Articolo 2 della Legge 8 dicembre 1961, n. 1529
Articolo 1
Versione
21 febbraio 1962
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 5 della, medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI - SEGNI - GONELLA - ANDREOTTI - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Entrata in vigore il 21 febbraio 1962