l'Avvocatura dello Stato (comma 2).
Tuttavia, un tanto non basta ad escludere la legittimazione passiva della sia in virtù del CP_1 principio di continuità soggettiva dello Stato (non rilevando che il governo attuale sia del tutto diverso da quello del Terzo Reich), sia perché trattasi pur sempre di delicta iure imperii commessi da cittadini tedeschi (pur se singolarmente non identificati o identificabili), perciò sostanziali responsabili e nei confronti (anche) dei quali non possono dunque non essere compiuti “l'accertamento e la liquidazione dei danni” di cui parla la legge di riferimento.
Peraltro, non si pone nemmeno un problema di giurisdizione ex art. 3 L. 218/95, secondo il quale “la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 c.p.c. e negli altri casi in cui ON è prevista dalla legge”. Infatti, la risulta ritualmente evocata in giudizio proprio in persona del suo
Ambasciatore pro tempore accreditato in Italia, il quale “è legittimato, in quanto tale, a rappresentare il proprio Stato nei giudizi in cui questo sia parte, ancorché relativi a rapporti privatistici, senza bisogno di alcun atto autorizzativo particolare” (Cass., Sez. Un., 22.6.2007, n. 14570; conforme Cass.,
Sez. Un., 9.5.2018, n. 11178).
Per converso, il , presso cui il Fondo è istituito, più che mero ente ONroparte_2 pagatore, destinatario di una mera denuntiatio litis, assume piuttosto la veste di garante (sembra invece improprio il riferimento alle fattispecie dell'espromissione, dove il debitore originario resterebbe ON obbligato, in mancanza di dichiarazione liberatoria del creditore, cosa che non accade riguardo a;
idem, quanto all'accollo). pagina 9 di 23 In definitiva, lo stesso testo normativo appare certo compatibile con una legittimazione condivisa di ON
e , quali soggetti nei cui confronti appunto viene compiuto l'accertamento, in vista della CP_2 futura liquidazione (in concreto a carico del solo garante).
Da ultimo, con l'ordinanza n. 23669 del 21/08/25 della Terza Sezione Civile, la Corte di Cassazione ha offerto un'interpretazione sistematica dell'art. 43 cit., in piena coerenza con quanto già affermato dalla
Consulta nella sentenza n. 159 del 2023.
Secondo la S.C., la norma non sostituisce in alcun modo l'ordinaria azione risarcitoria nei confronti della ma disciplina esclusivamente la fase esecutiva: per ottenere l'accesso al Fondo, è CP_1 necessario il previo ottenimento di una sentenza passata in giudicato che accerti e liquidi il danno da crimini di guerra;
le sentenze così emesse, in deroga all'art. 282 c.p.c., diventano immediatamente esecutive solo al momento del passaggio in giudicato e danno titolo per escutere esclusivamente il non già i beni della nei cui confronti sono precluse le azioni esecutive ordinarie. Non CP_4 CP_1 viene eliminata la legittimazione passiva dello Stato tedesco, né esclusa la possibilità di instaurare giudizi diretti di accertamento e condanna nei suoi confronti. L'effetto della norma è circoscritto alla fase successiva: quella dell'esecuzione forzata, che può avvenire esclusivamente nei confronti del ONr
Non viene dunque attribuita al una legittimazione passiva esclusiva, in sostituzione dello CP_4
Stato estero, laddove l'onere di notifica all'Avvocatura dello Stato di cui all'art. 144 c.p.c. ha funzione meramente strumentale: serve a rendere edotto lo Stato italiano dell'instaurazione del giudizio, così da consentirgli, ove ritenuto opportuno, di intervenire nel processo ad adjuvandum ex art. 105 c.p.c. per sostenere le ragioni dello Stato estero, avendo un proprio interesse diretto all'esito del giudizio, in quanto chiamato a rispondere nella fase esecutiva.
Con specifico riferimento al caso dei militari italiani fatti prigionieri dopo l'armistizio del 1943 (cd.
I.M.I.), è noto che gli stessi, in quanto considerati traditori, furono privati dello status di prigionieri di guerra, dapprima qualificati come “irregolari”, soggetti alla fucilazione sul posto (gli ufficiali) ovvero alla deportazione come lavoratori coatti (la truppa), e poi inquadrati tutti come “internati”, come tali privi delle garanzie previste dalla Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra per terra, firmata all'Aja il 18 ottobre 1907, e dalla Convenzione di Ginevra del 1929 sull'assistenza della CRI ai prigionieri di guerra;
migliaia di militari furono avviati al lavoro forzato nell'industria pesante e degli armamenti, nell'industria mineraria e nell'edilizia, ovvero nei campi di concentramento.
In realtà, la legge italiana del 6/10/63 di applicazione dell'accordo di Bonn del 1961 riconobbe il risarcimento principalmente agli ex detenuti dei campi di concentramento, escludendo invece dai pagamenti gli ex internati militari. Fu proprio di questi ultimi che si occupò quindi, a seguito di alterne vicende, la già citata pronuncia della Cassazione n. 5044/04 (li hanno ritenuti vittime di crimini di pagina 10 di 23 guerra, e perciò meritevoli di ristoro mediante accesso al Fondo de quo, Trib Lecce 1751/24 e Trib.
Venezia, sentenza n. 8935/23; idem, v. Trib. Firenze 2468/15 e Trib. Brescia 2375/19, nel senso che il trattamento disumano riservato ai militari italiani può considerarsi fatto notorio ex art. 115 II co. c.p.c.).
Taluni giudici di merito, in linea con le difese dell'Avvocatura, hanno verità dubitato, in qualche caso, della giurisdizione, sul presupposto che non vi sarebbero gli estremi dei crimini di guerra e/o contro l'umanità, con ciò venendo meno la ragione che sola giustificherebbe la deroga al principio della immunità.
In particolare, si è osservato che la cattura, la deportazione, l'internamento del militare belligerante, la sottoposizione a lavoro forzato da parte delle FFAA tedesche non sono di per sé elementi decisivi, e ciò alla stregua delle Convenzioni allora vigenti, che un tanto in realtà consentono (v. Convenzioni citate del 1907 e del 1929). Occorrerebbe invero un quid pluris, ossia una violazione, particolarmente grave per intensità, sistematicità, crudeltà, dei diritti fondamentali, dell'integrità fisica e psichica delle persone. Anche gli I.M.I. possono essere considerati vittime di crimine di guerra, ma non basterebbero mere allegazioni circa “ricorrenti crudeltà, trattamenti inumani e degradanti o quant'altro”, ponendosi indubbiamente “un problema di prova della fattispecie concreta, che non appare addebitabile alla difesa dell'attore, ma non appare neanche superabile facendo riferimento a presunzioni” (così
Tribunale Roma, sentenza dell'1/10/24, riguardante caso di militare
contro
-belligerante catturato, disarmato da forze divenute nemiche dopo il proclama , tradotto in un campo di prigionia, e Per_2 quivi costretto a lavorare;
ivi era sopravvissuto e rimasto sino alla sua liberazione, per poi rientrare e morire in Italia dopo oltre 60 anni. Idem, Tribunale Roma dd. 22/07/24, riguardo al caso di un
Carabiniere Scelto e militare di truppa nell'Esercito Italiano, il quale, dopo aver partecipato alle operazioni del II conflitto mondiale, il 20/09/43 veniva catturato dalle Forze Armate Tedesche e fatto prigioniero fino al 25/04/45).
Appare in effetti utile ricordare quanto sancito riguardo al regime giuridico dei prigionieri di guerra, con previsioni di contenuto analogo. dalla convenzione dell'Aja del 1907 riguardante “leggi e usi della guerra terrestre” e dalla Convenzione di Ginevra del 1929.
In particolare, il regolamento allegato alla prima ha previsto che i prigionieri di guerra “[…] sono in potere del Governo nemico, ma non degli individui o dei corpi che li hanno catturati…devono essere trattati con umanità” (art. 4); “possono essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, con l'obbligo di non allontanarsene oltre certi limiti determinati;
ma non possono essere rinchiusi che per misura di sicurezza indispensabile, e soltanto finché durano le circostanze che hanno necessitato tale misura” (art. 5); “lo Stato può impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra, secondo il loro grado e le loro attitudini, eccetto gli ufficiali. Tali lavori non saranno eccessivi e non pagina 11 di 23 avranno alcun rapporto con le operazioni della guerra […] I lavori fatti per lo Stato sono pagati secondo le tariffe in vigore per i militari dell'esercito nazionale che eseguiscono gli stessi lavori, o, in mancanza, secondo una tariffa corrispondente ai lavori eseguiti” (art. 6); “Il Governo, in potere del quale si trovano i prigionieri di guerra, è incaricato del loro mantenimento” (art. 7). Secondo l'art. 3 della Convenzione, “la Parte belligerante che violasse le disposizioni di detto Regolamento sarà tenuta, se vi ha luogo, al rifacimento del danno. Essa sarà responsabile di tutti gli atti commessi da persone che fanno parte della sua forza armata”.
Analogamente, la convenzione di Ginevra dispone, all'art. 2, che “i prigionieri di guerra sono in potere della Potenza nemica e non degli individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati. Essi devono essere trattati sempre con umanità ed essere protetti specialmente dagli atti di violenza, dagli insulti e dalla pubblica curiosità. Le misure di rappresaglie nei loro confronti devono essere proibite”.
Le predette Convenzioni, in vigore già al momento della commissione dei fatti di cui si discute, hanno in effetti anticipato e contribuito a dare corpo alla nozione di “crimine di guerra”.
La stessa Corte di Cassazione ha parlato di “deportazione” anche con riguardo agli internati militari italiani: così Cass. 28.9.2020, n. 20442, 20.11.2018, n. 29981, 13.1.2017, n. 762.
Già il Tribunale di Firenze, 8.2.2011, aveva sancito che “sia la deportazione sia l'assoggettamento ai lavori forzati [dei militari] devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale”. Quindi, il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 1751/24, riferita a militare di leva deportato in campo di concentramento, sottoposto a lavori forzati e ivi deceduto, ha ribadito che
“sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale”.
Secondo il Tribunale di Ascoli Piceno 1.6.2020, “La condizione degli Internati Militari Italiani è un fatto storico e non occorre che l'attore fornisca la prova compiuta relativa al singolo soggetto internato, perché la loro condizione disumana nei campi di lavoro è attestata dalla storia […].
Deportazione e sfruttamento del lavoro forzato furono giudicati peraltro crimini contro l'umanità dal
Tribunale di Norimberga che condannò nel 1946 i principali responsabili politici, ma non tutti i dirigenti delle imprese tedesche che avevano accumulato enormi profitti con il lavoro dei deportati.
Peraltro, avere assistito allo sterminio, programmato ma anche casuale, aver assistito alla sofferenza fisica e morale di persone contemporaneamente, avere assistito alla sopraffazione umana delle vittime
e alla morte dei sopraffatti, costituisce, di per sé, una ferita morale che ha certamente prodotto per lunghissimo tempo un dolore lancinante. Si pensi altresì alla condizione di terrore pe la propria sopravvivenza, si pensi alla sofferenza psichica e fisica al momento della deportazione sui carri pagina 12 di 23 piombati per la si pensi alle condizioni di lavoro sopportate e non può negarsi che la CP_1 duratura degradazione delle condizioni di esistenza dei soldati deportati utilizzati in lavori forzati, pur temporanea, sia stata certamente abissale” (v. ancora Tribunale di Ascoli Piceno 7.3.2017, nel senso che “i militari italiani furono deportati per essere sottomessi ad un durissimo regime di lavori forzati in condizioni di schiavitù, privati dei diritti umani basilari e della loro dignità”).
Anche la giurisprudenza internazionale ha riconosciuto, quali vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità, oltre ai civili uccisi o deportati nei campi di concentramento, anche i membri delle forze armate italiane cui erano stati negati lo status di prigioniero di guerra e le relative tutele, venendo utilizzati come lavoratori forzati. Si trattava pur sempre di grave violazione del diritto internazionale dei conflitti armati applicabile già nel 1943-1945; infatti, l'art. 6 della Carta del Tribunale militare internazionale dell'8 agosto 1945, convocato a Norimberga, includeva tra i crimini di guerra tanto l'“omicidio, i maltrattamenti, la deportazione per lavoro forzato o per altro scopo della popolazione civile nei territori occupati”, quanto l'“omicidio o i maltrattamenti dei prigionieri di guerra”. La stessa Con
riteneva “motivo di grande sorpresa – e di rammarico – che la abbia deciso di negare il CP_1 risarcimento ad un gruppo di vittime che avevano diritto ad uno status che, all'epoca dei fatti, la si era rifiutata di riconoscere, negando ad esse la tutela giuridica cui tale status dava loro CP_1 diritto” (v. sentenza già citata del 3.2.2012, considerando nn. 52, 99 e 104).
Vi siano state o no all'epoca una dichiarazione di guerra o un “operazione bellica” che abbia visto contrapposti il Regio Esercito e la Wehrmacht, resta il fatto storico che i militari italiani dopo l'8/09/43,
o buona parte di essi, non furono trattati quali meri “prigionieri di guerra”, in quanto tali beneficiari delle citate convenzioni.
Non rileva peraltro, nel senso di determinare l'applicazione del diritto tedesco ex art. 62 L. 218/95, il fatto che in fossero avvenuti l'internamento e la sottoposizione a condizioni disumane e CP_1 schiavistiche, trattandosi pur sempre di condotte iniziate già in Italia, con l'illecita cattura e deportazione;
ciò, alla luce sia dell'ampio tenore dell'art. 43 D.L. 36/22 – che parla di “lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani” - sia del criterio di collegamento individuato dall'art. 25 comma 2 preleggi del c.c. del 1942 allora vigente, rubricato “legge regolatrice delle obbligazioni” ed il quale stabiliva che “le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove è avvenuto il fatto dal quale esse derivano”.
Orbene, nella odierna fattispecie, può affermarsi la giurisdizione di questo Giudice, alla stregua delle considerazioni che precedono.
Viene dedotto, e documentato, che il defunto fu catturato dalle truppe tedesche nel Parte_2
1944, dopo l'armistizio del 1943. pagina 13 di 23 In particolare, il predetto “chiamato alle armi il 23.5.1941, veniva arruolato nel 73° Reggimento
Fanteria mobilitato ove veniva insignito dapprima del grado di caporale e, a far data dal 30.6.1942, del grado di caporal maggiore (cfr. foglio matricolare di : doc. 1). “Alle ore 19:30 Parte_2 del 13.11.1944 le truppe tedesche – nel corso di uno dei rastrellamenti volti a neutralizzare il Regio
Esercito già da tempo allo sbaraglio – catturavano , rendendolo prigioniero (doc. Parte_2
1). Il trattamento riservato ai prigionieri italiani – considerati “traditori badogliani” e dunque degradati allo status di meri internati (Italienische MilitärInternierte-IMI: all. B, p. 3-4-5-7-8) – è purtroppo tristemente noto, ed al medesimo trattamento veniva sottoposto anche il padre dell'attore.
Lo stesso giorno della cattura, le SS trasportavano – insieme a circa altri sessanta Parte_2 commilitoni catturati – presso le carceri del Coroneo a Trieste ove, a seguito di un processo sommario, veniva imprigionato per quasi un mese (cfr. certificato di detenzione: doc. 2). In data
8.12.1944 i soldati della Wehrmacht caricavano quindi su un vagone ferroviario Parte_2 adibito al trasporto di bestiame, con porte sbarrate e filo spinato nelle feritoie (all. B, p. 9), per mezzo del quale, al termine di un viaggio durato tre giorni, egli veniva deportato in ed internato CP_1 dapprima presso il campo di concentramento di Dachau con matricola n. 135304 (cfr. elenco deportati
a Dachau: doc. 3) e, a far data dal 31.12.1944, presso il campo di Leonberg, sottocampo di
con matricola n. 40111 (cfr. estratto documentale della Croce Rossa Internazionale Per_1 relativo a : doc. 4). era reclutato in un distaccamento di Parte_2 Persona_3 lavoro (Arbeitskommando) e costretto ai lavori forzati presso una industria aeronautica dipendente dalla Messerschmitt AG;
costituisce fatto notorio, del resto, che gli IMI – non a caso denominati
“schiavi di – erano coattivamente prestati alle aziende tedesche (all. B, p. 4-11-12). I turni di Per_4 lavoro erano massacranti (3): alle dodici ore giornaliere di lavoro svolte sotto il costante pericolo di essere colpiti dalle bombe alleate (all. B, p. 14-16; all. C, p. 2-8), dovevano aggiungersi le marce di decine di chilometri per raggiungere all'alba il luogo di intervento e per rientrare al campo a sera inoltrata, sempre sotto la sorveglianza armata dei soldati tedeschi (all. C, p. 3). Inoltre, frequentissime erano le adunate cui gli IMI, tra cui , erano costretti a partecipare in piena notte, Parte_2 anche nei mesi più freddi (all. B, p. 17). A – così come del resto a tutti gli IMI – Parte_2 non veniva riconosciuto alcuno dei diritti contemplati dal diritto internazionale umanitario in allora vigente e, in particolare, il diritto a percepire il salario per il lavoro forzatamente estorto (all. B, p. 2-
15; all. C, p. 4). D. Per quanto concerne la vita nei campi di concentramento, era Parte_2 relegato in baracche prive di riscaldamento, ove convivevano dalle sessanta alle ottanta persone stipate in giacigli di paglia infestati da pidocchi, più simili a loculi che a letti a castello veri e propri
(all. B, p. 14-15-19; all. C, p. 7-8-10). Le condizioni igienico-sanitarie erano oltremodo precarie (all. pagina 14 di 23 B, p. 17-19). I servizi igienici – così come l'assistenza sanitaria – erano pressoché inesistenti e frequentissime erano le morti per tubercolosi, polmonite, pleurite e tifo (all. B, p. 21). Il vitto giornaliero era notoriamente insufficiente, ben al di sotto dei limiti dell'umana sopravvivenza: si trattava, per lo più, di un pezzo di pane da dividere con altri cinque prigionieri (per circa 50 gr. a testa) e da una brodaglia di rape e patate (all. B, p. 10-14-17-18; all. C, p. 5). Diversamente dal trattamento riservato ai prigionieri di altre nazionalità (inglesi e francesi, in primis), agli IMI non era consentito beneficiare dei supplementi alimentari forniti dalla Croce Rossa Internazionale, poiché gli italiani avrebbero dovuto essere “assistiti” direttamente dal Servizio Assistenza Internati (SAI) costituito presso l'Ambasciata della Repubblica Sociale Italiana a Berlino (all. B, p. 16; all. C, p. 4);
l'unica integrazione alimentare di cui poteva usufruire era quella contenuta nei Parte_2 pacchi spediti dai familiari (max 2 al mese per 5 kg. cad.), le cui consegne – ove non andate perdute nella spedizione – avvenivano in modo irregolare e sporadico (all. B, p. 15; all. C, p. 9). Parte_2
soggiaceva alle disumane condizioni testé succintamente descritte fino all'8.5.1945
[...] allorquando il campo in cui era internato veniva liberato per mani degli Il livello di CP_8 denutrizione di , tuttavia, era tale da rendere pressoché impossibile il suo Parte_2 immediato rimpatrio: egli, dunque, veniva sottoposto alle cure ed alla riabilitazione dell'esercito alleato sino al 4.7.1945 allorquando, raggiunta una accettabile condizione fisica, veniva rimpatriato in
Italia (cfr. dichiarazione integrativa: doc. 5; scheda rimpatrio: doc. 6; doc. 1; doc. 4). Com'è assai agevole comprendere, la prigionia lasciava un segno indelebile su , Parte_2 condizionandone l'intera vita. Egli, al ritorno a casa, iniziava a soffrire di quello che – con il progresso della scienza psichiatrica – è oggi conosciuto come disturbo da stress post traumatico
(PTSD): assai frequenti erano infatti le notti che trascorreva insonni a causa degli incubi raffiguranti le immagini delle sevizie e dei crimini perpetrati ai prigionieri dalle guardie del campo. Al rientro in
Italia, inoltre, venivano diagnosticati a dismnesia, avitaminosi, foruncolosi diffusa Persona_5
e stomatite ulcerosa (cfr. certificati medici: doc. 7). – insignito della Croce al Persona_6
Merito di Guerra per internamento, non avendo mai collaborato con il regime nazista (doc. 8) – moriva ab intestato il 3.3.1994”.
Sebbene l'Avvocatura contesti l'utilizzabilità del notorio, è però innegabile che l'attore ha fornito un racconto dettagliato, coerente e intrinsecamente credibile, provvisto altresì di riscontri documentali.
Appaiono eloquenti anche le pubblicazioni richiamate e, del resto, basta consultare qualsiasi sito
Internet per apprendere che anche ospitava un vero e proprio campo di concentramento, Per_1 così come quello più tristemente noto di Dachau, dove pure il defunto era stato internato, sia pure per un periodo più circoscritto. pagina 15 di 23 Un tanto basta a far ritenere vittima di un crimine di guerra o contro l'umanità, viste Parte_2 natura, entità e gravità, durata del trattamento disumano e degradante del tutto plausibilmente subito, con specifico riferimento al periodo ricompreso tra la data della cattura, 13/11/44, fino a quella della liberazione, 8/05/45 (non già del rimpatrio 4/07/45).
In punto prescrizione, va innanzitutto rilevato che il - pur astrattamente legittimato a CP_2 sollevare l'eccezione, sempre in virtù delle medesime considerazioni in precedenza svolte - è però decaduto dal proporla, avendolo fatto soltanto in sede di comparsa conclusionale dd. 22/11/24.
Ad ogni buon conto, si ritiene che il diritto qui azionato sia imprescrittibile
Dato atto che si tratta di questione particolarmente discussa, afferendo a fatti commessi circa 80 anni fa, e atteso che il già riportato comma 6 dell'art. 43 comma 6 del D.L. 36/22 fa “…salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione”, oltre che prescrivere l'esercizio delle azioni ivi previste “a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data”, si è posto il quesito se ed in quali termini tali disposizioni si concilino con il principio della imprescrittibilità, quale pure previsto dalle norme internazionali.
La Corte di Cassazione, III sezione civile, si è occupata della questione con la recente sentenza del 9 febbraio 2024 n. 3642, in un caso in cui i ricorrenti avevano impugnato la sentenza della Corte
d'Appello di Firenze (n. 772/2021) che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da un
[...]
considerandola prescritta, anche ai sensi dell'art. 2947 comma 3 c.c.. Parte_3
In particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto che il principio di imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità - di cui alla consuetudine internazionale ratificata per la prima volta nella
Convenzione ONU del 1968 - fosse inapplicabile alle condotte cessate nel 1945, in virtù della preclusione prevista dall'art. 25 della Costituzione, che stabilisce l'irretroattività delle norme sfavorevoli;
sebbene il principio faccia parte del nostro ordinamento in virtù dell'art. 10 Cost., la norma internazionale sull'imprescrittibilità non può essere applicata retroattivamente a fatti commessi nel
1945, quando tale principio non era ancora consolidato nella comunità internazionale, a causa del controlimite posto dall'art. 25 Cost.. Né è possibile distinguere il profilo della prescrizione civile da quello penale, poiché il reato astrattamente applicabile nel caso di specie, ossia quello di riduzione in schiavitù ex art. 600 c.p., prevedeva, nel 1945, un termine di prescrizione di 15 anni e non era quindi imprescrittibile.
La S.C. ha invece evidenziato la necessità di distinguere tra l'irretroattività penale, garantita dal principio costituzionale sancito dall'art. 25 della Costituzione, e l'irretroattività civile, non sorretta da alcuna norma costituzionale. Nel diritto penale, l'irretroattività è garantita dal principio di legalità e dal favor rei; al contrario, in ambito civile, la prescrizione non gode delle stesse garanzie costituzionali, pagina 16 di 23 consentendo dunque l'applicazione retroattiva di norme sfavorevoli (la Corte ha anche richiamato la propria giurisprudenza, Cass. dd. 29/09/2004, n. 19566, secondo cui “…in altri termini, ai fini civili, il disposto dell'art.2947, terzo comma, cod. civ., permette un accertamento incidentale della responsabilità penale astrattamente intesa, senza quindi che possa venire in gioco il limite costituzionale richiamato, non potendosi statuire alcuna pronuncia di condanna penale personale”).
Peraltro, in ambito civile non vale nemmeno il principio del favor rei (Cass. 27/07/2012 n. 13407,
Cass. 14/03/2018 n. 6333), di talché va applicata la norma in vigore al momento della commissione dell'illecito, senza che vengano a rilievo le successive norme penali riduttive della prescrizione.
Vero è che la pronuncia si è limitata ad affermare l'astratta possibilità di applicazione retroattiva dell'imprescrittibilità a fini civilistici, salvo dover verificare in concreto la portata retroattiva della relativa norma internazionale sull'imprescrittibilità (questione non affrontata dalla Corte di merito e rimasta quindi sub iudice). Inoltre, il caso esaminato concerneva un'azione già avviata nel 2006, cui quindi non poteva applicarsi retroattivamente l'art. 43 DL 36/22, che era norma sopravvenuta e riguardava le sole azioni ancora da proporre al momento della sua entrata in vigore. In ogni caso, fino alla decisione n. 5044/04, in applicazione dell'art. 2935 c.c., il diritto degli allora ricorrenti non era giuridicamente esercitabile, stante l'ostacolo rappresentato dal principio dell'immunità giurisdizionale, solo allora rimosso, quando cioè il relativo dogma veniva superato in ragione della gravità dei diritti lesi e del principio di imprescrittibilità sancito esplicitamente nella citata Convenzione ONU del 1968
(che, come anche evidenziato nella requisitoria del Procuratore Generale, si applica a tali crimini
“qualunque sia la data in cui sono stati commessi”).
Tuttavia, pur non assumendo una posizione diretta e definitiva sui termini di prescrizione applicabili ai giudizi avviati dopo l'entrata in vigore dell'art. 43 del D.L. 36/2022, la sentenza n. 3642/2024 ha sicuramente delineato principi fondamentali in materia di prescrizione dei crimini di guerra e contro l'umanità.
In particolare, la Corte ha chiarito che l'applicazione retroattiva della norma sull'imprescrittibilità potrebbe astrattamente trovare spazio in ambito civile, poiché manca un “controlimite” analogo a quello stabilito dall'art. 25 della Costituzione in materia penale. Inoltre, viene riconosciuto il valore costituzionale della norma sull'imprescrittibilità, in forza del richiamo all'art. 10 della Costituzione, che integra nel nostro ordinamento le consuetudini internazionali.
La S.C., pur rilevando l'operatività del comma 6 dell'art. 43 del D.L. 36/22 per le azioni risarcitorie avviate dopo l'entrata in vigore del decreto, esclusi i procedimenti già in corso, ha comunque lasciato aperta la possibilità di una rilettura sistematica della disposizione, nel senso di riconsiderare l'intera normativa in materia di prescrizione e il principio internazionale dell'imprescrittibilità. pagina 17 di 23 In effetti, già le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la pronuncia n. 5044/04, sebbene incidenter tantum, avevano chiaramente affermato che “i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale”; si tratta di delitti che “si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità … dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario… Per questo ne è stata sancita l'imprescrittibilità…e si è riconosciuto che ogni Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi, secondo i principi della giurisdizione universale”.
Analoga valutazione positiva circa l'esistenza di una norma consuetudinaria internazionale si rinviene nelle sentenze del Tribunale Militare di Roma del 22.7.1997 (caso ) e del Tribunale Militare Per_7 della Spezia del 12.2.2007 (caso Nordhorn).
Sul piano normativo, il principio della imprescrittibilità è stato formalmente sancito nelle seguenti fonti internazionali: la Convenzione ONU, del 26 novembre 1968, la Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974 e l'art. 29 dello Statuto della Corte penale internazionale del 1998.
Il fatto che i crimini di cui si discute siano stati commessi in data anteriore e che lo Stato Italiano non abbia aderito alle predette convenzioni non osta però all'operatività del principio, in realtà operante già allora.
Invero, la norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini di guerra
– e che trova ingresso nel nostro ordinamento per effetto dell'art. 10 Cost. – si è formata ben prima della sua positivizzazione e può e deve reputarsi retroattiva proprio in ragione della finalità per la quale fu introdotta, ossia per garantire che non rimanessero impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la seconda guerra mondiale;
proprio tale ratio ne svela e corrobora il carattere retroattivo.
Del resto, come osservato dalla difesa attorea, “non è un caso che tutto il dibattito intorno alla perseguibilità e alla prescrittibilità dei crimini contro l'umanità abbia tratto origine da crimini di guerra commessi dal Terzo Reich nel corso della Seconda guerra mondiale”.
In proposito, appare significativa anche la Legge n. 10 del Consiglio di ONrollo alleato per la sulla “punizione dei responsabili di crimini di guerra, crimini contro la pace e crimini CP_1 contro l'umanità”, adottata a Berlino il 20.12.1945 in attuazione della Dichiarazione di Mosca del
30.10.1943 “sulla responsabilità degli per la commissione di atrocità” e del Patto di Londra Per_8 dell'8.8.1945 “per il giudizio e la punizione dei principali criminali di guerra dell'Asse europeo”.
In particolare, l'art. II di tale Legge, dopo aver fornito le definizioni di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, stabilisce al comma 5 che “in ogni processo o indagine per un crimine di cui sopra, pagina 18 di 23 l'accusato non potrà usufruire di prescrizioni relative a fatti commessi per tutto il periodo compreso tra il 30 gennaio 1933 e il 1 luglio 1945; allo stesso modo nessuna immunità o amnistia disposta dal regime nazista sarà ammessa come ostacolo al processo o all'esecuzione della pena”. E' evidente la natura retroattiva della previsione, diretta a reprimere crimini commessi anche oltre 10 anni prima;
il che conforta il fatto che, ben prima della promulgazione dello Statuto della Corte penale internazionale, si era già formata una norma consuetudinaria nel senso della imprescrittibilità – con efficacia retroattiva – dei crimini di guerra e contro l'umanità.
Si evidenzia poi che, nell'ambito penale, il limite di cui all'art. 25 Cost. è norma di garanzia per la posizione delle persone fisiche autrici di fatti delittuosi, mentre la stessa ratio non può valere riguardo alle responsabilità per crimini di guerra, che è piuttosto riferibile agli Stati. Nelle altre materie, invece, il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario (art. 11 delle preleggi del c.c.), sicché nulla osta a che detta norma venga derogata ad opera di altra di pari rango, purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti.
Non dovendosi qui giudicare di reati commessi da individui, bensì dagli Stati nell'esercizio di ius imperi, o meglio dei conseguenti diritti risarcitori, sono pertanto inconferenti i principi e norme richiamati dall'Avvocatura, secondo cui il diritto internazionale escluderebbe la possibilità di sanzionare uno Stato per la violazione di obblighi (pattizi o consuetudinari) sorti in epoca successiva alla commissione del fatto.
In tale contesto, l'inciso “fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione” contenuto nel comma 6 dell'art. 43 del D.L. 36/22 ben può interpretarsi, in definitiva, se non nel senso che il legislatore abbia inteso semplicemente richiamare (pur con formula non propriamente felice, se non fuorviante) l'intera disciplina regolatrice della prescrizione nel nostro ordinamento giuridico, non riducibile nelle anguste categorie del diritto penale italiano, ma certo di portata più ampia, fino a ricomprendere il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra, pacificamente vigente nello Stato per effetto del richiamo operato dall'art. 10 Cost. alle consuetudini internazionali (sul punto, a parte altre pronunce più risalenti, v. anche Trib. Lecce 1751/24 cit. e Trib. Trento, ordinanza del 3/8/23).
D'altronde, ove così non fosse, non avrebbe nemmeno senso l'avvenuta creazione di un che ha CP_4 appunto ammesso, a chiare lettere, la proponibilità di nuove domande giudiziali per il ristoro di danni conseguenti a crimini perpetrati qualche decina di anni prima, per cui non sarebbe nemmeno logicamente concepibile, ovvero resterebbe per lo più astratta la possibilità che non siano già decorsi i termini ipotizzabili della prescrizione;
ciò a meno che non si voglia svuotare del tutto di significato la disposizione legislativa stessa. Non si può escludere poi che il citato comma 6 dell'art. 43 del D.L.
pagina 19 di 23 36/22 intendesse semplicemente far salvi i termini normali di prescrizione con efficacia però limitata al futuro, e non anche per il passato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
Sicché, non si pone nemmeno un problema di disapplicazione, né di necessità di sollevare una questione di legittimità costituzionale della disposizione interna o di un rinvio pregiudiziale ex art. 363
c.p.c..
Che si tratti di omicidio oppure di I.M.I., ben potrebbe operare il principio della imprescrittibilità sopra richiamato. Nel primo caso, viene in rilievo un reato punibile con l'ergastolo, e dunque imprescrittibile anche secondo l'art. 157 c.p.c. ante legge Cirielli (v. Cass. Pen. sez. 1, Sentenza n. 11047 del
07/02/2013); la seconda ipotesi, ove inquadrabile come vero e proprio crimine di guerra, integrerebbe qualcosa d'altro e di ulteriore rispetto alla mera riduzione in schiavitù ex art. 600 c.p. (per cui era previsto all'epoca un termine prescrizionale di 15 anni;
ma, si ripete, in tal caso non vi sarebbe nemmeno giurisdizione).
Un tanto premesso, risultando acclarata nel caso in esame la sussistenza di un “crimine di guerra o contro l'umanità”, la relativa azione risarcitoria deve ritenersi imprescrittibile, in virtù di principio già all'epoca dei fatti operante, ovvero provvisto di efficacia retroattiva.
Né d'altronde sarebbe sostenibile una eventuale prescrizione comunque maturata (prima o dopo la L.
36/22) ex art. 2947, comma 3, c.c., in ragione dell'estinzione del reato per morte del reo. Ciò, per il già compiuto ed assorbente rilievo che ciò di cui qui si discute è un crimine di guerra imputato alla
Germania, e non già a questa o quella persona fisica che ha in concreto agito, eseguendo gli ordini impartiti dal . CP_3
Invero, “I fatti illeciti per cui è causa sono stati commessi da membri delle forze armate del CP_3
e, pertanto, la loro condotta è da ricondurre alla struttura istituzionale che ha programmato il
[...] sistema di sterminio e di riduzione in schiavitù tristemente noto, ossia il , il cui successore CP_3
ON è la , odierna convenuta” (in tal senso, v. Trib. Firenze, 6.7.2015). “È fuori di dubbio, dunque, che il Terzo Reich fosse direttamente responsabile delle nefandezze dei suoi soldati, ai sensi dell'art. 2043
c.c., per aver teorizzato e attuato, per il tramite delle forze armate, una vera e propria politica del terrore…” (Trib. Sulmona 2/11/17.). Va anche richiamato il principio affermato da Cass. sez. III,
03.10.2013 n. 22585, secondo cui non osta all'affermazione di responsabilità l'incertezza circa l'identificazione dei soldati che materialmente eseguirono l'eccidio, in quanto l'azione civile per il risarcimento del danno, nei confronti di chi è tenuto a rispondere dell'operato dell'autore del fatto che integra una ipotesi di reato, è ammessa – tanto per i danni patrimoniali che per quelli non patrimoniali – anche quando difetti una identificazione precisa dell'autore del reato stesso e purché questo possa pagina 20 di 23 concretamente attribuirsi ad alcune delle persone fisiche del cui operato il convenuto sia civilmente responsabile in virtù di rapporto organico o di dipendenza.
Nulla osta pertanto all'esame del merito della domanda risarcitoria de qua.
Sussiste in primo luogo in capo all'attore la legittimazione attiva, del resto nemmeno contestata.
Apertasi in data 3.3.1994 la successione di , l'eredità di quest'ultimo si devolveva ex Parte_2 art. 566 c.c., essendo premorta la moglie , ai due figli ed Persona_9 CP_9 Parte_1
(cfr. certificato di morte di : doc. 9; certificato di stato di famiglia storico di Parte_2
: doc. 10; certificato di morte di : doc. 11; denuncia di Parte_2 Persona_9 successione in morte di : doc. 12). , celibe e senza figli, rinunziava Parte_2 Persona_10 espressamente all'eredità del padre con atto del 4.5.1994 a rogito Notar Dr. di Parte_2 Per_11
Trieste, rep. 42094, racc. n. 2848 (doc. 13). , invece, accettava l'eredità del padre Parte_1
sia espressamente, giusta dichiarazione resa in data 12.7.1994 con sottoscrizione autenticata Parte_2 dal Notaio di Trieste (doc. 14), sia ex art. 485, co. 2, c.c., continuando a possedere tutti i beni Per_11 del de cuius senza redigere alcun inventario, nonché provvedendo a richiedere – previo rilascio del certificato attestante la sua qualità di erede – l'intavolazione in proprio favore del diritto di proprietà sugli immobili caduti in successione (cfr. ricorso per rilascio del certificato di eredità in morte di
: doc. 15; decreto tavolare emesso dalla Pretura di Trieste: doc. 16). Parte_2
Del resto, è noto che, come affermato da Cass. civ. 16814/2018, la produzione del certificato dello stato di famiglia, unitamente alla allegazione della qualità di erede, “costituisce una presunzione “iuris tantum” dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede”
Quanto alla effettiva verificazione e conseguente liquidazione dei danni lamentati, si osserva quanto segue.
In primo luogo, non spetta alcun ristoro per il danno patrimoniale relativo agli importi spettanti a titolo di salario o altro corrispettivo per l'attività lavorativa prestata nei campi di prigionia.
Infatti, posto che l'art. 43 D.L. 36/22 parla soltanto di “diritti inviolabili della persona”, è evidente che la tutela invocata non copre tale tipologia di danno, per il quale dunque difetta la giurisdizione, al riguardo restando operante il principio dell'immunità degli Stati.
E' invece fondata la richiesta del danno non patrimoniale patito dal defunto padre;
Parte_2 si badi, trattasi di danni reclamati iure hereditatis e quindi non ha senso discutere se vi sia stata o meno pagina 21 di 23 una qualche perdita o lesione del rapporto parentale e se l'odierno istante sia stato a sua volta vittima del Terzo Reich.
Richiamato tutto quanto sopra evidenziato in punto natura, gravità e durata dell'illecito, appare innegabile la lesione subita con riferimento ai beni della dignità, della libertà, della stessa integrità fisica, oltre che psichica, lesione i cui effetti si sono peraltro del tutto plausibilmente protratti anche dopo la cessazione della prigionia (pur in assenza di specifica certificazione clinica).
E' ovvio che tale voce di danno non possa essere liquidata se non in via equitativa, ai sensi degli artt.
1226 e 2056 c.c..
Difettando precise indicazioni normative o tabellari, si ritiene utilizzabile, quale parametro di riferimento, il valore attribuito all'inabilità temporanea totale dalle tabelle milanesi (il cui impiego è ormai su scala nazionale riconosciuto e diffuso). Tale criterio appare razionalmente meglio assimilabile e adattabile al tipo di conseguenze proprie degli illeciti oggetto di causa, dove la privazione della libertà personale, la costrizione in condizioni di vita disumane e degradanti, nonché la sottoposizione a lavoro forzato, sono certo atte ad ingenerare pregiudizi rilevanti tanto nella sfera dinamico-relazionale quanto in quella morale, o della sofferenza soggettiva, se non della stessa salute;
pregiudizi in qualche modo equiparabili a quelli che subisce la vittima, ad es., di un sinistro stradale.
Appare quindi congruo liquidare il danno in questione in ragione del valore giornaliero della inabilità temporanea assoluta indicato dalle tabelle milanesi, pari a € 115,00 per ciascun giorno di detenzione.
Poiché risulta che il de cuius fu internato per 177 giorni dal 13/11/44 fino all'8/05/45, ne deriva un importo di € 20.355, già attualizzato.
Gli interessi vanno computati, al tasso legale, non già rispetto alla somma valutata all'attualità, bensì sull'importo come sopra liquidato previamente devalutato alla data del fatto, 8/05/45, e poi rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT fino al 2 giugno 1961, data degli accordi di Bonn. Da tale ON momento, infatti, il mancato godimento della somma oggi liquidata non è imputabile a , in quanto quest'ultima ha legittimamente riposto affidamento sulle clausole di garanzia contenute negli accordi di
Bonn del 1961.
Va infine precisato che, per le ragioni già anticipate, fermi l'accertamento e la liquidazione del danno, non può farsi luogo a pronuncia di condanna, restando il concreto pagamento subordinato all'esperimento della procedura amministrativa prevista dal comma 1 dell'art. 43 cit. e dal D.M. attuativo del 28/6/2023 (anche in considerazione dell'esigenza di razionamento proporzionale delle risorse del fondo messo a disposizione).
pagina 22 di 23 Infine, le spese di lite vanno integralmente compensate, per ragioni di parziale soccombenza reciproca e tenuto conto di obiettiva natura, complessità e delicatezza delle questioni trattate e degli interessi in gioco, tuttora oggetto di vivace dibattito e di contrastanti pronunce giurisprudenziali.
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento delle domande attoree, accerta e dichiara che l'attore ha subito, iure hereditario, danni non patrimoniali dovuti a “crimini di guerra e contro l'umanità”, che liquida in € 26.795; con interessi computati al tasso legale dal giorno della liberazione 8/05/45 sino al 2/07/61 sulla somma suddetta devalutata allo stesso 8/05/45, e quindi dalla data della domanda, sulla medesima suindicata somma capitale devalutata a tale data, fino al saldo.
Dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Trieste, il 18/12/25
Il Giudice dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 23 di 23
TRIBUNALE DI TRIESTE, Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Anna L. Fanelli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. R.G. 2342/23 ed iniziato con atto di citazione dd.
20/05/23 da
Parte_1 con avv.ti M. MIATTO e M. SEPPI
- parte attrice - contro
, in persona dell'Ambasciatore pro tempore, ONroparte_1 contumace
, in persona del Ministro in carica, ONroparte_2 con AVVOCATURA DELLO STATO
- parti convenute - avente ad oggetto: risarcimento danni per crimini di guerra e contro l'umanità.
Conclusioni dell'attore:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
A. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
i. accertare e dichiarare la civile responsabilità della Repubblica di Germania, quale soggetto di diritto CP_1 internazionale in continuità giuridica con il Terzo Reich, per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi ai danni di e meglio descritti in narrativa e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di Parte_2
, in qualità di legittimo erede di , ad ottenere il risarcimento integrale dei Parte_1 Parte_2 danni patiti da per i fatti di causa;
Parte_2
pagina 1 di 23 ii. per l'effetto, condannare la , in solido con il ONroparte_1 ONroparte_2
al pagamento in favore di , in qualità di legittimo erede di , dei
[...] Parte_1 Parte_2 seguenti importi:
− Euro 6.107,20 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
− Euro 54.946,06 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
e così di complessivi Euro 61.053,26, ovvero delle diverse, maggiori o minori, somme che a tali titoli verranno ritenute – anche in via equitativa – di Giustizia.
Il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso equitativamente determinato del 4% su base annua (od al diverso tasso che verrà stabilito, anche in via equitativa, dal Giudice), da calcolarsi a decorrere dal 1°.
1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Conclusioni della parte convenuta:
Si insiste per l'accoglimento delle già prese conclusioni.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
ha convenuto in giudizio la , soggetto di diritto Parte_1 ONroparte_1 internazionale in continuità giuridica con il , in solido con il CP_3 ONroparte_2
, quale titolare del Fondo istituito con l'art. 43 del D.L. 30.4.2022 n. 36), al fine di sentir
[...] accogliere le conclusioni di cui in epigrafe. In particolare, l'attore ha dichiarato di agire nella veste di figlio e legittimo erede di , per ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e Parte_2 non, da costui subiti a seguito dei crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati dalle forze armate tedesche all'indomani dell'Armistizio di Cassibile, e consistiti nella sua cattura, deportazione in ed internamento con sottoposizione ai lavori forzati dapprima presso il campo di CP_1 concentramento di Dachau e, quindi, presso quello di Leonberg, sottocampo di Per_1
In diritto, l'attore ha affermato: la sussistenza della giurisdizione, alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 238/14, nonché della competenza, in ragione del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, individuato secondo le norme di contabilità pubblica (art. 54 R.D. 18.11.1923 n. 2440 ed art. 278, lett. d), R.D. 23.5.1924 n. 827) in quello ove il creditore è domiciliato (cfr., ex multis,
Cass., 17.9.2015, n. 18287); la propria legittimazione attiva;
la commissione di un illecito ex art. 2043 cc;
il conseguente diritto (iure hereditario) al risarcimento dei danni subiti da , sia Parte_2 patrimoniali, per non aver percepito alcun salario per la manodopera prestata, sia non patrimoniali, per le sofferenze patite e il disturbo da stress post traumatico riportato.
pagina 2 di 23 Si è costituito in giudizio il solo convenuto, depositando però una comparsa di sole due CP_2 pagine inziali, salvo poi contestare la fondatezza della domanda attorea e chiederne il rigetto in sede di comparsa conclusionale, sollevando una serie di eccezioni in punto titolarità passiva, legge applicabile, prescrizione, necessario rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione.
Il G.I. designato, essendo la causa matura per la decisione in base alle risultanze già acquisite e in punto di diritto, visto l'art. 281 quinquies c.p.c., ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'articolo 189 c.p.c. e riservandosi infine la decisione.
°°°
Le domande attoree sono fondate e vanno accolte, per le ragioni e nei termini che verranno di seguito indicati.
L'azione trae origine nell'art. 43 del D.L. 36/22, in vigore dal 28/02/2023 e modificato dal D.L. del
29/12/2022 n. 198, art. 8, il cui testo appare utile riportare qui di seguito:
“Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel CP_3 periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica reso esecutivo con decreto del Presidente ONroparte_1 della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente CP_4 articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. E' a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle CP_4 sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del pagina 3 di 23 nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o CP_3 proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955,
n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre
1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per
l'esecuzione di tale incombente”.
Ha fatto poi seguito il decreto attuativo del 28/06/23.
In via preliminare, va affrontata la questione della giurisdizione del Giudice adito.
E' vero che - dopo che nel 2008 le Sezioni Unite della Cassazione, all'esito di conflitto di giurisdizione ON sollevato dalla , avevano affermato la giurisdizione del giudice italiano (Cass. S.U. Ord.
14202/2008) - la Corte Internazionale di Giustizia (CIG), con la sentenza del 3/02/12 (sempre su impulso della , aveva dichiarato immuni dalla giurisdizione civile gli atti compiuti dagli Stati CP_1 iure imperii in virtù dei principi di diritto internazionale. Aveva fatto seguito altresì la L. 5/13, con la quale lo Stato italiano recepiva la norma consuetudinaria di diritto internazionale (siccome interpretata dalla CIG con la succitata sentenza) sull'immunità degli Stati per tutti gli atti intervenuti iure imperii
(“Ai fini di cui all'articolo 94, paragrafo 1, dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 e reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice pagina 4 di 23 davanti al quale pende controversia relativa alle stesse condotte rileva, d'ufficio e anche quando ha già emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo”). Quindi, in adeguamento a tale dettato normativo, la Cassazione, con la sentenza n. 1136/14, sempre a sezioni unite, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano, contraddicendo il proprio orientamento precedente.
Tuttavia, è intervenuta la Corte Costituzionale con la fondamentale sentenza n. 238/2014, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 2 e 24 Cost., gli artt. 3 della L. 5/13 cit. e 1 della L. 848/57, “limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla sentenza della CIG del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona” (invero, osserva la Corte, “l'art. 1 della legge del 1957 ha dato piena ed intera esecuzione allo Statuto delle Nazioni Unite, il cui scopo è il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale;
fra gli organi dell'ONU figura la CIG, le cui decisioni vincolano ciascuno Stato membro in ogni controversia di cui sia parte. Tale vincolo costituisce una delle limitazioni di sovranità alle quali, ai sensi dell'art. 11 Cost., l'Italia ha consentito in favore di quelle organizzazioni internazionali, come l'ONU, volte ad assicurare pace e giustizia fra le Nazioni, sempre però nel limite del rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili tutelati dalla Costituzione”).
Dunque, il giudice italiano può e deve giudicare per i delicta iure imperi poiché “…..la parte della norma sull'immunità dalla giurisdizione civile che confligge con gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale non è entrata nell'ordinamento italiano e non vi spiega, quindi, alcun effetto”. Come precisato anche dalla ulteriore sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 20442/2020, “L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il
Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost.; ma la stessa Costituzione impone di verificare se attraverso tale meccanismo di adattamento automatico risultino avere ingresso norme, quale appunto quella formata dall'interpretazione datane dalla CIG, che entrino in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al giudice (art. 24 Cost.) e, assieme, la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.). Per questo, nei rapporti con gli
Stati stranieri, il diritto alla tutela giudiziale può essere limitato fino al punto in cui vi sia un interesse pubblico riconoscibile come preminente, ciò che non potrebbe mai dirsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, bensì integrano crimini contro l'umanità, come la pagina 5 di 23 deportazione, i lavori forzati, gli eccidi. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che a essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando i predetti
contro
-limiti. Pertanto, con la pronuncia interpretativa di rigetto sopra richiamata, la Corte Costituzionale ha affermato che, per la parte che concerne i delicta imperi, quella norma di diritto internazionale non è entrata nell'ordinamento, non operando il rinvio ex art. 10 Cost.. omissis ………, riconoscendo la prevalenza del principio e meta-valore del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale;
con conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una "prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della "sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale: così Cass., Sez. Un., 28/10/2015, n. 21946;
Cass., sez. un. 29/07/2016, n. 15812; Cass., sez. un. 13/01/2017, n. 762; v. anche Cass., I sez. pen.
14/09/2015, n. 43696)” (sulla questione giurisdizione, v. specialmente Tribunale Firenze ordinanza n.
11914/22 e sentenza 12331/22; quest'ultima richiama anche l'art. 62 della L. 218/95, che radica la giurisdizione nel luogo in cui è stato commesso il fatto).
Peraltro, essendo derivato dalla succitata pronuncia della Consulta un nuovo orientamento, tanto di merito che di legittimità, favorevole all'accoglimento delle domande risarcitorie, con avvio altresì di ON vari procedimenti esecutivi, contro la , quest'ultima ha introdotto (il 29/04/22) un nuovo procedimento nei confronti dell'Italia dinanzi alla CIG.
Proprio per evitare una nuova condanna, lo Stato italiano ha emanato l'art. 43 D.L, 36/22 in questione
(conv. in l. 79/2022), nell'intento di dare continuità all'Accordo di Bonn del 1961, tentando un definitivo bilanciamento tra il principio di immunità internazionale degli Stati per gli atti iure imperii e la tutela dei diritti umani.
La stessa Corte costituzionale ha poi, con la sentenza n. 159/2023, dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Roma, ufficio esecuzioni immobiliari, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 43 cit., nella parte in cui prevede che le procedure esecutive fondate su titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei relativi danni non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente promossi sono estinti. Infatti, la disposizione censurata opera un non irragionevole bilanciamento tra l'obbligo di rispetto dell'Accordo di Bonn del 1961 tra e Italia e la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di CP_1 guerra, tutti di rango costituzionale;
l'estinzione ex lege dei giudizi in sede esecutiva, ai quali pagina 6 di 23 comunque si applicherebbe l'immunità ristretta degli Stati quanto ai beni pignorabili, è compensata dalla tutela riconosciuta nei confronti del Fondo, che è di pari importo e anzi soddisfa maggiormente le aspettative dei creditori (eredi delle vittime dei crimini di guerra), perché non c'è l'incertezza legata all'operatività dell'immunità ristretta degli Stati in sede esecutiva.
Dunque, dovrebbe affermarsi la giurisdizione ogniqualvolta si sia in presenza di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona, al cospetto dei quali (soltanto) il principio di immunità dagli atti compiuti iure imperii può legittimamente arretrare.
E' quindi evidente l'importanza del concetto di “crimine di guerra e contro l'umanità”, quale paradigma ultimo di riferimento, la cui ampiezza e portata non possono di conseguenza che intendersi in senso restrittivo e rigoroso, proprio perché in deroga e contrapposizione ad un altro fondamentale principio di diritto, sia consuetudinario che pattizio. In mancanza, si resterebbe fuori dalla giurisdizione del giudice Italiano, nell'ambito della copertura garantita dall'art. 1 L. 848/57 e dell'art. 94 della Carta delle NU, nonché dalle disposizioni internazionali ed interne siccome interpretate dalla CIG.
In proposito, vengono in rilievo:
- l'art. 6, comma 2, dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale del 08.08.1945, che annovera, tra i crimini di guerra, ai sensi della lett. b), “l'assassinio, i cattivi trattamenti e la deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati, l'assassinio o i cattivi trattamenti di prigionieri di guerra o delle persone sul mare, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare"”- Quindi, ai sensi della lett. c), rientrano tra i crimini contro l'umanità "l'assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso contro popolazioni civili, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi, quando tali atti o persecuzioni - abbiano esse costituito o meno una violazione del giudizio interno del Paese dove sono state perpetrate - siano state commesse in seguito di qualunque delitto che rientri nella competenza del Tribunale, o in collegamento con tale delitto”.
- L'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12.08.1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, che qualifica come infrazioni gravi “…quelle che implicano l'uno o l'altro dei seguenti atti, se commessi contro persone o beni protetti dalla Convenzione: omicidio intenzionale, tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici, il fatto di cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o di danneggiare gravemente l'integrità corporale o la salute, la deportazione o il trasferimento illegali, la detenzione illegale, il fatto di costringere una persona protetta a prestar servizio nelle forze armate della Potenza nemica, o quello di privarla del suo diritto di essere giudicata regolarmente e imparzialmente secondo le prescrizioni della presente Convenzione, la cattura di pagina 7 di 23 ostaggi, la distruzione e l'appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute in grande proporzione facendo capo a mezzi illeciti e arbitrari”.
- L'omicidio della popolazione civile costituisce crimine di guerra e contro l'umanità anche ai sensi degli artt. 7 e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, concluso a Roma il 17.07.1998 e ratificato dall'Italia con L. 12 luglio 1999, n. 232.
È pur vero che le fonti appena citate sono di formazione successiva rispetto all'epoca in cui si verificarono le vicende oggetto di causa. Tuttavia, ben possono ritenersi tali disposizioni applicabili anche ai fatti posti in essere precedentemente alla loro entrata in vigore, venendo in rilievo “valori universali di rispetto della dignità umana”, per dirla con Cass. 5044/04, ossia trattandosi di principi di diritto comuni a tutte le nazioni civili, prima e anche a prescindere dalla loro formalizzazione in statuti o trattati. In tal senso si esprime l'art. 7, comma 2, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, statuendo che il principio nulla poena sine lege “non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili" (cfr. Tribunale di Sulmona 2/11/17, Tribunale di Benevento, sentenza del 21/07/23, riguardante il caso di un genitore ucciso nel corso di un rastrellamento).
Pertanto, il principio di immunità degli Stati sovrani è destinato ad essere ridimensionato a fronte di fatti inquadrabili nel suindicato ambito, con conseguente sussistenza della giurisdizione.
Del resto, quest'ultima può considerarsi altresì legittimamente radicata in capo all'Italia, ove si tratti – in conformità al testuale riferimento compiuto nello stesso art. 43 del D.L. 36/22 – di fatti “compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani”, oltre che richiamando il principio di giurisdizione universale che connota la materia dei crimini di guerra (cfr. Cass., sez. un., 11/3/2004 n.
5044 nel senso che “si è riconosciuto che ogni Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi, secondo i principi della giurisdizione universale (sentenza Furundzya, 155 e
156): in alcuni casi la loro repressione è stata anzi prevista come obbligatoria (così, in particolare,
l'art. 146 della IV Convenzione di Ginevra, relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra). Per la stessa ragione, non si dubita che il principio della universalità della giurisdizione valga anche per i processi civili che traggono origine da tali reati”. Non è invece invocabile la
Convenzione di Bruxelles sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, non applicabile alle controversie relative ad attività che costituiscono espressione della sovranità dei singoli Stati: CGUE, 21 aprile 1993, C-171/91; 16 dicembre 1980, C-814/79; 14 ottobre 1976, C-29/76).
pagina 8 di 23 Per altro verso, l'ottica di bilanciamento di contrapposti beni e valori sottesa alla norma in esame (art. 43 D.L. 36/22), se da un lato giustifica la sottrazione della ai poteri di condanna e di CP_1 sottoposizione all'esecuzione forzata da parte dei giudici italiani, dall'altro lato, non ne comporta l'immunità assoluta, almeno con riferimento alla pronuncia (in realtà meramente) dichiarativa prevista dalla norma stessa;
infatti, il secondo comma parla testualmente di “sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1”.
D'altronde, anche il profilo della legittimazione passiva, o titolarità del rapporto dal lato passivo, non può non risentire del complessivo contesto, genetico e sistematico, di cui sopra.
E' abbastanza evidente che lo Stato Italiano, in attuazione dell'accordo internazionale n. 1263 del 1962, ON si è obbligato a tenere indenne la da ogni eventuale azione o pretesa legale relativa alle violazioni ivi previste (par. 2); l'art. 43 del D.L. 36/22 prevede una sorta di liberazione ex lege del debitore originario, nei cui confronti non è più ammessa la proposizione o prosecuzione di azioni di condanna od eventuali azioni esecutive (comma 3), cui va aggiunta la facoltà per il nuovo debitore di disporre tramite la stipula di una transazione, sentita l'Avvocatura dello Stato (comma 2).
Tuttavia, un tanto non basta ad escludere la legittimazione passiva della sia in virtù del CP_1 principio di continuità soggettiva dello Stato (non rilevando che il governo attuale sia del tutto diverso da quello del Terzo Reich), sia perché trattasi pur sempre di delicta iure imperii commessi da cittadini tedeschi (pur se singolarmente non identificati o identificabili), perciò sostanziali responsabili e nei confronti (anche) dei quali non possono dunque non essere compiuti “l'accertamento e la liquidazione dei danni” di cui parla la legge di riferimento.
Peraltro, non si pone nemmeno un problema di giurisdizione ex art. 3 L. 218/95, secondo il quale “la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 c.p.c. e negli altri casi in cui ON è prevista dalla legge”. Infatti, la risulta ritualmente evocata in giudizio proprio in persona del suo
Ambasciatore pro tempore accreditato in Italia, il quale “è legittimato, in quanto tale, a rappresentare il proprio Stato nei giudizi in cui questo sia parte, ancorché relativi a rapporti privatistici, senza bisogno di alcun atto autorizzativo particolare” (Cass., Sez. Un., 22.6.2007, n. 14570; conforme Cass.,
Sez. Un., 9.5.2018, n. 11178).
Per converso, il , presso cui il Fondo è istituito, più che mero ente ONroparte_2 pagatore, destinatario di una mera denuntiatio litis, assume piuttosto la veste di garante (sembra invece improprio il riferimento alle fattispecie dell'espromissione, dove il debitore originario resterebbe ON obbligato, in mancanza di dichiarazione liberatoria del creditore, cosa che non accade riguardo a;
idem, quanto all'accollo). pagina 9 di 23 In definitiva, lo stesso testo normativo appare certo compatibile con una legittimazione condivisa di ON
e , quali soggetti nei cui confronti appunto viene compiuto l'accertamento, in vista della CP_2 futura liquidazione (in concreto a carico del solo garante).
Da ultimo, con l'ordinanza n. 23669 del 21/08/25 della Terza Sezione Civile, la Corte di Cassazione ha offerto un'interpretazione sistematica dell'art. 43 cit., in piena coerenza con quanto già affermato dalla
Consulta nella sentenza n. 159 del 2023.
Secondo la S.C., la norma non sostituisce in alcun modo l'ordinaria azione risarcitoria nei confronti della ma disciplina esclusivamente la fase esecutiva: per ottenere l'accesso al Fondo, è CP_1 necessario il previo ottenimento di una sentenza passata in giudicato che accerti e liquidi il danno da crimini di guerra;
le sentenze così emesse, in deroga all'art. 282 c.p.c., diventano immediatamente esecutive solo al momento del passaggio in giudicato e danno titolo per escutere esclusivamente il non già i beni della nei cui confronti sono precluse le azioni esecutive ordinarie. Non CP_4 CP_1 viene eliminata la legittimazione passiva dello Stato tedesco, né esclusa la possibilità di instaurare giudizi diretti di accertamento e condanna nei suoi confronti. L'effetto della norma è circoscritto alla fase successiva: quella dell'esecuzione forzata, che può avvenire esclusivamente nei confronti del ONr
Non viene dunque attribuita al una legittimazione passiva esclusiva, in sostituzione dello CP_4
Stato estero, laddove l'onere di notifica all'Avvocatura dello Stato di cui all'art. 144 c.p.c. ha funzione meramente strumentale: serve a rendere edotto lo Stato italiano dell'instaurazione del giudizio, così da consentirgli, ove ritenuto opportuno, di intervenire nel processo ad adjuvandum ex art. 105 c.p.c. per sostenere le ragioni dello Stato estero, avendo un proprio interesse diretto all'esito del giudizio, in quanto chiamato a rispondere nella fase esecutiva.
Con specifico riferimento al caso dei militari italiani fatti prigionieri dopo l'armistizio del 1943 (cd.
I.M.I.), è noto che gli stessi, in quanto considerati traditori, furono privati dello status di prigionieri di guerra, dapprima qualificati come “irregolari”, soggetti alla fucilazione sul posto (gli ufficiali) ovvero alla deportazione come lavoratori coatti (la truppa), e poi inquadrati tutti come “internati”, come tali privi delle garanzie previste dalla Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra per terra, firmata all'Aja il 18 ottobre 1907, e dalla Convenzione di Ginevra del 1929 sull'assistenza della CRI ai prigionieri di guerra;
migliaia di militari furono avviati al lavoro forzato nell'industria pesante e degli armamenti, nell'industria mineraria e nell'edilizia, ovvero nei campi di concentramento.
In realtà, la legge italiana del 6/10/63 di applicazione dell'accordo di Bonn del 1961 riconobbe il risarcimento principalmente agli ex detenuti dei campi di concentramento, escludendo invece dai pagamenti gli ex internati militari. Fu proprio di questi ultimi che si occupò quindi, a seguito di alterne vicende, la già citata pronuncia della Cassazione n. 5044/04 (li hanno ritenuti vittime di crimini di pagina 10 di 23 guerra, e perciò meritevoli di ristoro mediante accesso al Fondo de quo, Trib Lecce 1751/24 e Trib.
Venezia, sentenza n. 8935/23; idem, v. Trib. Firenze 2468/15 e Trib. Brescia 2375/19, nel senso che il trattamento disumano riservato ai militari italiani può considerarsi fatto notorio ex art. 115 II co. c.p.c.).
Taluni giudici di merito, in linea con le difese dell'Avvocatura, hanno verità dubitato, in qualche caso, della giurisdizione, sul presupposto che non vi sarebbero gli estremi dei crimini di guerra e/o contro l'umanità, con ciò venendo meno la ragione che sola giustificherebbe la deroga al principio della immunità.
In particolare, si è osservato che la cattura, la deportazione, l'internamento del militare belligerante, la sottoposizione a lavoro forzato da parte delle FFAA tedesche non sono di per sé elementi decisivi, e ciò alla stregua delle Convenzioni allora vigenti, che un tanto in realtà consentono (v. Convenzioni citate del 1907 e del 1929). Occorrerebbe invero un quid pluris, ossia una violazione, particolarmente grave per intensità, sistematicità, crudeltà, dei diritti fondamentali, dell'integrità fisica e psichica delle persone. Anche gli I.M.I. possono essere considerati vittime di crimine di guerra, ma non basterebbero mere allegazioni circa “ricorrenti crudeltà, trattamenti inumani e degradanti o quant'altro”, ponendosi indubbiamente “un problema di prova della fattispecie concreta, che non appare addebitabile alla difesa dell'attore, ma non appare neanche superabile facendo riferimento a presunzioni” (così
Tribunale Roma, sentenza dell'1/10/24, riguardante caso di militare
contro
-belligerante catturato, disarmato da forze divenute nemiche dopo il proclama , tradotto in un campo di prigionia, e Per_2 quivi costretto a lavorare;
ivi era sopravvissuto e rimasto sino alla sua liberazione, per poi rientrare e morire in Italia dopo oltre 60 anni. Idem, Tribunale Roma dd. 22/07/24, riguardo al caso di un
Carabiniere Scelto e militare di truppa nell'Esercito Italiano, il quale, dopo aver partecipato alle operazioni del II conflitto mondiale, il 20/09/43 veniva catturato dalle Forze Armate Tedesche e fatto prigioniero fino al 25/04/45).
Appare in effetti utile ricordare quanto sancito riguardo al regime giuridico dei prigionieri di guerra, con previsioni di contenuto analogo. dalla convenzione dell'Aja del 1907 riguardante “leggi e usi della guerra terrestre” e dalla Convenzione di Ginevra del 1929.
In particolare, il regolamento allegato alla prima ha previsto che i prigionieri di guerra “[…] sono in potere del Governo nemico, ma non degli individui o dei corpi che li hanno catturati…devono essere trattati con umanità” (art. 4); “possono essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, con l'obbligo di non allontanarsene oltre certi limiti determinati;
ma non possono essere rinchiusi che per misura di sicurezza indispensabile, e soltanto finché durano le circostanze che hanno necessitato tale misura” (art. 5); “lo Stato può impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra, secondo il loro grado e le loro attitudini, eccetto gli ufficiali. Tali lavori non saranno eccessivi e non pagina 11 di 23 avranno alcun rapporto con le operazioni della guerra […] I lavori fatti per lo Stato sono pagati secondo le tariffe in vigore per i militari dell'esercito nazionale che eseguiscono gli stessi lavori, o, in mancanza, secondo una tariffa corrispondente ai lavori eseguiti” (art. 6); “Il Governo, in potere del quale si trovano i prigionieri di guerra, è incaricato del loro mantenimento” (art. 7). Secondo l'art. 3 della Convenzione, “la Parte belligerante che violasse le disposizioni di detto Regolamento sarà tenuta, se vi ha luogo, al rifacimento del danno. Essa sarà responsabile di tutti gli atti commessi da persone che fanno parte della sua forza armata”.
Analogamente, la convenzione di Ginevra dispone, all'art. 2, che “i prigionieri di guerra sono in potere della Potenza nemica e non degli individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati. Essi devono essere trattati sempre con umanità ed essere protetti specialmente dagli atti di violenza, dagli insulti e dalla pubblica curiosità. Le misure di rappresaglie nei loro confronti devono essere proibite”.
Le predette Convenzioni, in vigore già al momento della commissione dei fatti di cui si discute, hanno in effetti anticipato e contribuito a dare corpo alla nozione di “crimine di guerra”.
La stessa Corte di Cassazione ha parlato di “deportazione” anche con riguardo agli internati militari italiani: così Cass. 28.9.2020, n. 20442, 20.11.2018, n. 29981, 13.1.2017, n. 762.
Già il Tribunale di Firenze, 8.2.2011, aveva sancito che “sia la deportazione sia l'assoggettamento ai lavori forzati [dei militari] devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale”. Quindi, il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 1751/24, riferita a militare di leva deportato in campo di concentramento, sottoposto a lavori forzati e ivi deceduto, ha ribadito che
“sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale”.
Secondo il Tribunale di Ascoli Piceno 1.6.2020, “La condizione degli Internati Militari Italiani è un fatto storico e non occorre che l'attore fornisca la prova compiuta relativa al singolo soggetto internato, perché la loro condizione disumana nei campi di lavoro è attestata dalla storia […].
Deportazione e sfruttamento del lavoro forzato furono giudicati peraltro crimini contro l'umanità dal
Tribunale di Norimberga che condannò nel 1946 i principali responsabili politici, ma non tutti i dirigenti delle imprese tedesche che avevano accumulato enormi profitti con il lavoro dei deportati.
Peraltro, avere assistito allo sterminio, programmato ma anche casuale, aver assistito alla sofferenza fisica e morale di persone contemporaneamente, avere assistito alla sopraffazione umana delle vittime
e alla morte dei sopraffatti, costituisce, di per sé, una ferita morale che ha certamente prodotto per lunghissimo tempo un dolore lancinante. Si pensi altresì alla condizione di terrore pe la propria sopravvivenza, si pensi alla sofferenza psichica e fisica al momento della deportazione sui carri pagina 12 di 23 piombati per la si pensi alle condizioni di lavoro sopportate e non può negarsi che la CP_1 duratura degradazione delle condizioni di esistenza dei soldati deportati utilizzati in lavori forzati, pur temporanea, sia stata certamente abissale” (v. ancora Tribunale di Ascoli Piceno 7.3.2017, nel senso che “i militari italiani furono deportati per essere sottomessi ad un durissimo regime di lavori forzati in condizioni di schiavitù, privati dei diritti umani basilari e della loro dignità”).
Anche la giurisprudenza internazionale ha riconosciuto, quali vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità, oltre ai civili uccisi o deportati nei campi di concentramento, anche i membri delle forze armate italiane cui erano stati negati lo status di prigioniero di guerra e le relative tutele, venendo utilizzati come lavoratori forzati. Si trattava pur sempre di grave violazione del diritto internazionale dei conflitti armati applicabile già nel 1943-1945; infatti, l'art. 6 della Carta del Tribunale militare internazionale dell'8 agosto 1945, convocato a Norimberga, includeva tra i crimini di guerra tanto l'“omicidio, i maltrattamenti, la deportazione per lavoro forzato o per altro scopo della popolazione civile nei territori occupati”, quanto l'“omicidio o i maltrattamenti dei prigionieri di guerra”. La stessa Con
riteneva “motivo di grande sorpresa – e di rammarico – che la abbia deciso di negare il CP_1 risarcimento ad un gruppo di vittime che avevano diritto ad uno status che, all'epoca dei fatti, la si era rifiutata di riconoscere, negando ad esse la tutela giuridica cui tale status dava loro CP_1 diritto” (v. sentenza già citata del 3.2.2012, considerando nn. 52, 99 e 104).
Vi siano state o no all'epoca una dichiarazione di guerra o un “operazione bellica” che abbia visto contrapposti il Regio Esercito e la Wehrmacht, resta il fatto storico che i militari italiani dopo l'8/09/43,
o buona parte di essi, non furono trattati quali meri “prigionieri di guerra”, in quanto tali beneficiari delle citate convenzioni.
Non rileva peraltro, nel senso di determinare l'applicazione del diritto tedesco ex art. 62 L. 218/95, il fatto che in fossero avvenuti l'internamento e la sottoposizione a condizioni disumane e CP_1 schiavistiche, trattandosi pur sempre di condotte iniziate già in Italia, con l'illecita cattura e deportazione;
ciò, alla luce sia dell'ampio tenore dell'art. 43 D.L. 36/22 – che parla di “lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani” - sia del criterio di collegamento individuato dall'art. 25 comma 2 preleggi del c.c. del 1942 allora vigente, rubricato “legge regolatrice delle obbligazioni” ed il quale stabiliva che “le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove è avvenuto il fatto dal quale esse derivano”.
Orbene, nella odierna fattispecie, può affermarsi la giurisdizione di questo Giudice, alla stregua delle considerazioni che precedono.
Viene dedotto, e documentato, che il defunto fu catturato dalle truppe tedesche nel Parte_2
1944, dopo l'armistizio del 1943. pagina 13 di 23 In particolare, il predetto “chiamato alle armi il 23.5.1941, veniva arruolato nel 73° Reggimento
Fanteria mobilitato ove veniva insignito dapprima del grado di caporale e, a far data dal 30.6.1942, del grado di caporal maggiore (cfr. foglio matricolare di : doc. 1). “Alle ore 19:30 Parte_2 del 13.11.1944 le truppe tedesche – nel corso di uno dei rastrellamenti volti a neutralizzare il Regio
Esercito già da tempo allo sbaraglio – catturavano , rendendolo prigioniero (doc. Parte_2
1). Il trattamento riservato ai prigionieri italiani – considerati “traditori badogliani” e dunque degradati allo status di meri internati (Italienische MilitärInternierte-IMI: all. B, p. 3-4-5-7-8) – è purtroppo tristemente noto, ed al medesimo trattamento veniva sottoposto anche il padre dell'attore.
Lo stesso giorno della cattura, le SS trasportavano – insieme a circa altri sessanta Parte_2 commilitoni catturati – presso le carceri del Coroneo a Trieste ove, a seguito di un processo sommario, veniva imprigionato per quasi un mese (cfr. certificato di detenzione: doc. 2). In data
8.12.1944 i soldati della Wehrmacht caricavano quindi su un vagone ferroviario Parte_2 adibito al trasporto di bestiame, con porte sbarrate e filo spinato nelle feritoie (all. B, p. 9), per mezzo del quale, al termine di un viaggio durato tre giorni, egli veniva deportato in ed internato CP_1 dapprima presso il campo di concentramento di Dachau con matricola n. 135304 (cfr. elenco deportati
a Dachau: doc. 3) e, a far data dal 31.12.1944, presso il campo di Leonberg, sottocampo di
con matricola n. 40111 (cfr. estratto documentale della Croce Rossa Internazionale Per_1 relativo a : doc. 4). era reclutato in un distaccamento di Parte_2 Persona_3 lavoro (Arbeitskommando) e costretto ai lavori forzati presso una industria aeronautica dipendente dalla Messerschmitt AG;
costituisce fatto notorio, del resto, che gli IMI – non a caso denominati
“schiavi di – erano coattivamente prestati alle aziende tedesche (all. B, p. 4-11-12). I turni di Per_4 lavoro erano massacranti (3): alle dodici ore giornaliere di lavoro svolte sotto il costante pericolo di essere colpiti dalle bombe alleate (all. B, p. 14-16; all. C, p. 2-8), dovevano aggiungersi le marce di decine di chilometri per raggiungere all'alba il luogo di intervento e per rientrare al campo a sera inoltrata, sempre sotto la sorveglianza armata dei soldati tedeschi (all. C, p. 3). Inoltre, frequentissime erano le adunate cui gli IMI, tra cui , erano costretti a partecipare in piena notte, Parte_2 anche nei mesi più freddi (all. B, p. 17). A – così come del resto a tutti gli IMI – Parte_2 non veniva riconosciuto alcuno dei diritti contemplati dal diritto internazionale umanitario in allora vigente e, in particolare, il diritto a percepire il salario per il lavoro forzatamente estorto (all. B, p. 2-
15; all. C, p. 4). D. Per quanto concerne la vita nei campi di concentramento, era Parte_2 relegato in baracche prive di riscaldamento, ove convivevano dalle sessanta alle ottanta persone stipate in giacigli di paglia infestati da pidocchi, più simili a loculi che a letti a castello veri e propri
(all. B, p. 14-15-19; all. C, p. 7-8-10). Le condizioni igienico-sanitarie erano oltremodo precarie (all. pagina 14 di 23 B, p. 17-19). I servizi igienici – così come l'assistenza sanitaria – erano pressoché inesistenti e frequentissime erano le morti per tubercolosi, polmonite, pleurite e tifo (all. B, p. 21). Il vitto giornaliero era notoriamente insufficiente, ben al di sotto dei limiti dell'umana sopravvivenza: si trattava, per lo più, di un pezzo di pane da dividere con altri cinque prigionieri (per circa 50 gr. a testa) e da una brodaglia di rape e patate (all. B, p. 10-14-17-18; all. C, p. 5). Diversamente dal trattamento riservato ai prigionieri di altre nazionalità (inglesi e francesi, in primis), agli IMI non era consentito beneficiare dei supplementi alimentari forniti dalla Croce Rossa Internazionale, poiché gli italiani avrebbero dovuto essere “assistiti” direttamente dal Servizio Assistenza Internati (SAI) costituito presso l'Ambasciata della Repubblica Sociale Italiana a Berlino (all. B, p. 16; all. C, p. 4);
l'unica integrazione alimentare di cui poteva usufruire era quella contenuta nei Parte_2 pacchi spediti dai familiari (max 2 al mese per 5 kg. cad.), le cui consegne – ove non andate perdute nella spedizione – avvenivano in modo irregolare e sporadico (all. B, p. 15; all. C, p. 9). Parte_2
soggiaceva alle disumane condizioni testé succintamente descritte fino all'8.5.1945
[...] allorquando il campo in cui era internato veniva liberato per mani degli Il livello di CP_8 denutrizione di , tuttavia, era tale da rendere pressoché impossibile il suo Parte_2 immediato rimpatrio: egli, dunque, veniva sottoposto alle cure ed alla riabilitazione dell'esercito alleato sino al 4.7.1945 allorquando, raggiunta una accettabile condizione fisica, veniva rimpatriato in
Italia (cfr. dichiarazione integrativa: doc. 5; scheda rimpatrio: doc. 6; doc. 1; doc. 4). Com'è assai agevole comprendere, la prigionia lasciava un segno indelebile su , Parte_2 condizionandone l'intera vita. Egli, al ritorno a casa, iniziava a soffrire di quello che – con il progresso della scienza psichiatrica – è oggi conosciuto come disturbo da stress post traumatico
(PTSD): assai frequenti erano infatti le notti che trascorreva insonni a causa degli incubi raffiguranti le immagini delle sevizie e dei crimini perpetrati ai prigionieri dalle guardie del campo. Al rientro in
Italia, inoltre, venivano diagnosticati a dismnesia, avitaminosi, foruncolosi diffusa Persona_5
e stomatite ulcerosa (cfr. certificati medici: doc. 7). – insignito della Croce al Persona_6
Merito di Guerra per internamento, non avendo mai collaborato con il regime nazista (doc. 8) – moriva ab intestato il 3.3.1994”.
Sebbene l'Avvocatura contesti l'utilizzabilità del notorio, è però innegabile che l'attore ha fornito un racconto dettagliato, coerente e intrinsecamente credibile, provvisto altresì di riscontri documentali.
Appaiono eloquenti anche le pubblicazioni richiamate e, del resto, basta consultare qualsiasi sito
Internet per apprendere che anche ospitava un vero e proprio campo di concentramento, Per_1 così come quello più tristemente noto di Dachau, dove pure il defunto era stato internato, sia pure per un periodo più circoscritto. pagina 15 di 23 Un tanto basta a far ritenere vittima di un crimine di guerra o contro l'umanità, viste Parte_2 natura, entità e gravità, durata del trattamento disumano e degradante del tutto plausibilmente subito, con specifico riferimento al periodo ricompreso tra la data della cattura, 13/11/44, fino a quella della liberazione, 8/05/45 (non già del rimpatrio 4/07/45).
In punto prescrizione, va innanzitutto rilevato che il - pur astrattamente legittimato a CP_2 sollevare l'eccezione, sempre in virtù delle medesime considerazioni in precedenza svolte - è però decaduto dal proporla, avendolo fatto soltanto in sede di comparsa conclusionale dd. 22/11/24.
Ad ogni buon conto, si ritiene che il diritto qui azionato sia imprescrittibile
Dato atto che si tratta di questione particolarmente discussa, afferendo a fatti commessi circa 80 anni fa, e atteso che il già riportato comma 6 dell'art. 43 comma 6 del D.L. 36/22 fa “…salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione”, oltre che prescrivere l'esercizio delle azioni ivi previste “a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data”, si è posto il quesito se ed in quali termini tali disposizioni si concilino con il principio della imprescrittibilità, quale pure previsto dalle norme internazionali.
La Corte di Cassazione, III sezione civile, si è occupata della questione con la recente sentenza del 9 febbraio 2024 n. 3642, in un caso in cui i ricorrenti avevano impugnato la sentenza della Corte
d'Appello di Firenze (n. 772/2021) che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da un
[...]
considerandola prescritta, anche ai sensi dell'art. 2947 comma 3 c.c.. Parte_3
In particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto che il principio di imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità - di cui alla consuetudine internazionale ratificata per la prima volta nella
Convenzione ONU del 1968 - fosse inapplicabile alle condotte cessate nel 1945, in virtù della preclusione prevista dall'art. 25 della Costituzione, che stabilisce l'irretroattività delle norme sfavorevoli;
sebbene il principio faccia parte del nostro ordinamento in virtù dell'art. 10 Cost., la norma internazionale sull'imprescrittibilità non può essere applicata retroattivamente a fatti commessi nel
1945, quando tale principio non era ancora consolidato nella comunità internazionale, a causa del controlimite posto dall'art. 25 Cost.. Né è possibile distinguere il profilo della prescrizione civile da quello penale, poiché il reato astrattamente applicabile nel caso di specie, ossia quello di riduzione in schiavitù ex art. 600 c.p., prevedeva, nel 1945, un termine di prescrizione di 15 anni e non era quindi imprescrittibile.
La S.C. ha invece evidenziato la necessità di distinguere tra l'irretroattività penale, garantita dal principio costituzionale sancito dall'art. 25 della Costituzione, e l'irretroattività civile, non sorretta da alcuna norma costituzionale. Nel diritto penale, l'irretroattività è garantita dal principio di legalità e dal favor rei; al contrario, in ambito civile, la prescrizione non gode delle stesse garanzie costituzionali, pagina 16 di 23 consentendo dunque l'applicazione retroattiva di norme sfavorevoli (la Corte ha anche richiamato la propria giurisprudenza, Cass. dd. 29/09/2004, n. 19566, secondo cui “…in altri termini, ai fini civili, il disposto dell'art.2947, terzo comma, cod. civ., permette un accertamento incidentale della responsabilità penale astrattamente intesa, senza quindi che possa venire in gioco il limite costituzionale richiamato, non potendosi statuire alcuna pronuncia di condanna penale personale”).
Peraltro, in ambito civile non vale nemmeno il principio del favor rei (Cass. 27/07/2012 n. 13407,
Cass. 14/03/2018 n. 6333), di talché va applicata la norma in vigore al momento della commissione dell'illecito, senza che vengano a rilievo le successive norme penali riduttive della prescrizione.
Vero è che la pronuncia si è limitata ad affermare l'astratta possibilità di applicazione retroattiva dell'imprescrittibilità a fini civilistici, salvo dover verificare in concreto la portata retroattiva della relativa norma internazionale sull'imprescrittibilità (questione non affrontata dalla Corte di merito e rimasta quindi sub iudice). Inoltre, il caso esaminato concerneva un'azione già avviata nel 2006, cui quindi non poteva applicarsi retroattivamente l'art. 43 DL 36/22, che era norma sopravvenuta e riguardava le sole azioni ancora da proporre al momento della sua entrata in vigore. In ogni caso, fino alla decisione n. 5044/04, in applicazione dell'art. 2935 c.c., il diritto degli allora ricorrenti non era giuridicamente esercitabile, stante l'ostacolo rappresentato dal principio dell'immunità giurisdizionale, solo allora rimosso, quando cioè il relativo dogma veniva superato in ragione della gravità dei diritti lesi e del principio di imprescrittibilità sancito esplicitamente nella citata Convenzione ONU del 1968
(che, come anche evidenziato nella requisitoria del Procuratore Generale, si applica a tali crimini
“qualunque sia la data in cui sono stati commessi”).
Tuttavia, pur non assumendo una posizione diretta e definitiva sui termini di prescrizione applicabili ai giudizi avviati dopo l'entrata in vigore dell'art. 43 del D.L. 36/2022, la sentenza n. 3642/2024 ha sicuramente delineato principi fondamentali in materia di prescrizione dei crimini di guerra e contro l'umanità.
In particolare, la Corte ha chiarito che l'applicazione retroattiva della norma sull'imprescrittibilità potrebbe astrattamente trovare spazio in ambito civile, poiché manca un “controlimite” analogo a quello stabilito dall'art. 25 della Costituzione in materia penale. Inoltre, viene riconosciuto il valore costituzionale della norma sull'imprescrittibilità, in forza del richiamo all'art. 10 della Costituzione, che integra nel nostro ordinamento le consuetudini internazionali.
La S.C., pur rilevando l'operatività del comma 6 dell'art. 43 del D.L. 36/22 per le azioni risarcitorie avviate dopo l'entrata in vigore del decreto, esclusi i procedimenti già in corso, ha comunque lasciato aperta la possibilità di una rilettura sistematica della disposizione, nel senso di riconsiderare l'intera normativa in materia di prescrizione e il principio internazionale dell'imprescrittibilità. pagina 17 di 23 In effetti, già le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la pronuncia n. 5044/04, sebbene incidenter tantum, avevano chiaramente affermato che “i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale”; si tratta di delitti che “si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità … dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario… Per questo ne è stata sancita l'imprescrittibilità…e si è riconosciuto che ogni Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi, secondo i principi della giurisdizione universale”.
Analoga valutazione positiva circa l'esistenza di una norma consuetudinaria internazionale si rinviene nelle sentenze del Tribunale Militare di Roma del 22.7.1997 (caso ) e del Tribunale Militare Per_7 della Spezia del 12.2.2007 (caso Nordhorn).
Sul piano normativo, il principio della imprescrittibilità è stato formalmente sancito nelle seguenti fonti internazionali: la Convenzione ONU, del 26 novembre 1968, la Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974 e l'art. 29 dello Statuto della Corte penale internazionale del 1998.
Il fatto che i crimini di cui si discute siano stati commessi in data anteriore e che lo Stato Italiano non abbia aderito alle predette convenzioni non osta però all'operatività del principio, in realtà operante già allora.
Invero, la norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini di guerra
– e che trova ingresso nel nostro ordinamento per effetto dell'art. 10 Cost. – si è formata ben prima della sua positivizzazione e può e deve reputarsi retroattiva proprio in ragione della finalità per la quale fu introdotta, ossia per garantire che non rimanessero impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la seconda guerra mondiale;
proprio tale ratio ne svela e corrobora il carattere retroattivo.
Del resto, come osservato dalla difesa attorea, “non è un caso che tutto il dibattito intorno alla perseguibilità e alla prescrittibilità dei crimini contro l'umanità abbia tratto origine da crimini di guerra commessi dal Terzo Reich nel corso della Seconda guerra mondiale”.
In proposito, appare significativa anche la Legge n. 10 del Consiglio di ONrollo alleato per la sulla “punizione dei responsabili di crimini di guerra, crimini contro la pace e crimini CP_1 contro l'umanità”, adottata a Berlino il 20.12.1945 in attuazione della Dichiarazione di Mosca del
30.10.1943 “sulla responsabilità degli per la commissione di atrocità” e del Patto di Londra Per_8 dell'8.8.1945 “per il giudizio e la punizione dei principali criminali di guerra dell'Asse europeo”.
In particolare, l'art. II di tale Legge, dopo aver fornito le definizioni di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, stabilisce al comma 5 che “in ogni processo o indagine per un crimine di cui sopra, pagina 18 di 23 l'accusato non potrà usufruire di prescrizioni relative a fatti commessi per tutto il periodo compreso tra il 30 gennaio 1933 e il 1 luglio 1945; allo stesso modo nessuna immunità o amnistia disposta dal regime nazista sarà ammessa come ostacolo al processo o all'esecuzione della pena”. E' evidente la natura retroattiva della previsione, diretta a reprimere crimini commessi anche oltre 10 anni prima;
il che conforta il fatto che, ben prima della promulgazione dello Statuto della Corte penale internazionale, si era già formata una norma consuetudinaria nel senso della imprescrittibilità – con efficacia retroattiva – dei crimini di guerra e contro l'umanità.
Si evidenzia poi che, nell'ambito penale, il limite di cui all'art. 25 Cost. è norma di garanzia per la posizione delle persone fisiche autrici di fatti delittuosi, mentre la stessa ratio non può valere riguardo alle responsabilità per crimini di guerra, che è piuttosto riferibile agli Stati. Nelle altre materie, invece, il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario (art. 11 delle preleggi del c.c.), sicché nulla osta a che detta norma venga derogata ad opera di altra di pari rango, purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti.
Non dovendosi qui giudicare di reati commessi da individui, bensì dagli Stati nell'esercizio di ius imperi, o meglio dei conseguenti diritti risarcitori, sono pertanto inconferenti i principi e norme richiamati dall'Avvocatura, secondo cui il diritto internazionale escluderebbe la possibilità di sanzionare uno Stato per la violazione di obblighi (pattizi o consuetudinari) sorti in epoca successiva alla commissione del fatto.
In tale contesto, l'inciso “fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione” contenuto nel comma 6 dell'art. 43 del D.L. 36/22 ben può interpretarsi, in definitiva, se non nel senso che il legislatore abbia inteso semplicemente richiamare (pur con formula non propriamente felice, se non fuorviante) l'intera disciplina regolatrice della prescrizione nel nostro ordinamento giuridico, non riducibile nelle anguste categorie del diritto penale italiano, ma certo di portata più ampia, fino a ricomprendere il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra, pacificamente vigente nello Stato per effetto del richiamo operato dall'art. 10 Cost. alle consuetudini internazionali (sul punto, a parte altre pronunce più risalenti, v. anche Trib. Lecce 1751/24 cit. e Trib. Trento, ordinanza del 3/8/23).
D'altronde, ove così non fosse, non avrebbe nemmeno senso l'avvenuta creazione di un che ha CP_4 appunto ammesso, a chiare lettere, la proponibilità di nuove domande giudiziali per il ristoro di danni conseguenti a crimini perpetrati qualche decina di anni prima, per cui non sarebbe nemmeno logicamente concepibile, ovvero resterebbe per lo più astratta la possibilità che non siano già decorsi i termini ipotizzabili della prescrizione;
ciò a meno che non si voglia svuotare del tutto di significato la disposizione legislativa stessa. Non si può escludere poi che il citato comma 6 dell'art. 43 del D.L.
pagina 19 di 23 36/22 intendesse semplicemente far salvi i termini normali di prescrizione con efficacia però limitata al futuro, e non anche per il passato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
Sicché, non si pone nemmeno un problema di disapplicazione, né di necessità di sollevare una questione di legittimità costituzionale della disposizione interna o di un rinvio pregiudiziale ex art. 363
c.p.c..
Che si tratti di omicidio oppure di I.M.I., ben potrebbe operare il principio della imprescrittibilità sopra richiamato. Nel primo caso, viene in rilievo un reato punibile con l'ergastolo, e dunque imprescrittibile anche secondo l'art. 157 c.p.c. ante legge Cirielli (v. Cass. Pen. sez. 1, Sentenza n. 11047 del
07/02/2013); la seconda ipotesi, ove inquadrabile come vero e proprio crimine di guerra, integrerebbe qualcosa d'altro e di ulteriore rispetto alla mera riduzione in schiavitù ex art. 600 c.p. (per cui era previsto all'epoca un termine prescrizionale di 15 anni;
ma, si ripete, in tal caso non vi sarebbe nemmeno giurisdizione).
Un tanto premesso, risultando acclarata nel caso in esame la sussistenza di un “crimine di guerra o contro l'umanità”, la relativa azione risarcitoria deve ritenersi imprescrittibile, in virtù di principio già all'epoca dei fatti operante, ovvero provvisto di efficacia retroattiva.
Né d'altronde sarebbe sostenibile una eventuale prescrizione comunque maturata (prima o dopo la L.
36/22) ex art. 2947, comma 3, c.c., in ragione dell'estinzione del reato per morte del reo. Ciò, per il già compiuto ed assorbente rilievo che ciò di cui qui si discute è un crimine di guerra imputato alla
Germania, e non già a questa o quella persona fisica che ha in concreto agito, eseguendo gli ordini impartiti dal . CP_3
Invero, “I fatti illeciti per cui è causa sono stati commessi da membri delle forze armate del CP_3
e, pertanto, la loro condotta è da ricondurre alla struttura istituzionale che ha programmato il
[...] sistema di sterminio e di riduzione in schiavitù tristemente noto, ossia il , il cui successore CP_3
ON è la , odierna convenuta” (in tal senso, v. Trib. Firenze, 6.7.2015). “È fuori di dubbio, dunque, che il Terzo Reich fosse direttamente responsabile delle nefandezze dei suoi soldati, ai sensi dell'art. 2043
c.c., per aver teorizzato e attuato, per il tramite delle forze armate, una vera e propria politica del terrore…” (Trib. Sulmona 2/11/17.). Va anche richiamato il principio affermato da Cass. sez. III,
03.10.2013 n. 22585, secondo cui non osta all'affermazione di responsabilità l'incertezza circa l'identificazione dei soldati che materialmente eseguirono l'eccidio, in quanto l'azione civile per il risarcimento del danno, nei confronti di chi è tenuto a rispondere dell'operato dell'autore del fatto che integra una ipotesi di reato, è ammessa – tanto per i danni patrimoniali che per quelli non patrimoniali – anche quando difetti una identificazione precisa dell'autore del reato stesso e purché questo possa pagina 20 di 23 concretamente attribuirsi ad alcune delle persone fisiche del cui operato il convenuto sia civilmente responsabile in virtù di rapporto organico o di dipendenza.
Nulla osta pertanto all'esame del merito della domanda risarcitoria de qua.
Sussiste in primo luogo in capo all'attore la legittimazione attiva, del resto nemmeno contestata.
Apertasi in data 3.3.1994 la successione di , l'eredità di quest'ultimo si devolveva ex Parte_2 art. 566 c.c., essendo premorta la moglie , ai due figli ed Persona_9 CP_9 Parte_1
(cfr. certificato di morte di : doc. 9; certificato di stato di famiglia storico di Parte_2
: doc. 10; certificato di morte di : doc. 11; denuncia di Parte_2 Persona_9 successione in morte di : doc. 12). , celibe e senza figli, rinunziava Parte_2 Persona_10 espressamente all'eredità del padre con atto del 4.5.1994 a rogito Notar Dr. di Parte_2 Per_11
Trieste, rep. 42094, racc. n. 2848 (doc. 13). , invece, accettava l'eredità del padre Parte_1
sia espressamente, giusta dichiarazione resa in data 12.7.1994 con sottoscrizione autenticata Parte_2 dal Notaio di Trieste (doc. 14), sia ex art. 485, co. 2, c.c., continuando a possedere tutti i beni Per_11 del de cuius senza redigere alcun inventario, nonché provvedendo a richiedere – previo rilascio del certificato attestante la sua qualità di erede – l'intavolazione in proprio favore del diritto di proprietà sugli immobili caduti in successione (cfr. ricorso per rilascio del certificato di eredità in morte di
: doc. 15; decreto tavolare emesso dalla Pretura di Trieste: doc. 16). Parte_2
Del resto, è noto che, come affermato da Cass. civ. 16814/2018, la produzione del certificato dello stato di famiglia, unitamente alla allegazione della qualità di erede, “costituisce una presunzione “iuris tantum” dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede”
Quanto alla effettiva verificazione e conseguente liquidazione dei danni lamentati, si osserva quanto segue.
In primo luogo, non spetta alcun ristoro per il danno patrimoniale relativo agli importi spettanti a titolo di salario o altro corrispettivo per l'attività lavorativa prestata nei campi di prigionia.
Infatti, posto che l'art. 43 D.L. 36/22 parla soltanto di “diritti inviolabili della persona”, è evidente che la tutela invocata non copre tale tipologia di danno, per il quale dunque difetta la giurisdizione, al riguardo restando operante il principio dell'immunità degli Stati.
E' invece fondata la richiesta del danno non patrimoniale patito dal defunto padre;
Parte_2 si badi, trattasi di danni reclamati iure hereditatis e quindi non ha senso discutere se vi sia stata o meno pagina 21 di 23 una qualche perdita o lesione del rapporto parentale e se l'odierno istante sia stato a sua volta vittima del Terzo Reich.
Richiamato tutto quanto sopra evidenziato in punto natura, gravità e durata dell'illecito, appare innegabile la lesione subita con riferimento ai beni della dignità, della libertà, della stessa integrità fisica, oltre che psichica, lesione i cui effetti si sono peraltro del tutto plausibilmente protratti anche dopo la cessazione della prigionia (pur in assenza di specifica certificazione clinica).
E' ovvio che tale voce di danno non possa essere liquidata se non in via equitativa, ai sensi degli artt.
1226 e 2056 c.c..
Difettando precise indicazioni normative o tabellari, si ritiene utilizzabile, quale parametro di riferimento, il valore attribuito all'inabilità temporanea totale dalle tabelle milanesi (il cui impiego è ormai su scala nazionale riconosciuto e diffuso). Tale criterio appare razionalmente meglio assimilabile e adattabile al tipo di conseguenze proprie degli illeciti oggetto di causa, dove la privazione della libertà personale, la costrizione in condizioni di vita disumane e degradanti, nonché la sottoposizione a lavoro forzato, sono certo atte ad ingenerare pregiudizi rilevanti tanto nella sfera dinamico-relazionale quanto in quella morale, o della sofferenza soggettiva, se non della stessa salute;
pregiudizi in qualche modo equiparabili a quelli che subisce la vittima, ad es., di un sinistro stradale.
Appare quindi congruo liquidare il danno in questione in ragione del valore giornaliero della inabilità temporanea assoluta indicato dalle tabelle milanesi, pari a € 115,00 per ciascun giorno di detenzione.
Poiché risulta che il de cuius fu internato per 177 giorni dal 13/11/44 fino all'8/05/45, ne deriva un importo di € 20.355, già attualizzato.
Gli interessi vanno computati, al tasso legale, non già rispetto alla somma valutata all'attualità, bensì sull'importo come sopra liquidato previamente devalutato alla data del fatto, 8/05/45, e poi rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT fino al 2 giugno 1961, data degli accordi di Bonn. Da tale ON momento, infatti, il mancato godimento della somma oggi liquidata non è imputabile a , in quanto quest'ultima ha legittimamente riposto affidamento sulle clausole di garanzia contenute negli accordi di
Bonn del 1961.
Va infine precisato che, per le ragioni già anticipate, fermi l'accertamento e la liquidazione del danno, non può farsi luogo a pronuncia di condanna, restando il concreto pagamento subordinato all'esperimento della procedura amministrativa prevista dal comma 1 dell'art. 43 cit. e dal D.M. attuativo del 28/6/2023 (anche in considerazione dell'esigenza di razionamento proporzionale delle risorse del fondo messo a disposizione).
pagina 22 di 23 Infine, le spese di lite vanno integralmente compensate, per ragioni di parziale soccombenza reciproca e tenuto conto di obiettiva natura, complessità e delicatezza delle questioni trattate e degli interessi in gioco, tuttora oggetto di vivace dibattito e di contrastanti pronunce giurisprudenziali.
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento delle domande attoree, accerta e dichiara che l'attore ha subito, iure hereditario, danni non patrimoniali dovuti a “crimini di guerra e contro l'umanità”, che liquida in € 26.795; con interessi computati al tasso legale dal giorno della liberazione 8/05/45 sino al 2/07/61 sulla somma suddetta devalutata allo stesso 8/05/45, e quindi dalla data della domanda, sulla medesima suindicata somma capitale devalutata a tale data, fino al saldo.
Dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Trieste, il 18/12/25
Il Giudice dott.ssa Anna L. Fanelli
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